CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 giugno 2020
398.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
*25. 209. (Nuova formulazione) Tasso, Boschi, Fregolent, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Tabacci.
*26. 027. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

ART. 26.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I benefìci di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. 34. Cenni, Padoan. Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
26. 019. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Baldino, Macina, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Suriano, Elisa Tripodi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

  1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.
26. 07. (Nuova formulazione) Fassina, Manzo.

ART. 27.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*27. 9. Porchietto.
*27. 16. Buratti, Mura.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: produttivo italiano aggiungere le seguenti: , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica;
   b) al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo schema di decreto Pag. 34è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato;
   c) al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
   d) dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.
*27. 19. (Nuova formulazione) Enrico Borghi, Fiano.
*27. 10. (Nuova formulazione) Fassina, Tabacci, Conte.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefìci fiscali già previsti per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.
  18-ter. In ragione di quanto previsto al comma 18-bis, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.
27. 13. (Nuova formulazione) Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

ART. 28.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 5, dopo le parole: Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 sono inserite le seguenti: , 3-bis;
   al comma 10 sostituire le parole: valutati in 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: valutati in 1.485,5 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 738,6 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 67. (Nuova formulazione)  Adelizzi, Buompane, Faro, Caso, Maraia, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

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  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

  Conseguentemente:
   al comma 10 sostituire le parole: valutati in 1.424,1 milioni di euro con le seguenti: valutati in 1.429,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.
*28. 128. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Boschi, Fregolent.
*28. 58. (Nuova formulazione) Ruocco, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*28. 173. (Nuova formulazione) Trano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.
28. 018. (Nuova formulazione) Lacarra, Gavino Manca, Bonomo, Ferri.

ART. 29.

  Al comma 1, la cifra: 140 è sostituita dalla seguente: 160.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 mila euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e Pag. 36della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 780 milioni di euro per l'anno 2020.
29. 2. (Nuova formulazione) Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Grippa, Barbuto, Faro, Berti, Elisa Tripodi, Martinciglio, Olgiati, Buompane, Lombardo, Dieni, Serritella, Palmisano, Ehm, Barzotti, Scutellà, Pallini, Corda, Grimaldi, Scerra, Frusone, Gallo, Lovecchio, Manzo, Luciano Cantone, Papiro, Testamento, Fioramonti, Boschi, Fregolent, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Raduzzi, Sodano, Trizzino, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Pastorino, Comaroli. Fassina.

ART. 31.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 2, dopo le parole: per l'anno 2020, sono aggiunte le seguenti: Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.
31. 9. (Nuova formulazione) Grimaldi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
*31. 17. (Nuova formulazione) Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Pezzopane.
*216. 09. (Nuova formulazione) Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Confidi)

  1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
  « 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
31. 016. Moretto.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.
33. 3. (Nuova formulazione) Buratti, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

  1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1o marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.
33. 05. (Nuova formulazione) Donno, Faro, Fassina, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Boschi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Adelizzi, Buompane, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa Pag. 38nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
   a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
   b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
   c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2,;

   2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.;
   3) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente:
   al comma 19 sostituire le parole: valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 88,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*38. 13. (Nuova formulazione) Mor.
*38. 32. (Nuova formulazione) Madia, Benamati, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Pag. 39decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
38. 33. (Nuova formulazione) Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lupi.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Promozione del sistema delle società benefit)

  1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
  2. II credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
38. 019. (Nuova formulazione) Del Barba, Gallinella.

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ART. 39.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*39. 11. (Nuova formulazione) Incerti.
*39. 5. (Nuova formulazione) D'Uva.
*39. 14. (Nuova formulazione) Pastorino.
*39. 16. (Nuova formulazione) Tabacci, Fassina.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
   a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
    2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;
    3) il numero i della lettera b) è sostituito dal seguente:
    «i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;
   b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
42. 06. Sut, Sabrina De Carlo, Buompane, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

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ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contratto di rete con causale di solidarietà)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  « 4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
  4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
  4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori».

  2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
43. 019. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

  1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  « 1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, Pag. 421, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».
*44. 026. (Nuova formulazione) Scagliusi, Sut, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*213. 05. (Nuova formulazione) Gariglio, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

  1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
46. 03. (Nuova formulazione) Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

ART. 48.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: pari a 450 milioni di euro per il 2020 con le seguenti: pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020.
48. 24. (Nuova formulazione) Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Fiano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

Pag. 43

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
48. 36. (Nuova formulazione) Fitzgerald Nissoli, Carè, Ungaro, La Marca, Schirò, Sut, La Marca.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
  2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze del magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le Pag. 44modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
48. 08. (Nuova formulazione) Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021».
51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Pretto, Gusmeroli. Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

  1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione Pag. 45e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
  2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 056. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane. Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*52. 041. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Al capo I, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
52. 051. (Nuova formulazione) Cassese, Parentela, Maraia, Pallini, Cadeddu, Maglione, Gallinella, Gagnarli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Paolo Russo, Fiorini, Versace.

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