CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2020
417.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposte emendative alla proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti (Testi esaminati nella seduta odierna)

ART. 1.

  Sopprimere la lettera f) e aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Qualora soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) consegnino documenti indicati da loro come segreti, essi devono esplicitare la motivazione con riferimento ai criteri stabiliti nella presente delibera.
1. 1. Donzelli, Mugnai.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

  1. Il personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione.
Rif. 3. 01. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Regime sanzionatorio).

  Le infrazioni al contenuto della presente delibera sono punite secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge istitutiva.
3. 02. Fedeli.

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ALLEGATO 2

Proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti (Testo approvato con modificazioni nella seduta odierna)

Art. 1
(Documenti segreti)

  1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 22 del Regolamento interno, oltre che al personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, unicamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa in apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono.

  3. Qualora soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) consegnino documenti indicati da loro come segreti, essi devono esplicitare la motivazione con riferimento ai criteri stabiliti nella presente delibera.

Art. 2
(Documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale; Pag. 133
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3
(Documenti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, previa richiesta scritta della documentazione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 4
(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

  1. II personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione.

Art. 5
(Regime sanzionatorio)

  1. Le infrazioni al contenuto della presente delibera sono punite secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge istitutiva.