CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2020
389.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03616 Polverini: Prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo, voglio innanzitutto ricordare che l'articolo 16 del Regolamento comunitario n. 883 del 2004 prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga che esoneri i dipendenti a contratto che ne facciano richiesta dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale a decorrere dal 1o maggio scorso. Ai sensi di tale Regolamento ogni Paese, nella sovranità delle sue decisioni, ha la facoltà di concedere o meno deroghe rispetto al periodo transitorio decennale, nonché di stabilire il limite delle medesime.
  Nell'interesse dei dipendenti hanno fatto richiesta di deroga, a partire dal 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero del lavoro, ha prestato tramite le proprie Ambasciate pieno sostegno al fine di facilitare la conclusione di accordi in deroga con le Autorità omologhe dei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo e con le Autorità svizzere.
  Parallelamente, su delega del Ministero del lavoro, l'INPS ha concluso intese a livello tecnico, sempre ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento comunitario, con enti omologhi degli altri Paesi dell'UE. In particolare, sono state concluse intese a livello tecnico con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Croazia, Grecia, Portogallo, Malta, Slovacchia, Ungheria, Romania, Irlanda, Francia, Polonia, Slovenia e Austria.
  Ripetuti incontri a livello ministeriale hanno permesso di stipulare accordi in deroga con il Belgio, la Spagna e il Regno Unito, mentre è stata ricevuta la disponibilità da parte della Svizzera a stipulare un accordo simile entro il 30 aprile 2022.
  Il Ministero del lavoro insieme al Ministero degli affari esteri hanno compiuto ogni sforzo per consentire al proprio personale di ricevere un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente, nel rispetto della normativa comunitaria e a garanzia delle tutele previdenziali degli interessati, al fine di evitare pregiudizi economici nei confronti del personale a contratto.
  L'ipotesi riconoscimento di deroga diretta al personale a contratto, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 883/2004 riguarda i soli dipendenti pubblici. La legge che regola la figura dipendenti a contratto della rete diplomatico-consolare italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) non prevede che essa rientri nella categoria dei dipendenti pubblici. Infatti, occorre evidenziare che uno degli elementi essenziali per la qualificazione di un lavoratore come «dipendente pubblico» è l'assunzione mediante pubblico concorso (articolo 97 comma 3 Cost.).
  Le modalità di reclutamento del personale a contratto delle Rappresentanze estere, invece, non prevedono l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica, ma sono individuate nel decreto del Pag. 141Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, al riguardo, stabilisce limiti di assunzioni e autonomi requisiti (articolo 152).
  Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, anche il regime retributivo per le due categorie di personale è diverso, considerato che diverse sono le normative di riferimento sul piano della determinazione delle retribuzioni. Infatti, per il personale pubblico contrattualizzato la norma regolatrice deve essere individuata nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che rimette alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale e accessorio – mentre per il personale a contratto la norma di riferimento è l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che invece prevede che la retribuzione sia fissata dai contratti individuali, facendo riferimento a parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa.
  Sulla base di quanto rappresentato il lavoratore a contratto non può, pertanto, essere qualificato un dipendente statale del Ministero degli affari esteri con conseguente applicazione, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, delle disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 3 lettera b) del Reg. CE n. 883/2004.
  Al fine di riconoscere a tutto il personale a contratto la possibilità di mantenere la legislazione italiana, in assenza di accordi bilaterali specifici tra gli Stati, o in assenza di una modifica al Regolamento CE 883/2004, che consenta di reintrodurre una norma speciale per detta categoria di lavoratori, l'unica possibilità sono gli accordi in deroga, individuali, per i quali l'INPS, su istanza del Ministero degli affari esteri, si sta attivando, per il tramite delle proprie Direzioni regionali, presso le Istituzioni estere dei diversi Paesi.
  Infine, nel sottolineare l'attenzione del Ministero che rappresento in merito alla tematica sollevata, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che il Ministero degli affari esteri, espressamente interpellato al riguardo, nel miglior interesse dei propri dipendenti, si mantiene in stretto raccordo con il Ministero del lavoro e con l'INPS al fine di attuare pienamente le deroghe e le intese tecniche ottenute, consentendo l'accoglimento delle legittime istanze del proprio personale nei limiti di legge e di quanto negoziato con gli altri Paesi.

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ALLEGATO 2

5-03430 Gribaudo: Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'ENPAF.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritto all'ENPAF.
  Al riguardo, occorre premettere che l'ENPAF – trasformato in fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 – è un ente di previdenza che assicura non solo i liberi professionisti titolari di farmacia, ma anche coloro che esercitano la professione sotto forma di lavoro subordinato, i quali sono obbligati al versamento contributivo dell'intera annualità non frazionabile (4.541 euro per il 2020) e, al contempo, sono obbligatoriamente assicurati presso la gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS. Nello specifico, l'articolo 3 dello Statuto ENPAF prevede che «Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti».
  L'ordinamento dell'Ente prevede, peraltro, un'attenuazione dell'imposizione contributiva intera a favore dei farmacisti dipendenti:
   riduzione del 33,33 per cento, del 50 per cento o dell'85 per cento del contributo previdenziale intero, con proporzionale rimodulazione del trattamento pensionistico spettante. In caso di temporanea ed involontaria disoccupazione, tale riduzione spetta per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi;
   dal 2004, il farmacista dipendente o disoccupato ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, esclusivamente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del contributo previdenziale intero che, però, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche.

  Inoltre occorre sottolineare che, a decorrere dal 2004, non è più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'ENPAF e, pertanto, tali somme restano acquisite alla gestione, senza la possibilità di essere utilizzate dagli interessati tramite gli istituti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidenti con quelli maturati presso l'INPS.
  Dunque, le questioni oggetto del presente atto relative all'obbligatorietà dei versamenti contributivi e alla impossibilità di cumulare o totalizzare la contribuzione versata dai farmacisti silenti implica una revisione dell'attuale rapporto contributivo obbligatorio tra l'ENPAF ed i propri iscritti che trae origine da una norma di rango primario e cioè l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello Statuto.
  Pertanto, non posso che evidenziare che la risoluzione delle problematiche sollevate potrà essere affrontata eventualmente attraverso un intervento normativo.
  Nelle more dello stesso, assicuro un'attenta vigilanza ministeriale a tutela di tutti gli iscritti alla categoria.

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ALLEGATO 3

5-03597 Dara: Iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale con particolare riferimento alla realtà della provincia di Mantova.
  Al riguardo, la Regione Lombardia, espressamente interpellata, ha reso noto che la provincia di Mantova, al netto di oscillazioni anche estemporanee nell'utilizzo della cassa integrazione da parte delle industrie del territorio, è costantemente all'attenzione della Regione in ordine alle problematiche occupazionali.
  Il «mantovano» rappresenta, infatti, per la Lombardia un importante cluster del tessile (di particolare rilevanza il «distretto della calza»), settore che dopo la crisi generalizzata del 2008, negli anni successivi è sempre rimasto sotto pressione, sia per la concorrenza asiatica che per altri fenomeni di dumping salariale rispetto alle altissime professionalità espresse dai lavoratori delle aziende e marchi storici del territorio il cui costo del lavoro è più elevato.
  Questi sono i fenomeni che hanno presumibilmente prodotto una maggiore richiesta di cassa integrazione nella seconda metà del 2019 rispetto ad altre realtà territoriali, anche in virtù di singole situazioni molto rilevanti numericamente.
  Preliminarmente, mi corre l'obbligo di ricordare il contesto in cui il Governo ha dovuto operare negli ultimi tre mesi, al fine di garantire, in tempi quanto più rapidi possibili, la tutela delle aziende e dei lavoratori. Come noto a tutti, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento, riadattandoli ad eccezionali esigenze di protezione, scaturite dalla pandemia in atto. Ciò si è verificato in particolar modo con riferimento agli ammortizzatori sociali.
  Le aziende e i lavoratori sono stati accompagnati con misure racchiuse in più provvedimenti legislativi che hanno creato un reticolato normativo idoneo a sostenere datori di lavoro e lavoratori. L'ultimo in ordine di tempo risale al 15 giugno scorso che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste. Questo consentirà al contempo di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito.
  Voglio, inoltre, sottolineare che con il decreto Rilancio è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate sul mercato del lavoro, così da programmare adeguate strategie occupazionali (incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione).
  L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali con analoghe finalità, se non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro. Per farlo occorre confrontarci, pianificare, mettere idee sul tavolo. Ed è Pag. 144essenziale che imprese, istituzioni e organizzazioni sindacali, anche territoriali, viaggino nella stessa direzione. Solo così potremo disegnare un nuovo futuro dell'Italia fondato sul lavoro.
  Fondamentale sarà, poi, l'introduzione di misure per tutelare il potere d'acquisto e il reddito dei lavoratori, attraverso la proposta del salario minimo orario.
  In conclusione, il Ministero che rappresento, consapevole delle criticità segnalate dall'Onorevole interrogante, è impegnato ad affrontare le singole situazioni più rilevanti di crisi, intervenendo qualora necessario per tutelare livelli occupazionali e – con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico – anche il tessuto industriale.

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ALLEGATO 4

5-04092 Fregolent: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dello stabilimento Elcograf di Borgaro Torinese (TO).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità produttiva dello stabilimento Elcograf che – come affermato dall'interrogante – ha acquisito il ramo di azienda della G. Canale & C. spa.
  Al riguardo, la Regione Piemonte, espressamente interpellata, ha precisato di seguire da tempo la vicenda della ELCOGRAF S.p.a. La Regione ha dichiarato che dopo l'acquisizione, venne concordato con le Organizzazioni Sindacali un piano di risanamento, sottoscritto in data 16 gennaio 2019, accompagnato da una CIGS per crisi con prepensionamento della durata di 24 mesi sino al 27 gennaio 2021, che avrebbe dovuto consentire di rilanciare l'impresa.
  Dagli incontri svoltosi presso la Regione Piemonte – volti alla verifica del percorso inerente il piano di risanamento per valutare ogni eventuale azione per favorire una soluzione positiva – è emerso che l'azienda, riteneva di aver attivato gli strumenti alternativi per il personale in esubero, previsti dall'accordo del 16 gennaio 2019, ma che alcune di essi non avevano avuto alcun riscontro (mobilità presso altre unità dell'azienda fuori regione) o erano suscettibili di verifiche alla luce delle vigente normativa (ad esempio in materia di prepensionamenti). Proprio su quest'ultima fattispecie vi era discordanza tra le stime aziendali (che ritenevano interessata una platea variabile tra le 17 e le 23 unità) e quelle sindacali (che ritenevano interessata una platea di circa 40 unità).
  La Regione Piemonte ha comunicato che l'ultimo incontro svoltosi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, in data 13 maggio scorso, ha visto l'azienda affermare che lo stabilimento di Borgaro rimarrà attivo ma con un organico ridotto a circa 60 unità e che le possibilità di accedere ai prepensionamenti non sono state incrementate dalle normativa. Le organizzazioni sindacali si sono rivolte alla Regione Piemonte per la convocazione di un tavolo di confronto in sede regionale che era già fissato per il 12 giugno 2020, ma l'azienda ha tuttavia chiesto un rinvio ed è in corso la definizione della data.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero del lavoro, evidenzio che con il decreto direttoriale della Direzione Generale competente del 28 marzo 2019 è stata accertata, per il periodo dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2021, la condizione di crisi aziendale finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 174 lavoratori poligrafici impiegati presso l'unità di Borgaro Torinese.
  Inoltre, evidenzio che il 6 e il 12 marzo 2020, presso la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro, alla presenza dei rappresentanti ministeriali, si sono tenuti – in modalità call conference – due incontri tra i vertici aziendali della Società e le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 Pag. 146del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'esito degli incontri, le Parti hanno sottoscritto due distinti verbali di accordo aventi ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e secondo le linee applicative ministeriali anche successivamente varate. Nello specifico:
   l'accordo del 6 marzo 2020 ha previsto il ricorso da parte della Società – per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 – al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale nei confronti di un numero massimo di 350 lavoratori impiegati presso il sito di Verona. Nell'ambito del medesimo accordo, inoltre, la Società si è impegnata ad avanzare istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento nei confronti di 110 lavoratori poligrafici, nel limite delle posizioni rese disponibili in virtù delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019;
   l'accordo del 12 marzo 2020 ha previsto il ricorso, da parte della Società, al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale nei confronti di un numero massimo di 501 lavoratori occupati presso le sedi di Melzo, Treviglio, Cinisello B.mo, Bergamo e Madone. Nell'ambito del medesimo accordo, inoltre, la Società si è impegnata ad avanzare anche istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento nei confronti di 197 lavoratori occupati presso le predette sedi, nel limite delle posizioni rese disponibili in virtù delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019. Più precisamente:
   per lo stabilimento di Melzo, il trattamento di CIGS interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 maggio 2021) un numero massimo di 110 lavoratori (di cui 45 prepensionabili);
   per lo stabilimento di Treviglio, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) un numero massimo di 120 lavoratori (di cui 55 prepensionabili);
   per lo stabilimento di Cinisello B.mo, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 9 dicembre 2020) 31 lavoratori (di cui 22 prepensionabili);
   per lo stabilimento di Bergamo, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) n. 200 lavoratori (di cui 55 prepensionabili);
   per lo stabilimento di Madone, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) n. 40 lavoratori (di cui 20 prepensionabili).

  Pertanto, nel sottolineare l'attenzione rivolta dal Governo e dal Ministero che rappresento alla questione sollevata, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.