CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 687 Delrio e abbinate, recante: «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», come risultante dagli emendamenti approvati;
   condivisa la finalità del provvedimento, che, in stretta connessione con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno (il cosiddetto «family act»), è volto a rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso la razionalizzazione e l'unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari e con l'obiettivo di incentivare, nell'ambito degli stessi, una razionale ripartizione dei carichi di lavoro domestici e di cura;
   considerato che, per il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 1 dispone una specifica delega al Governo, da esercitare secondo i principi e i criteri direttivi elencati al comma 2: accesso all'assegno per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività (lettera a)); modulazione dell'ammontare dell'assegno sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell'età dei figli a carico e di possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera b)); possibilità di differenziare il computo dell'assegno ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate (lettera c)); compatibilità dell'assegno con la percezione del Reddito di cittadinanza (lettera d)); sterilizzazione dell'assegno ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni in favore dei figli con disabilità (lettera e)); ripartizione dell'assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori (lettera f)); concessione dell'assegno in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera g)); monitoraggio dell'attuazione e verifica degli effetti del beneficio attraverso l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative (lettera h));
   rilevati gli ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega indicati dall'articolo 2: assegno per ciascun figlio minorenne a carico, maggiorato per i figli successivi al secondo (comma 1, lettera a)); assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al ventunesimo anno di età, in presenza di determinate condizioni (comma 1, lettera b)); maggiorazione dell'importo dell'assegno mensile in ragione della disabilità del figlio (comma 1, lettera c)); conferma delle misure e degli importi vigenti in relazione agli altri familiari a carico (comma 1, lettera d)); possesso di precisi requisiti di cittadinanza o residenza, derogabili con decisione di una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pag. 180(comma 1, lettere e) ed e-bis)); progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro (comma 1, lettera f)); abrogazione delle esistenti misure aventi le medesime finalità (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per i figli minori; assegno per il nucleo familiare) (comma 1, lettera g));
   preso atto che, ai sensi dell'articolo 2-bis, la copertura degli interventi introdotti dal provvedimento è realizzata nei limiti delle risorse rinvenienti dall'abrogazione degli istituti e delle misure vigenti e che, in caso di insufficienza di tali risorse, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino i finanziamenti occorrenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE