CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04388 Bagnasco: Sulla fornitura di «cannabis» allo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unica officina farmaceutica dello Stato, svolge un importante ruolo per il Paese, conducendo attività che investono anche profili di collaborazione esterna con il Ministero della salute, con le regioni e con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nel primario interesse della salute pubblica.
  In virtù delle qualificate competenze e capacità che esso esprime per rispondere in modo tempestivo, sicuro ed efficace alla domanda di farmaci per il settore civile, costituisce una vera eccellenza in ambito sanitario, farmaceutico e scientifico.
  Lo Stabilimento è attivo in tutti i servizi connessi alla produzione, distribuzione e stoccaggio di farmaci orfani per circa 3.000 pazienti affetti da patologie rare e croniche, farmaci carenti/salvavita, medicinali a base di cannabis e, da ultimo, è impegnato nel fare fronte all'emergenza del COVID-19 in ambito nazionale.
  Allo scopo di «garantire i più alti standard, qualitativi e l'offerta dei migliori prodotti», l'Agenzia Industrie Difesa – e, per essa, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – oltre a gestire la parte logistico-amministrativa dell'importazione, svolge anche un ruolo attivo di controllo nelle procedure d'importazione della cannabis per uso medico.
  Nello specifico, si è provveduto a:
   redigere un capitolato tecnico che definisce i requisiti e le specifiche che la cannabis importata deve possedere. Tali requisiti sono condivisi e discussi all'interno del gruppo di lavoro della cannabis di Stato, con particolare attenzione alle indicazioni del Ministero della salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto superiore di sanità;
   bandire la gara ad evidenza pubblica e selezionare i concorrenti, esaminando con particolare cura la documentazione tecnica richiesta. L'aggiudicazione prevede sempre – e comunque – che il fornitore internazionale non solo segua le Norme di Buona Fabbricazione (EU-GMP), ma che ogni lotto proposto sia rilasciato da una Persona Qualificata dell'Officina Farmaceutica di un Paese dell'Unione europea, regolarmente autorizzata dagli Enti locali preposti.

  Lo Stabilimento, inoltre, esamina tutte le certificazioni ed effettua a campione analisi chimico/fisico/microbiologiche per verificare la corretta rispondenza dei lotti forniti alle specifiche richieste; in caso di non conformità, il lotto è sempre stato rifiutato, procedendo a una richiesta di sostituzione.
  In conclusione e alla luce di quanto esposto, è di tutta evidenza che l'importazione della cannabis per le esigenze dello Stabilimento di Firenze viene eseguita con modalità che possono garantire e assicurare la qualità del prodotto importato, indipendentemente dalle condizioni economiche con il quale è stata aggiudicata la fornitura.

Pag. 52

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04399 Corda: Sulle carriere del personale delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94/2017 che, novellando il Codice dell'ordinamento militare (COM) con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196/1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge 958/1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  La determinazione del numero dei posti a concorso, ripartita per ruoli di provenienza e per Forza Armata di appartenenza, è demandata, ai sensi del citato articolo 2197-ter del COM, a un decreto del Ministero della difesa adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  La medesima norma prevede l'immissione dei vincitori del concorso nel ruolo dei Marescialli, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, a decorrere dal 1o gennaio 2018 se provenienti dal ruolo Sergenti, Pag. 53e dal 1o luglio 2018 se provenienti dal ruolo dei Volontari in Servizio Permanente.
  I succitati vincitori, inoltre, è previsto siano tenuti a frequentare, qualora ritenuto necessario dalla Forza Armata di appartenenza, un corso di formazione ad hoc della durata massima di tre mesi; agli stessi sarà altresì assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano pienamente conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del COM.
  Si rende noto, infine, che la Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in questione.