CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2020
408.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
ALLEGATO

ALLEGATO

RELAZIONE NAZIONALE SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

1. PREMESSA

  Nelle tabelle pubblicate in allegato (vedi allegato), risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri delle singole circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale (di seguito anche indicato come UCN), che ha svolto un ruolo di coordinamento degli Uffici centrali circoscrizionali (di seguito anche indicati come UCC), e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni. In considerazione del ruolo di coordinamento svolto dall'UCN e delle disposizioni degli articoli 83-bis, 84 (che, al comma 4, prevede esplicitamente l'intervento dell'UCN nella risoluzione dei casi di incapienza), 85 e 86 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nella presente relazione sono verificati anche i casi di plurielezione di un medesimo candidato in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali oppure in due o più collegi plurinominali, risolti dall'UCN ai sensi degli articoli 85 e 86, comma 1, del testo unico, le assegnazioni dei seggi nei collegi plurinominali a norma dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e i casi di insufficienza dei candidati di una lista, definita incapiente, risolti ai sensi dell'articolo 84 del testo unico, pertanto – di intesa con i relatori di ciascuna circoscrizione – anche in sede di verifica dei poteri si ritiene opportuno giungere, con la relazione nazionale, all'individuazione dei seggi spettanti alle liste nei singoli collegi plurinominali, verificando sin d'ora l'operato degli UCC in applicazione degli articoli 83-bis e 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, coordinati dall'UCN a norma del citato articolo 84. I singoli Uffici circoscrizionali, operando sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio nazionale, hanno proceduto a norma di legge, e quindi non in posizione subordinata, all'autonoma proclamazione degli eletti. Respingendo i ricorsi, non vi sono ragioni per discostarsi dalle modalità applicative degli articoli 83-bis e 84 seguite dall'UCN e dagli UCC in quanto corrispondenti alla lettera della legge e, per quanto attiene alla soluzione dei casi di incapienza, atte a contemperare nel miglior modo il principio di rappresentatività politica e quello di rappresentanza territoriale.
  Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti. Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati).
  Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per Pag. 20ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella A. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della verifica dei verbali degli uffici elettorali sezionali di tutte le circoscrizioni nazionali, la Giunta ha constatato che l'errore di attribuzione dei voti del quale si dà conto nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale della circoscrizione Calabria – illustrato nella seduta del 30 giugno u.s. in sede di esame dei ricorsi – consistente nell'inversione dei dati relativi ai voti conseguiti dalle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia in molte sezioni nei diversi collegi della circoscrizione, si è verificato anche in altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parte delle coalizioni composte dalle liste Italia Europa insieme, SVP-PATT, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Civica popolare Lorenzin, Partito democratico (in seguito: coalizione di centrosinistra) e dalle liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni (in seguito: coalizione di centrodestra). A differenza di quanto avvenuto nel caso della Calabria, dove l'Ufficio centrale circoscrizionale ha potuto correggere in tempo l'errore riscontrato nelle cifre elettorali e comunicare le correzioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale a sua volta, nella riunione del 20 marzo 2018, ha apportato le conseguenti correzioni alle cifre elettorali nazionali delle liste coinvolte, gli errori riscontrati dagli uffici della Giunta non sono stati rilevati per tempo dagli Uffici centrali circoscrizionali. Anche per tale ragione le cifre elettorali nazionali delle nove liste comprese nelle due coalizioni calcolate dagli uffici della Giunta (UGE) differiscono in modo piuttosto significativo da quelle calcolate dall'Ufficio centrale nazionale (UCN).
  In particolare, sono state riscontrate inversioni nell'attribuzione dei voti alle liste coalizzate in 955 sezioni elettorali, distribuite in tutte le circoscrizioni elettorali, ad eccezione del Molise (nel dettaglio, i numeri di sezioni nelle quali, per ciascuna circoscrizione, si sono riscontrate inversioni sono i seguenti: 23 nel Piemonte 1; 36 nel Piemonte 2; 24 nella Lombardia 1; 19 nella Lombardia 2; 11 nella Lombardia 3; 24 nella Lombardia 4; 13 nel Veneto 1; 29 nel Veneto 2; 18 nel Friuli-Venezia Giulia; 39 nella Liguria; 12 nell'Emilia-Romagna; 52 nella Toscana; 2 nell'Umbria; 13 nelle Marche; 92 nel Lazio 1; 14 nel Lazio 2; 40 nell'Abruzzo; 90 nella Campania 1; 170 nella Campania 2; 89 nella Puglia; 1 nella Basilicata; 67 nella Calabria; 29 nella Sicilia 1; 24 nella Sicilia 2; 17 nella Sardegna; 7 nel Trentino-Alto Adige).
  La tabella 2 riporta, per ciascuna lista delle due coalizioni e per ciascuna circoscrizione (esclusa la XXVII Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), le differenze algebriche che si sono riscontrate tra i dati UGE e quelli UCN delle cifre elettorali, comprensive dei voti attribuiti pro-quota a ciascuna lista ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Si precisa che le differenze sono parzialmente dovute all'inversione nell'attribuzione dei voti tra due o più liste della medesima coalizione, fermo restando che sono stati riscontrati anche casi di errore nell'attribuzione di voti non dovuti alla citata inversione. I dati relativi alla circoscrizione Calabria derivano da casi diversi rispetto a quelli identificati e corretti dall'UCC di quella circoscrizione. Non è compresa nella tabella del centrosinistra la lista SVP-PATT, presente solo nella XXVIII circoscrizione Trentino- Alto Adige, la cui cifra elettorale UGE differisce per soli 18 voti in meno rispetto a quella dell'UCN.
  Dall'esame dei verbali sezionali è risultato che, generalmente, l'inversione nell'attribuzione dei voti si è verificata in casi nei quali il verbale non riportava le liste secondo l'ordine stabilito a seguito del sorteggio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede per ciascuna lista un numero d'ordine ufficiale valido nell'intera circoscrizione; gli Uffici centrali circoscrizionali Pag. 21hanno spesso considerato tali verbali come se fossero stati redatti nel rispetto di tali numeri d'ordine ufficiali, assegnando alla lista n. 1 il primo valore, alla n. 2 il secondo e così via, senza rilevare l'imprecisione del verbale sezionale, che non aveva la lista n. 1 al primo posto, la n. 2 al secondo ecc. Si è quindi determinato, in tal modo, un disallineamento tra le liste e il numero di voti spettanti a ciascuna di esse, per cui nei prospetti riassuntivi Excel degli Uffici centrali circoscrizionali (sistema SIAMM predisposto dal Ministero della giustizia) nelle righe corrispondenti ad alcune sezioni i voti di due o più liste sono stati scambiati. Tale circostanza si è verificata generalmente con riferimento ai voti delle liste coalizzate ma occasionalmente anche con riferimento ai voti di liste non collegate in coalizione, come, ad esempio, nel caso della sezione n. 13 del comune di Chieti, nella circoscrizione Abruzzo, nel cui verbale la lista Liberi e uguali (che aveva il numero d'ordine 3 determinato dal sorteggio a livello circoscrizionale) è stata riportata in quarta posizione e la lista Movimento 5 stelle (che aveva il numero d'ordine 4) è stata riportata in terza posizione; nel caso in esame i 237 voti della lista Movimento 5 stelle e del suo candidato nel collegio uninominale sono stati attribuiti dall'UCC alla lista Liberi e uguali e al suo candidato nel collegio uninominale e i 18 voti della lista Liberi e uguali e del suo candidato nel collegio uninominale sono stati attribuiti alla lista Movimento 5 stelle e al suo candidato nel collegio uninominale.
  In altri casi l'inversione dei voti è avvenuta nonostante il verbale sezionale riportasse i candidati e le liste nell'ordine ufficiale stabilito dal sorteggio. Ad esempio, nella sezione n. 17 del comune di Gallipoli, nella circoscrizione Puglia, dove i voti del candidato n. 3 e della lista Partito valore umano (zero) sono stati attribuiti dall'UCC al candidato n. 4 e alla lista Movimento 5 stelle mentre i 204 voti di tale ultimo candidato e della relativa lista sono stati attribuiti al candidato n. 3 e alla relativa lista.
  Va rilevata la gravità del verificarsi degli errori sopra illustrati e che, al fine di rendere più difficile il loro riprodursi anche in successive tornate elettorali, si debba rappresentare ai ministeri competenti l'opportunità di prevedere sia verbali sezionali e tabelle di scrutinio con l'indicazione prestampata dei nomi delle liste riportati secondo il numero d'ordine ufficiale (cosa che certamente richiederebbe un maggiore sforzo organizzativo e, probabilmente, un aumento dei tempi e dei costi necessari per la predisposizione e distribuzione di verbali e tabelle) sia forme di controllo della congruità e corrispondenza a quanto verbalizzato dei dati immessi nel sistema elettronico di conteggio dei voti (SIAMM), che andrebbe anche integrato con dati attualmente non previsti, come quello degli elettori iscritti in ciascuna sezione.
  Va rilevato infatti come il sistema SIAMM si sia dimostrato uno strumento insoddisfacente con riferimento all'affidabilità dei dati in esso immessi, in quanto consistente in una mera raccolta di dati numerici su fogli di calcolo priva di qualsiasi elemento di controllo sui dati che sono poi utilizzati per calcolare le cifre elettorali di collegio uninominale, di collegio plurinominale, circoscrizionali e nazionali. Oltre alla questione dell'inversione nell'attribuzione dei voti di lista, si sottolineano le seguenti ulteriori tipologie di problemi, con riferimento a ciascuna delle quali è stato verificato dai relatori circoscrizionali nelle loro rispettive relazioni anche più di un caso di incongruità dei dati immessi nel SIAMM:
   inserimento dei dati di una sezione in luogo di quelli di un'altra sezione (ad esempio, nei prospetti Excel del sistema SIAMM dell'UCC della circoscrizione Lombardia 2, nella riga corrispondente alla sezione n. 5 del comune di Sondrio sono stati immessi i voti riportati nel verbale della sezione n. 5 del comune di Chiavenna, che pertanto sono stati considerati due volte nel calcolo delle cifre elettorali, mentre quelli della sezione di Sondrio non sono stati affatto presi in considerazione);Pag. 22
   mancata verifica della congruità del numero dei voti validi espressi in una sezione rispetto al numero degli elettori della sezione stessa. La verifica è resa impossibile, nel SIAMM, dal fatto che in tale sistema sono considerati solo i voti validi espressi mentre il numero degli elettori iscritti non viene riportato (ad esempio, nei prospetti Excel del sistema SIAMM dell'UCC della circoscrizione Lombardia 2, nella riga corrispondente alla sezione n. 14 del comune di Tradate sono stati inseriti 2564 voti per il candidato della lista Movimento 5 stelle e per la lista medesima e zero voti per il candidato della lista «Per una sinistra rivoluzionaria» e per la lista medesima, invece dei dati correttamente riportati dal verbale sezionale, che erano, rispettivamente, 256 voti e 4 voti. A seguito dell'inserimento dei dati sbagliati, nella sezione risultano espressi secondo i dati dell'UCC 3187 voti validi complessivi, a fronte di una sezione che aveva 1204 iscritti);
   duplicazione dei dati relativi a una sezione (ad esempio, nei prospetti Excel del sistema SIAMM dell'UCC della circoscrizione Abruzzo i dati relativi alla sezione n. 7 del comune di Sant'Omero sono ripetuti due volte. Tale errore, riscontrato anche in altre circoscrizioni, è dovuto al fatto che alla sezione era aggregato un seggio ospedaliero, i cui dati sono correttamente confluiti nel verbale sezionale, mentre nel SIAMM i dati complessivi della sezione, comprensivi dei voti espressi nel seggio ordinario e di quelli espressi nel seggio ospedaliero, sono stati riportati sia in corrispondenza della sezione ordinaria sia in corrispondenza di una – inesistente – sezione rappresentata dal seggio ospedaliero);
   duplicazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi, successivamente assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali (questo caso si è verificato in tutte e quattro le circoscrizioni elettorali nella quale è suddivisa la regione Lombardia. L'UCC infatti ha immesso i dati relativi ai voti contestati e non assegnati nei seggi, e successivamente assegnati dal medesimo UCC, sia – correttamente – nei prospetti Excel del sistema SIAMM a tal fine predisposti sia – indebitamente – nei prospetti relativi ai voti validi espressi nelle sezioni; tale indebita immissione ha determinato la duplicazione del calcolo dei voti in questione ai fini della determinazione delle cifre elettorali dei candidati e delle liste);
   attribuzione a candidati non presentatisi in alcuni collegi uninominali e a una lista non presente in un collegio plurinominale dei voti spettanti, secondo i verbali sezionali correttamente compilati, ad altri candidati e liste, ai quali tali voti non sono stati assegnati (questo caso si è verificato solo nella circoscrizione Veneto 2, nella quale l'UCC ha attribuito 12 voti nel collegio plurinominale 3, corrispondenti a 2 voti nel collegio uninominale 9 e 10 voti nel collegio uninominale 10, alla lista Valore umano, non presente nei suddetti collegi; tali voti erano da attribuire alla lista Italia agli italiani e ai suoi candidati, come risulta dai verbali sezionali);
   mancata uniformità delle cifre elettorali, per cui in diverse circoscrizioni la medesima cifra elettorale, riportata nei vari prospetti allegati ai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali (corrispondenti a fogli di calcolo del sistema SIAMM), ha assunto valori differenti, in modo tale che, ad esempio, la somma dei voti sezionali di una lista in un collegio uninominale riportata in un allegato non corrisponde alla cifra elettorale della medesima lista nel collegio uninominale riportata in un altro allegato.

  La mancata uniformità delle cifre elettorali si riscontra anche con riferimento alle cifre elettorali circoscrizionali delle liste comunicate da alcuni Uffici centrali circoscrizionali all'Ufficio centrale nazionale, che sulla base di tali cifre circoscrizionali ha calcolato le cifre elettorali nazionali delle liste. Non sempre le cifre elettorali circoscrizionali comunicate sono corrispondenti alla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale (come dovrebbe essere, essendo la cifra elettorale Pag. 23circoscrizionale di una lista «data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa» a norma dell'articolo 77, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Si tratta dei seguenti casi, nei quali si riportano tra parentesi la cifra elettorale circoscrizionale comunicata all'Ufficio centrale nazionale (UCN) e la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale riscontrabile negli allegati ai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC):
   circoscrizione Toscana. Liste: Lega (UCN 371.824 – UCC 371.826); Forza Italia (UCN 212.462 – UCC 212.463); Noi con l'Italia-UDC (UCN 12.011 – UCC 12.009); Fratelli d'Italia (UCN 88.781 – UCC 88.780); Movimento 5 stelle (UCN 527.020 – UCC 527.021); Italia agli italiani (UCN 6.024 – UCC 6.022); Potere al popolo ! (UCN 42.304 – UCC 42.305);
   circoscrizione Lazio 2. Liste: Forza Italia (UCN 173.828 – UCC 173.905); Fratelli d'Italia (UCN 70.610 – UCC 70.533); Italia Europa insieme (UCN 5.292 – UCC 5.219); +Europa (UCN 18.090 – UCC 18.087); Civica popolare Lorenzin (UCN 5.637 – UCC 5.640); Partito democratico (UCN 162.697 – UCC 162.770);
   circoscrizione Campania 1. Liste: Forza Italia (UCN 273.930 – UCC 274.176); Noi con l'Italia-UDC (UCN 23.727 – UCC 23.741); Fratelli d'Italia (UCN 41.402 – UCC 41.450). Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali comunicato all'UCN è di 1.529.846 voti mentre il totale delle cifre elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione risultante dai prospetti allegati al verbale UCC è di 1.530.154;
   circoscrizione Trentino-Alto Adige. Lista Civica popolare Lorenzin (UCN 7.509 – UCC 7.533). Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali comunicato all'UCN è di 557.198 voti mentre il totale delle cifre elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione risultante dai prospetti allegati al verbale UCC è di 557.222.

  È inoltre opportuno sottolineare ancora una volta, come già rilevato da più di un relatore circoscrizionale, che dai molteplici errori di compilazione dei verbali e delle tabelle di scrutinio si evince che vi è stata una diffusa trascuratezza nel modo in cui si sono svolte le operazioni in un numero non trascurabile di seggi elettorali. L'incompleta o scorretta predisposizione della documentazione può essere giustificata solo in parte dalla novità e dalla complessità della legge elettorale e, quando anche si adottassero misure volte ad agevolare il compito dei componenti dei seggi, dall'esperienza delle elezioni del 4 marzo 2018 emerge con forza l'esigenza di affrontare la questione della preparazione e della selezione dei presidenti di seggio (oltre che degli altri componenti del seggio elettorale). Sarebbe ad ogni modo auspicabile adottare misure volte a rendere più agevole la compilazione della documentazione nei seggi, ad esempio predisponendo verbali e tabelle con l'indicazione prestampata dei nomi delle liste riportati secondo il numero d'ordine ufficiale o anche verbali e tabelle che prevedano l'indicazione separata dei voti al solo candidato unicamente per i candidati di liste collegate in coalizione nei collegi uninominali e non anche per i candidati di una lista singola, visto che in numerosi casi i voti espressi per il candidato non sono stati sommati ai voti della lista e che non vi è alcuna utilità nel tenere distinte le due tipologie di voto posto che, non essendovi una coalizione di liste che appoggia il candidato, non si deve procedere al riparto pro quota dei voti al solo candidato.
  Infine, con riferimento non alle modalità applicative della legge elettorale ma al suo contenuto, si può affermare che dalla prima applicazione della legge elettorale siano emerse criticità connesse alle liste di candidati particolarmente «corte» e alle pluricandidature e al conseguente verificarsi di casi di incapienza di una lista e di ’traslazione’ di seggi tra circoscrizioni o tra collegi plurinominali nella fase delle proclamazioni (nei casi, come si è detto, di incapienza delle liste della circoscrizione o del collegio).

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2. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE SU BASE NAZIONALE

  Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ed ora verificate sulla base dei dati come risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.
  Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione.
  Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Sulle differenze riscontrate rispetto ai valori delle cifre elettorali nazionali delle liste calcolate dall'UCN si rimanda al paragrafo 1 della presente relazione; la differenza nel totale nazionale dei voti validi è di 6938 voti in più, determinata in larga misura dal fatto, già evidenziato dai relatori circoscrizionali, che i dati dei voti validi espressi non sono stati immessi nei prospetti elettronici elaborati dagli UCC e non sono stati, di conseguenza, considerati dall'UCN nei calcoli delle cifre elettorali nazionali e del totale dei voti validi (vedi tabella A). Si tratta delle seguenti sezioni: 47, 493, 515, 767, 917, 979, 1135, 1413 e 1491 del comune di Milano e 7 del comune di Varedo, nella circoscrizione Lombardia 1; 4 del comune di Toscolano-Maderno, nella circoscrizione Lombardia 3; 14 del comune di Cremona e 12 del comune di Casalmaggiore nella circoscrizione Lombardia 4; 420 del comune di Napoli, nella circoscrizione Campania 1.
  Successivamente devono essere determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); occorre a tal fine procedere alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge. Ai sensi del citato articolo 83, comma 1, lettera c), non concorrono infatti a determinare la cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale nazionale; concorrono, invece (ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 83, comma 1), le liste collegate in coalizione che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – ed abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione. Gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN sono minimi (soglia dell'1 per cento: +69; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) e non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle liste ammesse alla partecipazione alla determinazione delle cifre elettorali di coalizione (vedi tabella B).
  La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che hanno superato le soglie di sbarramento sopra illustrate, non considerando in tutti i passaggi successivi le liste che hanno conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del Pag. 25totale. Le differenze nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+2501 per la coalizione di centrodestra e +16319 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate sia dalla sopra illustrata emersione di voti non attribuiti dagli UCC in alcune sezioni sia, per la coalizione di centrosinistra, in buona misura dalla corretta attribuzione di voti alla lista Partito democratico, che risultano invece attribuiti dall'UCN, sulla base dei valori comunicati dagli UCC, a liste della coalizione che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, come illustrato nel paragrafo 1 della presente relazione. Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra tutte e quattro le liste coalizzate, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste Partito democratico e +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, e SVP-PATT, che ha superato la soglia di sbarramento del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e ha 2 candidati risultati eletti nei collegi uninominali di quella circoscrizione (Albrecht Plangger e Renate Gebhard, l'elezione dei quali è stata convalidata dalla Camera nella seduta del 17 luglio 2019), mentre non partecipano a tale determinazione le liste Italia Europa insieme, e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento (vedi tabella B1 per la coalizione di centrodestra e B2 per la coalizione di centrosinistra).
  Successivamente vanno individuate le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi (articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal proposito, la legge prevede le seguenti soglie di sbarramento:
   coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute – presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1);
   singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché singole liste non collegate e liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2).

  Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +208; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +694; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi (vedi tabella C).
  È pertanto confermato:
   che sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo Pag. 2683, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   che, nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, mentre non è ammessa la lista Noi con l'Italia-UDC, che non ha superato la medesima soglia;
   che, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Partito democratico, che ha superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e la lista SVP-PATT, che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima, mentre non è ammessa la lista +Europa con Emma Bonino-Centro democratico e, che non ha superato la predetta soglia di sbarramento del 3 per cento;
   che, tra le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, unicamente le liste Movimento 5 stelle e Liberi e uguali, mentre non sono ammesse tutte le altre liste singole presentatesi poiché non hanno superato la predetta soglia.

2.1. Riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse.

  Si procede quindi alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN (articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) attraverso le operazioni di seguito descritte. Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 21977 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (386) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 80709, con una differenza algebrica di +57 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati – seppure con modifiche rilevanti nel calcolo dei resti – i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Liberi e uguali e un seggio alla coalizione di centrodestra. Resta pertanto confermata l'attribuzione di 151 seggi alla coalizione di centrodestra, di 88 seggi alla coalizione di centrosinistra, di 133 seggi alla lista Movimento 5 stelle e di 14 seggi alla lista Liberi e uguali (vedi tabella D).

2.2. Riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse.

  A questo punto occorre procedere al riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse, che hanno superato le soglie di sbarramento sopra descritte (articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal fine si effettuano le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN.

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2.2.1. Coalizione di centrodestra.

  Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 15.129 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (151) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 77.725, con una differenza algebrica di +102 rispetto a quello calcolato dall'UCN nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2018 e non aggiornato alla correzione delle cifre elettorali nella circoscrizione Calabria effettuata con il verbale del 20 marzo 2018; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero. L'unico seggio residuo che deve essere assegnato con i maggiori resti, che l'UCN ha assegnato alla lista Fratelli d'Italia risulta invece da attribuire alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali (in termini di somma algebrica si riscontrano le seguenti modifiche dei resti: +734 per la lista Lega, che passa da 27858 a 28592; +20166 per la lista Forza Italia, che passa da 6915 a 27081; –20834 per la lista Fratelli d'Italia, che passa da 42893 a 22059. Pertanto la lista che aveva i maggiori resti secondo l'UCN viene ad essere quella con i minori resti, la lista che era seconda nella graduatoria dei resti diventa prima e quella che era ultima diventa seconda). Pertanto il riparto a livello nazionale dei 151 seggi alla coalizione di centrodestra risulta il seguente: 74 seggi alla lista Lega, a fronte di 73 seggi assegnati dall'UCN; 59 seggi alla lista Forza Italia, a conferma del dato UCN; 18 seggi alla lista Fratelli d'Italia, a fronte di un dato UCN pari a 19 seggi (vedi tabella E1).

2.2.2. Coalizione di centrosinistra.

  Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 25106 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (88) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 71736, con una differenza algebrica di +285 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in questo caso risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista SVP-PATT. Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale degli 88 seggi alla coalizione di centrosinistra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 86 seggi alla lista Partito democratico e di 2 seggi alla lista SVP-PATT (vedi tabella E2).

2.3. Distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni alle coalizioni di liste o singole liste.

  Avendo verificato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto.Pag. 28
  A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il numero dei collegi uninominali della circoscrizione stessa; nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
   2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista (vedi tabella F1);
   3) i seggi che rimangono ancora da attribuire (indicati per ciascuna circoscrizione nell'ultima colonna della tabella F1 e, per ciascuna coalizione di liste e singola lista nell'ultima riga della medesima tabella) sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente numero le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN ad eccezione della circoscrizione Toscana, nella quale, in base alle nuove cifre elettorali circoscrizionali, alla coalizione di centrosinistra viene assegnato un seggio con la parte decimale del quoziente che, nei calcoli dell'UCN, veniva assegnato alla lista Movimento 5 stelle. Pertanto, nella circoscrizione Toscana sono attribuiti: 9 seggi, di cui 8 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, alla coalizione di centrosinistra, a fronte di 8 seggi, tutti a quoziente intero, attribuiti dall'UCN; 6 seggi, tutti a quoziente intero, alla lista Movimento 5 stelle, a fronte di 7 seggi, di cui 6 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, attribuiti dall'UCN (vedi tabella F2);
   4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si constata che alla lista Movimento 5 stelle risultano attribuiti 137 seggi nelle circoscrizioni e 133 nel riparto a livello nazionale e alla lista Liberi e uguali 10 seggi nelle circoscrizioni e 14 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la prima lista risulta eccedentaria di 4 seggi e la seconda deficitaria di altrettanti. A ciascuna delle due coalizioni risultano assegnati, sia nelle singole circoscrizioni sia nel riparto a livello nazionale, gli stessi numeri di seggi (151 alla coalizione di centrodestra e 88 a quella di centrosinistra). Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che, a causa della diversa assegnazione del seggio con le parti decimali dei quozienti nella circoscrizione Toscana, di cui al punto 3), la lista Movimento 5 stelle passa dall'essere eccedentaria per 5 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la coalizione di centrosinistra, deficitaria per 1 seggio secondo i dati dell'UCN, non lo è più secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni (vedi tabella F3).

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2.4. Compensazione dei seggi tra coalizioni di liste e singole liste eccedentarie e coalizioni di liste e singole liste deficitarie.

  Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza per tutte le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto tra il numero dei seggi loro attribuito in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono quindi i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Mentre nel caso delle operazioni svolte dall'UCN sono state individuate una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una coalizione di liste (centrosinistra) e una lista (Liberi e uguali) deficitarie, in base ai dati risultanti dalla verifica si deve effettuare la compensazione di 4 seggi unicamente tra la lista Movimento 5 stelle, eccedentaria, e la lista Liberi e uguali, deficitaria. A tal fine si procede attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Movimento 5 stelle, ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente (vedi tabella F4). La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni differisce rispetto a quella elaborata nel verbale delle operazioni dell'UCN per le seguenti circoscrizioni: il primo posto non è più occupato dalla circoscrizione Toscana (nella quale, come detto, non viene più attribuito il seggio con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle) ma dalla circoscrizione Molise, che occupava il secondo posto nella graduatoria dell'UCN; tra le circoscrizioni che non hanno avuto l'assegnazione di seggi con le parti decimali la Lombardia 2 diventa la seconda, collocandosi prima del Trentino-Alto Adige e della Lombardia 1 e la Toscana si colloca al penultimo posto. In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla Pag. 30lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Molise, Calabria, Piemonte 2 e Campania 2 e la loro attribuzione alla lista Liberi e uguali nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate (vedi tabella F5).
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole circoscrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN. Non ha infatti rilievo sul risultato finale l'unica differenza sopra illustrata, relativa al seggio assegnato con le parti decimali in Toscana al Movimento 5 stelle dall'UCN e alla coalizione di centrosinistra in base ai dati verificati, poiché tale differenza viene meno grazie all'operazione di compensazione tra la lista eccedentaria Movimento 5 stelle e la coalizione deficitaria del centrosinistra effettuata nel verbale UCN (vedi tabella F6).

2.5. Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.

  A questo punto si procede quindi alla verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, si procede alle seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse alla ripartizione (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra; Partito democratico e SVP-PATT per la coalizione di centrosinistra) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi dei precedenti punti 2.3) e 2.4). Nell'effettuare la divisione di cui al presente punto non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
   2) si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (vedi tabella G1.1 per il centrodestra e G2.1 per il centrosinistra);
   3) i seggi che rimangono ancora da attribuire (indicati per ciascuna circoscrizione nell'ultima colonna delle tabelle G1.1 e G2.1 e, per ciascuna lista nell'ultima riga delle medesime tabelle) sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente punto le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle liste ammesse al riparto effettuate dall'UCN (vedi tabella G1.2 per il centrodestra e G2.2 per il centrosinistra);
   4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, con riferimento alle liste della coalizione di centrosinistra, si constata che viene attribuito loro lo stesso numero di seggi (86 alla lista Partito democratico, tutti a quoziente intero, e 2 alla lista SVP-PATT, di cui 1 con la parte decimale Pag. 31del quoziente) sia nel riparto nazionale sia nelle singole circoscrizioni. Con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata invece che alla lista Lega risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 74 nel riparto a livello nazionale, alla lista Forza Italia 60 seggi nelle circoscrizioni e 59 nel riparto a livello nazionale e alla lista Fratelli d'Italia 21 seggi nelle circoscrizioni e 18 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 3 seggi, la lista Forza Italia eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 4 seggi. Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che per le liste della coalizione di centrosinistra risultano confermati i dati elaborati nel verbale delle operazioni dell'UCN. Per le liste della coalizione di centrodestra, a causa della diversa assegnazione del seggio con i maggiori resti a livello di riparto nazionale, di cui al punto 2.2.1), la lista Lega (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 73 seggi e non 74) passa dall'essere deficitaria per 3 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la lista Fratelli d'Italia (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 19 seggi e non 18), eccedentaria per 2 seggi secondo i dati dell'UCN, lo diventa di 3 secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni; resta confermato che la lista Forza Italia (alla quale anche nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 59 seggi) risulta eccedentaria per 1 seggio (vedi tabella G1.3 per il centrodestra e G2.3 per il centrosinistra).

2.6. Compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e deficitarie nell'ambito delle coalizioni di liste.

  Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza, per la coalizione di liste del centrodestra, tra il numero dei seggi attribuito alle liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). In base a quanto esposto nel punto 4) del paragrafo 2.5 si devono dunque sottrarre 3 seggi alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia e 1 seggio alla lista eccedentaria Forza Italia e attribuire 4 seggi alla lista deficitaria Lega. Al tal Pag. 32fine, si procede in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Fratelli d'Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN, è quella con il maggior numero di seggi eccedentari (2 secondo l'UCN, 3 secondo i dati verificati dalla Giunta); tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente (vedi tabella G1.4.1). La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni differisce rispetto a quella elaborata nel verbale delle operazioni dell'UCN per le seguenti circoscrizioni: nella graduatoria dell'UCN la circoscrizione Calabria, pur senza seggi a quoziente intero, è inserita (si deve presumere per un mero errore materiale, non essendo stata aggiornata la posizione in graduatoria nel verbale della sessione straordinaria del 20 marzo 2018 rispetto a quella pubblicata nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2020) tra le circoscrizioni nelle quali la lista ha avuto un seggio con la parte decimale del quoziente, nella graduatoria stilata in base ai dati verificati dalla Giunta la circoscrizione Calabria si colloca dopo la circoscrizione Campania 1, in base alla parte decimale del quoziente non utilizzata per l'attribuzione di un seggio; le posizioni in graduatoria delle circoscrizioni Veneto 2 e Campania 2 sono invertite. In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Fratelli d'Italia nelle circoscrizioni Liguria e Abruzzo e la loro attribuzione alla lista Lega nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate; dal momento che i seggi da sottrarre sono 3 e non 2 come risultante nel verbale delle operazioni svolte dall'UCN, a tali circoscrizioni si aggiunge la circoscrizione Veneto 1, terza in graduatoria, dove pure il seggio va sottratto a Fratelli d'Italia e attribuito alla Lega, che non ha nemmeno in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente utilizzata (vedi tabella G1.5).
  Avendo effettuato la compensazione tra la lista Fratelli d'Italia e la lista Lega, si procede alla medesima operazione tra le liste Forza Italia e Lega attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Forza Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN ha un seggio eccedentario; tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente (vedi tabella G1.4.2). La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni differisce rispetto a quella elaborata nel verbale delle operazioni dell'UCN per le seguenti circoscrizioni: tra le circoscrizioni nelle quali la lista ha avuto un seggio con la parte decimale del quoziente, nella graduatoria stilata in base ai dati verificati dalla Giunta la circoscrizione Campania 2 viene scavalcata dalle circoscrizioni Puglia e Lombardia 1; tra le circoscrizioni nelle quali la lista non ha avuto un seggio con la parte decimale del quoziente, le posizioni delle circoscrizioni Sicilia 2 e Lazio 2 sono invertite, si deve presumere per un errore materiale nella graduatoria compilata dall'UCN. In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione del seggio alla lista Forza Italia nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e la sua attribuzione alla lista Lega nella stessa circoscrizione, nella quale tale lista ha la parte decimale del quoziente non utilizzata (vedi tabella G1.5).
  A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista della coalizione assegnati alle singole circoscrizioni, che differisce dalle attribuzioni effettuate dall'UCN per la diversa assegnazione sopra illustrata di un seggio nella circoscrizione Veneto 1 alla lista Lega invece che alla lista Fratelli d'Italia (vedi tabella G1.6).
  Poiché per la coalizione di centrosinistra vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito alle due liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste Pag. 33nelle singole circoscrizioni, non occorre, per tale coalizione, procedere ad alcuna operazione di compensazione.

2.7. Seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste aventi diritto al riparto.

  In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto (vedi tabella H), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si è presentato uno scostamento rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni poiché risulta che un seggio, attribuito dall'UCN alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, spetta invece alla lista Lega.

3. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

3.1. Attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste.

  L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (relative al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente relazione. Nelle circoscrizioni che comprendono un unico collegio plurinominale (Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige) l'assegnazione dei seggi è la stessa effettuata a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.7 della presente relazione.
  A tale fine per ogni collegio plurinominale si procede attraverso le seguenti operazioni:
   1) si determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste (vedi tabella I) per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso (vedi tabella H). Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. In tal modo si ottiene, per ciascun collegio di ciascuna circoscrizione, il quoziente elettorale di collegio individuato sulla base dei voti risultanti a seguito della verifica (vedi tabelle L1);
   2) si divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (vedi tabelle L2).
  Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC si constata che:
   nelle circoscrizioni Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Lombardia 4, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio 1, Lazio 2, Abruzzo, Campania 1, Campania 2, Calabria, Sicilia 1, Sicilia 2 e Sardegna si confermano i seggi attribuiti a quoziente intero a tutte le liste in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione;
   nella circoscrizione Liguria, nel collegio plurinominale 2 alla lista Lega è attribuito un seggio a quoziente intero che l'UCC le attribuisce con la parte decimale del quoziente. La differenza è dovuta anche a un errore di calcolo del quoziente elettorale di collegio effettuato dall'UCC, il quale ha considerato in tale calcolo anche la cifra elettorale della lista +Europa, non ammessa al riparto dei seggi;
   nella circoscrizione Puglia, nel collegio plurinominale 4 alla lista Movimento 5 stelle sono attribuiti 2 seggi a quoziente intero mentre l'UCC ne attribuisce 3;
   3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo Pag. 34la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la ripartizione effettuata a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.7 della presente relazione. In base ai risultati conseguenti alla verifica operata dalla Giunta delle elezioni si ottiene, per ogni lista in ciascun collegio plurinominale, l'assegnazione del numero di seggi riportati nelle tabelle L3.
  Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC (relativamente alle sole circoscrizioni con almeno due collegi plurinominali) si constata che:
   nelle circoscrizioni Piemonte 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 4, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio 1, Lazio 2, Abruzzo, Campania 2, Sicilia 1, Sicilia 2 e Sardegna si confermano i seggi attribuiti con le maggiori parti decimali del quoziente a tutte le liste in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione;
   nella circoscrizione Piemonte 2, un seggio nel collegio plurinominale 2 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Fratelli d'Italia. La differenza è dovuta anche al fatto che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero;
   nella circoscrizione Lombardia 3, un seggio nel collegio plurinominale 1 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Lega risulta da attribuire alla lista Movimento 5 stelle. La differenza è dovuta anche al fatto che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Lega dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero;
   nella circoscrizione Liguria, il seggio che nel collegio plurinominale 2 l'UCC attribuisce alla lista Lega con la parte decimale del quoziente le è invece attribuito, in base ai dati verificati, a quoziente intero;
   nella circoscrizione Campania 1, un seggio nel collegio plurinominale 3 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire, in base ai dati verificati, alla lista Forza Italia;
   nella circoscrizione Puglia si riscontrano le seguenti differenze rispetto al verbale UCC: a) nel collegio plurinominale 2 un seggio attribuito con la parte decimale del quoziente dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia spetta invece alla lista Forza Italia; b) nel collegio plurinominale 3 un seggio attribuito con la parte decimale del quoziente dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia spetta invece alla lista Forza Italia; c) nel collegio plurinominale 4 il seggio che l'UCC attribuisce alla lista Movimento 5 stelle a quoziente intero le spetta invece, in base ai dati verificati, con la parte decimale del quoziente. Le differenze di cui alle lettere a) e b) sono dovute al fatto che l'UCC non ha assegnato i seggi con le parti decimali del quoziente alla lista Forza Italia, pur avendo essa – anche secondo i dati riportati nel verbale UCC – in entrambi i collegi una parte decimale più alta di quella della lista Fratelli d'Italia, alla quale sono stati assegnati, e non avendo nessuna delle liste ottenuto a quoziente intero i seggi che le spettavano in base al riparto circoscrizionale;
   nella circoscrizione Calabria, un seggio nel collegio plurinominale 2 che secondo il verbale delle operazioni dell'UCC Pag. 35è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Lega. Si segnala che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto assegnare alla lista Lega un seggio con la parte decimale del quoziente anche nel collegio plurinominale 2, in tal modo la lista Lega avrebbe ricevuto un seggio con la parte decimale sia nel collegio plurinominale 1 sia nel collegio plurinominale 2;
   4) successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione a norma del citato articolo 83, di cui al paragrafo 2.7 della presente relazione (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai risultati conseguenti alla verifica operata dalla Giunta delle elezioni si ottengono, per ogni circoscrizione, le liste che hanno ricevuto nei collegi plurinominali lo stesso numero di seggi ad esse spettanti nella circoscrizione, quelle che, avendone ricevuti di più, sono da considerare eccedentarie e quelle che, avendone ricevuti di meno, sono da considerare deficitarie (vedi tabelle L3). Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC si constata, per ciascuna circoscrizione con almeno due collegi plurinominali e per ciascun collegio plurinominale, quanto riportato nella tabella che segue:

I Piemonte 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che i seggi attribuiti a tutte le liste in ciascuno dei 2 collegi plurinominali della circoscrizione corrispondono ai seggi spettanti alle liste nella circoscrizione
II Piemonte 2 In conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nel precedente punto 3) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
lista eccedentaria Movimento 5 stelle (1 seggio)
lista deficitaria Liberi e uguali (1 seggio)
  Dati verificati:
lista eccedentaria Fratelli d'Italia (1 seggio)
lista deficitaria Liberi e uguali (1 seggio)
III Lombardia 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Movimento 5 stelle risulta eccedentaria di 2 seggi e le liste Partito democratico e Fratelli d'Italia deficitarie di 1 seggio ciascuna
IV Lombardia 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Movimento 5 stelle risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Fratelli d'Italia deficitaria di 1 seggio
V Lombardia 3 In conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nel precedente punto 3) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
lista eccedentaria Lega (1 seggio)
lista deficitaria Fratelli d'Italia (1 seggio)
  Dati verificati:
lista eccedentaria Movimento 5 stelle (1 seggio)
lista deficitaria Fratelli d'Italia (1 seggio)
VI Lombardia 4 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Lega risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Partito democratico deficitaria di 1 seggio
VII Veneto 1 In conseguenza della diversa assegnazione di un seggio in sede di riparto circoscrizionale (cfr. paragrafo 2.7 della presente relazione) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle (1 seggio ciascuna)
liste deficitarie Fratelli d'Italia e Partito democratico (1 seggio ciascuna)
Pag. 36
  Dati verificati:
liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle (1 seggio ciascuna)
liste deficitarie Lega e Partito democratico (1 seggio ciascuna)
VIII Veneto 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Forza Italia e Movimento 5 stelle risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Fratelli d'Italia e Partito democratico deficitarie di 1 seggio
X Liguria Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Forza Italia e Movimento 5 stelle risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Lega e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XI Emilia-Romagna Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Fratelli d'Italia, Partito democratico e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XII Toscana Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Fratelli d'Italia, Partito democratico e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XIV Marche Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Forza Italia risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Fratelli d'Italia deficitaria di 1 seggio
XV Lazio 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Movimento 5 stelle risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Liberi e uguali deficitaria di 1 seggio
XVI Lazio 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 1 seggio
XVII Abruzzo Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che i seggi attribuiti a tutte le liste in ciascuno dei 2 collegi plurinominali della circoscrizione corrispondono ai seggi spettanti alle liste nella circoscrizione
XIX Campania 1 In conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nella tabella compresa nel precedente punto 3) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
lista eccedentaria Movimento 5 stelle (2 seggi)
liste deficitarie Lega e Liberi e uguali (1 seggio ciascuna)
  Dati verificati:
liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle (1 seggio ciascuna)
liste deficitarie Lega e Liberi e uguali (1 seggio ciascuna)
XX Campania 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Lega risulta eccedentaria di 2 seggi e le liste Fratelli d'Italia e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XXI Puglia In conseguenza della diversa attribuzione di 2 seggi con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nel precedente punto 3) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
liste eccedentarie Lega (2 seggi) e Fratelli d'Italia (1 seggio)
liste deficitarie Forza Italia (2 seggi) e Liberi e uguali (1 seggio)
  Dati verificati:
lista eccedentaria Lega (2 seggi)
liste deficitarie Fratelli d'Italia e Liberi e uguali (1 seggio ciascuna)
XXIII Calabria In conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nel precedente punto 3) si riscontrano le differenze di seguito elencate:
  Verbale UCC:
lista eccedentaria Movimento 5 stelle (1 seggio)
lista deficitaria Liberi e uguali (1 seggio)
  Dati verificati:
lista eccedentaria Lega (1 seggio)
lista deficitaria Liberi e uguali (1 seggio)
XXIV Sicilia 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Forza Italia e Partito democratico risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Fratelli d'Italia e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XXV Sicilia 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che le liste Movimento 5 stelle e Partito democratico risultano eccedentarie di 1 seggio e le liste Fratelli d'Italia e Liberi e uguali deficitarie di 1 seggio
XXVI Sardegna Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista Lega risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista Fratelli d'Italia deficitaria di 1 seggio
Pag. 37

  Pertanto nelle sole circoscrizioni Piemonte 1 e Abruzzo il numero di seggi attribuito alle liste a livello circoscrizionale corrisponde al numero di seggi attribuito nei singoli collegi plurinominali; per tutte le altre circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominale si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie, che in alcune circoscrizioni sono le stesse individuate dagli UCC mentre in altre sono diverse.

3.2. Compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e deficitarie.

  Avendo dunque verificato che, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominale ad eccezione di Piemonte 1 e Abruzzo, non vi è corrispondenza tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 83-bis, si procede, come previsto dal medesimo articolo 83-bis, alle operazioni di compensazione tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto.
  A tal fine, per ciascuna circoscrizione, si determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; si ripetono quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. Le operazioni di compensazione effettuate per ciascuna circoscrizione e collegio plurinominale, con indicazione delle parti decimali dei quozienti in base alle quali sono stati individuati i collegi nei quali sottrarre i seggi alle liste eccedentarie e quelli nei quali assegnarli alle liste deficitarie, sono riassunte nelle tabelle L4. Confrontando i risultati di tali operazioni con quelli dei verbali delle operazioni degli UCC si constata quanto riportato nella tabella che segue.

II Piemonte 2 Si conferma l'attribuzione del seggio alla lista deficitaria Liberi e uguali nel collegio plurinominale 1.
Il seggio alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia è sottratto nel collegio plurinominale 2 come nel verbale UCC (dove però la lista eccedentaria è quella del Movimento 5 stelle)
III Lombardia 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Movimento 5 stelle i 2 seggi sono sottratti nei collegi plurinominali 1 e 3 e alle liste deficitarie Partito democratico e Fratelli d'Italia sono assegnati, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 3
IV Lombardia 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Movimento 5 stelle il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 1 e alla lista deficitaria Fratelli d'Italia il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2
V Lombardia 3 Si conferma l'attribuzione del seggio alla lista deficitaria Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 2.
Il seggio alla lista eccedentaria Movimento 5 stelle è sottratto nel collegio plurinominale 1 come nel verbale UCC (dove però la lista eccedentaria è quella della Lega)
VI Lombardia 4 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Lega il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 2 e alla lista deficitaria Partito democratico il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 1
VII Pag. 38Veneto 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2 e che alla lista deficitaria Partito democratico il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 1
Il seggio alla lista deficitaria Lega è assegnato nel collegio plurinominale 2 come nel verbale UCC (dove però la lista deficitaria è quella di Fratelli d'Italia): infatti, pur avendo la lista Lega la parte decimale del quoziente maggiore nel collegio plurinominale 1 (912632) rispetto al collegio plurinominale 2 (291523), in tale ultimo collegio la parte decimale del quoziente non è stata utilizzata per l'assegnazione dei seggi, mentre nel collegio 1 la parte decimale risulta già utilizzata per l'attribuzione di un seggio
VIII Veneto 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle è sottratto un seggio ciascuna nel collegio plurinominale 2 e alle liste deficitarie Fratelli d'Italia e Partito democratico è assegnato un seggio ciascuna nel collegio plurinominale 3
X Liguria Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2 e che alle liste deficitarie Lega e Liberi e uguali il seggio è assegnato, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2
XI Emilia-Romagna Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1, 3 e 4 e che alle liste deficitarie Fratelli d'Italia, Partito democratico e Liberi e uguali il seggio è assegnato, rispettivamente, nei collegi plurinominali 4, 4 e 3
XII Toscana Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle risultano il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1, 2 e 3 e che alle liste deficitarie Fratelli d'Italia, Partito democratico e Liberi e uguali il seggio è assegnato, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1, 3 e 3
XIV Marche Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che la lista eccedentaria Forza Italia il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 2 e alla lista deficitaria Fratelli d'Italia il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 1
XV Lazio 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Movimento 5 stelle il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 1 e alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2
XVI Lazio 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 2 e alla lista deficitaria Lega il seggio è assegnato nel medesimo collegio plurinominale
XIX Campania 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Movimento 5 stelle il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 2; alla lista eccedentaria Forza Italia il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 3 come nel verbale UCC (dove però la lista deficitaria è anche in questo collegio quella del Movimento 5 stelle).
Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste deficitarie Lega e Liberi e uguali è assegnato un seggio ciascuna nel collegio plurinominale 1
XX Campania 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Lega sono sottratti 2 seggi, uno nel collegio plurinominale 1 e uno nel collegio plurinominale 2, e che alle liste deficitarie Fratelli d'Italia e Liberi e uguali è assegnato un seggio ciascuna nel collegio plurinominale 3
XXI Puglia Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Lega sono sottratti 2 seggi, uno nel collegio plurinominale 1 e uno nel collegio plurinominale 4, e che alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2.
Alla lista deficitaria Fratelli d'Italia il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2 (nel verbale UCC tale lista risulta eccedentaria di 1 seggio, che le è sottratto nel collegio plurinominale 3, mentre la lista Forza Italia risulta deficitaria di 2 seggi, che le sono assegnati uno in ciascuno dei collegi plurinominali 2 e 3)
XXIII Calabria Il seggio alla lista eccedentaria Lega è sottratto nel collegio plurinominale 1 (dove lo ha ottenuto con la minor parte decimale del quoziente, pari a 315289, rispetto a quello ottenuto, anch'esso con la parte decimale del quoziente, pari a 409570, nel collegio plurinominale 2) mentre nel verbale dell'UCC il seggio alla lista eccedentaria, erroneamente individuata nel Movimento 5 stelle, è sottratto nel collegio plurinominale 2.
Si conferma, comunque che, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 2, dove tale lista ha una parte decimale del quoziente non utilizzata maggiore rispetto al collegio plurinominale 1
XXIV Pag. 39Sicilia 1 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Partito democratico il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 2 e 1 e che alle liste deficitarie Fratelli d'Italia e Liberi e uguali il seggio è assegnato, rispettivamente, nei collegi plurinominali 3 e 1
XXV Sicilia 2 Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Movimento 5 stelle e Partito democratico il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 3 e 2 e che alle liste deficitarie Fratelli d'Italia e Liberi e uguali è assegnato un seggio ciascuna nel collegio plurinominale 1
XXVI Sardegna Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista eccedentaria Lega il seggio è sottratto nel collegio plurinominale 2 e alla lista deficitaria Fratelli d'Italia il seggio è assegnato nel collegio plurinominale 1

3.3. Seggi assegnati nei collegi plurinominali alle liste aventi diritto al riparto.

  A seguito delle operazioni di compensazione si ottengono i riepiloghi definitivi dei seggi di ciascuna lista assegnati nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni (vedi tabelle L5), riassunti, per tutte le circoscrizioni, nella tabella M, dalla quale si evince che in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si sono presentati i seguenti scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni:
   un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, spetta invece alla lista Lega (differenza già riscontrata in sede di riparto dei seggi a livello circoscrizionale);
   un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, spetta invece alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione.

4. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA ELEGGERE NEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

  Sulla base dei seggi assegnati alle liste nei collegi plurinominali riassunti nella tabella M sono individuati i seguenti candidati da eleggere, secondo l'ordine di presentazione in lista, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

I Circoscrizione Piemonte 1
Collegio plurinominale 1: Elena Maccanti (Lega); Paolo Zangrillo (Forza Italia); Pietro Carlo Padoan e Silvia Fregolent (Partito democratico); Laura Castelli e Davide Serritella (Movimento 5 stelle); Nicola Fratoianni (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Elena Lucchini e Alessandro Giglio Vigna (Lega); Claudia Porchietto (Forza Italia); Lucia Annibali e Davide Gariglio (Partito democratico); Jessica Costanzo e Luca Carabetta (Movimento 5 stelle)


II Circoscrizione Piemonte 2
Collegio plurinominale 1: Riccardo Molinari ed Elena Lucchini (Lega); Osvaldo Napoli (Forza Italia); Guido Crosetto (Fratelli d'Italia); Chiara Gribaudo e Alberto Losacco (Partito democratico); Fabiana Dadone e Paolo Nicolò Romano (Movimento 5 stelle); Federico Fornaro (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Riccardo Molinari ed Elena Lucchini (Lega); Daniela Ruffino (Forza Italia); Lucia Annibali (Partito democratico); Davide Crippa (Movimento 5 stelle)


III Circoscrizione Lombardia 1
Collegio plurinominale 1: Paolo Grimoldi e Simona Bordonali (Lega); Andrea Mandelli (Forza Italia); Barbara Pollastrini e Gian Mario Fragomeli (Partito democratico); Davide Tripiedi (Movimento 5 stelle)Pag. 40
Collegio plurinominale 2: Claudia Maria Terzi (Lega); Valentino Valentini (Forza Italia); Matteo Mauri e Barbara Pollastrini (Partito democratico); Paola Carinelli e Stefano Buffagni (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Alessandro Morelli (Lega); Mariastella Gelmini (Forza Italia); Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia); Emanuele Fiano e Lisa Noja (Partito democratico); Manlio Di Stefano (Movimento 5 stelle); Laura Boldrini (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 4: Fabrizio Cecchetti e Silvana Andreina Comaroli (Lega); Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia); Lisa Noja (Partito democratico); Riccardo Olgiati e Stefania Mammì (Movimento 5 stelle)


IV Circoscrizione Lombardia 2
Collegio plurinominale 1: Giancarlo Giorgetti e Claudia Maria Terzi (Lega); Giuseppina Versace (Forza Italia); Maria Chiara Gadda (Partito democratico); Niccolò Invidia (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Eugenio Zoffili, Alessandra Locatelli e Roberto Paolo Ferrari (Lega); Laura Ravetto (Forza Italia); Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia); Mauro Del Barba e Chiara Braga (Partito democratico); Fabiola Bologna e Giovanni Currò (Movimento 5 stelle)


V Circoscrizione Lombardia 3
Collegio plurinominale 1: Simona Bordonali e Giuseppe Cesare Donina (Lega); Mariastella Gelmini (Forza Italia); Alfredo Bazoli e Marina Berlinghieri (Partito democratico); Claudio Cominardi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudia Maria Terzi, Giulio Centemero e Rebecca Frassini (Lega); Gregorio Fontana (Forza Italia); Guido Crosetto (Fratelli d'Italia); Maurizio Martina e Elena Carnevali (Partito democratico); Guia Termini e Devis Dori (Movimento 5 stelle)


VI Circoscrizione Lombardia 4
Collegio plurinominale 1: Elena Lucchini e Guido Guidesi (Lega); Alessandro Cattaneo (Forza Italia); Lorenzo Guerini e Maria Chiara Gadda (Partito democratico); Iolanda Nanni e Cristian Romaniello (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Silvana Andreina Comaroli (Lega); Anna Lisa Baroni (Forza Italia); Maria Elena Boschi (Partito democratico); Alberto Zolezzi (Movimento 5 stelle)


VII Circoscrizione Veneto 1
Collegio plurinominale 1: Giorgia Andreuzza e Sergio Vallotto (Lega); Domenico Minniti e Sara Moretto (Partito democratico); Alvise Maniero e Arianna Spessotto (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Angela Colmellere, Franco Manzato e Marica Fantuz (Lega); Lorena Milanato (Forza Italia); Roger De Menech (Partito democratico); Federico D'Incà (Movimento 5 stelle)


VIII Circoscrizione Veneto 2
Collegio plurinominale 1: Massimo Bitonci e Arianna Lazzarini (Lega); Renato Brunetta (Forza Italia); Alessandro Zan (Partito democratico); Silvia Benedetti e Raphael Raduzzi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Silvia Covolo e Erik Umberto Pretto (Lega); Lucia Annibali (Partito democratico); Sara Cunial (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Lorenzo Fontana, Vania Valbusa e Roberto Turri (Lega); Lorena Milanato (Forza Italia); Maria Cristina Caretta (Fratelli d'Italia); Gian Pietro Dal Moro e Lucia Annibali (Partito democratico); Francesca Businarolo e Mattia Fantinati (Movimento 5 stelle)


IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia
Collegio plurinominale 1: Massimiliano Fedriga e Vannia Gava (Lega); Sandra Savino (Forza Italia); Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia); Ettore Rosato e Debora Serracchiani (Partito democratico); Sabrina De Carlo e Luca Sut (Movimento 5 stelle)
Pag. 41
X Circoscrizione Liguria
Collegio plurinominale 1: Edoardo Rixi e Sara Foscolo (Lega); Franco Vazio (Partito democratico); Sergio Battelli e Leda Volpi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Edoardo Rixi (Lega); Roberto Nicola Cassinelli (Forza Italia); Raffaella Paita (Partito democratico); Simone Valente (Movimento 5 stelle); Luca Pastorino (Liberi e uguali)


XI Circoscrizione Emilia-Romagna
Collegio plurinominale 1: Jacopo Morrone (Lega); Galeazzo Bignami (Forza Italia); Dario Franceschini e Giuditta Pini (Partito democratico); Giulia Sarti e Carlo Ugo De Girolamo (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Carlo Piastra e Maura Tomasi (Lega); Vittorio Sgarbi (Forza Italia); Piero Franco Rodolfo Fassino e Paola De Micheli (Partito democratico); Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Gianni Tonelli (Lega); Carla Cantone e Luca Rizzo Nervo (Partito democratico); Matteo Dall'Osso e Alessandra Carbonaro (Movimento 5 stelle); Pier Luigi Bersani (Liberi e Uguali)
Collegio plurinominale 4: Gianluca Vinci e Elena Murelli (Lega); Michaela Biancofiore (Forza Italia); Ylenja Lucaselli (Fratelli d'Italia); Andrea Orlando, Paola De Micheli e Luigi Marattin (Partito democratico); Maria Edera Spadoni e Davide Zanichelli (Movimento 5 stelle)


XII Circoscrizione Toscana
Collegio plurinominale 1: Guglielmo Picchi (Lega); Deborah Bergamini (Forza Italia); Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia); Maria Anna Madia e Antonello Giacomelli (Partito democratico); Riccardo Ricciardi e Gloria Vizzini (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudio Borghi (Lega); Rosa Maria Di Giorgi e Stefano Ceccanti (Partito democratico); Francesco Berti (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Donatella Legnaioli (Lega); Stefano Mugnai (Forza Italia); Laura Cantini, David Ermini e Rosa Maria Di Giorgi (Partito democratico); Alfonso Bonafede (Movimento 5 stelle); Roberto Speranza (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 4: Claudio Borghi (Lega); Stefano Mugnai (Forza Italia); Cosimo Maria Ferri e Alessia Rotta (Partito democratico); Chiara Gagnarli e Luca Migliorino (Movimento 5 stelle)


XIII Circoscrizione Umbria
Collegio plurinominale 1: Virginio Caparvi (Lega); Catia Polidori (Forza Italia); Anna Ascani e Walter Verini (Partito democratico); Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella (Movimento 5 stelle)


XIV Circoscrizione Marche
Collegio plurinominale 1: Giorgia Latini (Lega); Simone Baldelli (Forza Italia); Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia); Paolo Gentiloni Silveri (Partito democratico); Rachele Silvestri e Paolo Giulodori (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Luca Rodolfo Paolini (Lega); Alessia Morani (Partito democratico); Andrea Cecconi e Patrizia Terzoni (Movimento 5 stelle)


XV Circoscrizione Lazio 1
Collegio plurinominale 1: Barbara Saltamartini (Lega); Annagrazia Calabria (Forza Italia); Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia); Maria Anna Madia e Luciano Nobili (Partito democratico); Carla Ruocco e Massimo Enrico Baroni (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Barbara Saltamartini (Lega); Antonio Angelucci (Forza Italia); Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia); Matteo Orfini e Maria Anna Madia (Partito democratico); Federica Daga, Manuel Tuzzi e Angela Salafia (Movimento 5 stelle); Stefano Fassina (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 3: Barbara Saltamartini (Lega); Sestino Giacomoni (Forza Italia); Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia); Maria Elena Boschi e Roberto Morassut (Partito democratico); Stefano Vignaroli, Francesca Flati e Francesco Silvestri (Movimento 5 stelle)
Pag. 42
XVI Circoscrizione Lazio 2
Collegio plurinominale 1: Barbara Saltamartini (Lega); Renata Polverini (Forza Italia); Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia); Fabio Melilli (Partito democratico) Marta Grande e Gabriele Lorenzoni (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudio Durigon e Francesca Gerardi (Lega); Sestino Giacomoni (Forza Italia); Claudio Mancini (Partito democratico); Luca Frusone, Ilaria Fontana e Raffaele Trano (Movimento 5 stelle)


XVII Circoscrizione Abruzzo
Collegio plurinominale 1: Silvana Andreina Comaroli (Lega); Gianfranco Rotondi (Forza Italia); Camillo D'Alessandro (Partito democratico) Gianluca Vacca e Daniela Torto (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega); Stefania Pezzopane (Partito democratico); Valentina Corneli e Fabio Berardini (Movimento 5 stelle)


XVIII Circoscrizione Molise
Collegio plurinominale 1: Giuseppina Occhionero (Liberi e uguali)


XIX Circoscrizione Campania 1
Collegio plurinominale 1: Giuseppina Castiello (Lega); Maria Rosaria Carfagna e Antonio Pentangelo (Forza Italia); Gennaro Migliore (Partito democratico); Luigi Di Maio, Concetta Giordano, Salvatore Micillo e Iolanda Di Stasio (Movimento 5 stelle. La lista ha diritto a un quinto seggio a fronte di una lista formata da 4 candidati, numero massimo di candidati previsti dalla legge); Michela Rostan (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia); Paolo Siani (Partito democratico); Roberto Fico, Gilda Sportiello e Alessandro Amitrano (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Paolo Russo (Forza Italia); Raffaele Topo (Partito democratico); Luigi Gallo, Teresa Manzo e Luigi Iovino (Movimento 5 stelle)


XX Circoscrizione Campania 2
Collegio plurinominale 1: Cosimo Sibilia (Forza Italia); Umberto Del Basso De Caro (Partito democratico); Carlo Sibilia e Maria Pallini (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Carlo Sarro (Forza Italia); Piero De Luca (Partito democratico); Margherita Del Sesto, Giovanni Russo e Marianna Iorio (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Gianluca Cantalamessa (Lega); Vincenzo Fasano e Marzia Ferraioli (Forza Italia); Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia); Domenico Minniti (Partito democratico); Angelo Tofalo, Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi (Movimento 5 stelle); Federico Conte (Liberi e uguali)


XXI Circoscrizione Puglia
Collegio plurinominale 1: Francesco Paolo Sisto (Forza Italia); Marco Lacarra (Partito democratico); Giuseppe Brescia, Angela Masi e Davide Galantino (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Rossano Sasso (Lega); Elvira Savino ed Elio Vito (Forza Italia); Marcello Gemmato (Fratelli d'Italia); Francesco Boccia (Partito democratico); Diego De Lorenzis, Veronica Giannone e Leonardo Donno (Movimento 5 stelle); Rossella Muroni (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 3: Anna Rita Tateo (Lega); Mauro D'Attis e Vincenza Labriola (Forza Italia); Ubaldo Pagano (Partito democratico); Giuseppe L'Abbate, Alessandra Ermellino e Giovanni Vianello (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 4: Annaelsa Tartaglione (Forza Italia); Michele Bordo (Partito democratico); Giuseppe D'Ambrosio, Marialuisa Faro e Giorgio Lovecchio (Movimento 5 stelle)


XXII Circoscrizione Basilicata
Collegio plurinominale 1: Michele Casino (Forza Italia); Vito De Filippo (Partito democratico); Mirella Liuzzi e Luciano Cillis (Movimento 5 stelle)
Pag. 43
XXIII Circoscrizione Calabria
Collegio plurinominale 1: Roberto Occhiuto (Forza Italia); Vincenza Bruno Bossio (Partito democratico); Francesco Forciniti, Elisa Scutellà e Alessandro Melicchio (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Domenico Furgiuele (Lega); Jole Santelli e Roberto Occhiuto (Forza Italia); Antonio Viscomi (Partito democratico); Dalila Nesci e Paolo Parentela (Movimento 5 stelle); Nicola Stumpo (Liberi e uguali)


XXIV Circoscrizione Sicilia 1
Collegio plurinominale 1: Francesco Scoma (Forza Italia); Adriano Varrica e Valentina D'Orso (Movimento 5 stelle); Erasmo Palazzotto (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Matilde Siracusano (Forza Italia); Maria Elena Boschi (Partito democratico); Antonio Lombardo, Caterina Licatini e Davide Aiello (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Alessandro Saro Alfonso Pagano (Lega); Giusi Bartolozzi (Forza Italia); Maria Carolina Varchi (Fratelli d'Italia); Daniela Cardinale (Partito democratico); Azzurra Pia Maria Cancelleri, Filippo Giuseppe Perconti e Rosalba Cimino (Movimento 5 stelle)


XXV Circoscrizione Sicilia 2
Collegio plurinominale 1: Carmelo Lo Monte (Lega); Stefania Prestigiacomo (Forza Italia); Carmela Bucalo (Fratelli d'Italia); Maria Elena Boschi (Partito democratico); Alessio Mattia Villarosa, Angela Raffa e Francesco D'Uva (Movimento 5 stelle); Ettore Guglielmo Epifani (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Antonino Minardo (Forza Italia); Giulia Grillo, Santi Cappellani e Simona Suriano (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Stefania Prestigiacomo (Forza Italia); Maria Elena Boschi (Partito democratico); Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo e Maria Marzana (Movimento 5 stelle)


XXVI Circoscrizione Sardegna
Collegio plurinominale 1: Guido De Martini (Lega); Ugo Cappellacci (Forza Italia); Salvatore Deidda (Fratelli d'Italia); Romina Mura (Partito democratico); Emanuela Corda, Andrea Vallascas e Lucia Scanu (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Pietro Pittalis (Forza Italia); Gavino Manca (Partito democratico); Alberto Manca e Paola Deiana (Movimento 5 stelle)


XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige
Collegio plurinominale 1: Diego Binelli e Stefania Segnana (Lega); Manfred Schullian ed Emanuela Rossini (SVP-PATT); Riccardo Fraccaro (Movimento 5 stelle)

  Vi sono alcuni candidati che risultano eletti in più di un collegio plurinominale oppure in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali. Bisogna risolvere questi casi di plurielezione tenendo conto che:
   ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, secondo il quale il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale;
   un candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale va proclamato, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale;
   ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso in cui una lista Pag. 44abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.

4.1. Candidati eletti in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali

  Risultano eletti in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali i seguenti candidati, la cui elezione nel collegio uninominale è già stata convalidata dalla Camera nella seduta del 17 luglio 2019:
    Giorgia Andreuzza, eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Veneto 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Veneto 1 per la lista Lega;
    Deborah Bergamini, eletta nel collegio uninominale 8 della circoscrizione Toscana e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Toscana per la lista Forza Italia;
    Simona Bordonali, eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lombardia 3 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 1 della circoscrizione Lombardia 1 e collegio 1 della circoscrizione Lombardia 3 per la lista Lega;
    Maria Elena Boschi, eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Trentino-Alto Adige e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 2 della circoscrizione Lombardia 4, collegio 3 della circoscrizione Lazio 1, collegio 2 della circoscrizione Sicilia 1, collegi 1 e 3 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista PD;
    Michela Vittoria Brambilla, eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lombardia 1 e nel collegio plurinominale 4 della circoscrizione Lombardia 1 per la lista Forza Italia;
    Renato Brunetta, eletto nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Veneto 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Veneto 2 per la lista Forza Italia;
    Annagrazia Calabria, eletta nel collegio uninominale 3 della circoscrizione Lazio 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Lazio 1 per la lista Forza Italia;
    Maria Cristina Caretta, eletta nel collegio uninominale 7 della circoscrizione Veneto 2 e nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Veneto 2 per la lista Fratelli d'Italia;
    Alessandro Cattaneo, eletto nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Lombardia 4 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Lombardia 4 per la lista Forza Italia;
    Andrea Cecconi, eletto nel collegio uninominale 6 della circoscrizione Marche e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Marche per la lista Movimento 5 stelle;
    Silvana Andreina Comaroli, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Lombardia 4 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 4 della circoscrizione Lombardia 1, collegio 2 della circoscrizione Lombardia 4 e collegio 1 della circoscrizione Abruzzo per la lista Lega;
    Giuseppe D'Ambrosio, eletto nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Puglia e nel collegio plurinominale 4 della circoscrizione Puglia per la lista Movimento 5 stelle;
    Rosa Maria Di Giorgi, eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Toscana e nei collegi plurinominali 2 e 3 della circoscrizione Toscana per la lista PD;
    Luigi Di Maio, eletto nel collegio uninominale 3 della circoscrizione Campania 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Campania 1 per la lista Movimento 5 stelle;
    Francesco D'Uva, eletto nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle;Pag. 45
    Marica Fantuz, eletta nel collegio uninominale 6 della circoscrizione Veneto 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1 per la lista Lega;
    Marzia Ferraioli, eletta nel collegio uninominale 10 della circoscrizione Campania 2 e nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Campania 2 per la lista Forza Italia;
    Roberto Fico, eletto nel collegio uninominale 8 della circoscrizione Campania 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1 per la lista Movimento 5 stelle;
    Ilaria Fontana, eletta nel collegio uninominale 5 della circoscrizione Lazio 2 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Lazio 2 per la lista Movimento 5 stelle;
    Sara Foscolo, eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Liguria e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Liguria per la lista Lega;
    Paola Frassinetti, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Lombardia 1 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 2 della circoscrizione Lombardia 2 e collegio 1 della circoscrizione Toscana per la lista Fratelli d'Italia;
    Luigi Gallo, eletto nel collegio uninominale 11 della circoscrizione Campania 1 e nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Campania 1 per la lista Movimento 5 stelle;
    Vannia Gava, eletta nel collegio uninominale 5 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per la lista Lega;
    Mariastella Gelmini, eletta nel collegio uninominale 3 della circoscrizione Lombardia 3 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 3 della circoscrizione Lombardia 1 e collegio 1 della circoscrizione Lombardia 3 per la lista Forza Italia;
    Paolo Gentiloni Silveri, eletto nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lazio 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Marche per la lista PD;
    Giulia Grillo, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle;
    Arianna Lazzarini, eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Veneto 2 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Veneto 2 per la lista Lega;
    Marialucia Lorefice, eletta nel collegio uninominale 8 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle;
    Elena Lucchini, eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lombardia 4 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 2 della circoscrizione Piemonte 1, collegi 1 e 2 della circoscrizione Piemonte 2 e collegio 1 della circoscrizione Lombardia 4;
    Maria Anna Madia, eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Lazio 1 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 1 della circoscrizione Toscana e collegi 1 e 2 della circoscrizione Lazio 1 per la lista PD;
    Andrea Mandelli, eletto nel collegio uninominale 5 della circoscrizione Lombardia 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Lombardia 1 per la lista Forza Italia;
    Maria Marzana, eletta nel collegio uninominale 9 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle;
    Giorgia Meloni, eletta nel collegio uninominale 7 della circoscrizione Lazio 2 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 3 della circoscrizione Lombardia 1 e collegi 1, 2 e 3 della circoscrizione Lazio 1 per la lista Fratelli d'Italia;Pag. 46
    Salvatore Micillo, eletto nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Campania 1 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Campania 1 per la lista Movimento 5 stelle;
    Lorena Milanato, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Veneto 2 e nei seguenti collegi plurinominali: collegio 2 della circoscrizione Veneto 1 e collegio 3 della circoscrizione Veneto 2 per la lista Forza Italia;
    Riccardo Molinari, eletto nel collegio uninominale 5 della circoscrizione Piemonte 2 e nei seguenti collegi plurinominali: collegi 1 e 2 della circoscrizione Piemonte 2 per la lista Lega;
    Pietro Carlo Padoan, eletto nel collegio uninominale 12 della circoscrizione Toscana e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Piemonte 1 per la lista PD;
    Claudia Porchietto, eletta nel collegio uninominale 8 della circoscrizione Piemonte 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Piemonte 1 per la lista Forza Italia;
    Laura Ravetto, eletta nel collegio uninominale 5 della circoscrizione Lombardia 2 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Lombardia 2 per la lista Forza Italia;
    Daniela Ruffino, eletta nel collegio uninominale 9 della circoscrizione Piemonte 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Piemonte 2 per la lista Forza Italia;
    Sandra Savino, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per la lista Forza Italia;
    Simona Suriano, eletta nel collegio uninominale 6 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle;
    Patrizia Terzoni, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Marche e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Marche per la lista Movimento 5 stelle;
    Maura Tomasi, eletta nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Emilia-Romagna e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Emilia-Romagna per la lista Lega;
    Giuseppina Versace, eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Lombardia 2 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Lombardia 2 per la lista Forza Italia;
    Alessio Mattia Villarosa, eletto nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Sicilia 2 e nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Sicilia 2 per la lista Movimento 5 stelle.

  Tutti i sopra elencati candidati devono quindi, a norma dei sopra citati articoli 85, comma 1-bis, e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, essere sostituiti nei collegi plurinominali dai candidati che non risultano eletti in collegi uninominali e che li seguono in ordine di lista, vale a dire:
    al posto di Giorgia Andreuzza, per la lista Lega: nel collegio 1 della circoscrizione Veneto 1 Alex Bazzaro (poiché Ketty Fogliani è eletta nel collegio uninominale 3 del Veneto 1);
    al posto di Deborah Bergamini, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Toscana Erica Mazzetti (poiché Maurizio Carrara è eletto nel collegio uninominale 6 della Toscana);
    al posto di Simona Bordonali, per la lista Lega: nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 1 Massimiliano Capitanio e nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 3 Eva Lorenzoni;
    al posto di Maria Elena Boschi, per la lista PD: nel collegio 2 della circoscrizione Lombardia 4 Luciano Pizzetti; nel collegio 3 della circoscrizione Lazio 1 Pag. 47Micaela Campana; nel collegio 2 della circoscrizione Sicilia 1 Carmelo Miceli; nel collegio 1 della circoscrizione Sicilia 2 Pietro Navarra; nel collegio 3 della circoscrizione Sicilia 2 Fausto Raciti;
    al posto di Michela Vittoria Brambilla, per la lista Forza Italia: nel collegio 4 della circoscrizione Lombardia 1 Sestino Giacomoni;
    al posto di Renato Brunetta, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Veneto 2 Roberto Caon (poiché Lorena Milanato è eletta nel collegio uninominale 4 del Veneto 2);
    al posto di Annagrazia Calabria, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Lazio 1 Andrea Ruggieri;
    al posto di Maria Cristina Caretta, per la lista Fratelli d'Italia: nel collegio 3 della circoscrizione Veneto 2 Ciro Maschio;
    al posto di Alessandro Cattaneo, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 4 Matteo Perego di Cremnago (poiché Laura Ravetto è eletta nel collegio uninominale 5 della Lombardia 2);
    al posto di Andrea Cecconi, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 2 della circoscrizione Marche Roberto Rossini;
    al posto di Silvana Andreina Comaroli, per lista Lega: nel collegio 4 della circoscrizione Lombardia 1 Fabio Massimo Boniardi; nel collegio 2 della circoscrizione Lombardia 4 Claudia Gobbato (poiché Andrea Dara è eletto nel collegio uninominale 6 della Lombardia 4); nel collegio 1 della circoscrizione Abruzzo Giuseppe Ercole Bellachioma;
    al posto di Giuseppe D'Ambrosio, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 4 della circoscrizione Puglia Francesca Troiano;
    al posto di Rosa Maria Di Giorgi, per la lista PD: nel collegio 2 della circoscrizione Toscana Lucia Ciampi e nel collegio 3 della circoscrizione Toscana Filippo Sensi;
    al posto di Luigi Di Maio, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 1 della circoscrizione Campania 1 non vi sono candidati della lista che non siano già eletti;
    al posto di Francesco D'Uva (terzo nella lista del Movimento 5 stelle): nel collegio 1 della circoscrizione Sicilia 2 non vi sono candidati della lista che non siano già eletti;
    al posto di Marica Fantuz, per la lista Lega: nel collegio 2 della circoscrizione Veneto 1 Giuseppe Paolin;
    al posto di Marzia Ferraioli, per la lista Forza Italia: nel collegio 3 della circoscrizione Campania 2 Luigi Casciello;
    al posto di Roberto Fico, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 2 della circoscrizione Campania 1 Flora Frate;
    al posto di Ilaria Fontana, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 2 della circoscrizione Lazio 2 Enrica Segneri;
    al posto di Sara Foscolo, per la lista Lega: nel collegio 1 della circoscrizione Liguria Flavio Di Muro;
    al posto di Paola Frassinetti, per la lista Fratelli d'Italia: nel collegio 2 della circoscrizione Lombardia 2 Marco Osnato (poiché Alessio Butti è eletto nel collegio uninominale 8 della Lombardia 2 e Maria Cristina Caretta è eletta nel collegio uninominale 7 del Veneto 2) e nel collegio 1 della circoscrizione Toscana Giovanni Donzelli;
    al posto di Luigi Gallo, per la lista Movimento 5: nel collegio 3 della circoscrizione Campania 1 stelle Carmela Di Lauro;
    al posto di Vannia Gava, per la lista Lega: nel collegio 1 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Panizzut;Pag. 48
    al posto di Mariastella Gelmini, per la lista Forza Italia: nel collegio 3 della circoscrizione Lombardia 1 Pasquale Pio Graziano Cannatelli e nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 3 Andrea Giorgio Felice Maria Orsini;
   al posto di Paolo Gentiloni Silveri, per la lista PD: nel collegio 1 della circoscrizione Marche Mario Morgoni (poiché Maria Anna Madia è eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Lazio 1);
   al posto di Giulia Grillo (prima nella lista del Movimento 5 stelle): nel collegio 2 della circoscrizione Sicilia 2 Luciano Cantone;
   al posto di Arianna Lazzarini, per la lista Lega: nel collegio 1 della circoscrizione Veneto 2 Adolfo Zordan;
   al posto di Marialucia Lorefice (prima della lista del Movimento 5 stelle): nel collegio 3 della circoscrizione Sicilia 2 Filippo Scerra;
   al posto di Elena Lucchini, per la lista Lega: nel collegio 2 della circoscrizione Piemonte 1 Elena Maccanti; nel collegio 1 della circoscrizione Piemonte 2 (nel quale è seconda della lista) Rossana Boldi; nel collegio 2 della circoscrizione Piemonte 2 (nel quale è seconda della lista) Cristina Patelli; nel collegio 1 circoscrizione Lombardia 4 Marco Maggioni (poiché Silvana Andreina Comaroli è eletta nel collegio uninominale 4 della Lombardia 4);
   al posto di Maria Anna Madia, per la lista PD: nel collegio 1 della circoscrizione Toscana Martina Nardi; nel collegio 1 della circoscrizione Lazio 1 Flavia Piccoli Nardelli; nel collegio 2 della circoscrizione Lazio 1 Michele Anzaldi;
   al posto di Andrea Mandelli, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 1 Gloria Saccani;
   al posto di Maria Marzana (terza nella lista del Movimento 5 stelle): nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Sicilia 2 non vi sono candidati della che non siano già eletti;
   al posto di Giorgia Meloni, per la lista Fratelli d'Italia: nel collegio 3 della circoscrizione Lombardia 1 Carlo Fidanza; nel collegio 1 della circoscrizione Lazio 1 Fabio Rampelli; nel collegio 2 della circoscrizione Lazio 1 Fabio Rampelli; nel collegio 3 della circoscrizione Lazio 1 Fabio Rampelli;
   al posto di Salvatore Micillo, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 1 della circoscrizione Campania 1 non vi sono candidati della lista che non siano già eletti;
   al posto di Lorena Milanato, per la lista Forza Italia: nel collegio 2 della circoscrizione Veneto 1 Dario Bond e nel collegio 3 della circoscrizione Veneto 2 Marco Marin;
   al posto di Riccardo Molinari (primo della lista Lega): nel collegio 1 della circoscrizione Piemonte 2 Lino Pettazzi e nel collegio 2 della circoscrizione Piemonte 2 Marzio Liuni;
   al posto di Pietro Carlo Padoan, per la lista PD: nel collegio 1 della circoscrizione Piemonte 1 Giacomo Portas;
   al posto di Claudia Porchietto, per la lista Forza Italia: nel collegio 2 della circoscrizione Piemonte 1 Roberto Pella;
   al posto di Laura Ravetto, per la lista Forza Italia: nel collegio 2 della circoscrizione Lombardia 2 Antonio Palmieri;
   al posto di Daniela Ruffino, per la lista Forza Italia: nel collegio 2 della circoscrizione Piemonte 2 Diego Sozzani;
   al posto di Sandra Savino, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia Roberto Novelli;
   al posto di Simona Suriano (terza nella lista del Movimento 5 stelle): nel collegio 2 della circoscrizione Sicilia 2 non vi sono candidati della lista che non siano già eletti;Pag. 49
   al posto di Patrizia Terzoni, per la lista Movimento 5 stelle: nel collegio 2 della circoscrizione Marche Martina Parisse;
   al posto di Maura Tomasi, per la lista Lega: nel collegio 2 della circoscrizione Emilia-Romagna Guglielmo Golinelli;
   al posto di Giuseppina Versace, per la lista Forza Italia: nel collegio 1 della circoscrizione Lombardia 2 Carlo Fatuzzo;
   al posto di Alessio Mattia Villarosa (primo nella lista del Movimento 5 stelle): nel collegio 1 della circoscrizione Sicilia 2 Antonella Papiro.

  Si osserva che i candidati da eleggere individuati, anche a seguito della risoluzione dei casi di plurielezione sopra esposti, coincidono con quelli individuati nei verbali delle operazioni dell'UCN e degli UCC, con le seguenti eccezioni:
   in conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con la parte decimale del quoziente nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1, risulta da proclamare il candidato Giuseppe Paolin della lista Lega in luogo del candidato Luca De Carlo della lista Fratelli d'Italia, proclamato dall'UCC del Veneto 1;
   in conseguenza della diversa attribuzione di un seggio con la parte decimale del quoziente alla lista Lega nella circoscrizione Calabria, il candidato Domenico Furgiuele, proclamato dall'UCC Calabria nel collegio plurinominale 1, risulta da proclamare nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione.

4.2. Candidati eletti in più collegi plurinominali

  Dopo avere individuato i candidati da sostituire a quelli eletti nei collegi uninominali restano da risolvere le plurielezioni riguardanti quei candidati che risultano eletti in più di un collegio plurinominale. Si tratta dei candidati riportati nella seguente tabella.

Candidato (lista) Voti della lista nel collegio plurinominale/voti validi del collegio Cifra elettorale percentuale della lista
Lucia Annibali (Partito democratico) Piemonte 1 coll. 2
127.039/642.835
Piemonte 2 coll. 2
106.138/561.344
Veneto 2 coll. 2
80.446/509.840
Veneto 2 coll. 3
106.161/667.188
Piemonte 1 coll. 2
19,76 per cento
Piemonte 2 coll. 2
18,91 per cento
Veneto 2 coll. 2
15,78 per cento
Veneto 2 coll. 3
15,91 per cento
Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega) Abruzzo coll. 1
55.845/439.805
Abruzzo coll. 2
49.981/320.406
Abruzzo coll. 1
12,70 per cento
Abruzzo coll. 2
15,60 per cento
Claudio Borghi (Lega) Toscana coll. 2
84.825/459.941
Toscana coll. 4
88.195/470.372
Toscana coll. 2
18,44 per cento
Toscana coll. 4
18,75 per cento
Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia) Campania 1 coll. 1
108.441/596.178
Campania 1 col. 2
70.905/441.946
Campania 1 coll. 1
18,19 per cento
Campania 1 col. 2
16,04 per cento
Guido Crosetto (Fratelli d'Italia) Piemonte 2 coll. 1
26.738/611.177
Lombardia 3 coll. 2
26.879/650.759
Piemonte 2 coll. 1
4,37 per cento
Lombardia 3 coll. 2
4,13 per cento
Paola De Micheli (Partito democratico) Emilia-Romagna 2
163.192/608.160
Emilia-Romagna 4
169.079/695.678
Emilia-Romagna 2
26,83 per cento
Emilia-Romagna 4
24,30 per cento
Maria Chiara Gadda (Partito democratico) Lombardia 2 coll. 1
95.016/ 504.445
Lombardia 4 coll. 1
89.946/467.007
Lombardia 2 coll. 1
18,84 per cento
Lombardia 4 coll. 1
19,26 per cento
Sestino Pag. 50Giacomoni (Forza Italia) Lombardia 1 coll. 4
69.163/499.875
Lazio 1 coll. 3
83.026/630.230
Lazio 2 coll. 2
110.482/594.779
Lombardia 1 coll. 4
13,84 per cento
Lazio 1 coll. 3
13,17 per cento
Lazio 2 coll. 2
18,58 per cento
Elena Maccanti (Lega) Piemonte 1 coll. 1
107.327 633.323
Piemonte 1 coll. 2
137.937/642.835
Piemonte 1 coll. 1
16,95 per cento
Piemonte 1 coll. 2
21,46 per cento
Domenico Minniti (Partito democratico) Veneto 1 coll. 1
102.874/577.513
Campania 2 coll. 3
95.221/592.609
Veneto 1 coll. 1
17,81 per cento
Campania 2 coll. 3
16,07 per cento
Stefano Mugnai (Forza Italia) Toscana col. 3
46.467/583.447
Toscana coll. 4
51.089/470.372
Toscana col. 3
7,96 per cento
Toscana coll. 4
10,86 per cento
Lisa Noja (Partito democratico) Lombardia 1 coll. 3
166.880/615.434
Lombardia 1 coll. 4
102.632/499.875
Lombardia 1 coll. 3
27,12 per cento
Lombardia 1 coll. 4
20,53 per cento
Roberto Occhiuto (Forza Italia) Calabria coll. 1
81.997/462.738
Calabria coll. 2
109.209/475.734
Calabria coll. 1
17,72 per cento
Calabria coll. 2
22,96 per cento
Barbara Pollastrini (Partito democratico) Lombardia 1 coll. 1
110.317/505.250
Lombardia 1 coll. 2
131.326/570.810
Lombardia 1 coll. 1
21,83 per cento
Lombardia 1 coll. 2
23,01 per cento
Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) Sicilia 2 coll. 1
84.535/402.990
Sicilia 2 coll. 3
86.607/476.456
Sicilia 2 coll. 1
20,98 per cento
Sicilia 2 coll. 3
18,18 per cento
Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia) Lazio 1 coll. 1
68.053/702.417
Lazio 1 coll. 2
63.111/694.999
Lazio 1 coll. 3
49.039/630.230
Lazio 1 coll. 1
9,69 per cento
Lazio 1 coll. 2
9,08 per cento
Lazio 1 coll. 3
7,78 per cento
Edoardo Rixi (Lega) Liguria coll. 1
88.045/418.632
Liguria coll. 2
83.332/442.034
Liguria coll. 1
21,03 per cento
Liguria coll. 2
18,85 per cento
Barbara Saltamartini (Lega) Lazio 1 coll. 1
74.857/702.417
Lazio 1 coll. 2
71.759/694.999
Lazio 1 coll. 3
88.885/630.230
Lazio 2 coll. 1
81.752/472.766
Lazio 1 coll. 1
10,66 per cento
Lazio 1 coll. 2
10,33 per cento
Lazio 1 coll. 3
14,10 per cento
Lazio 2 coll. 1
17,29 per cento
Claudia Maria Terzi (Lega) Lombardia 1 coll. 2
126.928/570.810
Lombardia 2 coll. 1
148.820/504.445
Lombardia 3 coll. 2
230.098/650.759
Lombardia 1 coll. 2
22,24 per cento
Lombardia 2 coll. 1
29,50 per cento
Lombardia 3 coll. 2
35,36 per cento

  A norma del sopra citato articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ogni candidato plurieletto deve essere proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale e, a norma dell'articolo 86 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, essere sostituiti negli altri collegi plurinominali dai candidati che non risultano eletti in collegi uninominali e che li seguono in ordine di lista, come di seguito riportato:
    Lucia Annibali (Partito democratico), va eletta nella circoscrizione Veneto 2 collegio plurinominale 2. È sostituita: nel collegio 2 del Piemonte 1 da Francesca Pag. 51Bonomo; nel collegio 2 del Piemonte 2 da Enrico Borghi; nel collegio 3 del Veneto 2 da Diego Zardini;
    Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega), va eletto nella circoscrizione Abruzzo, collegio plurinominale 1 ed è sostituito nel collegio 2 da Luigi D'Eramo (poiché Simona Bordonali è eletta nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lombardia 3);
    Claudio Borghi (Lega), va eletto nella circoscrizione Toscana, collegio plurinominale 2. È sostituito nel collegio 4 della Toscana da Donatella Legnaioli (eletta anche nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Toscana, che diventa pertanto plurieletta);
    Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia), va eletta nella circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 2. È sostituita nel collegio 1 della Campania 1 da Marta Antonia Fascina
    Guido Crosetto (Fratelli d'Italia), va eletto nella circoscrizione Lombardia 3, collegio plurinominale 2. È sostituito nel collegio 1 del Piemonte 2 da Monica Ciaburro;
    Paola De Micheli (Partito democratico), va eletta nella circoscrizione Emilia-Romagna, collegio plurinominale 4. È sostituita nel collegio 2 dell'Emilia-Romagna da Andrea Rossi;
    Maria Chiara Gadda (Partito democratico), va eletta nella circoscrizione Lombardia 2, collegio plurinominale 1. È sostituita nel collegio 1 della Lombardia 4 da Matteo Colaninno;
    Sestino Giacomoni (Forza Italia), va eletto nella circoscrizione Lazio 1, collegio plurinominale 3. È sostituito: nel collegio 4 della Lombardia 1 da Cristina Rossello e nel collegio 2 del Lazio 2 da Patrizia Marrocco;
    Donatella Legnaioli (Lega), va eletta nella circoscrizione Toscana, collegio plurinominale 3 (dove la cifra percentuale della Lega è del 12,97 per cento) ed è sostituita nel collegio 4 della Toscana da Manfredi Potenti;
    Elena Maccanti (Lega), va eletta nella circoscrizione Piemonte 1, collegio plurinominale 1. È sostituita nel collegio 2 del Piemonte 1 da Gualtiero Caffaratto;
    Domenico Minniti (Partito democratico), va eletto nella circoscrizione Campania 2, collegio plurinominale 3. È sostituito nel collegio 1 del Veneto 1 da Nicola Pellicani;
    Stefano Mugnai (Forza Italia), va eletto nella circoscrizione Toscana, collegio plurinominale 3. È sostituito nel collegio 4 della Toscana da Elisabetta Ripani;
    Lisa Noja (Partito democratico), va eletta nella circoscrizione Lombardia 1, collegio plurinominale 4. È sostituita nel collegio 3 della Lombardia 1 da Ivan Scalfarotto;
    Roberto Occhiuto (Forza Italia), va eletto nella circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 1. È sostituito nel collegio 2 della Calabria da Maria Tripodi;
    Barbara Pollastrini (Partito democratico), va eletta nella circoscrizione Lombardia 1, collegio plurinominale 1. È sostituita nel collegio 2 della Lombardia 1 da Gianfranco Librandi;
    Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), va eletta nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 3. È sostituita nel collegio 1 della Sicilia 2 da Antonino Germanà;
    Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia), va eletto nella circoscrizione Lazio 1, collegio plurinominale 3. È sostituito: nel collegio 1 del Lazio 1 da Maria Teresa Bellucci e nel collegio 2 del Lazio 1 da Maria Teresa Bellucci, che diventa quindi plurieletta;
    Maria Teresa Bellucci (Fratelli d'Italia), a sua volta, va eletta nella circoscrizione Lazio 1, collegio plurinominale 2 (dove la cifra percentuale della lista Fratelli d'Italia è del 9,08 per cento) ed è sostituita nel collegio 1 della circoscrizione Pag. 52Lazio 1 (dove la cifra percentuale della lista Fratelli d'Italia è del 9,69 per cento) da Federico Mollicone;
    Edoardo Rixi (Lega), va eletto nella circoscrizione Liguria, collegio plurinominale 2. È sostituito nel collegio 1 della Liguria da Rosalia Guarnieri (poiché Sara Foscolo è eletta nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Liguria e Flavio Di Muro risulta già eletto in sostituzione della stessa Foscolo); la candidata Rosalia Guarnieri è deceduta prima dell'inizio della legislatura e non vi sono ulteriori candidati nella lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Liguria;
   Barbara Saltamartini (Lega), va eletta nella circoscrizione Lazio 1, collegio plurinominale 2. È sostituita nel collegio 1 del Lazio 1 da Giuseppe Basini, nel collegio 3 del Lazio 1 da Sara De Angelis (poiché Francesco Zicchieri è eletto nel collegio uninominale 4 della circoscrizione Lazio 2) e nel collegio 1 del Lazio 2 da Filippo Maturi;
    Claudia Maria Terzi (Lega), va eletta nella circoscrizione Lombardia 1, collegio plurinominale 2. È sostituita: nel collegio 1 della Lombardia 2 da Dario Galli; nel collegio 2 della Lombardia 3 da Alberto Ribolla.

  Si osserva che le sopra indicate risoluzioni dei casi di elezione in più di un collegio plurinominale non comportano alcuna variazione nell'individuazione dei candidati da eleggere effettuata dagli UCC e dall'UCN nonostante:
   nel verbale dell'UCC della circoscrizione Toscana le cifre elettorali percentuali delle liste nel collegio plurinominale 3 risultano palesemente errate, in quanto verosimilmente calcolate in percentuale rispetto al totale dei voti validi di un altro collegio plurinominale (le percentuali sono prossime a quelle che si ottengono utilizzando il totale dei voti validi del collegio 4); la loro somma infatti corrisponde a oltre il 120 per cento dei voti validi del collegio plurinominale 3;
   nel verbale dell'UCN la candidata Saltamartini della lista Lega nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Lazio 1 è erroneamente individuata quale subentrante al candidato Zicchieri, infatti la candidata Saltamartini precede e non segue Zicchieri nell'ordine di presentazione nella lista. Resta comunque fermo che, in esito alla soluzione delle plurielezioni, il seggio in tale collegio è attribuito alla candidata Sara De Angelis.

4.3 Incapienza delle liste

  Dopo avere risolto le plurielezioni si constata che vi sono i seguenti casi nei quali le liste risultano incapienti, vale a dire non hanno nei collegi plurinominali un numero di candidati sufficiente rispetto ai seggi assegnati:
   lista Lega, circoscrizione Liguria: resta da assegnare un seggio nel collegio plurinominale 1;
   lista Movimento 5 stelle, circoscrizione Campania 1: restano da assegnare 3 seggi nel collegio plurinominale 1;
   lista Movimento 5 stelle, circoscrizione Sicilia 2: restano da assegnare 3 seggi, dei quali uno nel collegio plurinominale 1, uno nel collegio plurinominale 2 e uno nel collegio plurinominale 3.

  Per individuare i candidati da eleggere si procede secondo i seguenti passaggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957:
   1) a norma dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si assegnano i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al Pag. 53termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

  Pertanto, per le incapienze sopra indicate, si verifica che:
   con riferimento alla circoscrizione Liguria, collegio plurinominale 1, il candidato da eleggere per la lista Lega può essere individuato nell'unico altro collegio plurinominale della circoscrizione (collegio plurinominale 2) ed è Lorenzo Viviani;
   con riferimento alla circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 1, i 3 candidati da eleggere per la lista Movimento 5 stelle non possono essere individuati negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, poiché tutti i candidati di tali collegi risultano già eletti;
   con riferimento alla circoscrizione Sicilia 2, collegi plurinominali 1, 2 e 3, i 3 candidati (uno per ciascun collegio) da eleggere per la lista Movimento 5 stelle non possono essere individuati nell'ambito della circoscrizione, che non ha altri collegi plurinominali;
   2) l'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Con riferimento ai casi di incapienza della lista Movimento 5 stelle non risolti, di cui al precedente punto 1), si constata che non è possibile individuare alcun candidato da eleggere tra i candidati nei collegi uninominali delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 del Movimento 5 stelle poiché tutti tali candidati risultano già eletti, come verificato già dalla Giunta in occasione dell'esame delle relazioni circoscrizionali per la parte uninominale;
   3) a norma dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, va individuata la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, nella quale si provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2; qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. L'articolo non dispone se, una volta individuata la circoscrizione, tutti i seggi da assegnare vadano assegnati in tale circoscrizione oppure se si debba assegnare un seggio nella prima circoscrizione individuata per passare poi ad assegnarne uno nella seconda e così via; l'Ufficio elettorale centrale nazionale, al quale la legge demanda il compito di individuare le circoscrizioni, ha operato in quest'ultimo senso. Respingendo i ricorsi si ritiene corretta l'applicazione della norma da parte dell'UCN, dalla quale non è quindi opportuno discostarsi; tra l'altro se si adottasse il criterio di attribuire tutti i seggi nella prima circoscrizione individuata, tale circoscrizione potrebbe a sua volta trovarsi nelle stesse condizioni delle circoscrizioni incapienti in caso di subentri in corso di legislatura. Pertanto per individuare le circoscrizioni nelle quali vanno trovati i candidati da eleggere per la lista Movimento 5 stelle, che non è stato possibile individuare nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2, si procede a compilare la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali, Pag. 54non utilizzate e già utilizzate, ordinate in ordine decrescente.
  La graduatoria che si ottiene è la seguente.

Circoscrizione

Parte decimale del quoziente

Utilizzata

  20 – Campania 2

0,562672

no

  2 – Piemonte 2

0,560265

no

  23 – Calabria

0,552744

no

  18 – Molise

0,472900

no

  19 – Campania 1

0,311594

no – incapiente

  12 – Toscana

0,310443

no

  15 – Lazio 1

0,300035

no

  21 – Puglia

0,211021

no

  1 – Piemonte 1

0,175058

no

  10 – Liguria

0,173571

no

  7 – Veneto 1

0,163419

no

  11 – Emilia-Romagna

0,153056

no

  9 – Friuli-Venezia Giulia

0,116662

no

  3 – Lombardia 1

0,046628

no

  28 – Trentino-Alto Adige

0,036472

no

  4 – Lombardia 2

0,029428

no

  24 – Sicilia 1

0,022424

no

  26 – Sardegna

0,995102

  22 – Basilicata

0,896480

  5 – Lombardia 3

0,827814

  8 – Veneto 2

0,815634

  17 – Abruzzo

0,808306

  13 – Umbria

0,756559

  14 – Marche

0,751241

  16 – Lazio 2

0,730512

  25 – Sicilia 2

0,723527

sì – incapiente

  6 – Lombardia 4

0,608942

  Rispetto alla graduatoria riportata nel verbale delle operazioni dell'UCN, l'unica differenza è data dalla posizione della circoscrizione Lombardia 2, che secondo l'UCN precede le circoscrizioni Lombardia 1 e Trentino-Alto Adige; resta comunque confermato che le sei circoscrizioni nelle quali assegnare i seggi sono, nell'ordine: Campania 2; Piemonte 2; Calabria; Molise; Toscana; Lazio 1. In ciascuna di tali circoscrizioni si deve individuare, a norma dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il collegio plurinominale dove la lista Movimento 5 stelle ha la parte decimale del quoziente non utilizzata.
  Le graduatorie dei collegi plurinominali, per ciascuna circoscrizione, sono riportate di seguito.
  Circoscrizione Campania 2 – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (in nessuno dei 3 collegi la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 1: parte decimale del quoziente 444977;
   2) collegio plurinominale 2: parte decimale del quoziente 270152;
   3) collegio plurinominale 3; parte decimale del quoziente 145505; Pag. 55
  pertanto il candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 1 ed è Pasquale Maglione.

  Circoscrizione Piemonte 2 – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (in nessuno dei 2 collegi la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 2: parte decimale del quoziente 577516;
   2) collegio plurinominale 1: parte decimale del quoziente 150628;
  pertanto il candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 2 ed è Lucia Azzolina.

  Circoscrizione Calabria – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (in nessuno dei 2 collegi la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 2: parte decimale del quoziente 486247;
   2) collegio plurinominale 1: parte decimale del quoziente 244433;
  pertanto il candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 2 ed è Riccardo Tucci, in quanto Federica Dieni è stata eletta nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Calabria.

  Circoscrizione Molise: la circoscrizione ha un solo collegio plurinominale e i relativi candidati risultano già eletti nei due collegi uninominali della medesima circoscrizione, non è pertanto possibile individuare in questa circoscrizione alcun candidato.

  Circoscrizione Toscana – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (nei collegi 1 e 4 la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 3: parte decimale del quoziente 485859;
   2) collegio plurinominale 2: parte decimale del quoziente 450610;
  pertanto il candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 3 ed è Yana Chiara Ehm.

  Circoscrizione Lazio 1 – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (nel collegio 2 la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 1: parte decimale del quoziente 619301;
   2) collegio plurinominale 3: parte decimale del quoziente 229084;
  pertanto il seggio candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 1 ed è Vittoria Baldino.
  Non essendo stato possibile individuare alcun candidato nella circoscrizione Molise si ricorre alla circoscrizione settima in graduatoria, la Puglia.

  Circoscrizione Puglia – lista Movimento 5 stelle – graduatoria delle parti decimali del quoziente nei collegi plurinominali (nel collegio 4 la parte decimale è stata utilizzata):
   1) collegio plurinominale 3: parte decimale del quoziente 464179;
   2) collegio plurinominale 2: parte decimale del quoziente 330593;
   3) collegio plurinominale 1: parte decimale del quoziente 045630;
  pertanto il candidato da eleggere va individuato nel collegio plurinominale 3 ed è Valentina Palmisano.

  Le graduatorie dei collegi plurinominali di tutte le sopra riportate circoscrizioni confermano i calcoli del verbale UCN, ad eccezione della circoscrizione Puglia dove, Pag. 56per la diversa attribuzione di un seggio di cui si è riferito nel paragrafo 3.1 della presente relazione, l'UCN considera non utilizzata la parte decimale del quoziente nel collegio 4; tale minimo scostamento non inficia in alcun modo l'individuazione dei candidati da eleggere, che è la stessa sia per l'UCN sia secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni.

4.4. Elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali

  Avendo risolto i casi di plurielezione e di incapienza si ottiene il seguente elenco dei candidati da eleggere, per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio plurinominale.

I Circoscrizione Piemonte 1
Collegio plurinominale 1: Elena Maccanti (Lega); Paolo Zangrillo (Forza Italia); Silvia Fregolent e Giacomo Portas (Partito democratico); Laura Castelli e Davide Serritella (Movimento 5 stelle); Nicola Fratoianni (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Alessandro Giglio Vigna e Gualtiero Caffaratto (Lega); Roberto Pella (Forza Italia); Davide Gariglio e Francesca Bonomo (Partito democratico); Jessica Costanzo e Luca Carabetta (Movimento 5 stelle)


II Circoscrizione Piemonte 2
Collegio plurinominale 1: Lino Pettazzi e Rossana Boldi (Lega); Osvaldo Napoli (Forza Italia); Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia); Chiara Gribaudo e Alberto Losacco (Partito democratico); Fabiana Dadone e Paolo Nicolò Romano (Movimento 5 stelle); Federico Fornaro (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Marzio Liuni e Cristina Patelli (Lega); Diego Sozzani (Forza Italia); Enrico Borghi (Partito democratico); Davide Crippa e Lucia Azzolina (Movimento 5 stelle)


III Circoscrizione Lombardia 1
Collegio plurinominale 1: Paolo Grimoldi e Massimiliano Capitanio (Lega); Gloria Saccani (Forza Italia); Barbara Pollastrini e Gian Mario Fragomeli (Partito democratico); Davide Tripiedi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudia Maria Terzi (Lega); Valentino Valentini (Forza Italia); Matteo Mauri e Gianfranco Librandi (Partito democratico); Paola Carinelli e Stefano Buffagni (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Alessandro Morelli (Lega); Pasquale Pio Graziano Cannatelli (Forza Italia); Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia); Emanuele Fiano e Ivan Scalfarotto (Partito democratico); Manlio Di Stefano (Movimento 5 stelle); Laura Boldrini (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 4: Fabrizio Cecchetti e Fabio Massimo Boniardi (Lega); Cristina Rossello (Forza Italia); Lisa Noja (Partito democratico); Riccardo Olgiati e Stefania Mammì (Movimento 5 stelle)


IV Circoscrizione Lombardia 2
Collegio plurinominale 1: Giancarlo Giorgetti e Dario Galli (Lega); Carlo Fatuzzo (Forza Italia); Maria Chiara Gadda (Partito democratico); Niccolò Invidia (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Eugenio Zoffili, Alessandra Locatelli e Roberto Paolo Ferrari (Lega); Antonio Palmieri (Forza Italia); Marco Osnato (Fratelli d'Italia); Mauro Del Barba e Chiara Braga (Partito democratico); Fabiola Bologna e Giovanni Currò (Movimento 5 stelle)


V Circoscrizione Lombardia 3
Collegio plurinominale 1: Giuseppe Cesare Donina ed Eva Lorenzoni (Lega); Andrea Giorgio Felice Maria Orsini (Forza Italia); Alfredo Bazoli e Marina Berlinghieri (Partito democratico); Claudio Cominardi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Giulio Centemero, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla (Lega); Gregorio Fontana (Forza Italia); Guido Crosetto (Fratelli d'Italia); Maurizio Martina ed Elena Carnevali (Partito democratico); Guia Termini e Devis Dori (Movimento 5 stelle)
Pag. 57
VI Circoscrizione Lombardia 4
Collegio plurinominale 1: Guido Guidesi e Marco Maggioni (Lega); Matteo Perego di Cremnago (Forza Italia); Lorenzo Guerini e Matteo Colaninno (Partito democratico); Iolanda Nanni e Cristian Romaniello (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudia Gobbato (Lega); Anna Lisa Baroni (Forza Italia); Luciano Pizzetti (Partito democratico); Alberto Zolezzi (Movimento 5 stelle)


VII Circoscrizione Veneto 1
Collegio plurinominale 1: Sergio Vallotto e Alex Bazzaro (Lega); Sara Moretto e Nicola Pellicani (Partito democratico); Alvise Maniero e Arianna Spessotto (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Angela Colmellere, Franco Manzato e Giuseppe Paolin (Lega); Dario Bond (Forza Italia); Roger De Menech (Partito democratico); Federico D'Incà (Movimento 5 stelle)


VIII Circoscrizione Veneto 2
Collegio plurinominale 1: Massimo Bitonci e Adolfo Zordan (Lega); Roberto Caon (Forza Italia); Alessandro Zan (Partito democratico); Silvia Benedetti e Raphael Raduzzi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Silvia Covolo ed Erik Umberto Pretto (Lega); Lucia Annibali (Partito democratico); Sara Cunial (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Lorenzo Fontana, Vania Valbusa e Roberto Turri (Lega); Marco Marin (Forza Italia); Ciro Maschio (Fratelli d'Italia); Gian Pietro Dal Moro e Diego Zardini (Partito democratico); Francesca Businarolo e Mattia Fantinati (Movimento 5 stelle)


IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia
Collegio plurinominale 1: Massimiliano Fedriga e Massimiliano Panizzut (Lega); Roberto Novelli (Forza Italia); Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia); Ettore Rosato e Debora Serracchiani (Partito democratico); Sabrina De Carlo e Luca Sut (Movimento 5 stelle)


X Circoscrizione Liguria
Collegio plurinominale 1: Flavio Di Muro (Lega); Franco Vazio (Partito democratico); Sergio Battelli e Leda Volpi (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Edoardo Rixi e Lorenzo Viviani (Lega); Roberto Nicola Cassinelli (Forza Italia); Raffaella Paita (Partito democratico); Simone Valente (Movimento 5 stelle); Luca Pastorino (Liberi e uguali)


XI Circoscrizione Emilia-Romagna
Collegio plurinominale 1: Jacopo Morrone (Lega); Galeazzo Bignami (Forza Italia); Dario Franceschini e Giuditta Pini (Partito democratico); Giulia Sarti e Carlo Ugo De Girolamo (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Carlo Piastra e Guglielmo Golinelli (Lega); Vittorio Sgarbi (Forza Italia); Piero Franco Rodolfo Fassino e Andrea Rossi (Partito democratico); Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Gianni Tonelli (Lega); Carla Cantone e Luca Rizzo Nervo (Partito democratico); Matteo Dall'Osso e Alessandra Carbonaro (Movimento 5 stelle); Pier Luigi Bersani (Liberi e Uguali)
Collegio plurinominale 4: Gianluca Vinci ed Elena Murelli (Lega); Michaela Biancofiore (Forza Italia); Ylenja Lucaselli (Fratelli d'Italia); Andrea Orlando, Paola De Micheli e Luigi Marattin (Partito democratico); Maria Edera Spadoni e Davide Zanichelli (Movimento 5 stelle)


XII Circoscrizione Toscana
Collegio plurinominale 1: Guglielmo Picchi (Lega); Erica Mazzetti (Forza Italia); Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia); Antonello Giacomelli e Martina Nardi (Partito democratico); Riccardo Ricciardi e Gloria Vizzini (Movimento 5 stelle)Pag. 58
Collegio plurinominale 2: Claudio Borghi (Lega); Stefano Ceccanti e Lucia Ciampi (Partito democratico); Francesco Berti (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Donatella Legnaioli (Lega); Stefano Mugnai (Forza Italia); Laura Cantini, David Ermini e Filippo Sensi (Partito democratico); Alfonso Bonafede e Yana Chiara Ehm (Movimento 5 stelle); Roberto Speranza (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 4: Manfredi Potenti (Lega); Elisabetta Ripani (Forza Italia); Cosimo Maria Ferri e Alessia Rotta (Partito democratico); Chiara Gagnarli e Luca Migliorino (Movimento 5 stelle)


XIII Circoscrizione Umbria
Collegio plurinominale 1: Virginio Caparvi (Lega); Catia Polidori (Forza Italia); Anna Ascani e Walter Verini (Partito democratico); Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella (Movimento 5 stelle)


XIV Circoscrizione Marche
Collegio plurinominale 1: Giorgia Latini (Lega); Simone Baldelli (Forza Italia); Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia); Mario Morgoni (Partito democratico); Rachele Silvestri e Paolo Giulodori (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Luca Rodolfo Paolini (Lega); Alessia Morani (Partito democratico); Roberto Rossini e Martina Parisse (Movimento 5 stelle)


XV Circoscrizione Lazio 1
Collegio plurinominale 1: Giuseppe Basini (Lega); Andrea Ruggieri (Forza Italia); Federico Mollicone (Fratelli d'Italia); Luciano Nobili e Flavia Piccoli Nardelli (Partito democratico); Carla Ruocco, Massimo Enrico Baroni e Vittoria Baldino (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Barbara Saltamartini (Lega); Antonio Angelucci (Forza Italia); Maria Teresa Bellucci (Fratelli d'Italia); Matteo Orfini e Michele Anzaldi (Partito democratico); Federica Daga, Manuel Tuzzi e Angela Salafia (Movimento 5 stelle); Stefano Fassina (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 3: Sara De Angelis (Lega); Sestino Giacomoni (Forza Italia); Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia); Roberto Morassut e Micaela Campana (Partito democratico); Stefano Vignaroli, Francesca Flati e Francesco Silvestri (Movimento 5 stelle)


XVI Circoscrizione Lazio 2
Collegio plurinominale 1: Filippo Maturi (Lega); Renata Polverini (Forza Italia); Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia); Fabio Melilli (Partito democratico) Marta Grande e Gabriele Lorenzoni (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Claudio Durigon e Francesca Gerardi (Lega); Patrizia Marrocco (Forza Italia); Claudio Mancini (Partito democratico); Luca Frusone, Raffaele Trano ed Enrica Segneri (Movimento 5 stelle)


XVII Circoscrizione Abruzzo
Collegio plurinominale 1: Giuseppe Ercole Bellachioma (Lega); Gianfranco Rotondi (Forza Italia); Camillo D'Alessandro (Partito democratico) Gianluca Vacca e Daniela Torto (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Luigi D'Eramo (Lega); Stefania Pezzopane (Partito democratico); Valentina Corneli e Fabio Berardini (Movimento 5 stelle)


XVIII Circoscrizione Molise
Collegio plurinominale 1: Giuseppina Occhionero (Liberi e uguali)


XIX Circoscrizione Campania 1
Collegio plurinominale 1: Giuseppina Castiello (Lega); Antonio Pentangelo e Marta Antonia Fascina (Forza Italia); Gennaro Migliore (Partito democratico); Concetta Giordano e Iolanda Di Stasio (Movimento 5 stelle); Michela Rostan (Liberi e uguali)Pag. 59
Collegio plurinominale 2: Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia); Paolo Siani (Partito democratico); Gilda Sportiello, Alessandro Amitrano e Flora Frate (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Paolo Russo (Forza Italia); Raffaele Topo (Partito democratico); Teresa Manzo, Luigi Iovino e Carmela Di Lauro (Movimento 5 stelle)


XX Circoscrizione Campania 2
Collegio plurinominale 1: Cosimo Sibilia (Forza Italia); Umberto Del Basso De Caro (Partito democratico); Carlo Sibilia, Maria Pallini e Pasquale Maglione (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Carlo Sarro (Forza Italia); Piero De Luca (Partito democratico); Margherita Del Sesto, Giovanni Russo e Marianna Iorio (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Gianluca Cantalamessa (Lega); Vincenzo Fasano e Luigi Casciello (Forza Italia); Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia); Domenico Minniti (Partito democratico); Angelo Tofalo, Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi (Movimento 5 stelle); Federico Conte (Liberi e uguali)


XXI Circoscrizione Puglia
Collegio plurinominale 1: Francesco Paolo Sisto (Forza Italia); Marco Lacarra (Partito democratico); Giuseppe Brescia, Angela Masi e Davide Galantino (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Rossano Sasso (Lega); Elvira Savino ed Elio Vito (Forza Italia); Marcello Gemmato (Fratelli d'Italia); Francesco Boccia (Partito democratico); Diego De Lorenzis, Veronica Giannone e Leonardo Donno (Movimento 5 stelle); Rossella Muroni (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 3: Anna Rita Tateo (Lega); Mauro D'Attis e Vincenza Labriola (Forza Italia); Ubaldo Pagano (Partito democratico); Giuseppe L'Abbate, Alessandra Ermellino, Giovanni Vianello e Valentina Palmisano (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 4: Annaelsa Tartaglione (Forza Italia); Michele Bordo (Partito democratico); Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio e Francesca Troiano (Movimento 5 stelle)


XXII Circoscrizione Basilicata
Collegio plurinominale 1: Michele Casino (Forza Italia); Vito De Filippo (Partito democratico); Mirella Liuzzi e Luciano Cillis (Movimento 5 stelle)


XXIII Circoscrizione Calabria
Collegio plurinominale 1: Roberto Occhiuto (Forza Italia); Vincenza Bruno Bossio (Partito democratico); Francesco Forciniti, Elisa Scutellà e Alessandro Melicchio (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Domenico Furgiuele (Lega); Jole Santelli e Maria Tripodi (Forza Italia); Antonio Viscomi (Partito democratico); Dalila Nesci, Paolo Parentela e Riccardo Tucci (Movimento 5 stelle); Nicola Stumpo (Liberi e uguali)


XXIV Circoscrizione Sicilia 1
Collegio plurinominale 1: Francesco Scoma (Forza Italia); Adriano Varrica e Valentina D'Orso (Movimento 5 stelle); Erasmo Palazzotto (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Matilde Siracusano (Forza Italia); Carmelo Miceli (Partito democratico); Antonio Lombardo, Caterina Licatini e Davide Aiello (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Alessandro Saro Alfonso Pagano (Lega); Giusi Bartolozzi (Forza Italia); Maria Carolina Varchi (Fratelli d'Italia); Daniela Cardinale (Partito democratico); Azzurra Pia Maria Cancelleri, Filippo Giuseppe Perconti e Rosalba Cimino (Movimento 5 stelle)


XXV Circoscrizione Sicilia 2
Collegio plurinominale 1: Carmelo Lo Monte (Lega); Antonino Germanà (Forza Italia); Carmela Bucalo (Fratelli d'Italia); Pietro Navarra (Partito democratico); Angela Raffa e Antonella Papiro (Movimento 5 stelle); Ettore Guglielmo Epifani (Liberi e uguali)
Collegio plurinominale 2: Antonino Minardo (Forza Italia); Santi Cappellani e Luciano Cantone (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 3: Stefania Prestigiacomo (Forza Italia); Fausto Raciti (Partito democratico); Gianluca Rizzo e Filippo Scerra (Movimento 5 stelle)
Pag. 60
XXVI Circoscrizione Sardegna
Collegio plurinominale 1: Guido De Martini (Lega); Ugo Cappellacci (Forza Italia); Salvatore Deidda (Fratelli d'Italia); Romina Mura (Partito democratico); Emanuela Corda, Andrea Vallascas e Lucia Scanu (Movimento 5 stelle)
Collegio plurinominale 2: Pietro Pittalis (Forza Italia); Gavino Manca (Partito democratico); Alberto Manca e Paola Deiana (Movimento 5 stelle)


XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige
Collegio plurinominale 1: Diego Binelli e Stefania Segnana (Lega); Manfred Schullian ed Emanuela Rossini (SVP-PATT); Riccardo Fraccaro (Movimento 5 stelle)

  Rispetto ai nominativi indicati nella precedente tabella si sono verificate, in corso di legislatura, le seguenti variazioni per i deputati cessati dal mandato e i relativi subentri nei collegi plurinominali.
  L'8 maggio 2018 è cessato dal mandato il deputato Massimiliano Fedriga, eletto nella lista Lega nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia; il 25 luglio 2018 è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Aurelia Bubisutti.
  Il 27 giugno 2018 è cessata dal mandato la deputata Claudia Maria Terzi, eletta nella lista Lega, nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Lombardia 1; il 25 luglio 2018 è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Luca Toccalini.
  Il 27 agosto 2018 è deceduta la deputata Iolanda Nanni, eletta nella lista Movimento 5 Stelle, nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Lombardia 4; in data 11 settembre 2018 è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Valentina Barzotti.
  Il 25 settembre 2018 è cessato dal mandato il deputato David Ermini, eletto nella lista Partito democratico, nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Toscana; in pari data è stato proclamato in sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il deputato Umberto Buratti, candidato nella lista del Partito democratico nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Toscana, essendo risultati esauriti i candidati della lista nei collegi plurinominali 3 e 2.
  Il 9 gennaio 2019 è cessata dal mandato la deputata Stefania Segnana, eletta nella lista Lega nella circoscrizione Trentino-Alto Adige; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Tiziana Piccolo.
  Il 13 marzo 2019 è cessato dal mandato il deputato Guido Crosetto, eletto nella lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Lombardia 3; il 15 marzo 2019 è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Lucrezia Maria Benedetta Mantovani.
  Il 27 giugno 2019 è cessato dal mandato il deputato Carlo Fidanza, eletto nella lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nel collegio plurinominale 3 della circoscrizione Lombardia 1; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Maria Teresa Baldini.
  Il 31 marzo 2020 è cessata dal mandato la deputata Jole Santelli, eletta nella Lista Forza Italia, nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria 2; in pari data, è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Domenico Giannetta, a sua volta cessato dal mandato in data 7 maggio 2020.
  Sempre il 7 maggio 2020, in sostituzione del deputato Giannetta, è stato proclamato, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il deputato Sergio Torromino, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, essendo risultati esauriti i candidati della lista nel collegio plurinominale 2.

5. RICORSI ED ESPOSTI

  I ricorsi, esposti e reclami presentati direttamente alla Giunta, nonché quelli trasmessi in allegato ai verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (UCN) e degli Uffici centrali circoscrizionali Pag. 61(UCC), che vengono esaminati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, possono essere suddivisi in gruppi omogenei per contenuto.
  Poiché nella relazione nazionale, in considerazione della stretta correlazione tra il livello nazionale e quello circoscrizionale insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale, si procede sia alla verifica delle operazioni svolte dall'UCN sia di quelle svolte dagli UCC che hanno portato all'individuazione dei candidati da proclamare nei collegi plurinominali, in questa sede sono presi in esame tanto i ricorsi riferiti al procedimento con il quale l'UCN ha individuato i seggi da assegnare a ciascuna lista e i relativi candidati da proclamare quanto i ricorsi riferiti alle operazioni dei singoli UCC.
  L'esame dei ricorsi è infatti indispensabile per validare le procedure seguite dai predetti Uffici elettorali, che vengono contestate dai ricorrenti.
  Se la Giunta riterrà di confermare le scelte procedurali dei citati Uffici elettorali, le risultanze delle operazioni dagli stessi condotte saranno poi confrontate con quelle che si ottengono dall'applicazione alla medesima procedura delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri. In sostanza, si cambiano i numeri ma non la procedura.
  Prima di esaminare i ricorsi sull'assegnazione dei seggi si dà conto di alcuni atti relativi al procedimento elettorale preparatorio, dei quali deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto.
  Si tratta dei ricorsi presentati da parte di:
   Pierluigi Pagliughi, quale legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, il quale chiede alla Giunta delle elezioni di considerare illegittima la richiesta del Ministero dell'Interno di modifica del contrassegno depositato il 19/1/2018 e contro la successiva ricusazione del contrassegno modificato e depositato il 25/1/2018. Successivamente, con atto integrativo, si sono sollevate contestazioni relativamente alle istruzioni ministeriali riguardanti la ricusazione per motivi ideologici del contrassegno, all'impossibilità di sostituire il contrassegno nel caso sia esperito ricorso all'UCN contro la richiesta di modifica, alla ricusazione per ritardo nel deposito nel caso non sia imputabile al proprietario del contrassegno, alla ricusazione imputata alla modalità, non vietata, di presentazione del contrassegno con il servizio postale e agli addebiti di spesa nelle sentenze relative ai ricorsi elettorali.
   Ugo Sarao, elettore per la Camera dei deputati, chiede di annullare l'atto di proclamazione di tutti gli eletti nella circoscrizione Lombardia 1 e, conseguentemente, disporre la ripetizione delle elezioni. Il ricorrente lamenta la ricusazione della lista «Grande Nord», motivata dal fatto che la suddetta lista non ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione né regolari candidature con sufficienti sottoscrittori.

  Anche la memoria presentata da Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, e da tali Uffici trasmessa alla Giunta, è riferita alla fase preparatoria del procedimento elettorale. Nella memoria si chiede infatti il riconteggio degli aventi diritto al voto nei collegi plurinominali della Camera dei deputati Sicilia 2-01 e Sicilia 2-02 con la rideterminazione dei seggi spettanti ai due collegi. Il candidato sostiene che per un'errata applicazione della normativa vigente sia stato attribuito al collegio plurinominale 01 un numero di seggi maggiore di quello attribuito al collegio 02, sebbene quest'ultimo avesse un numero maggiore di elettori. Il medesimo candidato, con altri due diversi atti, ha contestato anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale Pag. 62dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017: tale aspetto verrà esaminato successivamente.
  Vi è inoltre il ricorso presentato all'UCN e alla Giunta da Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia – Circoscrizione Molise che è parzialmente relativo al procedimento elettorale preparatorio. Il ricorrente osserva infatti che, essendo la circoscrizione Molise suddivisa in due collegi uninominali ed un unico collegio plurinominale, la lista Movimento 5 Stelle non potesse candidare all'unico collegio plurinominale coloro che erano già candidati ai due collegi uninominali, poi risultati eletti, poiché non sarebbe stata garantita, in tal modo, la percentuale minima di candidati a cui attribuire eventualmente i seggi nei collegi proporzionali.
  Si ricorda che la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste e dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è consolidato un orientamento, condiviso anche dalla Giunta del Senato, secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni. Se, infatti, per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati.
  Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – e pur evidenziando la necessità, già emersa in precedenti legislature, di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare opportunamente, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – si propone alla Giunta di archiviare per manifesta inammissibilità gli atti presentati da Pierluigi Pagliughi e Ugo Sarao.
  Si propone di archiviare per manifesta inammissibilità anche la memoria del candidato Fabio Cantarella, in quanto relativa al procedimento elettorale preparatorio. Si osserva comunque che il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio plurinominale, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è calcolato avendo come riferimento i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, e non il numero degli aventi diritto al voto nei collegi.
  Si propone inoltre di archiviare il ricorso presentato da Mario Pietracupa, per la parte relativa agli aspetti sopra descritti, in quanto manifestamente inammissibile.Pag. 63
  Infine, sono agli atti la richiesta di Giuseppe Sottile, candidato nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, indirizzata all'UCC della Sicilia 2 e da questo trasmessa alla Giunta, e le istanze di Lorenzo Gasperini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Toscana, presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana e da tale Ufficio trasmesse alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni.
  In particolare, il candidato Sottile chiede l'estrazione di copia autentica del modello di presentazione della candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni politiche 2018 di Carmela Bucalo, poi risultata eletta. Tale documentazione, riferita alla fase di presentazione delle candidature, non è peraltro in possesso degli Uffici della Giunta. Si propone quindi di archiviare tale atto.
  Il candidato Gasperini, a sua volta, ha chiesto all'UCC di prendere visione ed estrarre copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione del collegio plurinominale 2 e, in qualità di elettore, del collegio plurinominale 4 della circoscrizione Toscana, nonché dei verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana per l'esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi. Tale documentazione è agli atti della Giunta. Nella parte relativa al collegio 4 il soggetto non è titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni. Anche la richiesta di accesso al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e agli atti riferiti al collegio 2, in assenza di un ricorso, non appare accoglibile. Quindi si propone di archiviare le istanze in questione.
  Si espongono ora i ricorsi riferiti all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni.
   a) Vi sono due ricorsi volti a contestare la legittimità delle operazioni degli UCC in conseguenza alla correzione delle cifre elettorali apportate dall'UCC della circoscrizione Calabria in data 19 marzo 2018 e delle nuove proclamazioni, conseguenti alle operazioni svolte dall'UCN in data 20 marzo 2018.
  Si ricorda che, come riportato nella relazione illustrata alla Giunta in data 19 luglio 2019 dal relatore circoscrizionale per la Calabria, on. Sorte, nel verbale dell'UCC calabrese si dà conto del fatto che, viste le plurime istanze presentate da Forza Italia, l'UCC ha effettuato i necessari controlli sul totale dei voti riportati da ciascuna lista della coalizione del centrodestra negli 8 collegi uninominali della circoscrizione ed è emerso che, per un errore nel sistema di inserimento dei dati, le cifre elettorali delle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni risultavano vistosamente errate, essendosi verificata per molte sezioni nei diversi collegi, una inversione dei dati relativi alle due liste, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia. Il verbale continua riferendo che si è quindi proceduto con la massima tempestività alla correzione dei prospetti allegati al verbale e dello stesso verbale inviato successivamente all'Ufficio centrale nazionale. Inoltre l'UCC precisa che il verbale (in data 19 marzo 2018) sostituisce interamente i precedenti, fatta eccezione per la proclamazione degli eletti in tutti gli 8 collegi uninominali effettuata in data 10 marzo 2018.

  Si ricorda inoltre che, a seguito della comunicazione delle sopra esposte correzioni, l'UCN in data 20 marzo 2018 ha rettificato le cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione di centrodestra e ha operato le conseguenti correzioni nella distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi. L'UCN ha quindi comunicato agli UCC delle circoscrizioni interessate le modifiche rispetto all'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali riportato nel verbale delle operazioni dell'UCN del 18 marzo 2018; si tratta delle circoscrizioni Calabria, Veneto 1, Trentino Alto Adige, Veneto 2 ed Emilia-Romagna.Pag. 64
  Fausto Orsomarso, candidato nella circoscrizione plurinominale 23 Calabria, collegio 02, nella lista Fratelli d'Italia, ha presentato all'UCN un'istanza e un esposto, trasmessi dall'UCN alla Giunta, e un ricorso alla Giunta delle elezioni nei quali reclama l'assegnazione del seggio inizialmente attribuitogli dall'UCC. Nel ricorso si sostiene che l'UCC non ha la facoltà di emendare in via di autotutela il proprio verbale di proclamazione degli eletti.
  Giuseppe Paolin, candidato nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, nella lista Lega, con una serie di istanze presentate all'UCC Veneto 1, all'UCN e alla Camera dei deputati e con un ricorso presentato alla Giunta delle elezioni, contesta che l'UCC Veneto 1 abbia annullato in autotutela, in conseguenza delle comunicazioni dell'UCN, la sua proclamazione già avvenuta invece di demandare la questione alla competente Giunta delle elezioni e chiede che sia data esecuzione alla propria elezione e che non vengano presi in considerazione eventuali provvedimenti discordanti.
  Al riguardo, si osserva che né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 né in altre norme di legge vi sono disposizioni che precludano agli Uffici centrali circoscrizionali la possibilità di riunirsi per emendare eventuali errori numerici dagli Uffici medesimi commessi. Nei casi in esame, tutti derivanti da una correzione di un errore materiale nel sistema elettronico di inserimento dei dati, la rideterminazione dei candidati da proclamare appare, oltre che legittima, anche un atto dovuto. Non si vede infatti perché gli Uffici avrebbero dovuto persistere nell'errore e rimettere alla Giunta il compito di emendare l'errore stesso. L'operato degli Uffici centrali circoscrizionali, in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale, non contrasta con la prerogativa della Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, che si esplica nell'attività della Giunta delle elezioni di verifica dei poteri. Si richiama in proposito la sentenza del Consiglio di Stato V Sezione del 28/02/2006, n. 901, che – seppure riferita al procedimento per le elezioni amministrative – qualifica come «atto dovuto, e quindi, pienamente legittimo» l'attività dell'Ufficio centrale «volta a correggere in via di autotutela» un «mero errore materiale» dovuto esclusivamente «alla errata impostazione del supporto informatico utilizzato per il conteggio dei risultati».
  Del resto, anche l'Ufficio centrale nazionale non ha riscontrato anomalie procedurali nella comunicazione di rettifica delle cifre elettorali da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Calabria. Quanto alla contestazione della possibilità per l'Ufficio centrale nazionale di riunirsi in sessione straordinaria a seguito della segnalazione ricevuta da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, tale possibilità appare rientrare pienamente nelle facoltà dell'Ufficio nazionale, al quale la legge elettorale demanda un ruolo centrale di coordinamento tra i vari UCC al fine dell'individuazione delle proclamazioni da effettuare da parte di questi ultimi.
  Quindi i ricorsi dei candidati Orsomarso e Paolin devono essere archiviati perché non fondati.
   b) I seguenti ricorsi sono relativi alla verifica delle schede.

  Fabio Forte, primo candidato non proclamato eletto nella lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2, contesta l'elezione di Sebastiano Cubeddu in luogo di Barbara Saltamartini nella circoscrizione elettorale Lazio 1, collegio uninominale n. 12, facendo presente il fatto che Sebastiano Cubeddu ha ottenuto solo 19 voti in più rispetto a Barbara Saltamartini, seconda classificata, e all'esito delle operazioni di verifica presso l'Ufficio centrale lo scarto accertato è risultato pari a 30 voti; conseguentemente, viene chiesta l'elezione di Claudio Durigon in luogo di Barbara Saltamartini nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1; viene chiesta, infine, l'elezione del ricorrente Fabio Forte in luogo di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 nella circoscrizione elettorale Pag. 65Lazio 2. Infatti, l'eventuale elezione di Barbara Saltamartini nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1 determinerebbe, in via diretta e consequenziale, l'elezione di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1 e, a cascata, l'elezione nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2 del ricorrente, Fabio Forte, in luogo di Claudio Durigon.
  Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni l'apertura di un procedimento per la verifica dei risultati del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione elettorale Lazio, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del regolamento della Giunta delle elezioni.
  Al riguardo, si fa presente che il ricorso del sig. Forte è da ritenersi assorbito dal ricorso presentato dall'on. Saltamartini avverso l'elezione dell'on. Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1, già trattato dalla Giunta. Analoga considerazione varrebbe anche per l'istanza pervenuta in data 23 maggio 2018, presentata da parte di Sara Adriani, candidata della lista Lega nel Collegio plurinominale Lazio 1-02 che, però, risulta presentata oltre il termine di venti giorni dalla proclamazione del deputato cui si riferisce, previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta. La posizione della candidata Adriani è stata comunque esaminata dalla Giunta in quanto essa è stata individuata quale soggetto potenzialmente interessato in caso di accoglimento del ricorso della candidata Saltamartini.
  Si ricorda che il 22 giugno u.s. la Giunta, riunita in seduta pubblica, ha respinto il ricorso dell'onorevole Saltamartini avverso la proclamazione dell'onorevole Cubeddu; pertanto si propone di archiviare il ricorso del candidato Forte e di considerare inammissibile, perché pervenuta oltre i termini regolamentari, l'istanza della candidata Adriani.
  Antonio Cappiello, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Basilicata, che ricorre alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione degli eletti nella Circoscrizione Basilicata e le operazioni dell'UCN e dell'UCC.
  Il ricorrente evidenzia che dall'esame comparato con i dati di altre circoscrizioni è emerso che, in diversi casi, alla lista Lega sono stati assegnati seggi nonostante la cifra percentuale risulti inferiore a quella conseguita dalla lista Lega nella circoscrizione Basilicata. Di tali circoscrizioni è fornito un elenco e il ricorrente sostiene che, da una corretta applicazione delle operazioni elettorali, uno di tali seggi dovrebbe spettare alla circoscrizione Basilicata, con la sua conseguente proclamazione a deputato. Quanto sostiene il ricorrente non appare fondato. La procedura disposta dall'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – che l'UCN deve seguire per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste, alle liste singole e alle liste di ciascuna coalizione – non considera infatti semplicemente, quale criterio di attribuzione, la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni ma prevede a tal fine un complesso di calcoli e operazioni, che sono stati eseguiti dall'UCN e che sono oggetto di verifica da parte della Giunta con la presente relazione.
  Oltre a ciò, viene lamentata l'alta percentuale di schede dichiarate nulle nella Circoscrizione Basilicata, che sarebbe il frutto di errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio e che giustificherebbe una verifica istruttoria delle schede. Il ricorso del sig. Cappiello è troppo generico, in quanto non specifica quali norme legislative sarebbero state violate e quali comportamenti avrebbero comportato errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio.
  Il ricorso del candidato Cappiello può pertanto essere archiviato in quanto infondato.
   c) Vi sono poi ricorsi relativi alla modalità seguita dall'UCN per risolvere i casi di incapienza (numero di candidati insufficiente a coprire i seggi spettanti alla lista) delle liste del Movimento 5 stelle Pag. 66nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2.
  Alcuni di tali ricorsi sono stati presentati da candidati della lista Movimento 5 stelle in altre circoscrizioni o da candidati supplenti della medesima lista nelle circoscrizioni dove si è verificata l'incapienza, altri sono stati proposti da candidati di altre liste.
  I ricorsi presentati dai candidati della lista Movimento 5 stelle sono i seguenti.
  Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno (la quale ultima ha presentato anche un'istanza all'Ufficio centrale nazionale, che la ha trasmessa alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni) candidati nelle liste del MoVimento 5 Stelle per la circoscrizione Campania 2, nei collegi plurinominali Campania 2-01, Campania 2-02 e Campania 2-03, chiedono l'annullamento degli atti relativi alla proclamazione dei deputati Pasquale Maglione, Lucia Azzolina, Riccardo Tucci, Chiara Yana Ehm, Vittoria Baldino e Valentina Palmisano. Al termine delle operazioni elettorali i ricorrenti non risultavano direttamente eletti nei collegi plurinominali nei quali erano candidati e, dunque, partecipavano all'eventuale redistribuzione dei seggi a livello nazionale. I ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come innovato e modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 3 novembre 2017, n. 165.
  A giudizio dei ricorrenti, la disposizione in esame va interpretata assegnando i seggi vacanti all'unica circoscrizione in cui la lista aveva riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata (Campania 2) e non, invece, distribuendo a livello nazionale i seggi vacanti nelle diverse circoscrizioni aventi la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, così come fatto dall'Ufficio centrale nazionale. Al riguardo si osserva che l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che i seggi siano assegnati dall'UCN in base alla maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e successivamente anche alla maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata) ma non dispone esplicitamente che, una volta individuata la circoscrizione con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, vadano attribuiti alla lista in tale circoscrizione tutti i seggi che non sia stato possibile attribuirle nella circoscrizione nella quale essa è incapiente. L'ultimo periodo del citato comma 4, anzi, prevede che, nel caso di attribuzione dei seggi con la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, questi vadano attribuiti «nelle altre circoscrizioni [...] procedendo secondo l'ordine decrescente [delle parti decimali del quoziente]». L'interpretazione della norma data dall'UCN appare corretta in quanto perfettamente aderente alla lettera della norma e alla ratio di contemperamento del principio della rappresentatività politica con quello della rappresentanza territoriale. Nel caso in esame, infatti, i voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 in favore della lista Movimento 5 stelle hanno determinato l'elezione di candidati della medesima lista, sia pure in circoscrizioni nelle quali tali candidati non avevano ottenuto l'elezione in base ai voti lì espressi. Se si aderisse all'interpretazione della norma sostenuta nel ricorso, invece, si avrebbe una sovra rappresentazione della circoscrizione Campania 2, nella quale il Movimento 5 stelle non ha conseguito un risultato tale da portare all'utilizzo della parte decimale del quoziente per l'assegnazione di seggi, a scapito delle restanti circoscrizioni elettorali.
  In conclusione si propone di archiviare in quanto non fondati i ricorsi dei candidati Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno.
  Gli altri ricorsi di candidati del Movimento 5 stelle sono relativi al mancato utilizzo dei candidati supplenti per risolvere i casi di incapienza. I sotto elencati soggetti sostengono che i candidati supplenti dello stesso sesso del candidato eletto nel collegio uninominale possono essere inseriti in coda alla lista dei candidati del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione. Precisano che in nessuna norma del T.U. è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase Pag. 67precedente alle elezioni, ritengono anzi logico, e coerente con la ratio legis, che le liste siano sempre capienti, e che tale figura venga utilizzata per sostituire il candidato che, essendo eletto nel collegio uninominale, non può concorrere per l'elezione nel collegio plurinominale.
  Infine, i ricorrenti lamentano la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, della rappresentatività territoriale (articolo 56) e del principio democratico (articolo 1) che si verificherebbe per l'assegnazione di un numero di seggi alla circoscrizione Campania 1 e alla circoscrizione Sicilia 2 minore di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.
  Luigi Falco, candidato supplente nella lista «Movimento 5 stelle» nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Gianluca Novak, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Flavia Di Pietro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 03, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Vincenzo Buonincontro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Carmine Sautariello, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 03, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale nazionale e da questo allegata ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Rosa Conti, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2, da questo allegata al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  La tesi sostenuta dai ricorrenti non può essere accolta. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede i casi nei quali gli Uffici centrali circoscrizionali devono ricorrere ai candidati presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per procedere alle modifiche delle liste dei candidati conseguenti a eventuali irregolarità nella composizione delle liste o rinunce alla candidatura, è infatti – come riconosciuto dai ricorrenti stessi – una disposizione relativa al procedimento elettorale preparatorio. Se è vero che – come sostenuto dai ricorrenti – in nessun punto del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni è anche vero che in nessun punto è detto il contrario e che, anzi, negli articoli da 83 a 86, che recano le norme per l'attribuzione dei seggi ai candidati, non vi è alcun riferimento al ricorso ai candidati supplenti, i quali sono previsti unicamente nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli da 11 a 41, che disciplina il procedimento elettorale preparatorio. Va infine notato che il Senato non ha ritenuto di fare ricorso ai candidati supplenti per risolvere il caso di incapienza della lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia nonostante il vincolo territoriale sia, come noto, maggiormente stringente nell'elezione del Senato rispetto a quello presente nell'elezione della Camera, in virtù dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». Il relatore della Giunta Pag. 68delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che aveva inizialmente prospettato di ricorrere alla lista dei candidati supplenti per assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia, dopo «attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta», ha elaborato una proposta diversa: quella, poi approvata dall'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2019, di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista Movimento 5 Stelle aveva la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, applicando le norme del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle norme per l'elezione del Senato. Il relatore è giunto a formulare la proposta ragionando «se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappresentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato» e ha rilevato che «La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte. Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni».
  Con riferimento alle doglianze relative alla lesione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di uguaglianza del voto e di rappresentanza, che deriverebbero dal mancato puntuale rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, va rilevato che anche in occasione di precedenti elezioni politiche la distribuzione finale dei seggi nelle circoscrizioni non è stata esattamente corrispondente a quella stabilita sulla base della loro consistenza demografica. A tale proposito si richiama quanto esposto dal relatore nazionale nella scorsa legislatura, nella seduta della Giunta del 6 maggio 2015, in presenza di una legge elettorale diversa ma che prevedeva comunque che l'assegnazione dei seggi alle liste avvenisse sulla base di un complesso sistema nel quale coesistevano un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale; in particolare, il relatore citò la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2014 nella quale la Corte rilevava che «risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». La sentenza n. 41 del 2014, confermò pertanto l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione delle disposizioni in questione che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto. Tale interpretazione, che del resto non si discosta dal testo della legge (né da quello allora in vigore né da quello nel frattempo parzialmente modificato), è da considerare valida anche con riferimento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e alle conseguenti operazioni dell'UCN. Pag. 69
  Ricordo inoltre che con la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, respingendo l'eccezione sollevata con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 56 della Costituzione che si verificherebbe in caso di traslazione di seggi da una circoscrizione a un'altra come conseguenza delle operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. Nella citata sentenza la Corte ha evidenziato che «il complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione» e che «l'effetto traslativo [...] si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali». Le argomentazioni della Corte restano valide anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n. 165 del 2017 che ha modificato, tra gli altri, l'articolo 83 del TU n. 361 del 1957, prevedendo, al comma 1, lettere h) e i), un meccanismo per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle singole circoscrizioni che, come il meccanismo delineato dal precedente comma 1, numero 8), prevede solo in via residuale il verificarsi dell'effetto traslativo.
  È dunque stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano, in casi e con modalità puntualmente determinati, la traslazione di seggi. Pertanto i ricorsi volti a censurare come incostituzionali le norme che prevedono la possibile traslazione di seggi (a livello di circoscrizioni o tra collegi plurinominali) possono essere considerati non fondati alla luce della citata giurisprudenza costituzionale.
  Potrebbe essere utile, al riguardo, una riflessione sulle liste di candidati particolarmente «corte» e sulla possibilità di pluricandidature previste dalla legge elettorale in vigore; tali disposizioni relative alle candidature rendono relativamente facile il verificarsi del caso di incapienza delle liste, che può portare a individuare candidati da eleggere in collegi o circoscrizioni diversi da quelli dove sono stati espressi i voti che hanno portato al conseguimento dei seggi. In particolare, sulla base del disposto dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dispone che «il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» non è remoto che si possa verificare il caso per il quale i candidati non siano sufficienti a coprire tutti i seggi spettanti a una lista in un collegio plurinominale nell'eventualità che il risultato conseguito dalla lista nel collegio sia particolarmente ampio (si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere superiore alla metà dei seggi in palio e comunque non superiore a 4). Forse questi aspetti potrebbero meritare ulteriori approfondimenti, in quanto suscettibili di contribuire al verificarsi dell'effetto traslativo dei seggi, che potrebbe così non avere più quella natura di caso limite che ne giustifica la legittimità secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.
  A completamento del ragionamento sulla rappresentatività territoriale, può essere utile considerare che anche nella legge italiana per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, pur completamente diversa da quella per l'elezione della Camera dei deputati, è possibile che il numero dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni possa non coincidere con quello previsto in base alla popolazione delle circoscrizioni medesime. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010, «nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione Pag. 70dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione»; dopo avere constatato che «tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati» la citata sentenza prosegue indicando l'esistenza di diversi meccanismi correttivi che riducono l'effetto traslativo, comunque «al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione». In conclusione la Corte non ritiene con la sua pronuncia di prevedere l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione perché «in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata» la Corte «non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata».
  Per quanto sopra esposto si propone di archiviare, in quanto manifestamente infondati, i ricorsi presentati da Luigi Falco, Gianluca Novak, Flavia Di Pietro, Vincenzo Buonincontro, Carmine Sautariello e Rosa Conti.
  Si segnala infine che l'istanza presentata all'Ufficio centrale nazionale da Riccardo Tucci, candidato nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Calabria-collegio plurinominale 02, trasmessa alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni del medesimo Ufficio, con la quale il candidato reclama l'assegnazione di uno dei seggi non assegnati alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 per insufficienza di candidati, è superata per carenza di interesse, essendo stato il candidato proclamato eletto nella circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 2, in data 20 marzo 2018; pertanto se ne propone l'archiviazione.
  I ricorsi presentati da candidati di liste diverse dal Movimento 5 stelle sono i seguenti.
  Aniello Di Nardo, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della Circoscrizione Campania 1; Carmela Rescigno, candidata della lista Fratelli d'Italia collegio plurinominale 03 della circoscrizione Campania 1 (la quale ha presentato anche un'istanza di analogo tenore all'UCN); Letterio Dario Daidone, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Sicilia 2; Giuseppe Laccoto, candidato della lista Partito Democratico nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, i quali lamentano, a seguito dell'incapienza della lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 e dell'assegnazione operata dall'UCN dei seggi alla medesima lista in altre circoscrizioni, la violazione della Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (tutti) nonché la violazione di articoli della Costituzione: 3, 48 e 56 (Rescigno); 48 e 56 (Laccoto); 56 (Daidone). Tutti i ricorrenti sostengono che l'UCN abbia male interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, avendo assegnato i seggi al Movimento 5 stelle nelle altre circoscrizioni senza sottrarre per compensazione, in quelle stesse circoscrizioni, un numero corrispondente di seggi alle coalizioni e liste che li avevano ottenuti con parti decimali dei quozienti e non distribuendo i seggi dovuti nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 ad altre coalizioni e liste; dall'applicazione della procedura di compensazione sopra descritta ciascun ricorrente rivendica l'attribuzione di uno dei seggi delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 non assegnati al Movimento 5 stelle per incapienza delle liste. Fa eccezione il ricorso presentato dal candidato Di Nardo il quale chiede unicamente che gli sia attribuito il seggio del collegio plurinominale 03 della circoscrizione Campania 1, non attribuito alla lista Movimento 5 stelle, in quanto primo dei non eletti in forza alla lista (Forza Italia) con il miglior resto decimale della Circoscrizione Campania 1, nonché candidato nel medesimo collegio plurinominale 03.
  Anche Guido Mottini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 01 Pag. 71della Circoscrizione Toscana, propone un'applicazione dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in combinato disposto con gli articoli 1, 3, 83 e 83-bis, prevede, in conseguenza dell'attribuzione in altre circoscrizioni alla lista Movimento 5 stelle dei seggi ad essa spettanti nelle circoscrizioni incapienti e della sottrazione per compensazione di seggi in tali circoscrizioni alle altre liste e coalizioni, un meccanismo di ulteriori compensazioni dei seggi, che porterebbe, tra l'altro, alla proclamazione del ricorrente nella circoscrizione Toscana. Il ricorrente lamenta inoltre che l'applicazione dell'articolo 84 effettuata dall'UCN contrasta con l'articolo 56 della Costituzione.
  Con riferimento alla doglianza concernente l'operato dell'UCN, che non ha effettuato compensazioni tra le diverse circoscrizioni, si osserva che le operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie sono previste nell'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni alle coalizioni di liste o liste singole e per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. Anche l'articolo 83-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, prevede, al comma 1, che l'Ufficio centrale circoscrizionale operi, se necessaria, la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie. L'articolo 84 invece, che è quello in forza del quale l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le proclamazioni in ciascun collegio plurinominale, non prevede in alcun punto l'effettuazione di operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie o tra circoscrizioni che risulterebbero eccessivamente rappresentate e altre che risulterebbero sotto rappresentate a seguito della risoluzione dei problemi di incapienza delle liste secondo la procedura descritta nei commi da 2 a 7. Pertanto, la soluzione interpretativa prospettata nei diversi ricorsi, che introduce una sorta di compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e deficitarie al fine di garantire il rispetto del numero di seggi attribuito a ciascuna circoscrizione nella Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, non trova riscontro nella lettera della legge, secondo la quale ha operato l'UCN. Si consideri inoltre il fatto che, se l'UCN avesse interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in via di analogia con il disposto degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ed avesse quindi esteso la previsione delle operazioni di compensazione anche alla fase di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali, il suo operato si sarebbe esposto alle censure di quei candidati che si fossero visti sottrarre il seggio loro spettante in base all'applicazione letterale delle disposizioni di legge. Si consideri inoltre che, per salvaguardare in modo assoluto il criterio di rappresentatività territoriale, si correrebbe il rischio di non considerare sufficientemente quello della proporzionalità politica, poiché le liste diverse da quella incapiente vedrebbero eletti i loro rappresentanti in circoscrizioni nelle quali hanno conseguito un risultato che non le porterebbe ad avere seggi mentre, sulla base di una mera interpretazione e non di una disposizione di legge, i candidati delle medesime liste nelle circoscrizioni dove il risultato conseguito porterebbe all'assegnazione di seggi si vedrebbero sottratti i seggi loro spettanti in virtù dei voti ricevuti dalla lista in tali ultime circoscrizioni. In sostanza le liste guadagnerebbero seggi laddove non spetterebbero loro per il numero di voti ricevuti e li perderebbero laddove, invece, i voti conseguiti glieli attribuirebbero.
  Con riferimento, invece, alle asserite violazioni dei principi costituzionali derivanti dal mancato rispetto del numero di seggi previsti per ciascuna circoscrizione, si rinvia alle considerazioni precedentemente svolte sulla traslazione dei seggi.Pag. 72
  Si propone pertanto di archiviare per infondatezza, per i motivi sopra esposti, i ricorsi presentati dai candidati Aniello Di Nardo, Guido Mottini, Carmela Rescigno, Letterio Dario Daidone e Giuseppe Laccoto.
   d) Ulteriori ricorsi volti a contestare le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali.
  Dario Giagoni, candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato anche un reclamo all'UCN e all'UCC, chiede – quale richiesta in subordine rispetto alla richiesta principale, relativa alla distribuzione dei seggi interna alla circoscrizione Sardegna – di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. Anche in questo caso si osserva che l'assegnazione dei seggi avviene secondo la legge in base ad un complesso sistema nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale e che la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni non è l'unico criterio di attribuzione dei seggi. Pertanto si può ritenere che il ricorso in questione, per gli aspetti appena descritti, debba essere archiviato perché infondato.
  Donatella Donati, candidata al secondo posto nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna, ricorre contro l'atto di proclamazione dell'elezione di Galeazzo Bignami, primo nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna e, contestualmente, secondo in lista sia nel collegio 03 sia nel collegio 04 sempre della circoscrizione Emilia-Romagna.
  La ricorrente sostiene che il candidato Galeazzo Bignami non avrebbe potuto accedere alla candidatura alla carica di deputato in quanto già consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, violando così l'articolo 122 della Costituzione secondo cui: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo», dovendosi, pertanto, dimettere dalla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna prima di accettare la candidatura alla carica di deputato della Repubblica.
  La ricorrente contesta, inoltre, la falsa applicazione dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi del quale «il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)», dovendo, pertanto, il candidato Bignami essere eletto nel collegio plurinominale 04 dell'Emilia-Romagna e non, invece, nel collegio plurinominale 01 dell'Emilia-Romagna.
  Con riferimento alla contestazione della candidatura dell'on. Bignami, si rileva che la carica di consigliere regionale è unicamente motivo di incompatibilità con il mandato parlamentare e non di ineleggibilità.
  Con riferimento alla contestazione della correzione operata dall'UCN nel proprio verbale delle operazioni, che ha condotto a non considerare più l'on. Bignami eletto sia nel collegio 4 sia nel collegio 1 della circoscrizione Emilia-Romagna, si fa presente che i dati numerici riportati nel ricorso non sono aggiornati rispetto a quelli definitivi, i quali portano a confermare le proclamazioni indicate nel verbale dell'UCN.Pag. 73
  Pertanto il ricorso è da archiviare in quanto infondato in tutte le sue argomentazioni.
  Francesca Anastasia Porpiglia, candidata al secondo posto nella lista Lega-Salvini Premier nella circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 02, la quale ha presentato anche un'istanza all'UCN di analogo tenore, contesta l'elezione, nel collegio plurinominale 01, di Domenico Furgiuele, candidato al primo posto nella lista Lega-Salvini Premier in entrambi i collegi plurinominali della Calabria, sul presupposto che alla lista Lega spetterebbe un secondo seggio nella circoscrizione Calabria.
  A giudizio della ricorrente, il candidato Domenico Furgiuele deve essere eletto nel collegio 02, in quanto la lista Lega-Salvini Premier ha ottenuto 28.993 voti nel collegio 02, pari al 6,09 per cento, e 23.683 voti nel collegio 01, pari al 5,12 per cento. Sempre a giudizio della ricorrente a lei spetterebbe il secondo seggio della Lista Lega nella circoscrizione Calabria, che sarebbe invece stato erroneamente attribuito alla lista LEU, determinando l'elezione del candidato Nicola Stumpo.
  Il ricorso appare del tutto infondato, e può pertanto essere archiviato, perché dall'applicazione delle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla lista Lega nella circoscrizione Calabria spetta, come correttamente accertato dall'UCN e dall'UCC, un solo seggio; pertanto non si pone la questione della plurielezione del candidato Furgiuele. Si conferma inoltre la correttezza dell'attribuzione del seggio alla lista LEU da parte dell'UCN e dell'UCC.
  Vi è, infine, il ricorso di Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia della Circoscrizione Molise, il quale chiede l'annullamento del verbale delle operazioni UCC presso la Corte di Appello di Campobasso per la circoscrizione elettorale Molise 01, nella parte in cui proclama eletta Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente, e del verbale delle operazioni UCN presso la Corte di Cassazione per la medesima circoscrizione, nella parte in cui assegna il seggio a Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente.
  Nel ricorso, di cui è stata già proposta l'archiviazione per gli aspetti relativi alla contestazione delle candidature del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Molise, si contesta anche che l'UCN, invece di assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nel collegio plurinominale del Molise al primo dei non eletti nei collegi uninominali (Pietracupa) ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, lo abbia erroneamente assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 84, facendo slittare il seggio in un'altra circoscrizione (Puglia) e determinando la proclamazione della candidata nel collegio plurinominale del Molise, Giuseppina Occhionero della lista LEU. Al riguardo si osserva che la disposizione richiamata dal ricorrente, vale a dire il comma 3 dell'articolo 84, prevede che qualora siano esauriti i candidati di una lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione e residuino seggi da assegnare alla medesima lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti, secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, prima nell'ambito del collegio plurinominale originario e poi degli altri collegi plurinominali della circoscrizione. È evidente, quindi, che il «primo dei non eletti» tra i candidati dell'uninominale non è il candidato di una lista o coalizione diversa da quella alla quale spetta il seggio plurinominale non assegnabile per incapienza della lista ma il candidato uninominale non eletto della lista incapiente che ha la migliore cifra elettorale individuale percentuale. Peraltro, l'assegnazione del seggio alla lista LEU nell'ambito della circoscrizione Molise deriva dall'applicazione dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede la compensazione dei seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. La lista Movimento 5 stelle, infatti, è risultata assegnataria nelle singole circoscrizioni di un numero complessivo di seggi superiore Pag. 74rispetto a quello al quale aveva diritto con il riparto nazionale, mentre la lista LEU è risultata avere un numero di seggi inferiore; la circoscrizione Molise è stata individuata dall'UCN tra le circoscrizioni nelle quali sottrarre un seggio alla lista eccedentaria perché ottenuto con la minore parte decimale del quoziente. In conclusione si propone di archiviare il ricorso del candidato Pietracupa, anche per i contenuti qui illustrati oltre che per gli aspetti relativi al procedimento pre-elettorale, in quanto manifestamente infondato.
   e) Vi sono poi i ricorsi relativi al mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 e all'applicazione degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

  Diversi candidati hanno presentato ricorsi volti a contestare l'applicazione degli articoli 83 e 83-bis da parte degli Uffici centrali circoscrizionali che ha determinato in alcuni casi l'assegnazione di un numero di seggi nei collegi plurinominali non corrispondente a quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 sulla base della popolazione residente.
  Il ricorso di uno di tali candidati, Dario Giagoni, capolista candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, è già stato illustrato al punto d) della presente relazione per quanto riguarda una richiesta avanzata in via subordinata. In via principale, il ricorrente lamenta una violazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 di attuazione della legge elettorale, che, nell'ambito della circoscrizione Sardegna, assegnerebbe al collegio plurinominale 02 cinque seggi e al collegio 01 sei seggi. In luogo di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati attribuiti quattro seggi al collegio 02 e sette seggi al collegio 01, privando il primo collegio di un seggio, che il ricorrente rivendica per sé.
  Nel ricorso si contestano le operazioni di applicazione della legge elettorale che hanno comportato l'attribuzione dei seggi eccedentari non all'interno del medesimo collegio plurinominale, ma all'interno della circoscrizione, e si chiede di deliberare la contestazione del seggio attribuito a Salvatore Deidda, candidato del partito Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Sardegna. Come già illustrato, in subordine, il ricorrente chiede di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. In via subordinata, inoltre, si richiede alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83, comma 1, lett. f) e sull'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 361/57. La richiesta in via principale, concernente l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali 1 e 2 della Sardegna, è contenuta anche in due reclami presentati dal medesimo candidato all'Ufficio centrale nazionale, che li ha trasmessi alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni.
  Le valutazioni precedentemente espresse con riferimento ai ricorsi che lamentano il mancato rispetto della distribuzione dei seggi tra le diverse circoscrizioni stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo della legge elettorale sono valide anche per questo ricorso, che lamenta il mancato puntuale rispetto della ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali di una circoscrizione, tanto più che la legge elettorale (articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) prevede due sistemi diversi, uno per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, dove si ha come obiettivo quello di impedire il più possibile Pag. 75di far slittare i seggi da una circoscrizione ad un'altra (per il rispetto dell'articolo 56 della Costituzione) e uno per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali che non ha questo obiettivo come principale (ma altri, quale quello di non rendere eccessivamente ’casuale’ l'ottenimento di un seggio in rapporto ai voti ottenuti su un dato territorio in particolare per i partiti piccoli); se è possibile prevedere che il riparto dei seggi tra le circoscrizioni non sia esattamente quello previsto nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo della legge nonostante la legge stessa si ponga l'obiettivo di impedire il più possibile di far slittare i seggi da una circoscrizione ad un'altra è, dunque, naturalmente possibile che anche il numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali non corrisponda in pieno a quello previsto nel decreto del Presidente della Repubblica, non essendovi in tal caso alcuna considerazione di ordine costituzionale. Anche in questo caso, quindi, si deve constatare che è possibile che, come conseguenza del dettato della legge, che gli Uffici centrali circoscrizionali hanno applicato, si verifichi la mancata corrispondenza tra i seggi assegnati a ciascun collegio plurinominale in base alla sua popolazione dal decreto del Presidente della Repubblica attuativo e l'effettiva attribuzione finale dei seggi, che deve essere effettuata nei collegi plurinominali in ragione del numero dei voti espressi per ciascuna lista e delle conseguenti parti decimali dei quozienti elettorali. Va inoltre considerato che, anche a livello di collegio plurinominale così come a livello di circoscrizione, il criterio della rappresentatività territoriale va contemperato con quello della proporzionalità politica, che – come detto – è uno degli obiettivi principali dell'articolo 83-bis del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Pertanto, anche questa parte del ricorso del candidato Giagoni può essere considerata non fondata.
  Anche con riferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di rappresentanza territoriale possono essere richiamate in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento ai ricorsi che contestano la legittimità costituzionale delle norme sul riparto dei seggi tra le circoscrizioni; pertanto la richiesta non può avere corso.
  In conclusione, si ritiene che il ricorso del candidato Giagoni debba essere, nel suo complesso, archiviato per le ragioni sopra esposte.
  Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso del candidato Giagoni valgono per tutti i ricorsi che lamentano il mancato rispetto, nell'attribuzione dei seggi effettuati dagli Uffici centrali circoscrizionali, del numero di seggi previsto per i singoli collegi plurinominali. Pertanto, in base al principio secondo il quale non è da accogliere la tesi per cui il rispetto del numero dei seggi assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 debba prevalere sull'assegnazione dei seggi in base alle parti decimali dei quozienti elettorali prevista dalla legge, si propone di archiviare in quanto non fondati tutti i seguenti ricorsi:
  Michele Laforgia, candidato della lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Puglia, il quale contesta gli atti del procedimento elettorale di cui al verbale delle operazioni dell'UCC della circoscrizione Puglia, nella parte in cui si assegna il seggio spettante su base circoscrizionale, con il metodo proporzionale, alla lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominale Puglia 02, con elezione della candidata Rossella Muroni, anziché nel collegio plurinominale Puglia 01, con elezione del candidato Laforgia.
  Si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, in quanto l'UCC avrebbe attribuito i seggi alle liste senza rispettare il numero di seggi assegnati per legge a ciascun collegio. In particolare, si sostiene che la diminuzione dei seggi assegnati ex lege al collegio Puglia 01 per effetto della sottrazione alle liste eccedentarie avrebbe dovuto essere compensato con l'attribuzione nello stesso collegio dei seggi alle liste deficitarie, in ragione del numero predeterminato di Pag. 76seggi assegnato a ciascun collegio, mentre l'UCC ha ricompreso nell'attribuzione dei seggi anche il collegio plurinominale Puglia 02, che aveva già ottenuto i seggi ad esso spettanti, senza subire alcuna sottrazione per le liste eccedentarie.
  Marco Pugliese, candidato al secondo posto della lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche reclami di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'assegnazione del seggio spettante alla lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 03 (con elezione del deputato Gianluca Cantalamessa) anziché nel collegio plurinominale 01 (con elezione del ricorrente).
  In diritto viene contestato il criterio adottato dall'UCC nell'attribuzione dei seggi spettanti ai singoli collegi in quanto difforme dalla Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017. Il ricorrente ritiene che il seggio assegnato nel collegio plurinominale 03 a Gianluca Cantalamessa debba essere assegnato nel collegio plurinominale 01 – sempre all'interno della Circoscrizione Campania 2 – in applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 56 della Costituzione.
  Il ricorrente chiede, pertanto, la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Campania 2; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  Bruno Murgia, candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato un'istanza di analogo tenore anche all'UCN, chiede alla Giunta delle elezioni di correggere il verbale dell'UCC e, ove occorra, del verbale dell'UCN, previa disapplicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con proclamazione del ricorrente nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna al posto di Salvatore Deidda, candidato eletto per la medesima lista nel collegio plurinominale 01 della medesima circoscrizione Sardegna. In subordine, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie. In particolare, il ricorrente lamenta che l'UCC, dopo aver compiuto le operazioni previste dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, avrebbe proclamato eletti sette rappresentanti, in luogo dei sei previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativamente al collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sardegna, mentre ha proclamato eletti quattro rappresentanti, in luogo dei cinque previsti, relativamente al collegio plurinominale 02 della medesima circoscrizione Sardegna. Ciò in quanto il sistema previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, non garantirebbe in fase applicativa il numero dei seggi complessivi assegnati a ciascun collegio plurinominale, determinando un arbitrario trasferimento di seggi e rappresentanti da una circoscrizione a un'altra o da un collegio plurinominale ad un altro, in violazione del principio di proporzionalità territoriale. Peraltro, il candidato Murgia ha recentemente fatto pervenire una comunicazione di ritiro del proprio ricorso.
  Gerolamo Cangiano, candidato al primo posto della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche più atti di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'avvenuta assegnazione del seggio spettante alla lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 anziché nel collegio plurinominale 02, e pertanto chiede l'annullamento della proclamazione di Edmondo Cirielli, eletto nella lista Fratelli Pag. 77d'Italia nel collegio plurinominale 03 e, conseguentemente, la propria proclamazione a deputato.
  In particolare, il ricorrente lamenta l'alterazione, da parte dell'UCC, del numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, con l'attribuzione al collegio 03 di 9 seggi in luogo di 7, a discapito dei collegi plurinominali 01 e 02, ai quali risultano rispettivamente assegnati 5 e 4 seggi in luogo di 6 e 5.
  Il ricorrente chiede, pertanto, la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, in difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per violazione degli 3, 48, secondo e terzo comma, 56 e 57 della Costituzione.
  Giovanni Mauro, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Sicilia 2, il quale ha presentato anche un ricorso e un parere legale all'UCN e all'UCC, contesta la propria mancata elezione in quanto nel suo collegio sono stati eletti 4 candidati rispetto ai 6 assegnati al collegio. Contesta la traslazione di un seggio e, di conseguenza, l'elezione di Carmela Bucalo, candidata nella lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 01, che ha visto eletti 8 candidati al posto dei 6 assegnati.
  In punto di diritto, il ricorrente propone una «interpretazione costituzionalmente corretta» degli articoli 77, comma 1, lettere d), e) ed f), 83, comma 1, lettera i), e 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che preserverebbe l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali e con la quale si eviterebbe la traslazione dei seggi da un collegio all'altro all'interno della circoscrizione.
  In subordine, chiede alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 77, 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per violazione degli articoli 3, 48 e 56 della Costituzione.
  Joseph Splendido, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 04 della Circoscrizione Puglia, il quale ricorre al Presidente della Camera avverso e per l'annullamento in parte qua del verbale di proclamazione degli eletti alla Camera dei deputati dell'UCC nella parte in cui ha proclamato eletto per la lista Lega il candidato del collegio plurinominale 02 e 03, anziché il ricorrente, candidato del collegio plurinominale 04. Chiede pertanto la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti e l'elezione del ricorrente nel collegio 04 in luogo del candidato della lista Lega del collegio plurinominale 02 e/o in luogo del candidato eletto della lista Lega nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Puglia.
  A seguito della ripartizione effettuata dall'UCN nella Circoscrizione Puglia, i due seggi assegnati alla lista Lega sono stati individuati nei collegi plurinominali 02 e 03, nonostante il collegio 02 abbia così ottenuto 2 seggi in più di quelli assegnatigli in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2017. Di contro, il collegio plurinominale 04 ha ottenuto un seggio in meno rispetto a quelli spettanti in base alla popolazione, determinando la mancata elezione del ricorrente. Tale risultato sarebbe il frutto di una falsa applicazione dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 in violazione del principio della proporzionalità della rappresentanza.
  Ancora, il ricorrente rileva di avere ottenuto nel collegio plurinominale 04 una migliore percentuale di voti rispetto al candidato della Lega nel collegio plurinominale 03, fatto che comporterebbe la violazione del criterio proporzionale da parte dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 nella parte in cui non riconosce l'elezione del candidato che nell'ambito dei collegi Pag. 78plurinominali della medesima circoscrizione e della stessa lista abbia ottenuto la migliore percentuale.
  Sabina Bonelli, candidata nella prima posizione della lista Lega Nord nel collegio plurinominale della Camera dei deputati Sicilia 1-02, ricorre avverso la proclamazione del candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1-03 e avverso la determinazione della cifra elettorale attribuita alla lista Fratelli d'Italia e il riparto dei seggi operato dell'Ufficio centrale nazionale, al fine di ottenere un ulteriore seggio nel collegio Sicilia 1-02 e la conseguente proclamazione della ricorrente. La candidata ha presentato anche un atto di interpello urgente e un ricorso all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, che li hanno trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni.
  In punto di diritto, la ricorrente si duole per il mancato rispetto della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali. Segnalo, peraltro, che le doglianze, in particolare, si riferiscono alla violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il quale – in base a quanto affermato nel ricorso – novella l'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Al riguardo osservo che il ricorso è impreciso quanto alle norme di cui si contesta l'errata applicazione poiché la legge 3 novembre 2017, n. 165, è composta di 6 articoli ed è, pertanto, priva dell'articolo 8; inoltre, la ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione di una norma – l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 – volta a disciplinare le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica.
  Giacomo Bortolan, primo dei non eletti alla Camera dei deputati nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominale 02, contesta gli atti del procedimento per l'attribuzione dei seggi assegnati alle liste nei singoli collegi plurinominali che hanno determinato la sua mancata elezione alla Camera dei deputati e l'attribuzione del seggio che gli sarebbe spettato ad altro candidato di diversa lista elettorale, appartenente, però, al collegio 03 della circoscrizione Veneto 2.
  Il ricorrente chiede la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Veneto 2, così come effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, lamentando la difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.
  Maurizio Moschetti, quale candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Campania 1, risultato primo dei non eletti, chiede alla Giunta delle elezioni la correzione del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale 02, con l'attribuzione di un ulteriore seggio e la sua conseguente nomina a deputato. Infatti, il ricorrente lamenta che, a fronte dei sei seggi assegnati a tale collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, ne sono stati attribuiti solo cinque.
  Fa altresì presente che ad un altro collegio plurinominale della Circoscrizione Campania 1, il collegio 01, sono stati assegnati ben 10 seggi, sebbene la legge n. 165/2017 preveda che per l'assegnazione dei seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi per la Camera non inferiore a tre e non superiore a otto.
  Antonio Baldelli, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche e Angelo Rossi, delegato al deposito del contrassegno Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche, con esposto presentato all'Ufficio centrale nazionale e da questo trasmesso alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni, precisano che la Pag. 79tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2017 contempla 5 seggi proporzionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 01 e 5 seggi proporzionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 02. L'esposto si basa su informazioni riportate dagli organi di stampa, corrispondenti a quanto effettivamente risultante dal verbale dell'Ufficio Elettorale presso la Corte d'Appello di Ancona, con l'attribuzione di n. 6 seggi proporzionali al collegio Marche 01 e solo n. 4 seggi proporzionali al collegio Marche 02, in deroga alla previsione del decreto del Presidente della Repubblica. Tale deroga non appare secondo l'esposto consentita dal richiamato quadro normativo e la stessa si porrebbe in aperto contrasto con la modalità di attribuzione dei seggi prevista dagli articolo 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 con conseguente illegittimo travisamento del risultato elettorale. Infine, la variazione del numero dei seggi (attribuiti dalla legge ad un collegio sulla base della popolazione) si riverbera altresì sul principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che gli elettori del collegio che perde seggi risulterebbero sottorappresentati e quelli del collegio che ne guadagna, per converso, sovrarappresentati.
  Massimiliano Carullo, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Campania 2, con reclami presentati all'Ufficio centrale circoscrizionale della Campania 2 e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, contesta l'attribuzione al collegio plurinominale 01 della Campania 2 di numero 4 seggi, attribuzione non conforme a quanto stabilito in maniera inequivocabile dal decreto del Presidente della Repubblica del 29/12/2017 che determina per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo di seggi da attribuire; nello specifico la tabella B allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica prevede espressamente che per la circoscrizione Campania 2, collegio 01, vadano assegnati n. 5 seggi.
  Manlio Messina, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 e nel collegio plurinominale 03 della Circoscrizione Sicilia 2, con comunicazioni e osservazioni presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmesse alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, segnala che ai tre collegi plurinominali 01, 02 e 03 della circoscrizione Sicilia 2 è previsto che vengano rispettivamente attribuiti 6 seggi, 5 seggi e 6 seggi. Tuttavia, i dati elaborati e trasmessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale avrebbero determinato l'attribuzione di 8 seggi al collegio 01 (in luogo dei 6 previsti) e solo 4 seggi al collegio 02, in luogo dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 e 5 in luogo dei 6 previsti al collegio 03.
  Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, con una memoria e un parere legale presentati all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC e da questi trasmessi alla Giunta, contesta anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.
  Luca Pedrale, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Piemonte 2, con un atto di intervento presentato all'Ufficio centrale nazionale, da quest'ultimo trasmesso alla Giunta, unitamente al verbale delle operazioni, chiede in qualità di soggetto direttamente interessato, ai sensi del disposto degli artt. 7, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, di partecipare per mezzo del suo rappresentante al procedimento attivato dalla trasmissione degli atti dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN e di accedere agli atti propedeutici o preliminari a tutte le attribuzioni di seggi eccedentari non effettuate all'interno del medesimo collegio plurinominale. Aderisce Pag. 80alle richieste avanzate dal candidato signor Fabrizio Comba negli atti trasmessi dall'Ufficio regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN, del verbale di proclamazione degli eletti al Senato nella regione Piemonte. Contesta qualsiasi operazione di applicazione della legge n. 165 del 2017 che non comporti l'attribuzione dei seggi eccedentari all'interno del medesimo collegio plurinominale. In via subordinata, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
  Allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 è stato trasmesso alla Giunta un atto di Giancarlo Giordano, candidato della lista LEU nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, che chiede di rideterminare, ai sensi dell'articolo 83-bis del T.U 361/1957, l'attribuzione dei seggi fra i tre collegi plurinominali di cui alla Circoscrizione Campania 2. Anche di questo atto si propone l'archiviazione.
  Allo stesso verbale sono allegati i seguenti ulteriori documenti, anch'essi da archiviare:
   osservazioni del Presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, che segnala una anomalia nella distribuzione dei seggi tra i collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, per il mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;
   richiesta di Angelo Caliendo, rappresentante di lista di Forza Italia, che chiede di accedere, conoscere e prendere visione di tutte le tabelle di scrutinio e verbali di ogni seggio facente parte della Circoscrizione Campania 2, ovvero, in subordine, la comunicazione tempestiva di tutti i risultati definitivi relativi ai collegi plurinominali della Circoscrizione Campania 2, nonché dei verbali e degli atti dell'Ufficio Circoscrizionale. I verbali e le tabelle sono agli atti della Giunta ma la richiesta non appare accoglibile, ammesso che ancora sia di attualità per il richiedente, il quale non è soggetto titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni.

  In conclusione, si ritiene che tutti gli atti, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e circoscrizionali, possano essere archiviati in quanto non fondati e che non vi siano ragioni affinché la Giunta sollevi le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge elettorale richieste in alcuni dei ricorsi presentati.
  Si dà in ultimo notizia della trasmissione di un'istanza alla Giunta delle elezioni da parte di Vincenzo Santagada, candidato alle elezioni per la Camera dei deputati al quarto posto della lista Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1.01, la quale – essendo pervenuta in data 1o agosto 2019 – vale a dire ben oltre i termini regolamentari per l'accettazione dei ricorsi, in quanto tardiva va restituita al mittente a norma dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta.

6. CONCLUSIONI

  In conclusione, si propone alla Giunta:
   a) di approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella A;
   b) di prendere atto che, in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale e nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni, risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali, con le seguenti eccezioni: un seggio attribuito alla Pag. 81lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, deve essere invece attribuito alla lista Lega; un seggio attribuito alla lista Lega nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria deve essere invece attribuito alla medesima lista nel collegio plurinominale 2 della medesima circoscrizione;
   c) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, di proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati in carica proclamati eletti in tutti i collegi plurinominali ovvero proclamati successivamente nel corso della legislatura, come indicati nel paragrafo 4.4 della presente relazione;
   d) di dichiarare contestata sia l'elezione del deputato Luca De Carlo, candidato della lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1, con la conseguente proclamazione, al suo posto, del candidato Giuseppe Paolin, candidato della lista Lega sia l'elezione del deputato Domenico Furgiuele, candidato della lista Lega, nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria, con la conseguente proclamazione del medesimo deputato nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

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