CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    l'Accordo in esame, composto di sessantaquattro articoli, suddivisi in dieci Titoli, amplia la portata del partenariato attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, consentendo l'ulteriore promozione e sviluppo di forme di cooperazione delle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse, tra i quali, il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi;
   rilevato che:
    in particolare, nell'ambito del Titolo VIII, concernente la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti, le parti pongono una specifica attenzione all'ambiente e alle risorse naturali, convenendo sulla necessità di proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, impegnandosi a promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti, la politica delle acque, la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;
    con specifico riferimento all'agricoltura e allo sviluppo rurale, le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia, tra l'altro, di indicazioni geografiche, diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli e di agricoltura sostenibile;
    un'articolata disciplina è prevista per la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e di affari marittimi, impegnandosi le parti a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO»);
    le parti si impegnano altresì a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), ad attuare una gestione basata sugli ecosistemi e a promuovere la collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 206

ALLEGATO 2

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (Nuovo testo C. 2313 Di Stasio).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    la proposta di legge in esame individua i suoi presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
    tale Convenzione si configura come un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti; essa adegua il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della «zona economica esclusiva»;
    nella «zona economica esclusiva», disciplinata dalla Parte V della Convenzione, tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine; inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (Total Allowable Catch), fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (land-locked) o geograficamente svantaggiati;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del provvedimento autorizza, in conformità alla richiamata Convenzione, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia;
    l'articolo 2 dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti;
    l'articolo 3 stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 207

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.  9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  3. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: «Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
  4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  5. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
*1. 017. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Pag. 208

*1. 08. (Nuova formulazione) Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.
*1. 09. (Nuova formulazione) Gadda.
*1. 07. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*1. 01. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1. 05. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
*1. 06. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.
*1. 018. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
*1. 014. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni.
*1. 015. (Nuova formulazione) Gadda.
*1. 016. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione “superiore” non può essere abbinata alla menzione “novello”, fatte salve le denominazioni preesistenti.»; Pag. 209
   b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC.»;
   c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.»;
   d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
*3. 05. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.
*3. 012. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni.
*3. 013. (Nuova formulazione) Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.
*3. 014. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti.
*3. 018. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell'attività Pag. 210agrituristica determinata con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2.»
  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
*5. 1. (Nuova formulazione) Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
*5. 02. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

ART. 6.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «legge 20 febbraio 2006, n. 96» inserire le seguenti: «tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;
   b) sostituire le parole: «è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione» con le seguenti: «è possibile evidenziarne l'indicazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*6. 1. (Nuova formulazione) Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*6. 2. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*6. 6. (Nuova formulazione) Gadda.
*6. 5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
*6. 3. (Nuova formulazione) Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande e nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
   a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e nelle attività di somministrazione».
6. 4. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). Pag. 211
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
*10. 01. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.
*10. 02. (Nuova formulazione) Cillis, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   «b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze».
11. 079. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci)

  1. I registri di carico/scarico dei prodotti sementieri ed i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
11. 09. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio Pag. 2122009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
  2. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
  3. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la parola «dirette». Dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le parole: «in forma singola o associata».
11. 086. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato)

  1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: «aiuti di Stato» fino alle parole: «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg (UE) 1407/2013».
11. 039. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione in materia di pluriattività)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Incentivi alla pluriattività). – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2. I lavori di cui al comma i non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.Pag. 213
  3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica».
11. 077. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «l'allevamento di animali» aggiungere le seguenti: «, in proprietà o di terzi;».
11. 011. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche)

  1. Alla lettera a) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «realizzazione pozzi» sono aggiunte le seguenti: «e cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche».
11. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
11. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Classificazione catastale fabbricati rurali)

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11. 089. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*11. 031. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Pag. 214

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo o parziale)

  1. All'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda».
11. 073. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione dei Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali)

  1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012.
  2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.
  4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. 01. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   «i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.».
11. 02. Cenni.

Pag. 215

ART. 12

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è concesso per il periodo di imposta dall'anno 2020 all'anno 2022 ai seguenti beneficiari:
   a) alle reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni;
   b) alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole strutture ricettive aggiungere le seguenti: e per promuovere le esportazioni.
12. 1. Cenni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 01. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del Pag. 216citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 02. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
*12. 07. Cillis, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.
*12. 08. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
*12. 09. Gadda.
*12. 010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*12. 05. (Nuova formulazione) Spena Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.
*12. 06. (Nuova formulazione) Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*15. 050. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per le emergenze fitosanitarie)

  1. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di Pag. 217euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.
  2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
15. 066. (Nuova formulazione) Dal Moro, Cenni, Incerti, Critelli, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
15. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 98 sopprimere le parole: «, di agricoltura»;
   b) al comma 99 sopprimere le parole: «da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
15. 022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità Pag. 218delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
15. 024. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
15. 027. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «anche».
15. 036. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di indennità di maternità)

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.
  2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.
15. 037. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

  1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
*15. 028. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.
*15. 034. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

  1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 Pag. 219ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
   «a) ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72».

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 047. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:
   a) nella Tabella A – Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, al numero 9) sopprimere le parole: «, escluso quello destinato alla semina» e al numero 10), dopo le parole: «di frumento» Aggiungere le seguenti: «, orzo»;
   b) nella Tabella A – Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 26) sopprimere le parole: «orzo destinato alla semina;», al numero 28) sopprimere le parole: «orzo,».

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
15. 049. (Nuova formulazione) Spena Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione)

  1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: 16-bis) Servizio di impollinazione;.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 025. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Pag. 220

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e c), con le seguenti:
   a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole «imprese agricole», ovunque ricorrano, con le seguenti «imprese agro-alimentari»
   c) alla rubrica, sostituire le parole «imprese agricole» con le seguenti «imprese agro-alimentari».
*16. 1. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.
*16. 3. (Nuova formulazione) Gadda.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di agricoltura biologica)

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:
   a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;
   b) gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;
   c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
   d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
   e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;
   f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

  2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ICQRF, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.
  3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:
   a) revoca del certificato di accreditamento;
   b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;
   c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

  4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5».
16. 04. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Pag. 221

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di biosicurezza nelle aziende avicole)

  1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «e 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.
  3. Tali risorse sono utilizzate in base ai decreti attuativi dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  4. Agli oneri derivanti dai commi e 2 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18. 01. (Nuova formulazione) Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.
*18. 05. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Ai fini del presente decreto, è definita “raccolta dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma Pag. 222genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
  2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito «prelievo campioni» il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
  2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita «analisi campioni» l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
  2-quinquies. Ai fini del presente decreto, è definita «elaborazione dati» il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
  2-sexies Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere del Comitato Nazionale Zootecnico, le definizioni di cui al presente articolo posso essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica».

  2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della BDN.
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;
   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;
   f) personalità giuridica senza fini di lucro;
   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.»;
   c) al comma 3, dopo la parola «zootecnica» aggiungere le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;
   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati»;Pag. 223
   e) al comma 6, primo periodo, le parole «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;

  4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute».
  5. All'articolo 6, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia ed indipendenza»;
   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono aggiunte le seguenti: «, sotto forma di Associazioni temporanee di scopo o Unioni di comparto.»;
   c) al comma 2, dopo le parole «parere preventivo» è aggiunta la seguente «vincolante».
19. 1. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.
  2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.
  3. All'articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero».
  4. All'articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa.
  5. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».
  6. All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici».
  7. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.Pag. 224
  8. All'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. – I commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

  9. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;
   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis. pappa reale o gelatina reale».
21. 09. (Nuova formulazione) Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 21-bis.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;
   b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;
   c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto;
   d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
21. 013. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Pag. 225forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
*21. 021. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
*21. 027. Gadda.