CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04313 Novelli: Incremento delle prestazioni assistenziali per le persone inabili al lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale che ha incrementato l'importo dell'assegno per la pensione in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, dichiarando illegittime, per violazione dell'articolo 38 della Costituzione, le disposizioni normative che attualmente stabiliscono l'importo della pensione e chiedono, al contempo, a quanto ammonta la spesa annua che lo Stato dovrà sostenere in esecuzione di detta sentenza.
  Come è noto la pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale concessa agli inabili al lavoro privi di altri mezzi di sostentamento (reddito inferiore a circa 17.000 euro annui in caso di invalidità totale) del valore di circa 285 euro per 13 mensilità. Viene concessa agli individui che non hanno ancora raggiunto l'età per la concessione dell'assegno sociale, prestazione nella quale si trasforma automaticamente al raggiungimento dell'età prescritta per beneficiarne (67 anni). Occorre in questa sede precisare che dopo i 60 anni i beneficiari invalidi godono comunque dell'integrazione al «milione al mese» (originariamente 516 euro mensili e, correntemente, a seguito di indicizzazione, circa 650 euro).
  Come evidenziato dagli interroganti, lo stesso Ufficio Stampa della Consulta ha reso noto che «La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale».
  Pertanto, in risposta al quesito posto dagli interroganti, posso riferire che ad oggi, per l'anno 2020, secondo i dati riportati sul proprio sito istituzionale l'INPS dichiara che gli invalidi totali beneficiari della sola pensione di invalidità civile – e non anche dell'indennità di accompagnamento, spesso erogata congiuntamente in caso di necessità di costante assistenza – sono circa 220.000 per un valore medio mensile di 295 euro.
  Ad ogni buon conto, per una stima aggiornata e puntuale della determinazione degli oneri per l'incremento dell'assegno si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza. Posso rassicurare gli interroganti sul fatto che il Governo sta già lavorando ad un testo normativo, che potrà essere implementato e definito solo a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza e, quindi, dopo aver preso atto degli elementi valutati dalla Corte.
  Per quanto attiene all'eventuale spesa da affrontare per adeguare l'importo delle pensioni riconosciute in favore degli inabili ai lavoro, è noto che nella conversione del Decreto Rilancio sono già stati stanziati 46 milioni di euro per l'anno 2020, mediante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro, che potranno concorrere in parte ad ottemperare a quanto statuito dalla Consulta. Appare chiaro che si tratta di un primo finanziamento al quale dovrà far Pag. 188seguito un'implementazione ulteriore al fine di dare piena attuazione ai parametri sanciti dalla Corte costituzionale.
  È chiaro che questo è un tema molto delicato che ha ricadute economiche importanti e, pertanto, non può non riconoscersi che il percorso di adeguamento a quanto definito con la sentenza della Corte dovrà trovare la massima condivisione.

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ALLEGATO 2

5-04314 Locatelli: Iniziative per tutelare i diritti degli invalidi civili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale che, nell'affrontare il tema della pensione in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, ha dichiarato illegittime le previsioni normative che quantificano l'importo della pensione.
  Mi preme sottolineare che ad oggi la notizia sopra riportata è stata diffusa dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, atteso che il testo della sentenza non è stato ancora depositato. Come riportato dagli interroganti, la Consulta ha ritenuto che l'assegno mensile oggi riconosciuto ai soggetti invalidi totalmente inabili al lavoro non sia adeguato a garantire i mezzi necessari per vivere e che ciò comporta una violazione del diritto riconosciuto dall'articolo 38, comma 1, della Costituzione, principio cardine che garantisce l'assistenza e la previdenza sociale nel nostro Stato.
  Nel prendere atto che la materia affrontata dalla Corte riguarda un tema molto delicato, posso in questa sede evidenziare che il Ministero che rappresento ed il Governo si è da subito attivato per porre in campo gli strumenti per ottemperare a quanto stabilito dalla Consulta ed infatti, come correttamente riportato dagli interroganti, nella conversione del Decreto Rilancio è stato inserito l'articolo 89-bis, recante «Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile», che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere ad ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
  Risulta chiaro che trattandosi di un tema delicato dovrà essere adottato un testo normativo al quale il Governo sta già lavorando ed il cui testo non potrà che essere affinato a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza.
  Per completezza, mi preme sottolineare che soltanto grazie all'introduzione del Reddito di Cittadinanza con il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019 sono stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP), finalizzati a garantire un livello minimo vitale di reddito, di contrasto quindi alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
  Peraltro, Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, che intendono combattere la soglia minima di povertà, sono accessibili – ove si sia in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, economici e patrimoniali previsti dalla norma – anche da parte dei soggetti che già beneficiano della pensione di cui si discute. Si evidenzia, inoltre, che nel reddito ISEE richiesto per accedere al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza non vengono Pag. 190computati i benefìci sociali non sottoposti alla prova dei mezzi, tra i quali rientra anche la pensione di inabilità civile. Pertanto, già in base alla normativa vigente, sussistono delle misure di sostegno al reddito che, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili con il beneficio oggetto della presente interrogazione.

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ALLEGATO 3

5-04315 Carnevali: Dati sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno svolto progetti di utilità sociale presso i comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano svolto progetti di utilità sociale presso i comuni.
  Preliminarmente, voglio specificare che il riferimento da parte degli interroganti alla Piattaforma ANPAL, in relazione ai dati relativi ai beneficiari del reddito di cittadinanza, non è corretto. I dati relativi ai beneficiari del Reddito di cittadinanza vengono forniti, infatti dall'INPS, per quanto attiene la percezione del beneficio, e dal Ministero del lavoro che gestisce la Piattaforma del Reddito di cittadinanza.
  In relazione agli specifici quesiti, invece, si rappresenta che a seguito del decreto del 22 ottobre 2019, con il quale sono state definite le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC), con decreto ministeriale del 14 gennaio 2020 è stata approvata la determina INAIL che stabilisce i premi assicurativi unitari che saranno pagati dal Ministero per i partecipanti ai PUC mentre, il 22 febbraio, è stata messa a disposizione dei territori, una sezione della Piattaforma di gestione per i flussi informativi con l'INAIL.
  Tuttavia, la definizione dei progetti da parte dei Comuni, ha subito una brusca interruzione a causa dell'emergenza COVID-19. Successivamente, sono state fornite ai territori indicazioni in merito alla sospensione delle misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza, inclusi i PUC, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Tale sospensione è stata poi prorogata sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha esteso da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza. L'attivazione dei Puc potrà riprendere dal 17 luglio 2020.
  Durante la sospensione, si è comunque proceduto a garantire ai territori, iniziative formative per l'attivazione dei progetti, e insieme con ANCI, il Ministero ha preparato una raccolta di progetti che possono costituire degli spunti per la progettazione dei PUC.
  Alla luce di quanto sopra illustrato, ad oggi non ci sono beneficiari del Reddito di cittadinanza formalmente impegnati in PUC.
  Con riferimento ai profili dei circa 15 mila beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati in prima istanza ai Centri per l'Impiego e poi da questi reindirizzati ai Comuni in relazione alle particolari criticità riscontrate in ordine all'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, si rappresenta che il reindirizzamento avviene attraverso la Piattaforma digitale. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, vengono definiti con accordo in Conferenza Unificata i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità.
  Posso riferire che nel periodo emergenziale, la Conferenza unificata di cui in discorso è stata annullata e pertanto il reindirizzamento non avviene ancora in Pag. 192Piattaforma e non sono disponibili i dati sul profilo dei beneficiari reindirizzati dai CpI ai servizi sociali dei Comuni.
  Naturalmente il Ministero che rappresento è particolarmente sensibile alle questioni di cui parliamo e posso assicurare che la situazione verrà attentamente monitorata per fare in modo che i problemi emersi a causa del periodo emergenziale vengano rapidamente superati.

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ALLEGATO 4

5-04316 Sportiello: Superamento delle criticità correlate al Piano nazionale di lotta alla povertà.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sul Piano nazionale di contrasto alla povertà, segnalando, in particolare, la necessità di superare per il triennio 2021-2023 le criticità correlate alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
  Mi preme evidenziare, anzitutto, che le risorse del Fondo povertà, finalizzate al finanziamento degli interventi previsti dal Piano in parola, con specifico riguardo all'accompagnamento e al rafforzamento di servizi ed interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale, sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, sono progressivamente cresciute nel triennio 2018-2020 (da 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e 587 milioni di euro nel 2020). A partire dal 2021 tali risorse vanno stabilizzandosi in un ammontare pari a 615 milioni di euro.
  In proposito, è giusto sottolineare come la stabilità e la natura strutturale dei fondi dedicati alle politiche di contrasto alla povertà abbiano rappresentato una novità nel panorama italiano.
  Il Piano nazionale di contrasto alla povertà ha costituito la cornice fondamentale di un percorso, condiviso con i diversi livelli di governo (Amministrazione centrale, Regioni e Comuni), per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e confermati dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del Piano ha portato all'identificazione condivisa di livelli di servizio alla cui assicurazione è legato l'utilizzo delle risorse del Fondo povertà.
  Il percorso di condivisione istituzionale, che caratterizzerà anche la definizione del Piano per il prossimo triennio, mirerà a rafforzare quanto già raggiunto, nonché a dare piena attuazione ai livelli essenziali, eventualmente attraverso la definizione di nuovi obiettivi di servizio, l'individuazione delle necessarie risorse e l'identificazione di strumenti quali costi standard o costi unitari delle prestazioni.
  Dunque, posso rassicurare che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole dell'importanza del tema oggetto della presente interrogazione, e si attiverà affinché siano apportati tutti i miglioramenti ritenuti necessari al Piano nazionale di contrasto alla povertà.

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ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.
1. 1. I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: anche in coordinamento con aggiungere le seguenti: gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie,.
2. 1. Mandelli, Sportiello, Boldi, Carnevali, Bagnasco, Cecconi, De Filippo, Bellucci, Stumpo.