CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
   considerato che l'articolo 1, che reca misure di sostegno al reddito per gli agricoltori, introduce, al comma 3, modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione;
   preso atto che l'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli;
   rilevato che, sulla base dell'articolo 7, comma 2, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;
   considerato che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS;
   osservato che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale;
   considerato che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
   rilevato che l'articolo 25, che introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevede, al comma 3, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale Pag. 169e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica;
   preso atto che l'articolo 27, al comma 1, lettera a), introduce la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani, di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e al comma 1, lettera b), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, dispone il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda;
   rilevato che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali;
   apprezzato che, all'articolo 39, la delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole è finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo;
   osservato che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti strumentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la formulazione dell'articolo 9, al fine di rendere immediatamente chiara l'assenza dell'obbligo, per il socio lavoratore, di modificare la propria posizione previdenziale o di aprirne una nuova;
   valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le microimprese, di cui al comma 3 dell'articolo 13, possano considerarsi equivalenti ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 14;
   valuti, infine, la Commissione di merito, all'articolo 25, comma 3, l'opportunità di introdurre un termine entro il quale le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso.

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ALLEGATO 2

5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro, verificatosi nel gennaio 2019 nei cantieri Ansaldo energia, chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per la definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e gru per l'edilizia.
  Al riguardo, l'interrogante ha evidenziato in premessa che i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso inidoneo della gru a torre sono alla base di molteplici gravi incidenti e infortuni mortali e che le banche dati INAIL rappresentano un riferimento chiaro ed obbiettivo.
  In materia, l'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che gli interventi di controllo, tesi a verificare una corretta installazione e manutenzione, devono essere effettuati da persona competente.
  Pertanto il legislatore, non ha definito e regolamentato la qualifica di «montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e di gru» in quanto è da ritenere che una specifica abilitazione, non possa migliorare la professionalità di queste figure, trattandosi di personale con una notevole professionalità anche in considerazione della complessità di tali attrezzature e del loro notevole valore.
  Nello specifico, va detto che gli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere, tra i quali è ricompresa la gru a torre, sono da considerarsi macchine, ai sensi del decreto legislativo n. 17 del 2010 e di conseguenza devono essere progettate e costruite in modo da eliminare ogni rischio durante la loro prevedibile esistenza. Infatti, a tale scopo, il fabbricante deve fornire istruzioni adeguate per il montaggio e la manutenzione sicuri e, se necessario, per la formazione degli operatori addetti a tali attività.
  Inoltre, la corretta applicazione delle disposizioni legislative sopra menzionate e delle numerose norme tecniche di settore è garantita dalla sorveglianza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, quali Autorità deputate alla vigilanza.
  Dunque si evidenzia che, alla luce del sintetico quadro normativo delineato, si può ritenere che le informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire per la corretta e sicura gestione delle fasi di montaggio e manutenzione della macchina siano sufficienti per l'individuazione delle competenze e delle qualifiche che il personale preposto dovrebbe possedere.
  Voglio comunque assicurare che il Governo, proprio con riferimento a questo tema così delicato relativo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha avviato da tempo un confronto tra le parti sociali con l'obiettivo di instaurare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti, finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione già disciplinate in Pag. 171maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Dunque è ferma intenzione del Governo accrescere sempre più i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, in particolare tra INL e servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie regionali, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.

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ALLEGATO 3

5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.
  È noto che l'Alpitel, azienda che si occupava di impianti di rete e di telecomunicazioni integrate e che contava circa 600 dipendenti in Italia, distribuiti nelle sedi aziendali del Piemonte, della Liguria e del Lazio, a causa di condizioni economiche sfavorevoli è stata venduta alla Psc, società che si occupa, invece, di cantieri navali, ferroviari ed autostradali e nel cui assetto societario vi è una partecipazione pubblica di Fincantieri, per una quota del 10 per cento, e di Cassa depositi e prestiti per una quota del 9,6 per cento.
  È noto, altresì, che la società che è subentrata nella gestione degli stabilimenti dell'Alpitel, omettendo la presentazione di un piano aziendale, aveva annunciato 100 licenziamenti tra i 600 addetti in tutta Italia e che tale taglio avrebbe avuto quali destinatari i lavoratori delle sedi aziendali allocate nella regione Piemonte.
  Al riguardo, si rende noto che in data 2 marzo 2020 presso la Direzione Generale competente del Ministero che rappresento si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 19 dicembre 2019.
  All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il licenziamento di un numero massimo di 80 lavoratori dichiarati in esubero, individuati sulla base dei criteri della non opposizione al licenziamento e del raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
  Contestualmente, le Parti hanno concordato il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di contratto di solidarietà di tipo difensivo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016. Nello specifico, il trattamento di CIGS avrà una durata pari a 24 mesi, con decorrenza 9 marzo 2020-8 marzo 2022 e interesserà un numero massimo di 219 lavoratori.

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ALLEGATO 4

5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, evidenzio che il Ministero dell'Interno, sentito a riguardo, ha rappresentato che: «il competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane monitora lo stato dei pagamenti dei trattamenti pensionistici e previdenziali che avvengono su tutto il territorio nazionale e si interviene ogni qual volta pervenga una comunicazione di criticità nella definizione delle posizioni cercando di risolvere la problematica evitando disagi alla categoria amministrata.
  In relazione alla richiesta di un sistema dedicato alla stregua di quanto già messo in essere per l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, si precisa che il funzionamento della Banca Dati presente presso l'INPS, presenta delle criticità per la cui sistemazione sono in corso interlocuzioni.
  Si evidenzia che il trattamento privilegiato viene concesso dopo la conclusione di un procedimento complesso, nel quale intervengono vari Organi (Commissione Medico Ospedaliera, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) e, pertanto, si conclude come spesso accade in tempi non sempre prossimi alla data di decorrenza. Ciò comporta che nel momento del pagamento della pensione privilegiata debba essere recuperato l'importo delle trattenute pari ad un decimo della pensione relative alle mensilità già decorse, dalla data di cessazione a quella di pagamento.
  Per quanto attiene alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali effettuate in un'unica soluzione al personale al momento del collocamento in pensione, tale modalità operativa è disciplinata dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che “In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio”».
  Ciò premesso e per quanto attiene le attività poste in campo dall'INPS per l'erogazione dei servizi previdenziali, corre l'obbligo di evidenziare che, essendo la Polizia di Stato un'amministrazione civile ad ordinamento speciale e svolgendo una particolare attività lavorativa, nei confronti del personale trova applicazione una normativa previdenziale particolare legata allo svolgimento dei servizi, quali, ad esempio, il servizio di navigazione e servizio su costa, di volo e di confine.
  Trovano, altresì, applicazione le peculiari disposizioni in materia di trattamento privilegiato previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, rinvenibili negli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
  L'attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio: il personale può permanere in servizio ed ottenere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il riconoscimento di una pensione di privilegio.
  Va precisato, al riguardo, che le disposizioni normative in materia di riconoscimento di un trattamento di privilegio Pag. 174prevedono il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS; in particolare l'accertamento sanitario dello stato di invalidità è demandato alla Commissione medico ospedaliera mentre l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal richiedente deve essere riconosciuto dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
  Delineato il quadro normativo previdenziale di riferimento, appare del tutto evidente che il relativo iter amministrativo/procedurale comporta una sinergia con l'amministrazione datrice di lavoro sia per quanto riguarda l'implementazione della posizione assicurativa (ad esempio per le maggiorazioni dei servizi) che per gli aspetti retributivi (ad esempio maggiorazione della base pensionabile). Analogamente, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni di privilegio il cui riconoscimento, come sopra detto, prevede il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS.
  Tenuto conto dell'estrema articolazione dell’iter suddetto, la media ponderata dei tempi di liquidazione delle diverse categorie di pensione del personale appartenente alla Polizia di Stato (anticipata, di anzianità, di inabilità, indiretta e di vecchiaia), considerato altresì il diverso grado di complessità tra un iter e l'altro, si attesta su un valore di circa 36 giornate, come da rilevazione effettuata dalla Direzione tecnologia, informatica ed innovazione dell'INPS.
  Relativamente alla ulteriore questione posta, circa la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, si rammenta che essi differiscono a seconda del motivo di risoluzione del rapporto di lavoro e sono disciplinati dall'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140.
  Per quanto concerne la modalità di recupero dell'equo indennizzo, si precisa che l'INPS applica le disposizioni normative sopra citate considerando che, laddove il riconoscimento della pensione di privilegio comporti il pagamento di arretrati pensionistici, il recupero di quanto dovuto (50 per cento dell'importo dell'equo indennizzo) viene effettuato tenendo conto anche di tali somme.
  Inoltre, in merito alle doglianze degli onorevoli interroganti riferite «ai casi in cui interi periodi contributivi non risultano nei data base dell'Inps, se non, addirittura, non risultano registrati gli stessi operatori di polizia, nonostante gli anni di servizio prestato» si fa presente che la sistemazione delle posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato ha fatto parte del più ampio progetto di consolidamento dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici già intrapreso dal 2014 e tutt'ora in corso.
  Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'Inps per far gestire le pratiche relative ai propri dipendenti da personale tecnico interno all'uopo preposto, l'INPS, richiesto al riguardo, ha precisato che sono stati avviati tavoli di confronto per addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo per la costituzione di un Polo previdenziale sulla scorta delle esperienze già in corso con altre amministrazioni. Allo stato attuale, tuttavia, la condizione tecnico-amministrativa preliminare all'accordo, rappresentata dall'accentramento della struttura organizzativa della controparte, non si è verificata. Risulta infatti che la Polizia di Stato non accentra le attività di interesse presso un solo centro di competenza.
  L'INPS ha confermato comunque l'intenzione di costituire un nuovo Polo organizzativo con la Polizia di Stato non appena saranno realizzate le condizioni organizzative sopracitate, nell'intendimento di continuare a migliorare i propri servizi e prestazioni verso i lavoratori e i pensionati della Polizia di Stato.