CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposte di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:
   a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, fuorvianti oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attività di disinformazione», anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
   b) verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a gruppi organizzati, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
   c) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
   d) verificare se esistano correlazioni tra l'attività di disinformazione e i discorsi di odio, ossia discorsi di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale;
   e) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nell'ambito del sistema dell'informazione e della comunicazione, nonché della loro potenziale pervasività nella vita quotidiana dei cittadini, con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
   f) verificare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di repressione delle attività di disinformazione;
   g) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali per la rimozione delle informazioni Pag. 12false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme;
   h) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei media e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
   i) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;
   l) valutare l'opportunità di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte al fine di una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali.

Art. 3.
(Durata della Commissione)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
  2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3. Pag. 13
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  6. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 siano coperti da segreto.
  7. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 6 e 8.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.Pag. 14
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on line e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può valersi.
  5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.
  8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.