CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04364 Baratto: Iniziative di contrasto del fenomeno del dumping fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che il nostro Paese subisce da anni il problema del cosiddetto « dumping fiscale», fenomeno consistente nel ribasso di aliquote e pressione fiscale da parte di uno Stato per attrarre contribuenti e investitori da altri Stati, traendone vantaggi sul fronte delle imposte dirette e dei consumi in loco.
  Per effetto del fenomeno del « dumping», taluni gruppi societari, anche di notevole dimensione e importanza strategica, hanno trasferito dall'Italia verso l'estero la propria sede legale.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «quali provvedimenti normativi e quali iniziative presso le competenti sedi europee ... intenda adottare il Governo per assicurare la tutela degli interessi nazionali e il rispetto dei princìpi di leale concorrenza e collaborazione nel Mercato Unico, in materia di dumping fiscale».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che, attualmente, la normativa europea non prevede ancora l'armonizzazione della fiscalità diretta degli Stati membri che rimane, pertanto, nella loro competenza esclusiva.
  Inoltre, una delle libertà fondamentali sancite dal Trattato dell'Unione europea, alla base della costruzione del Mercato unico europeo, è la libertà di stabilimento dei cittadini e degli altri soggetti europei come le imprese che possono liberamente fissare la propria residenza in uno degli Stati membri senza che uno Stato membro possa frapporre ostacoli ai possibili trasferimenti in altri Stati membri.
  Tuttavia, il rafforzamento dell'azione di contrasto della concorrenza fiscale è sempre stato un obiettivo sia in ambito Unione europea che in ambito internazionale. Da sempre l'Italia insieme agli altri Stati membri agisce per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva.
  In proposito deve richiamarsi l'importante e determinate lavoro compiuto negli anni recenti nell'ambito del Gruppo Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese, che opera su base intergovernativa, i cui lavori si concentrano sul contrasto alle pratiche fiscali dannose (di seguito, il Gruppo) costituito presso il Consiglio UE.
  Il Gruppo ha definito criteri e standard per valutare i regimi fiscali preferenziali introdotti dagli Stati membri. Questo al fine di individuare eventuali profili di concorrenza fiscale dannosa che incentivino la pianificazione fiscale aggressiva. Risultato della sua attività è stato il sostanziale allineamento degli Stati membri agli standard di competizione fiscale corretta.
  Al momento, i lavori del Gruppo Codice di Condotta sono finalizzati, fra l'altro, a verificare la conformità delle normative degli Stati membri alle diverse linee Guida sulle norme antiabuso definite dal Gruppo.
  Alcune delle iniziative del Gruppo Codice hanno aperto la strada ad importanti interventi legislativi UE, alla cui definizione Pag. 88l'Italia ha validamente contribuito, volte a prevenire fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri come la Direttive antielusione ATAD e ATAD 2 (Anti Tax Avoidance Directives) che hanno determinato l'introduzione negli ordinamenti degli Stati membri di norme di contrasto all'elusione fiscale e contro il trasferimento dei profitti verso Paesi a tassazione ridotta. Citiamo anche le Direttive sulla cooperazione fiscale (DAC: Directive on administrative cooperation) che si sono succedute negli anni recenti. Tali Direttive hanno progressivamente esteso il campo dello scambio informazioni automatico alle informazioni finanziarie, agli accordi fiscali con i contribuenti e ad altre tipologie di informazioni, mettendo a disposizione delle Amministrazioni fiscali strumenti efficaci per poter determinare la giusta quota di tassazione dei propri contribuenti. Inoltre, hanno imposto la trasparenza delle pratiche amministrative che potrebbero dare luogo a fenomeni elusivi.
  In questo contesto si sottolinea che la lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali comprende, ad oggi, 12 Paesi, come da pubblicazione della Gazzetta Ufficiale UE del 27 febbraio 2020.
  Il processo di screening delle giurisdizioni che ha portato all'estensione della lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali ha, sin dal principio, escluso i Paesi membri dell'Unione stessa dalla valutazione sulla qualità della loro governance fiscale nazionale.
  Questa scelta ha permesso ad almeno cinque giurisdizioni europee (Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) di evitare l'inclusione tra le giurisdizioni listed.
  Su tali giurisdizioni pendono importanti pronunciamenti comunitari.
  Nei Rapporti Paese del 2018, la Commissione europea ha espresso rilievi critici sulle caratteristiche dei sistemi fiscali di tali Paesi, che sono in grado di favorire, secondo l'esecutivo europeo, un tax planning societario aggressivo, minando così l'integrità del mercato unico europeo.
  Appena un anno fa, il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato una risoluzione che proponeva l'inclusione dei sopracitati cinque Paesi UE tra i «paradisi fiscali» dell'Unione.
  Tale approccio è stato, da ultimo, confermato con la Comunicazione sulla «buona governance fiscale nella Unione europea e oltre», adottata in data 15 luglio 2020, in cui la Commissione prefigura una riforma del Codice di Condotta e una revisione della lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.
  Inoltre, è opportuno evidenziare che, sotto l'egida G20, in ambito OCSE è in discussione la revisione delle regole internazionali di tassazione delle imprese multinazionali. Una delle due componenti di questa riforma il cosiddetto Pillar 2 prevede l'introduzione della tassazione minima effettiva dei profitti delle multinazionali.
  Questa innovazione contribuirà a ridurre l'incentivo a localizzare i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, realizzando un ulteriore e importante passo in avanti nel contrasto alla concorrenza fiscale e alla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri più esposti alla concorrenza di altri.
  Una volta raggiunto l'accordo internazionale, la tassazione minima effettiva potrà essere attuata a livello europeo, verosimilmente con una Direttiva.
  Una simile innovazione, potrebbe dare anche un nuovo ruolo al Gruppo Codice di Condotta sopra menzionato. L'attività del Gruppo potrebbe essere rafforzata attraverso l'adozione di un approccio complessivo ai sistemi fiscale degli Stato membri che ne individui gli aspetti potenzialmente dannosi sotto il profilo della concorrenza fiscale, superando l'impostazione attuale che si concentra su singoli regimi preferenziali.
  L'attuale discussione sulla convergenza sulle regole di tassazione societaria a livello europeo potrebbe aiutare a contrastare la concorrenza fiscale, attraverso l'approvazione della proposta della Commissione Pag. 89sull'introduzione di regole comuni a livello europeo sulla formazione della base imponibile (Common Corporate Tax Base – «CCTB»), che l'Italia sostiene.
  A questi obiettivi e alla realizzazione di tutte le suddette iniziative l'Italia contribuisce attivamente e si fa promotrice dell'applicazione delle misure di contrasto alla concorrenza fiscale definite in tale contesto.

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ALLEGATO 2

5-04365 Topo: Modalità di attuazione delle misure relative ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito con garanzia dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento si precisa, preliminarmente, che, nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, di seguito «Cura Italia») e fino al 14 luglio 2020, le richieste di garanzia pervenute al Fondo Centrale PMI sono state 838.962 (per un importo finanziato di circa 52,5 miliardi di euro), di cui 834.852 per le nuove operatività ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. Di queste 728.279 operazioni (per un importo finanziato di circa 14,5 miliardi di euro) sono riferite a finanziamenti ex articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge n. 23 del 2020 fino a 30 mila euro, con copertura al 100 per cento, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.
  A partire dal 19 giugno 2020, a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, il finanziamento e la durata sono stati incrementati fino a 30 mila euro e 120 mesi (rispettivamente da 25 mila euro e 72 mesi). Le specifiche operazioni con copertura al 100 per cento di importo superiore a 25 mila euro sono 14.970 (10,9 per cento delle arrivate a far data dal 19 giugno 2020), per un importo medio di 29,9 mila euro mentre le operazioni di durata oltre 72 mesi sono 14.655 (10,7 per cento delle arrivate a far data dal 19 giugno 2020), per una durata media di 115 mesi.
  Nel testo dell'interrogazione si indicano indistintamente due differenti modifiche, introdotte in sede di conversione al decreto-legge, che hanno riguardato interventi di maggiore importo, che sono in realtà distinti tra loro: i) le garanzie sui finanziamenti condotti nell'ambito del Temporary framework ex articolo 13, comma 1, lettera n); e ii) le garanzie al di fuori del Temporary framework ex articolo 13, comma 1, lettera d), che prevedono durate anche superiori a 10 anni.
  Più in particolare:
   per i finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, di cui alle lettera n) dello stesso articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, la garanzia del Fondo, può essere concessa fino al 90 per cento ed è cumulabile con la garanzia di un confidi (a valere su risorse proprie) sul restante 10 per cento; ciò a condizione che il finanziamento non superi un quarto del fatturato o il doppio della spesa salariale e che le sua durata non superi i 6 anni;
   per i finanziamenti fino a 5 milioni, attivati al di fuori del Temporary framework, quindi con durate superiori a 6 anni (la legge recita: «anche per durate superiori a 10 anni»), in base alla novellata previsione di cui al comma 1, lettera d), è stata prevista la garanzia del Fondo fino all'80 per cento e la cumulabilità – fino al 100 per cento del finanziamento – con la garanzia di un confidi a valere su risorse proprie.

  Come è noto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha attivato dal 29 marzo una Task Force informale tra i principali soggetti impegnati nella realizzazione ed esecuzione delle misure di supporto alla Pag. 91liquidità delle famiglie e delle imprese (ivi compresa TABI), che assicura scambi informativi e forme di cooperazione rivolti a: la ricerca delle coerenza complessiva degli strumenti innovativi e straordinari messi in campo; la corretta rappresentazione dei medesimi; l'adeguata diffusione delle informazioni concernenti le loro modalità di funzionamento e di utilizzo da parte dei destinatari; il costante monitoraggio dei risultati; l'analisi delle eventuali disfunzioni e degli inevitabili margini di miglioramento delle iniziative.
  Anche grazie a questo contesto di interscambio informativo, risulta che TABI abbia in questi mesi emanato diverse circolari ai propri Associati in relazione agli aggiornamenti degli interventi per la liquidità legata all'emergenza Covid. Con riferimento specifico al tema sollevato nella interrogazione, TABI è intervenuta con due circolari (disponibili sul sito dell'Associazione). In particolare:
   la nuova previsione dell'articolo 13, comma 1) lettera d) è illustrata nella lettera circolare ABI del 6 giugno 2020, laddove si rappresenta che «In merito alle garanzie rilasciate con una copertura in garanzia diretta all'80 per cento e in riassicurazione al 90 per cento, di cui all'ultimo periodo della lettera d), è stato previsto che queste possano essere rilasciate anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti la garanzia del fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento»;
   gli elementi innovativi rispetto all'operatività del Fondo di garanzia, sempre relativi alla lettera d), sono riportati in allegato alla lettera circolare del 17 giugno 2020, nel contesto della lettera circolare operativa del Fondo Centrale PMI n. 12 del 2020, laddove è riportato che in relazione alla lettera d):
    «... o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

  Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sulle operazioni finanziarie ammissibili ai sensi delle Disposizioni Operative a favore dei soggetti beneficiari finali ammissibili.
  Ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia è necessario il preventivo accreditamento di tali soggetti sulla base di quanto previsto dalla parte XI delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
  «... La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso».
  Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare che non possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo. Per le operazioni finanziarie che, invece, possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo, si applica quanto previsto in termini di cumulabilità alla lettera n).