CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
ALLEGATO

ALLEGATO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE, ON. GIACHETTI, PER L'ILLUSTRAZIONE DEI RICORSI

  I ricorsi, esposti e reclami presentati direttamente alla Giunta, nonché quelli trasmessi in allegato ai verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (UCN) e degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC), che vengono esaminati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, possono essere suddivisi in gruppi omogenei per contenuto.
  Poiché nella relazione nazionale, in considerazione della stretta correlazione tra il livello nazionale e quello circoscrizionale insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale, si procede sia alla verifica delle operazioni svolte dall'UCN sia di quelle svolte dagli UCC che hanno portato all'individuazione dei candidati da proclamare nei collegi plurinominali, in questa sede sono presi in esame tanto i ricorsi riferiti al procedimento con il quale l'UCN ha individuato i seggi da assegnare a ciascuna lista e i relativi candidati da proclamare quanto i ricorsi riferiti alle operazioni dei singoli UCC.
  L'esame dei ricorsi è infatti indispensabile per validare le procedure seguite dai predetti Uffici elettorali, che vengono contestate dai ricorrenti.
  Se la Giunta riterrà di confermare le scelte procedurali dei citati Uffici elettorali, le risultanze delle operazioni dagli stessi condotte saranno poi confrontate con quelle che si ottengono dall'applicazione alla medesima procedura delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri. In sostanza, si cambiano i numeri ma non la procedura.
  Prima di esaminare i ricorsi sull'assegnazione dei seggi do conto di alcuni atti relativi al procedimento elettorale preparatorio, dei quali deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto.
  Si tratta dei ricorsi presentati da parte di:
   Pierluigi Pagliughi, quale legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, il quale chiede alla Giunta delle elezioni di considerare illegittima la richiesta del Ministero dell'Interno di modifica del contrassegno depositato il 19/1/2018 e contro la successiva ricusazione del contrassegno modificato e depositato il 25/1/2018. Successivamente, con atto integrativo, si sono sollevate contestazioni relativamente alle istruzioni ministeriali riguardanti la ricusazione per motivi ideologici del contrassegno, all'impossibilità di sostituire il contrassegno nel caso sia esperito ricorso all'UCN contro la richiesta di modifica, alla ricusazione per ritardo nel deposito nel caso non sia imputabile al proprietario del contrassegno, alla ricusazione imputata alla modalità, non vietata, di presentazione del contrassegno con il servizio postale e agli addebiti di spesa nelle sentenze relative ai ricorsi elettorali.
   Ugo Sarao, elettore per la Camera dei deputati, chiede di annullare l'atto di proclamazione di tutti gli eletti nella circoscrizione Lombardia 1 e, conseguentemente, disporre la ripetizione delle elezioni. Il ricorrente lamenta la ricusazione della lista «Grande Nord», motivata dal fatto che la suddetta lista non ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione né regolari candidature con sufficienti sottoscrittori.

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  Anche la memoria presentata da Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, e da tali Uffici trasmessa alla Giunta, è riferita alla fase preparatoria del procedimento elettorale. Nella memoria si chiede infatti il riconteggio degli aventi diritto al voto nei collegi plurinominali della Camera dei deputati Sicilia 2-01 e Sicilia 2-02 con la rideterminazione dei seggi spettanti ai due collegi. Il candidato sostiene che per un'errata applicazione della normativa vigente sia stato attribuito al collegio plurinominale 01 un numero di seggi maggiore di quello attribuito al collegio 02, sebbene quest'ultimo avesse un numero maggiore di elettori. Il medesimo candidato, con altri due diversi atti, ha contestato anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017: tale aspetto verrà esaminato successivamente.
  Vi è inoltre il ricorso presentato all'UCN e alla Giunta da Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia – Circoscrizione Molise che è parzialmente relativo al procedimento elettorale preparatorio. Il ricorrente osserva infatti che, essendo la circoscrizione Molise suddivisa in due collegi uninominali ed un unico collegio plurinominale, la lista Movimento 5 Stelle non potesse candidare all'unico collegio plurinominale coloro che erano già candidati ai due collegi uninominali, poi risultati eletti, poiché non sarebbe stata garantita, in tal modo, la percentuale minima di candidati a cui attribuire eventualmente i seggi nei collegi proporzionali.
  Ricordo che la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste e dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è consolidato un orientamento, condiviso anche dalla Giunta del Senato, secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni. Se, infatti, per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati.
  Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – e pur evidenziando la necessità, già emersa in precedenti legislature, di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare opportunamente, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – propongo alla Giunta di archiviare Pag. 24per manifesta inammissibilità gli atti presentati da Pierluigi Pagliughi e Ugo Sarao.
  Propongo di archiviare per manifesta inammissibilità anche la memoria del candidato Fabio Cantarella, in quanto relativa al procedimento elettorale preparatorio. Osservo comunque che il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio plurinominale, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è calcolato avendo come riferimento i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, e non il numero degli aventi diritto al voto nei collegi.
  Propongo inoltre di archiviare il ricorso presentato da Mario Pietracupa, per la parte relativa agli aspetti sopra descritti, in quanto manifestamente inammissibile.
  Infine, sono agli atti la richiesta di Giuseppe Sottile, candidato nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, indirizzata all'UCC della Sicilia 2 e da questo trasmessa alla Giunta, e le istanze di Lorenzo Gasperini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Toscana, presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana e da tale Ufficio trasmesse alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni.
  In particolare, il candidato Sottile chiede l'estrazione di copia autentica del modello di presentazione della candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni politiche 2018 di Carmela Bucalo, poi risultata eletta. Tale documentazione, riferita alla fase di presentazione delle candidature, non è peraltro in possesso degli Uffici della Giunta. Propongo quindi di archiviare tale atto.
  Il candidato Gasperini, a sua volta, ha chiesto all'UCC di prendere visione ed estrarre copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione del collegio plurinominale 2 e, in qualità di elettore, del collegio plurinominale 4 della circoscrizione Toscana, nonché dei verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana per l'esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi. Tale documentazione è agli atti della Giunta. Nella parte relativa al collegio 4 il soggetto non è titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni. Anche la richiesta di accesso al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e agli atti riferiti al collegio 2, in assenza di un ricorso, non appare accoglibile. Quindi propongo di archiviare le istanze in questione.

  Passo ora ad esporre i ricorsi riferiti all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni.
a) Vi sono due ricorsi volti a contestare la legittimità delle operazioni degli UCC in conseguenza alla correzione delle cifre elettorali apportate dall'UCC della circoscrizione Calabria in data 19 marzo 2018 e delle nuove proclamazioni, conseguenti alle operazioni svolte dall'UCN in data 20 marzo 2018.

  Ricordo che, come riportato nella relazione illustrata alla Giunta in data 19 luglio 2019 dal relatore circoscrizionale per la Calabria, on. Sorte, nel verbale dell'UCC calabrese si dà conto del fatto che, viste le plurime istanze presentate da Forza Italia, l'UCC ha effettuato i necessari controlli sul totale dei voti riportati da ciascuna lista della coalizione del centrodestra negli 8 collegi uninominali della circoscrizione ed è emerso che, per un errore nel sistema di inserimento dei dati, le cifre elettorali delle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni risultavano vistosamente errate, essendosi verificata per molte sezioni nei diversi collegi, una inversione dei dati relativi alle due liste, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia. Il verbale continua riferendo che si è quindi proceduto con la massima tempestività alla correzione dei prospetti allegati al verbale e dello stesso verbale inviato successivamente all'Ufficio centrale nazionale. Pag. 25Inoltre l'UCC precisa che il verbale (in data 19 marzo 2018) sostituisce interamente i precedenti, fatta eccezione per la proclamazione degli eletti in tutti gli 8 collegi uninominali effettuata in data 10 marzo 2018.
  Ricordo inoltre che, a seguito della comunicazione delle sopra esposte correzioni, l'UCN in data 20 marzo 2018 ha rettificato le cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione di centrodestra e ha operato le conseguenti correzioni nella distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi. L'UCN ha quindi comunicato agli UCC delle circoscrizioni interessate le modifiche rispetto all'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali riportato nel verbale delle operazioni dell'UCN del 18 marzo 2018; si tratta delle circoscrizioni Calabria, Veneto 1, Trentino Alto Adige, Veneto 2 ed Emilia-Romagna.
  Fausto Orsomarso, candidato nella circoscrizione plurinominale 23 Calabria, collegio 02, nella lista Fratelli d'Italia, ha presentato all'UCN un'istanza e un esposto, trasmessi dall'UCN alla Giunta, e un ricorso alla Giunta delle elezioni nei quali reclama l'assegnazione del seggio inizialmente attribuitogli dall'UCC. Nel ricorso si sostiene che l'UCC non ha la facoltà di emendare in via di autotutela il proprio verbale di proclamazione degli eletti.
  Giuseppe Paolin, candidato nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominale 2, nella lista Lega, con una serie di istanze presentate all'UCC Veneto 1, all'UCN e alla Camera dei deputati e con un ricorso presentato alla Giunta delle elezioni, contesta che l'UCC Veneto 1 abbia annullato in autotutela, in conseguenza delle comunicazioni dell'UCN, la sua proclamazione già avvenuta invece di demandare la questione alla competente Giunta delle elezioni e chiede che sia data esecuzione alla propria elezione e che non vengano presi in considerazione eventuali provvedimenti discordanti.
  Al riguardo, osservo che né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 né in altre norme di legge vi sono disposizioni che precludano agli Uffici centrali circoscrizionali la possibilità di riunirsi per emendare eventuali errori numerici dagli Uffici medesimi commessi. Nei casi in esame, tutti derivanti da una correzione di un errore materiale nel sistema elettronico di inserimento dei dati, la rideterminazione dei candidati da proclamare appare, oltre che legittima, anche un atto dovuto. Non si vede infatti perché gli Uffici avrebbero dovuto persistere nell'errore e rimettere alla Giunta il compito di emendare l'errore stesso. L'operato degli Uffici centrali circoscrizionali, in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale, non contrasta con la prerogativa della Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, che si esplica nell'attività della Giunta delle elezioni di verifica dei poteri. Richiamo in proposito la sentenza del Consiglio di Stato V Sezione del 28/02/2006, n. 901, che – seppure riferita al procedimento per le elezioni amministrative – qualifica come «atto dovuto, e quindi, pienamente legittimo» l'attività dell'Ufficio centrale «volta a correggere in via di autotutela» un «mero errore materiale» dovuto esclusivamente «alla errata impostazione del supporto informatico utilizzato per il conteggio dei risultati».
  Del resto, anche l'Ufficio centrale nazionale non ha riscontrato anomalie procedurali nella comunicazione di rettifica delle cifre elettorali da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Calabria. Quanto alla contestazione della possibilità per l'Ufficio centrale nazionale di riunirsi in sessione straordinaria a seguito della segnalazione ricevuta da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, tale possibilità appare rientrare pienamente nelle facoltà dell'Ufficio nazionale, al quale la legge elettorale demanda un ruolo centrale di coordinamento tra i vari UCC al fine dell'individuazione delle proclamazioni da effettuare da parte di questi ultimi.
  Ritengo quindi che i ricorsi dei candidati Orsomarso e Paolin vadano archiviati perché non fondati.Pag. 26
b) I seguenti ricorsi sono relativi alla verifica delle schede.

  Fabio Forte, primo candidato non proclamato eletto nella lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2, contesta l'elezione di Sebastiano Cubeddu in luogo di Barbara Saltamartini nella circoscrizione elettorale Lazio 1, collegio uninominale n. 12, facendo presente il fatto che Sebastiano Cubeddu ha ottenuto solo 19 voti in più rispetto a Barbara Saltamartini, seconda classificata, e all'esito delle operazioni di verifica presso l'Ufficio centrale lo scarto accertato è risultato pari a 30 voti; conseguentemente, viene chiesta l'elezione di Claudio Durigon in luogo di Barbara Saltamartini nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1; viene chiesta, infine, l'elezione del ricorrente Fabio Forte in luogo di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 nella circoscrizione elettorale Lazio 2. Infatti, l'eventuale elezione di Barbara Saltamartini nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1 determinerebbe, in via diretta e consequenziale, l'elezione di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1 e, a cascata, l'elezione nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2 del ricorrente, Fabio Forte, in luogo di Claudio Durigon.
  Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni l'apertura di un procedimento per la verifica dei risultati del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione elettorale Lazio, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del regolamento della Giunta delle elezioni.
  Al riguardo, faccio presente che il ricorso del sig. Forte è da ritenersi assorbito dal ricorso presentato dall'on. Saltamartini avverso l'elezione dell'on. Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1, già trattato dalla Giunta. Analoga considerazione varrebbe anche per l'istanza pervenuta in data 23 maggio 2018, presentata da parte di Sara Adriani, candidata della lista Lega nel Collegio plurinominale Lazio 1-02 che, però, risulta presentata oltre il termine di venti giorni dalla proclamazione del deputato cui si riferisce, previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta. La posizione della candidata Adriani è stata comunque esaminata dalla Giunta in quanto essa è stata individuata quale soggetto potenzialmente interessato in caso di accoglimento del ricorso della candidata Saltamartini.
  Ricordo che il 22 giugno u.s. la Giunta, riunita in seduta pubblica, ha respinto il ricorso dell'onorevole Saltamartini avverso la proclamazione dell'onorevole Cubeddu; pertanto propongo di archiviare il ricorso del candidato Forte e di considerare inammissibile, perché pervenuta oltre i termini regolamentari, l'istanza della candidata Adriani.
  Antonio Cappiello, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Basilicata, che ricorre alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione degli eletti nella Circoscrizione Basilicata e le operazioni dell'UCN e dell'UCC.
  Il ricorrente evidenzia che dall'esame comparato con i dati di altre circoscrizioni è emerso che, in diversi casi, alla lista Lega sono stati assegnati seggi nonostante la cifra percentuale risulti inferiore a quella conseguita dalla lista Lega nella circoscrizione Basilicata. Di tali circoscrizioni è fornito un elenco e il ricorrente sostiene che, da una corretta applicazione delle operazioni elettorali, uno di tali seggi dovrebbe spettare alla circoscrizione Basilicata, con la sua conseguente proclamazione a deputato. Quanto sostiene il ricorrente non appare fondato. La procedura disposta dall'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – che l'UCN deve seguire per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste, alle liste singole e alle liste di ciascuna coalizione – non considera infatti semplicemente, quale criterio di attribuzione, la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni ma prevede a tal fine un complesso di calcoli e operazioni, che sono Pag. 27stati eseguiti dall'UCN e che sono oggetto di verifica da parte della Giunta con la presente relazione.
  Oltre a ciò, viene lamentata l'alta percentuale di schede dichiarate nulle nella Circoscrizione Basilicata, che sarebbe il frutto di errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio e che giustificherebbe una verifica istruttoria delle schede. Al riguardo, ritengo che il ricorso del sig. Cappiello sia troppo generico, in quanto non specifica quali norme legislative sarebbero state violate e quali comportamenti avrebbero comportato errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio.
  Il ricorso del candidato Cappiello può pertanto essere archiviato in quanto infondato.
c) Vi sono poi ricorsi relativi alla modalità seguita dall'UCN per risolvere i casi di incapienza (numero di candidati insufficiente a coprire i seggi spettanti alla lista) delle liste del Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2. Alcuni di tali ricorsi sono stati presentati da candidati della lista Movimento 5 stelle in altre circoscrizioni o da candidati supplenti della medesima lista nelle circoscrizioni dove si è verificata l'incapienza, altri sono stati proposti da candidati di altre liste.

  I ricorsi presentati dai candidati della lista Movimento 5 stelle sono i seguenti.
  Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno (la quale ultima ha presentato anche un'istanza all'Ufficio centrale nazionale, che la ha trasmessa alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni) candidati nelle liste del MoVimento 5 Stelle per la circoscrizione Campania 2, nei collegi plurinominali Campania 2-01, Campania 2-02 e Campania 2-03, chiedono l'annullamento degli atti relativi alla proclamazione dei deputati Pasquale Maglione, Lucia Azzolina, Riccardo Tucci, Chiara Yana Ehm, Vittoria Baldino e Valentina Palmisano. Al termine delle operazioni elettorali i ricorrenti non risultavano direttamente eletti nei collegi plurinominali nei quali erano candidati e, dunque, partecipavano all'eventuale redistribuzione dei seggi a livello nazionale. I ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come innovato e modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 3 novembre 2017, n. 165.
  A giudizio dei ricorrenti, la disposizione in esame va interpretata assegnando i seggi vacanti all'unica circoscrizione in cui la lista aveva riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata (Campania 2) e non, invece, distribuendo a livello nazionale i seggi vacanti nelle diverse circoscrizioni aventi la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, così come fatto dall'Ufficio centrale nazionale. Al riguardo osservo che l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che i seggi siano assegnati dall'UCN in base alla maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e successivamente anche alla maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata) ma non dispone esplicitamente che, una volta individuata la circoscrizione con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, vadano attribuiti alla lista in tale circoscrizione tutti i seggi che non sia stato possibile attribuirle nella circoscrizione nella quale essa è incapiente. L'ultimo periodo del citato comma 4, anzi, prevede che, nel caso di attribuzione dei seggi con la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, questi vadano attribuiti «nelle altre circoscrizioni [...] procedendo secondo l'ordine decrescente [delle parti decimali del quoziente]». Ritengo che l'interpretazione della norma data dall'UCN sia quella che più si conforma alla lettera della norma stessa e che meglio risponde all'esigenza di contemperare il principio secondo il quale gli elettori di una circoscrizione vedano eletti i candidati della lista da loro prescelta e quello della rappresentanza territoriale. Nel caso in esame, infatti, i voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 in favore della lista Movimento Pag. 285 stelle hanno determinato l'elezione di candidati della medesima lista, sia pure in circoscrizioni nelle quali tali candidati non avevano ottenuto l'elezione in base ai voti lì espressi. Se si aderisse all'interpretazione della norma sostenuta nel ricorso, invece, si avrebbe una sovra rappresentazione della circoscrizione Campania 2, nella quale il Movimento 5 stelle non ha conseguito un risultato tale da portare all'utilizzo della parte decimale del quoziente per l'assegnazione di seggi, a scapito delle restanti circoscrizioni elettorali.
  In conclusione ritengo che i ricorsi dei candidati Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno possano essere archiviati in quanto non fondati.
  Gli altri ricorsi di candidati del Movimento 5 stelle sono relativi al mancato utilizzo dei candidati supplenti per risolvere i casi di incapienza. I sotto elencati soggetti sostengono che i candidati supplenti dello stesso sesso del candidato eletto nel collegio uninominale possono essere inseriti in coda alla lista dei candidati del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione. Precisano che in nessuna norma del T.U. è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni, ritengono anzi logico, e coerente con la ratio legis, che le liste siano sempre capienti, e che tale figura venga utilizzata per sostituire il candidato che, essendo eletto nel collegio uninominale, non può concorrere per l'elezione nel collegio plurinominale.
  Infine, i ricorrenti lamentano la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, della rappresentatività territoriale (articolo 56) e del principio democratico (articolo 1) che si verificherebbe per l'assegnazione di un numero di seggi alla circoscrizione Campania 1 e alla circoscrizione Sicilia 2 minore di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.
  Luigi Falco, candidato supplente nella lista «Movimento 5 stelle» nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Gianluca Novak, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Flavia Di Pietro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 03, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Vincenzo Buonincontro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Carmine Sautariello, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 03, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale nazionale e da questo allegata ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Rosa Conti, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2, da questo allegata al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.
  Non ritengo che la tesi sostenuta dai ricorrenti possa essere accolta. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede i casi nei quali gli Uffici centrali circoscrizionali devono ricorrere ai candidati presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per procedere alle modifiche delle liste dei candidati conseguenti a eventuali irregolarità nella composizione delle liste o rinunce Pag. 29alla candidatura, è infatti – come riconosciuto dai ricorrenti stessi – una disposizione relativa al procedimento elettorale preparatorio. Se è vero che – come sostenuto dai ricorrenti – in nessun punto del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni è anche vero che in nessun punto è detto il contrario e che, anzi, negli articoli da 83 a 86, che recano le norme per l'attribuzione dei seggi ai candidati, non vi è alcun riferimento al ricorso ai candidati supplenti, i quali sono previsti unicamente nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli da 11 a 41, che disciplina il procedimento elettorale preparatorio. Faccio infine notare che il Senato non ha ritenuto di fare ricorso ai candidati supplenti per risolvere il caso di incapienza della lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia nonostante il vincolo territoriale sia, come noto, maggiormente stringente nell'elezione del Senato rispetto a quello presente nell'elezione della Camera, in virtù dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». Il relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che aveva inizialmente prospettato di ricorrere alla lista dei candidati supplenti per assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia, dopo «attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta», ha elaborato una proposta diversa: quella, poi approvata dall'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2019, di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista Movimento 5 Stelle aveva la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, applicando le norme del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle norme per l'elezione del Senato. Il relatore è giunto a formulare la proposta ragionando «se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappresentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato» e ha rilevato che «La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte. Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni».
  Con riferimento alle doglianze relative alla lesione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di uguaglianza del voto e di rappresentanza, che deriverebbero dal mancato puntuale rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, rilevo che anche in occasione di precedenti elezioni politiche la distribuzione finale dei seggi nelle circoscrizioni non è stata esattamente corrispondente a quella stabilita sulla base della loro consistenza demografica. A tale proposito richiamo quanto esposto dal relatore nazionale nella scorsa legislatura, nella seduta della Giunta del 6 maggio 2015, in presenza di una legge elettorale diversa ma che prevedeva comunque che l'assegnazione dei seggi alle liste avvenisse sulla base di un complesso sistema nel quale coesistevano un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale; in particolare, il relatore citò la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2014 nella quale la Corte rilevava che «risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto Pag. 30dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». La sentenza n. 41 del 2014, confermò pertanto l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione delle disposizioni in questione che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto. Ritengo che tale interpretazione, che del resto non si discosta dal testo della legge (né da quello allora in vigore né da quello nel frattempo parzialmente modificato), sia valida anche con riferimento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e alle conseguenti operazioni dell'UCN.
  Ricordo inoltre che con la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, respingendo l'eccezione sollevata con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 56 della Costituzione che si verificherebbe in caso di traslazione di seggi da una circoscrizione a un'altra come conseguenza delle operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. Nella citata sentenza la Corte ha evidenziato che «il complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione» e che «l'effetto traslativo [...] si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali». Le argomentazioni della Corte restano a mio avviso valide anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n. 165 del 2017 che ha modificato, tra gli altri, l'articolo 83 del TU n. 361 del 1957, prevedendo, al comma 1, lettere h) e i), un meccanismo per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle singole circoscrizioni che, come il meccanismo delineato dal precedente comma 1, numero 8), prevede solo in via residuale il verificarsi dell'effetto traslativo.
  È dunque stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano, in casi e con modalità puntualmente determinati, la traslazione di seggi. Ritengo quindi che i ricorsi volti a censurare come incostituzionali le norme che prevedono la possibile traslazione di seggi (a livello di circoscrizioni o tra collegi plurinominali) possano essere considerati non fondati alla luce della citata giurisprudenza costituzionale.
  Potrebbe essere utile, al riguardo, una riflessione sulle liste di candidati particolarmente «corte» e sulla possibilità di pluricandidature previste dalla legge elettorale in vigore; tali disposizioni relative alle candidature rendono relativamente facile il verificarsi del caso di incapienza delle liste, che può portare a individuare candidati da eleggere in collegi o circoscrizioni diversi da quelli dove sono stati espressi i voti che hanno portato al conseguimento dei seggi. In particolare, sulla base del disposto dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dispone che «il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» non è remoto che si possa verificare il caso per il quale i candidati non siano sufficienti a coprire tutti i seggi spettanti a una lista in un collegio plurinominale nell'eventualità che il risultato conseguito dalla lista nel collegio sia particolarmente ampio (si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere superiore alla metà dei seggi in palio e Pag. 31comunque non superiore a 4). Forse questi aspetti potrebbero meritare ulteriori approfondimenti, in quanto suscettibili di contribuire al verificarsi dell'effetto traslativo dei seggi, che potrebbe così non avere più quella natura di caso limite che ne giustifica la legittimità secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.
  A completamento del ragionamento sulla rappresentatività territoriale, può essere utile considerare che anche nella legge italiana per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, pur completamente diversa da quella per l'elezione della Camera dei deputati, è possibile che il numero dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni possa non coincidere con quello previsto in base alla popolazione delle circoscrizioni medesime. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010, «nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione»; dopo avere constatato che «tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati» la citata sentenza prosegue indicando l'esistenza di diversi meccanismi correttivi che riducono l'effetto traslativo, comunque «al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione». In conclusione la Corte non ritiene con la sua pronuncia di prevedere l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione perché «in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata» la Corte «non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata».
  Per quanto sopra esposto propongo di archiviare, in quanto manifestamente infondati, i ricorsi presentati da Luigi Falco, Gianluca Novak, Flavia Di Pietro, Vincenzo Buonincontro, Carmine Sautariello e Rosa Conti.
  Segnalo infine che l'istanza presentata all'Ufficio centrale nazionale da Riccardo Tucci, candidato nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Calabria-collegio plurinominale 02, trasmessa alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni del medesimo Ufficio, con la quale il candidato reclama l'assegnazione di uno dei seggi non assegnati alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 per insufficienza di candidati, è superata per carenza di interesse, essendo stato il candidato proclamato eletto nella circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 2, in data 20 marzo 2018; pertanto ne propongo l'archiviazione.
  I ricorsi presentati da candidati di liste diverse dal Movimento 5 stelle sono i seguenti.
  Aniello Di Nardo, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della Circoscrizione Campania 1; Carmela Rescigno, candidata della lista Fratelli d'Italia collegio plurinominale 03 della circoscrizione Campania 1 (la quale ha presentato anche un'istanza di analogo tenore all'UCN); Letterio Dario Daidone, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Sicilia 2; Giuseppe Laccoto, candidato della lista Partito Democratico nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, i quali lamentano, a seguito dell'incapienza della lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 e dell'assegnazione operata dall'UCN dei seggi alla medesima lista in altre circoscrizioni, la violazione della Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (tutti) nonché la violazione di articoli della Costituzione: 3, 48 e 56 (Rescigno); 48 e 56 (Laccoto); 56 (Daidone). Tutti i ricorrenti sostengono che l'UCN abbia male interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, avendo assegnato i seggi al Movimento Pag. 325 stelle nelle altre circoscrizioni senza sottrarre per compensazione, in quelle stesse circoscrizioni, un numero corrispondente di seggi alle coalizioni e liste che li avevano ottenuti con parti decimali dei quozienti e non distribuendo i seggi dovuti nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 ad altre coalizioni e liste; dall'applicazione della procedura di compensazione sopra descritta ciascun ricorrente rivendica l'attribuzione di uno dei seggi delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 non assegnati al Movimento 5 stelle per incapienza delle liste. Fa eccezione il ricorso presentato dal candidato Di Nardo il quale chiede unicamente che gli sia attribuito il seggio del collegio plurinominale 03 della circoscrizione Campania 1, non attribuito alla lista Movimento 5 stelle, in quanto primo dei non eletti in forza alla lista (Forza Italia) con il miglior resto decimale della Circoscrizione Campania 1, nonché candidato nel medesimo collegio plurinominale 03.
  Anche Guido Mottini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Toscana, propone un'applicazione dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in combinato disposto con gli 1, 3, 83 e 83-bis, prevede, in conseguenza dell'attribuzione in altre circoscrizioni alla lista Movimento 5 stelle dei seggi ad essa spettanti nelle circoscrizioni incapienti e della sottrazione per compensazione di seggi in tali circoscrizioni alle altre liste e coalizioni, un meccanismo di ulteriori compensazioni dei seggi, che porterebbe, tra l'altro, alla proclamazione del ricorrente nella circoscrizione Toscana. Il ricorrente lamenta inoltre che l'applicazione dell'articolo 84 effettuata dall'UCN contrasta con l'articolo 56 della Costituzione.
  Con riferimento alla doglianza concernente l'operato dell'UCN, che non ha effettuato compensazioni tra le diverse circoscrizioni, osservo che le operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie sono previste nell'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni alle coalizioni di liste o liste singole e per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. Anche l'articolo 83-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, prevede, al comma 1, che l'Ufficio centrale circoscrizionale operi, se necessaria, la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie. L'articolo 84 invece, che è quello in forza del quale l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le proclamazioni in ciascun collegio plurinominale, non prevede in alcun punto l'effettuazione di operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie o tra circoscrizioni che risulterebbero eccessivamente rappresentate e altre che risulterebbero sotto rappresentate a seguito della risoluzione dei problemi di incapienza delle liste secondo la procedura descritta nei commi da 2 a 7. Pertanto, la soluzione interpretativa prospettata nei diversi ricorsi, che introduce una sorta di compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e deficitarie al fine di garantire il rispetto del numero di seggi attribuito a ciascuna circoscrizione nella Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, non trova riscontro nella lettera della legge, secondo la quale ha operato l'UCN. Si consideri inoltre il fatto che, se l'UCN avesse interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in via di analogia con il disposto degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ed avesse quindi esteso la previsione delle operazioni di compensazione anche alla fase di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali, il suo operato si esporrebbe alle censure di quei candidati che si vedrebbero sottratto il seggio loro spettante in base all'applicazione letterale delle disposizioni di legge. Si consideri inoltre che, per salvaguardare in modo assoluto il criterio di rappresentatività territoriale, si correrebbe il rischio di non considerare sufficientemente quello Pag. 33della proporzionalità politica, poiché le liste diverse da quella incapiente vedrebbero eletti i loro rappresentanti in circoscrizioni nelle quali hanno conseguito un risultato che non le porterebbe ad avere seggi mentre, sulla base di una mera interpretazione e non di una disposizione di legge, i candidati delle medesime liste nelle circoscrizioni dove il risultato conseguito porterebbe all'assegnazione di seggi si vedrebbero sottratti i seggi loro spettanti in virtù dei voti ricevuti dalla lista in tali ultime circoscrizioni. In sostanze le liste guadagnerebbero seggi laddove non spetterebbero loro per il numero di voti ricevuti e li perderebbero laddove, invece, i voti conseguiti glieli attribuirebbero.
  Con riferimento, invece, alle asserite violazioni dei principi costituzionali derivanti dal mancato rispetto del numero di seggi previsti per ciascuna circoscrizione, rinvio alle considerazioni precedentemente svolte sulla traslazione dei seggi.
  Propongo pertanto di archiviare per infondatezza, per i motivi sopra esposti, i ricorsi presentati dai candidati Aniello Di Nardo, Guido Mottini, Carmela Rescigno, Letterio Dario Daidone e Giuseppe Laccoto.
d) Ulteriori ricorsi volti a contestare le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali.

  Dario Giagoni, candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato anche un reclamo all'UCN e all'UCC, chiede – quale richiesta in subordine rispetto alla richiesta principale, relativa alla distribuzione dei seggi interna alla circoscrizione Sardegna – di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. Anche in questo caso osservo che l'assegnazione dei seggi avviene secondo la legge in base ad un complesso sistema nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale e che la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni non è l'unico criterio di attribuzione dei seggi. Pertanto ritengo che il ricorso in questione, per gli aspetti appena descritti, vada archiviato come infondato.
  Donatella Donati, candidata al secondo posto nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna, ricorre contro l'atto di proclamazione dell'elezione di Galeazzo Bignami, primo nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna e, contestualmente, secondo in lista sia nel collegio 03 sia nel collegio 04 sempre della circoscrizione Emilia-Romagna.
  La ricorrente sostiene che il candidato Galeazzo Bignami non avrebbe potuto accedere alla candidatura alla carica di deputato in quanto già consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, violando così l'articolo 122 della Costituzione secondo cui: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo», dovendosi, pertanto, dimettere dalla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna prima di accettare la candidatura alla carica di deputato della Repubblica.
  La ricorrente contesta, inoltre, la falsa applicazione dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi del quale «il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo Pag. 3477, comma 1, lettera e)», dovendo, pertanto, il candidato Bignami essere eletto nel collegio plurinominale 04 dell'Emilia-Romagna e non, invece, nel collegio plurinominale 01 dell'Emilia-Romagna.
  Con riferimento alla contestazione della candidatura dell'on. Bignami, rilevo che la carica di consigliere regionale è unicamente motivo di incompatibilità con il mandato parlamentare e non di ineleggibilità.
  Con riferimento alla contestazione della correzione operata dall'UCN nel proprio verbale delle operazioni, che ha condotto a non considerare più l'on. Bignami eletto sia nel collegio 4 sia nel collegio 1 della circoscrizione Emilia-Romagna, rilevo che i dati numerici riportati nel ricorso non sono aggiornati rispetto a quelli definitivi, i quali portano a confermare le proclamazioni indicate nel verbale dell'UCN.
  Pertanto il ricorso è da archiviare in quanto infondato in tutte le sue argomentazioni.
  Francesca Anastasia Porpiglia, candidata al secondo posto nella lista Lega-Salvini Premier nella circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 02, la quale ha presentato anche un'istanza all'UCN di analogo tenore, contesta l'elezione, nel collegio plurinominale 01, di Domenico Furgiuele, candidato al primo posto nella lista Lega-Salvini Premier in entrambi i collegi plurinominali della Calabria, sul presupposto che alla lista Lega spetterebbe un secondo seggio nella circoscrizione Calabria.
  A giudizio della ricorrente, il candidato Domenico Furgiuele deve essere eletto nel collegio 02, in quanto la lista Lega-Salvini Premier ha ottenuto 28.993 voti nel collegio 02, pari al 6,09 per cento, e 23.683 voti nel collegio 01, pari al 5,12 per cento. Sempre a giudizio della ricorrente a lei spetterebbe il secondo seggio della Lista Lega nella circoscrizione Calabria, che sarebbe invece stato erroneamente attribuito alla lista LEU, determinando l'elezione del candidato Nicola Stumpo.
  Il ricorso appare del tutto infondato, e può pertanto essere archiviato, perché dall'applicazione delle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla lista Lega nella circoscrizione Calabria spetta, come correttamente accertato dall'UCN e dall'UCC, un solo seggio; pertanto non si pone la questione della plurielezione del candidato Furgiuele (fatto salvo quanto si dirà con riferimento all'oggetto dell'istituendo comitato di verifica nel collegio plurinominale 1 della Circoscrizione Calabria). Si conferma inoltre la correttezza dell'attribuzione del seggio alla lista LEU da parte dell'UCN e dell'UCC.
  Vi è, infine, il ricorso di Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia della Circoscrizione Molise, il quale chiede l'annullamento del verbale delle operazioni UCC presso la Corte di Appello di Campobasso per la circoscrizione elettorale Molise 01, nella parte in cui proclama eletta Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente, e del verbale delle operazioni UCN presso la Corte di Cassazione per la medesima circoscrizione, nella parte in cui assegna il seggio a Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente.
  Nel ricorso, di cui ho già proposto l'archiviazione per gli aspetti relativi alla contestazione delle candidature del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Molise, si contesta anche che l'UCN, invece di assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nel collegio plurinominale del Molise al primo dei non eletti nei collegi uninominali (Pietracupa) ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, lo abbia erroneamente assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 84, facendo slittare il seggio in un'altra circoscrizione (Puglia) e determinando la proclamazione della candidata nel collegio plurinominale del Molise, Giuseppina Occhionero della lista LEU. Al riguardo osservo che la disposizione richiamata dal ricorrente, vale a dire il comma 3 dell'articolo 84, prevede che qualora siano esauriti i candidati di una lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione e residuino Pag. 35seggi da assegnare alla medesima lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti, secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, prima nell'ambito del collegio plurinominale originario e poi degli altri collegi plurinominali della circoscrizione. È evidente, quindi, che il «primo dei non eletti» tra i candidati dell'uninominale non è il candidato di una lista o coalizione diversa da quella alla quale spetta il seggio plurinominale non assegnabile per incapienza della lista ma il candidato uninominale non eletto della lista incapiente che ha la migliore cifra elettorale individuale percentuale. Rilevo, peraltro, che l'assegnazione del seggio alla lista LEU nell'ambito della circoscrizione Molise deriva dall'applicazione dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede la compensazione dei seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. La lista Movimento 5 stelle, infatti, è risultata assegnataria nelle singole circoscrizioni di un numero complessivo di seggi superiore rispetto a quello al quale aveva diritto con il riparto nazionale, mentre la lista LEU è risultata avere un numero di seggi inferiore; la circoscrizione Molise è stata individuata dall'UCN tra le circoscrizioni nelle quali sottrarre un seggio alla lista eccedentaria perché ottenuto con la minore parte decimale del quoziente. In conclusione propongo di archiviare il ricorso del candidato Pietracupa, anche per i contenuti qui illustrati oltre che per gli aspetti relativi al procedimento pre-elettorale, in quanto manifestamente infondato.
e) Vi sono poi i ricorsi relativi al mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 e all'applicazione degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

  Diversi candidati hanno presentato ricorsi volti a contestare l'applicazione degli articoli 83 e 83-bis da parte degli Uffici centrali circoscrizionali che ha determinato in alcuni casi l'assegnazione di un numero di seggi nei collegi plurinominali non corrispondente a quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 sulla base della popolazione residente.
  Il ricorso di uno di tali candidati, Dario Giagoni, capolista candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, è già stato illustrato al punto d) della presente relazione per quanto riguarda una richiesta avanzata in via subordinata. In via principale, il ricorrente lamenta una violazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 di attuazione della legge elettorale, che, nell'ambito della circoscrizione Sardegna, assegnerebbe al collegio plurinominale 02 cinque seggi e al collegio 01 sei seggi. In luogo di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati attribuiti quattro seggi al collegio 02 e sette seggi al collegio 01, privando il primo collegio di un seggio, che il ricorrente rivendica per sé.
  Nel ricorso si contestano le operazioni di applicazione della legge elettorale che hanno comportato l'attribuzione dei seggi eccedentari non all'interno del medesimo collegio plurinominale, ma all'interno della circoscrizione, e si chiede di deliberare la contestazione del seggio attribuito a Salvatore Deidda, candidato del partito Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Sardegna. Come già illustrato, in subordine, il ricorrente chiede di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. In via subordinata, inoltre, si richiede alla Giunta di Pag. 36sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83, comma 1, lett. f) e sull'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 361/57. La richiesta in via principale, concernente l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali 1 e 2 della Sardegna, è contenuta anche in due reclami presentati dal medesimo candidato all'Ufficio centrale nazionale, che li ha trasmessi alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni.
  Ritengo che siano valide per questo ricorso, che lamenta il mancato puntuale rispetto della ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali di una circoscrizione, le valutazioni precedentemente espresse con riferimento ai ricorsi che lamentano il mancato rispetto della distribuzione dei seggi tra le diverse circoscrizioni stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo della legge elettorale. Anche in questo caso si deve constatare che è possibile che, come conseguenza del dettato della legge, che gli Uffici centrali circoscrizionali hanno applicato, si verifichi la mancata corrispondenza tra i seggi assegnati a ciascun collegio plurinominale in base alla sua popolazione dal decreto del Presidente della Repubblica attuativo e l'effettiva attribuzione finale dei seggi, che deve essere effettuata nei collegi plurinominali in ragione del numero dei voti espressi per ciascuna lista e delle conseguenti parti decimali dei quozienti elettorali. Va inoltre considerato che, anche a livello di collegio plurinominale così come a livello di circoscrizione, il criterio della rappresentatività territoriale va contemperato con quello della proporzionalità politica. Pertanto, anche questa parte del ricorso del candidato Giagoni può a mio avviso essere considerata non fondata.
  Anche con riferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di rappresentanza territoriale possono essere richiamate in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento ai ricorsi che contestano la legittimità costituzionale delle norme sul riparto dei seggi tra le circoscrizioni; pertanto la richiesta non può avere corso.
  In conclusione, ritengo che il ricorso del candidato Giagoni debba essere, nel suo complesso, archiviato per le ragioni sopra esposte.
  Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso del candidato Giagoni valgono per tutti i ricorsi che lamentano il mancato rispetto, nell'attribuzione dei seggi effettuati dagli Uffici centrali circoscrizionali, del numero di seggi previsto per i singoli collegi plurinominali. Pertanto, se la Giunta concorda, in base al principio secondo il quale non è da accogliere la tesi per cui il rispetto del numero dei seggi assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 debba prevalere sull'assegnazione dei seggi in base alle parti decimali dei quozienti elettorali prevista dalla legge, propongo di archiviare in quanto non fondati tutti i seguenti ricorsi:
   Michele Laforgia, candidato della lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Puglia, il quale contesta gli atti del procedimento elettorale di cui al verbale delle operazioni dell'UCC della circoscrizione Puglia, nella parte in cui si assegna il seggio spettante su base circoscrizionale, con il metodo proporzionale, alla lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominale Puglia 02, con elezione della candidata Rossella Muroni, anziché nel collegio plurinominale Puglia 01, con elezione del candidato Laforgia.
  Si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, in quanto l'UCC avrebbe attribuito i seggi alle liste senza rispettare il numero di seggi assegnati per legge a ciascun collegio. In particolare, si sostiene che la diminuzione dei seggi assegnati ex lege al collegio Puglia 01 per effetto della sottrazione alle liste eccedentarie avrebbe dovuto essere compensato con l'attribuzione nello stesso collegio dei seggi alle liste deficitarie, in ragione del numero predeterminato di seggi assegnato a ciascun collegio, mentre l'UCC ha ricompreso nell'attribuzione dei Pag. 37seggi anche il collegio plurinominale Puglia 02, che aveva già ottenuto i seggi ad esso spettanti, senza subire alcuna sottrazione per le liste eccedentarie.
   Marco Pugliese, candidato al secondo posto della lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche reclami di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'assegnazione del seggio spettante alla lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 03 (con elezione del deputato Gianluca Cantalamessa) anziché nel collegio plurinominale 01 (con elezione del ricorrente).
  In diritto viene contestato il criterio adottato dall'UCC nell'attribuzione dei seggi spettanti ai singoli collegi in quanto difforme dalla Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017. Il ricorrente ritiene che il seggio assegnato nel collegio plurinominale 03 a Gianluca Cantalamessa debba essere assegnato nel collegio plurinominale 01 – sempre all'interno della Circoscrizione Campania 2 – in applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 56 della Costituzione.
  Il ricorrente chiede, pertanto, la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Campania 2; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
   Bruno Murgia, candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato un'istanza di analogo tenore anche all'UCN, chiede alla Giunta delle elezioni di correggere il verbale dell'UCC e, ove occorra, del verbale dell'UCN, previa disapplicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con proclamazione del ricorrente nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna al posto di Salvatore Deidda, candidato eletto per la medesima lista nel collegio plurinominale 01 della medesima circoscrizione Sardegna. In subordine, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.
  In particolare, il ricorrente lamenta che l'UCC, dopo aver compiuto le operazioni previste dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, avrebbe proclamato eletti sette rappresentanti, in luogo dei sei previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativamente al collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sardegna, mentre ha proclamato eletti quattro rappresentanti, in luogo dei cinque previsti, relativamente al collegio plurinominale 02 della medesima circoscrizione Sardegna. Ciò in quanto il sistema previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, non garantirebbe in fase applicativa il numero dei seggi complessivi assegnati a ciascun collegio plurinominale, determinando un arbitrario trasferimento di seggi e rappresentanti da una circoscrizione a un'altra o da un collegio plurinominale ad un altro, in violazione del principio di proporzionalità territoriale.
   Gerolamo Cangiano, candidato al primo posto della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche più atti di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'avvenuta assegnazione del seggio spettante alla lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 anziché nel collegio plurinominale 02, e pertanto chiede l'annullamento della proclamazione di Edmondo Cirielli, eletto nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 e, conseguentemente, la propria proclamazione a deputato.Pag. 38
  In particolare, il ricorrente lamenta l'alterazione, da parte dell'UCC, del numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, con l'attribuzione al collegio 03 di 9 seggi in luogo di 7, a discapito dei collegi plurinominali 01 e 02, ai quali risultano rispettivamente assegnati 5 e 4 seggi in luogo di 6 e 5.
  Il ricorrente chiede, pertanto, la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, in difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per violazione degli 3, 48, secondo e terzo comma, 56 e 57 della Costituzione.
   Giovanni Mauro, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Sicilia 2, il quale ha presentato anche un ricorso e un parere legale all'UCN e all'UCC, contesta la propria mancata elezione in quanto nel suo collegio sono stati eletti 4 candidati rispetto ai 6 assegnati al collegio. Contesta la traslazione di un seggio e, di conseguenza, l'elezione di Carmela Bucalo, candidata nella lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 01, che ha visto eletti 8 candidati al posto dei 6 assegnati.
  In punto di diritto, il ricorrente propone una «interpretazione costituzionalmente corretta» degli articoli 77, comma 1, lettere d), e) ed f), 83, comma 1, lettera i), e 83-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che preserverebbe l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali e con la quale si eviterebbe la traslazione dei seggi da un collegio all'altro all'interno della circoscrizione.
  In subordine, chiede alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 77, 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per violazione degli articoli 3, 48 e 56 della Costituzione.
   Joseph Splendido, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 04 della Circoscrizione Puglia, il quale ricorre al Presidente della Camera avverso e per l'annullamento in parte qua del verbale di proclamazione degli eletti alla Camera dei deputati dell'UCC nella parte in cui ha proclamato eletto per la lista Lega il candidato del collegio plurinominale 02 e 03, anziché il ricorrente, candidato del collegio plurinominale 04. Chiede pertanto la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti e l'elezione del ricorrente nel collegio 04 in luogo del candidato della lista Lega del collegio plurinominale 02 e/o in luogo del candidato eletto della lista Lega nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Puglia.
  A seguito della ripartizione effettuata dall'UCN nella Circoscrizione Puglia, i due seggi assegnati alla lista Lega sono stati individuati nei collegi plurinominali 02 e 03, nonostante il collegio 02 abbia così ottenuto 2 seggi in più di quelli assegnatigli in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2017. Di contro, il collegio plurinominale 04 ha ottenuto un seggio in meno rispetto a quelli spettanti in base alla popolazione, determinando la mancata elezione del ricorrente. Tale risultato sarebbe il frutto di una falsa applicazione dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 in violazione del principio della proporzionalità della rappresentanza.
  Ancora, il ricorrente rileva di avere ottenuto nel collegio plurinominale 04 una migliore percentuale di voti rispetto al candidato della Lega nel collegio plurinominale 03, fatto che comporterebbe la violazione del criterio proporzionale da parte dell'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 nella parte in cui non riconosce l'elezione del candidato che nell'ambito dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione e della stessa lista abbia ottenuto la migliore percentuale.
   Sabina Bonelli, candidata nella prima posizione della lista Lega Nord nel collegio Pag. 39plurinominale della Camera dei deputati Sicilia 1-02, ricorre avverso la proclamazione del candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1-03 e avverso la determinazione della cifra elettorale attribuita alla lista Fratelli d'Italia e il riparto dei seggi operato dell'Ufficio centrale nazionale, al fine di ottenere un ulteriore seggio nel collegio Sicilia 1-02 e la conseguente proclamazione della ricorrente. La candidata ha presentato anche un atto di interpello urgente e un ricorso all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, che li hanno trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni.
  In punto di diritto, la ricorrente si duole per il mancato rispetto della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali. Segnalo, peraltro, che le doglianze, in particolare, si riferiscono alla violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il quale – in base a quanto affermato nel ricorso – novella l'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Al riguardo osservo che il ricorso è impreciso quanto alle norme di cui si contesta l'errata applicazione poiché la legge 3 novembre 2017, n. 165, è composta di 6 articoli ed è, pertanto, priva dell'articolo 8; inoltre, la ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione di una norma – l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 – volta a disciplinare le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica.
   Giacomo Bortolan, primo dei non eletti alla Camera dei deputati nella lista del MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominale 02, contesta gli atti del procedimento per l'attribuzione dei seggi assegnati alle liste nei singoli collegi plurinominali che hanno determinato la sua mancata elezione alla Camera dei deputati e l'attribuzione del seggio che gli sarebbe spettato ad altro candidato di diversa lista elettorale, appartenente, però, al collegio 03 della circoscrizione Veneto 2.
  Il ricorrente chiede la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Veneto 2, così come effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, lamentando la difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.
   Maurizio Moschetti, quale candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Campania 1, risultato primo dei non eletti, chiede alla Giunta delle elezioni la correzione del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale 02, con l'attribuzione di un ulteriore seggio e la sua conseguente nomina a deputato. Infatti, il ricorrente lamenta che, a fronte dei sei seggi assegnati a tale collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, ne sono stati attribuiti solo cinque.
  Fa altresì presente che ad un altro collegio plurinominale della Circoscrizione Campania 1, il collegio 01, sono stati assegnati ben 10 seggi, sebbene la legge n. 165/2017 preveda che per l'assegnazione dei seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi per la Camera non inferiore a tre e non superiore a otto.
   Antonio Baldelli, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche e Angelo Rossi, delegato al deposito del contrassegno Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche, con esposto presentato all'Ufficio centrale nazionale e da questo trasmesso alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni, precisano che la tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2017 contempla 5 seggi proporzionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 01 e 5 seggi proporzionali Pag. 40da assegnare al collegio plurinominale Marche 02. L'esposto si basa su informazioni riportate dagli organi di stampa, corrispondenti a quanto effettivamente risultante dal verbale dell'Ufficio Elettorale presso la Corte d'Appello di Ancona, con l'attribuzione di n. 6 seggi proporzionali al collegio Marche 01 e solo n. 4 seggi proporzionali al collegio Marche 02, in deroga alla previsione del decreto del Presidente della Repubblica. Tale deroga non appare secondo l'esposto consentita dal richiamato quadro normativo e la stessa si porrebbe in aperto contrasto con la modalità di attribuzione dei seggi prevista dagli articolo 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 con conseguente illegittimo travisamento del risultato elettorale. Infine, la variazione del numero dei seggi (attribuiti dalla legge ad un collegio sulla base della popolazione) si riverbera altresì sul principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che gli elettori del collegio che perde seggi risulterebbero sottorappresentati e quelli del collegio che ne guadagna, per converso, sovrarappresentati.
   Massimiliano Carullo, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Campania 2, con reclami presentati all'Ufficio centrale circoscrizionale della Campania 2 e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, contesta l'attribuzione al collegio plurinominale 01 della Campania 2 di numero 4 seggi, attribuzione non conforme a quanto stabilito in maniera inequivocabile dal decreto del Presidente della Repubblica del 29/12/2017 che determina per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo di seggi da attribuire; nello specifico la tabella B allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica prevede espressamente che per la circoscrizione Campania 2, collegio 01, vadano assegnati n. 5 seggi.
   Manlio Messina, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 e nel collegio plurinominale 03 della Circoscrizione Sicilia 2, con comunicazioni e osservazioni presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmesse alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, segnala che ai tre collegi plurinominali 01, 02 e 03 della circoscrizione Sicilia 2 è previsto che vengano rispettivamente attribuiti 6 seggi, 5 seggi e 6 seggi. Tuttavia, i dati elaborati e trasmessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale avrebbero determinato l'attribuzione di 8 seggi al collegio 01 (in luogo dei 6 previsti) e solo 4 seggi al collegio 02, in luogo dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 e 5 in luogo dei 6 previsti al collegio 03.
   Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, con una memoria e un parere legale presentati all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC e da questi trasmessi alla Giunta, contesta anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.
   Luca Pedrale, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Piemonte 2, con un atto di intervento presentato all'Ufficio centrale nazionale, da quest'ultimo trasmesso alla Giunta, unitamente al verbale delle operazioni, chiede in qualità di soggetto direttamente interessato, ai sensi del disposto degli artt. 7, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, di partecipare per mezzo del suo rappresentante al procedimento attivato dalla trasmissione degli atti dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN e di accedere agli atti propedeutici o preliminari a tutte le attribuzioni di seggi eccedentari non effettuate all'interno del medesimo collegio plurinominale. Aderisce alle richieste avanzate dal candidato signor Fabrizio Comba negli atti trasmessi dall'Ufficio regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN, del verbale di Pag. 41proclamazione degli eletti al Senato nella regione Piemonte. Contesta qualsiasi operazione di applicazione della legge n. 165 del 2017 che non comporti l'attribuzione dei seggi eccedentari all'interno del medesimo collegio plurinominale. In via subordinata, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

  Allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 è stato trasmesso alla Giunta un atto di Giancarlo Giordano, candidato della lista LEU nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, che chiede di rideterminare, ai sensi dell'articolo 83-bis del T.U. 361/1957, l'attribuzione dei seggi fra i tre collegi plurinominali di cui alla Circoscrizione Campania 2. Anche di questo atto propongo l'archiviazione.

  Allo stesso verbale sono allegati i seguenti ulteriori documenti, dei quali pure si propone l'archiviazione:
   osservazioni del Presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, che segnala una anomalia nella distribuzione dei seggi tra i collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, per il mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;
   richiesta di Angelo Caliendo, rappresentante di lista di Forza Italia, che chiede di accedere, conoscere e prendere visione di tutte le tabelle di scrutinio e verbali di ogni seggio facente parte della Circoscrizione Campania 2, ovvero, in subordine, la comunicazione tempestiva di tutti i risultati definitivi relativi ai collegi plurinominali della Circoscrizione Campania 2, nonché dei verbali e degli atti dell'Ufficio Circoscrizionale. I verbali e le tabelle sono agli atti della Giunta ma la richiesta non appare accoglibile, ammesso che ancora sia di attualità per il richiedente, il quale non è soggetto titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni.

  In conclusione ritengo che tutti gli atti, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e circoscrizionali, possano essere archiviati in quanto non fondati e che non vi siano ragioni affinché la Giunta sollevi le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge elettorale richieste in alcuni dei ricorsi presentati.
  Do in ultimo notizia della trasmissione di un'istanza alla Giunta delle elezioni da parte di Vincenzo Santagada, candidato alle elezioni per la Camera dei deputati al quarto posto della lista Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1.01, la quale – essendo pervenuta in data 1o agosto 2019 – vale a dire ben oltre i termini regolamentari per l'accettazione dei ricorsi, in quanto tardiva va restituita al mittente a norma dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta.