CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Osservazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

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OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

  In merito all'articolo 23, comma 3 dello schema normativo in esame si rappresenta quanto segue. Tale disposizione prevede l'estensione del campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ricomprendendovi anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  Al riguardo, si fa presente che l'impiego agevolato di carburanti in lavori agricoli, previsto dal suddetto punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, fissa aliquote di accisa ridotte per benzina (49 per cento dell'aliquota ordinaria) e gasolio (22 per cento dell'aliquota ordinaria), ed è disciplinato dal regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 454 del 2001, che detta le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale.
  Ciò posto si osserva che la disciplina in materia di reti di impresa è stata ampiamente rimaneggiata dal legislatore, il quale nei ripetuti interventi integrativi e modificativi del testo attualmente vigente, si è interessato di reti anche con specifico riferimento al settore dell'agricoltura. Infatti, con l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, è stata introdotta nel settore agricolo una disciplina ad hoc: la rete agricola.
  Lo strumento contrattuale in esame risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole, attraverso una fattispecie contrattuale che consente l'integrazione delle rispettive attività, anche al fine di promuovere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola.
  Fermo quanto precede si deve osservare che l'attuale disciplina concernente il vantaggio fiscale sui carburanti utilizzati nel settore agricolo impone che l'attività posta in essere dai soggetti che beneficiano dell'agevolazione sia riconducibile alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 oltre che, tali attività siano esercitate su fondi di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità. Peraltro il meccanismo di riconoscimento dell'agevolazione in parola che avviene per il tramite degli Uffici UMA regionali (utenti motori agricoli), prevede che i predetti Uffici della regione riconoscano su istanza di parte i quantitativi di carburante ammessi a beneficio previa valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente. Di tal che, fermo restando che l'estensione di un regime di imposta agevolato, costituisce una valutazione discrezionale rimessa all'autorità politica, si ritiene che nella pratica applicazione della misura in argomento potrebbe risultare complesso individuare tra gli associati nel contratto di rete agricola che operano come un unico soggetto aggregato le caratteristiche dei singoli retisti e per l'effetto valutare per ognuno di essi la sussistenza o meno dei requisiti per accedere al beneficio in commento.