CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. (S. 1373, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1373, recante limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso;
   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta del 18 giugno 2019;

  rilevato che:
   il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale;
   assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione);
   l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. (S. 810).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge S. 810 e abbinate recante disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo;

  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);
   il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano nazionale di filiera di cui all'articolo 3; del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 8, il riconoscimento delle tartufaie naturali e del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 19, le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo;
   appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo (articolo 4, comma 1); dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a individuare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi (articolo 6, commi 2, 3 e 5); del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome (articolo 11, comma 5); del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale (articolo 22, comma 7);
   l'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute, al riguardo appare opportuno inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Pag. 202autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1; dall'articolo 6, commi 2, 3 e 5; dall'articolo 11, comma 5 e dall'articolo 22, comma 7:
   2) all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (S. 988, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);
   il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a disciplinare il marchio biologico (articolo 6, comma 3); il funzionamento del fondo per lo sviluppo biologico (articolo 9, comma 2); la formazione professionale degli operatori del settore (articolo 12, comma 1); la disciplina dei distretti biologici (articolo 13, comma 2); la disciplina delle organizzazioni interprofessionali (articolo 14, comma 5); il riconoscimento degli operatori biologici (articolo 14, comma 1); inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che rappresentanti degli enti territoriali partecipino al tavolo tecnico per la produzione biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole;
   appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1),

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1).

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. (C. 982 – nuovo testo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 982 recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

  rilevato che:
   il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) e s) della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione);
   a fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni (si veda, al riguardo, la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);
   il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;
   appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione Pag. 205animale), nonché ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18, comma 1 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); un decreto ministeriale di attuazione appare poi necessario con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie istituito dall'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa;
   l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni appare invece opportuna per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);
   andrebbero inoltre previsti specifici princìpi e criteri direttivi per la delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole di cui all'articolo 39, comma 1,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito:
    1) a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 2; dall'articolo 4, comma 2; dall'articolo 22, comma 2; dell'articolo 29, comma 4 e dell'articolo 57, comma 1, nonché ai fini dell'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 18, comma 1 e dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 39, comma 1;
    2) a inserire la previsione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 35, comma 2 e dall'articolo 36, comma 2;
    3) a inserire la previsione di un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la disciplina del Fondo istituito dall'articolo 49;
    4) a individuare specifici princìpi e criteri direttivi per la delega legislativa prevista dall'articolo 39, comma 1.