CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2020
400.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (C. 2121) Governo, nella seduta del 16 giugno 2020, al cui resoconto si rinvia;
   rilevato che:
    l'Accordo quadro in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi, ribadendo l'impegno delle Parti per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, che sono alla base della cooperazione e consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse;
    le disposizioni che riguardano più direttamente la Commissione Difesa sono contenute nel Titolo II, dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza;
    l'articolo 6 reca l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori e prevede che venga mantenuto un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di tali armi, con sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, ribadendo l'impegno delle Parti a rispettare e attuare pienamente gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione;
    analoghi impegni sono previsti all'articolo 7 che riguarda il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons) SALW;
    con l'articolo 11 le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e della condivisione di opinioni nel settore della sicurezza internazionale e del ciberspazio, anche per quanto riguarda le norme di comportamento e l'applicazione del diritto internazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. (C. 2521 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (C. 2521 Governo, approvato dal Senato), nella seduta del 16 giugno 2020, al cui resoconto si rinvia;
   ricordato che:
    l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dell'economia dei due Paesi;
   considerato che:
    particolare rilevanza e delicatezza riveste l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;
    tali attività non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. (C. 2523 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (C. 2523 Governo, approvato dal Senato), nella seduta del 16 giugno 2020, al cui resoconto si rinvia;
   ricordato che:
    l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di tredici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dell'economia dei due Paesi;
   considerato che:
    particolare rilevanza e delicatezza riveste l'articolo III, che disciplina la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;
    rilevato che tali attività non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (Atto n. 177).

RILIEVI DELIBERATI

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Atto n. 177);
   premesso che:
    lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
   ricordato che:
    il citato decreto-legge è stato esaminato da questa Commissione in sede consultiva in due tornate, il 22 ottobre e il 12 novembre 2019, e ha istituito il cosiddetto «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», al fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, o dall'utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
   considerato che:
    lo schema di decreto in esame è volto a definire le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge, nonché a stabilire i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti a predisporre e aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica;
    preso atto della relazione svolta dal relatore, Roberto Rossini, nella seduta del 30 giugno 2020,
  delibera di formulare il seguente rilievo:
  All'articolo 6, comma 2, in ordine alla composizione del Tavolo interministeriale, relativamente ai due rappresentanti dell'amministrazione CISR del Ministero della difesa, si valuti la possibilità che uno dei due componenti sia rappresentato dal Comandante del COR (Comando per le Operazioni di Rete) o da un delegato da lui nominato.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03481 Deidda: Sul reclutamento di ufficiali nel ruolo speciale delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Prima di rispondere nel merito ai quesiti posti dagli interroganti, vorrei ringraziare i membri di questa Commissione per il fondamentale contributo fornito ai lavori che hanno portato all'approvazione del decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019, «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», pubblicato il 5 febbraio scorso – per inciso, il giorno successivo alla presentazione dell'interrogazione che stiamo discutendo – ed entrato in vigore il 20 febbraio 2020.
  Si tratta di un provvedimento importante, grazie al quale è stato possibile, integrando il lavoro già svolto con il precedente Riordino del 2017, venire incontro in maniera ancor più compiuta alle esigenze del Comparto.
  È stato uno sforzo notevole che, in considerazione della complessità delle tematiche affrontate e dell'eterogeneità dei destinatari del provvedimento, ha coinvolto le competenti Amministrazioni dello Stato e le Commissioni parlamentari di riferimento in maniera robusta e protratta, permettendo di «portare a casa il risultato» – mi si passi l'espressione – in tempi congrui, considerato lo spessore del provvedimento.
  Venendo al merito dei quesiti posti, rappresento che, relativamente al reclutamento, la tematica è stata novellata dalle modifiche che il decreto ha introdotto al Codice dell'Ordinamento Militare, rispettivamente all'articolo 635 per quanto riguarda i requisiti generali, e all'articolo 2196-bis per quanto attiene nello specifico agli Ufficiali dei Ruoli Speciali delle Forze Armate.
  Tale ultimo articolo, nel disciplinare il regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei Ruoli Speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare, ha previsto, per ciascuna Forza Armata, la possibilità di stabilire limiti di età non superiori a 52 anni – innalzando la precedente soglia di 45 – per la partecipazione ai relativi concorsi.
  Per quanto attiene, infine, alle procedure di avanzamento riguardanti il periodo compreso tra il 31 gennaio 2019 e il 1o gennaio 2020, la Direzione Generale per il Personale Militare ha sollecitamente provveduto all'emanazione delle discendenti Circolari per la formazione delle aliquote di avanzamento al grado superiore relative all'Esercito, alla Marina Militare e all'Aeronautica Militare, nelle quali sono state recepite le novità introdotte dal citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04133 Tondo: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'episodio segnalato nell'atto e relativo ad una occupazione abusiva di un immobile della Difesa a Ostia sottolineo, in premessa, che relativamente agli adempimenti di competenza, la Difesa ha posto in essere tutte le azioni per il ripristino della situazione quo ante.
  Infatti, a seguito della constatazione dell'avvenuta occupazione abusiva, la Difesa ha sporto, in data 28 aprile 2020, una denuncia querela ai Carabinieri per il successivo coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria competente, predisponendo contestualmente gli atti propedeutici al provvedimento di sgombero, con comunicazione all'organo competente – la Prefettura di Roma – in data 7 maggio 2020.
  Preciso, a tal riguardo, che è stata interessata anche l'Avvocatura Generale dello Stato al fine d'intraprendere tutte le azioni più opportune per consentire alla Forza Armata di rientrare nella piena disponibilità del cespite.
  L'Avvocatura Generale dello Stato, con comunicazione dell'8 giugno 2020, ha riferito sulla percorribilità della proposizione di un ricorso per la reintegra nel possesso ex articolo 703 del codice di procedura civile e 1168 del codice civile, giusta la previsione del secondo comma dell'articolo 823 del codice civile, ed è attualmente in corso l'attività di predisposizione della documentazione di parte, necessaria per l'avvio delle procedure di rito.
  Sulla base di quanto esposto, si resta in attesa che la Prefettura, in coordinamento con il Comune e nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, possa provvedere allo sgombero dell'area in argomento.
  Per quanto attiene, invece, alla situazione del cespite, rendo noto che la struttura attualmente occupata, a suo tempo progettata per una futura disponibilità da parte dell'Aeronautica Militare, non è stata mai ultimata e mai classificata come alloggio a causa di un contenzioso con il Comune di Roma.
  Nello specifico, il contenzioso si riferisce ad un ricorso amministrativo avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2876 dell'8 ottobre 1998 del Comune di Roma che disponeva la demolizione del fabbricato.
  Ciò ha comportato, nei fatti, l'impossibilità per l'amministrazione militare non solo di provvedere alla ultimazione del manufatto ma anche di poter più semplicemente procedere ad operazioni di bonifica dell'area, anche mediante la demolizione di alcuni prefabbricati metallici insistenti nella medesima zona.
  Per tali motivazioni, dunque, non è stato mai possibile impiegare utilmente l'infrastruttura per alcuna finalità da parte dell'amministrazione militare.
  Ad oggi, il dicastero non ha notizia di iniziative dalla Corte dei conti in merito alla vicenda in parola.
  Per quanto riguarda, infine, la vigilanza e la custodia del bene, l'Aeronautica Militare ha più volte provveduto a ripristinare la recinzione ed il varco di ingresso, segnalando al Comando della Polizia Municipale l'episodico accesso non autorizzato da parte di estranei.

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ALLEGATO 7

Nota depositata dal deputato Magi, cofirmatario dell'interrogazione n. 5-04133.

TESTO DELLA NOTA

L'autotutela amministrativa è un istituto pacifico nel nostro ordinamento ed è disciplinato nel codice civile (articolo 823).
  Esso è ampiamente conosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Basti citare, tra le tante, la sentenza n. 345 del 1991, proprio in materia urbanistica e, più di recente, la n. 13 e la n. 140 del 2018.
  A sua volta, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'autotutela amministrativa è un principio generale, indipendentemente dalla tipizzazione legislativa di specifici strumenti. In tal senso, già Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 1988, n. 337 e, più di recente, sez. V, 20 gennaio 2000, n. 2428. In termini analoghi si è espresso il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione siciliana, 30 giugno 1995, n. 248.
  Quanto in particolare alla via dell'autotutela per la protezione dei beni pubblici e per il presidio della loro corretta destinazione, vi sono moltissime applicazioni giurisdizionali, oltre a quelle appena menzionate. Vale la pena citare solo alcune tra le più recenti: Cassazione civile – sezioni unite – 28 dicembre 2018 nonché 24 settembre 2019; TAR Puglia (Bari, II sez.) 15 novembre 2018; TAR Lombardia (Milano, IV sez.) 3 dicembre 2018; TAR Abruzzo (L'Aquila, I sez.) 4 aprile 2019.
  Secondo queste pronunzie, l'autotutela a presidio dei beni pubblici si configura come un potere-dovere e non può subire limitazioni temporali di sorta o la fissazione di termini rigidi o invalicabili (sotto la specie, a esempio, di prescrizioni o decadenze). D'altronde, sugli affittuari morosi negli alloggi di servizio la pubblica amministrazione procede generalmente in autotutela, prima trattenendo i canoni in busta paga e poi eseguendo lo sfratto.