CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2020
386.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04143 Belotti: Sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati privatisti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Latini,
  l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017, le cui sessioni si terranno a partire dal prossimo 10 luglio.
  Ciò premesso, la decisione di osservare una tempistica differente per i cosiddetti privatisti è dettata dalla necessità della commissione di dover procedere, con tutti gli elementi utili, ai fini di una corretta valutazione finalizzata all'ammissione per il conseguimento del titolo, allo stesso modo in cui si è proceduto per i candidati interni, il cui percorso di studi e l'impegno è già noto ai membri interni della stessa commissione.
  Sarebbe stato oggettivamente povero di elementi valutativi – nonché discriminante nei confronti degli esterni che non hanno avuto occasioni costanti per fornire prova del loro impegno nel corso del triennio considerato – un esame preliminare che si fosse basato esclusivamente su prove condotte per via telematica, ancor di più se pensiamo alle prove di laboratorio richieste esplicitamente dal titolo in via di conseguimento.
  La configurazione dell'Esame di Stato per i candidati esterni, corrisponde a quella prevista per i candidati interni, come chiaramente esplicitato nell'Ordinanza medesima. Tali soggetti sosterranno, pertanto, la prova d'esame nella sessione di settembre.
  In tal senso, nel Decreto Scuola approvato in via definitiva alla Camera, sono state inserite misure proprio per i candidati privatisti che dovranno sostenere l'Esame del secondo ciclo, nella sessione straordinaria di settembre.
  Le suddette misure prevedono per i candidati esterni – in attesa di conseguire il diploma – di poter partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle Università, delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica e dalle altre Istituzioni di formazione superiore post diploma. Gli stessi candidati esterni potranno, altresì, partecipare con riserva a concorsi pubblici, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di secondo grado.

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ALLEGATO 2

5-04139 Piccoli Nardelli e altri: Sugli stanziamenti a sostegno delle scuole paritarie e a tutela del personale scolastico da esse impiegato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Piccoli Nardelli, Onorevole Ciampi,
  le scuole paritarie formano, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
  Ad esse vengono annualmente destinati contributi quantificati in relazione ai diversi ordini e gradi di istruzione e per l'accoglimento degli alunni con disabilità. Tali contributi costituiscono, insieme alle rette versate dai genitori, le risorse economiche che consentono il loro funzionamento.
  Al riguardo ricordo che, con la legge n. 160 del 2019, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono stati stanziati contributi alle scuole paritarie pari a 548.730.089 di euro di cui: 512.830.089 di euro a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado e 35.900.000 di euro destinati agli alunni diversamente abili. Di questi ultimi, 12.500.000 di euro sono finalizzati esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  Sulla base di tale previsione normativa, è stato emanato il decreto ministeriale n. 181 del 16 marzo scorso ed emessi i correlati decreti attuativi con cui sono stati assegnati i suddetti fondi agli Uffici Scolastici Regionali e alla Valle d'Aosta, che a loro volta stanno provvedendo al conferimento alle singole scuole paritarie, delle risorse ad esse spettanti.
  Va peraltro aggiunto che con il decreto-legge n. 18 del marzo scorso, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile, ed in particolare all'articolo 77, è stata autorizzata la spesa di 43,5 milioni nel 2020, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti. Per tali esigenze, alle scuole paritarie è stata assegnata una somma pari a 3.707.250 di euro.
  Inoltre, il citato decreto-legge n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27, all'articolo 120, comma 6-bis, ha stanziato, nell'anno 2020, la somma di 2 milioni in favore delle istituzioni scolastiche paritarie, destinata per l'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o al potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, e in parte per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.
  Onorevole, siamo consapevoli che la lunga sospensione delle lezioni, determinata dall'emergenza sanitaria, per molte scuole paritarie ha significato una rilevante perdita in termini economici, considerato che non sono state versate molte rette, in ragione di un servizio che non poteva essere erogato e goduto. Come da Lei evidenziato le situazioni di maggiore gravità si sono verificate nel segmento delle scuole dell'infanzia.
  A tal proposito il Governo con il decreto «Rilancio», ha previsto l'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro in favore proprio delle scuole paritarie.Pag. 48
  Oltre all'incremento per 15 milioni del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, che contribuirà a coprire parte delle spese di gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, abbiamo previsto un finanziamento straordinario e aggiuntivo, a compensazione delle rette non versate durante i mesi di chiusura delle scuole, a causa dell'emergenza sanitaria.
  In dettaglio sono stati previsti 70 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie e ulteriori 65 milioni per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia. Per queste ultime, l'assegnazione delle risorse ha tenuto conto dell'importante e insostituibile ruolo sussidiario che esercitano per i bambini della fascia 0-6 anni e per le loro famiglie.
  Lo stesso Decreto ha previsto l'erogazione di 39,23 milioni, destinati alle scuole statali e paritarie per il corretto svolgimento, in presenza e in sicurezza, della prova orale che costituirà, quest'anno, l'Esame di maturità.
  Tali risorse potranno essere impiegate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti e detergenti specifici per interventi di pulizia degli ambienti scolastici, di tali risorse, alle scuole paritarie sede di esame, andranno oltre 8,2 milioni.
  Sarà, inoltre, cura del Ministero, tramite le istituzioni scolastiche, garantire, secondo le prescrizioni ricevute, la sicurezza del personale scolastico, nell'ottica del contenimento del contagio, e vigilare, nel limite dei poteri di cui l'Amministrazione è titolare, sulla loro osservanza da parte delle scuole paritarie.

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ALLEGATO 3

5-04140 Toccafondi e Ferri: Sul numero di docenti nelle scuole della Toscana per l'anno scolastico 2020-21.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ferri,
  condivido con Lei che il nostro compito, oggi, è quello di contemperare due diritti che non possono essere contrapposti tra loro: il diritto all'istruzione e il diritto alla salute.
  Dobbiamo garantire a tutti – nessuno escluso – il diritto all'istruzione, un diritto inalienabile voluto dal dettato costituzionale.   Dobbiamo, altresì, accompagnare il ritorno a scuola delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in sicurezza e considerate le condizioni determinate dall'andamento dell'emergenza epidemiologica.
  La dotazione organica assegnata alla regione Toscana è, come ordine di grandezza, paragonabile a quella dei precedenti anni scolastici e quindi intesa come dotazione organica ordinaria, indipendente dai parametri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
  Ciò premesso, in merito alle criticità da Lei evidenziate, con specifico riferimento al settore scolastico in Toscana, la rappresentata diminuzione di posti avviene per attuazione di norme primarie, come per tutte le Regioni, ovvero:
   riduzione di 32 posti docenti ITP (insegnanti tecnico pratici) in attuazione del decreto legislativo n. 61 del 2017, che progressivamente implementa la revisione del percorsi di istruzione professionale con entrata a regime dei nuovi quadri ordinamentali;
   riduzione di 12 posti docenti laureati presso l'istruzione professionale sempre ITP in attuazione del predetto decreto legislativo n. 61;
   dotazione aggiuntiva di 30 posti per la scuola secondaria di II grado in attuazione del articolo 7, comma 10-octies del decreto mille proroghe;
   dotazione aggiuntiva di 27 posti sul potenziamento per la scuola dell'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 279 della legge n. 160 del 2019;
   incremento di 104 posti in organico dell'autonomia relativamente ai posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto, in attuazione dell'articolo 1, comma 266 della legge n. 160 del 2019.

  La suddivisione dell'organico fra le diverse Province è operata dall'Ufficio Scolastico Regionale che tiene conto, stante la dotazione organica complessivamente assegnata alla Regione, delle differenti dinamiche demografiche in atto e dei loro effetti sull'attivazione delle classi. Tali effetti dipendono ovviamente dalla distribuzione delle iscrizioni e dalla conformazione della rete scolastica.
  In ogni caso, considerando i dati delle classi attivate, in riferimento all'Ambito territoriale di Massa e allo specifico della scuola dell'infanzia e primaria, a fronte di un rapporto alunni/classe regionale rispettivamente di 22.5 e 19.8, si osserva che la provincia di Massa ha classi con rapporti di 19.8 e 17.5, che appaiono ridotti rispetto ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
  Si sta comunque valutando l'opportunità di attivare iniziative volte a superare le eventuali criticità circa l'assegnazione Pag. 50delle cattedre mediante la possibile assegnazione di ulteriori posti a tempo determinato, per accompagnare il ritorno a scuola delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in sicurezza e anche in considerazione delle condizioni determinate dall'andamento dell'emergenza epidemiologica.

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ALLEGATO 4

5-04141 Frassinetti e altri: Sull'intesa tra il Ministero dell'istruzione e la Conferenza episcopale italiana relativamente agli insegnanti di religione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bucalo, Onorevole Frassinetti,
  in merito alla questione da Lei posta, è utile innanzitutto inquadrare l'assetto normativo di riferimento che trova il suo fondamentale riferimento nella legge n. 121 del 1985. Con essa è stata data esecuzione alle modifiche apportate al Concordato Lateranense dall'Accordo intervenuto il 18 febbraio 1984, fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, che ha reso esecutiva l'Intesa raggiunta tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
  L'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado è adempiuto – articolo 9, comma 2, dell'Accordo con la Santa Sede e punto 5 del protocollo addizionale – con il ricorso a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima.
  A tale primo quadro normativo ha fatto seguito la legge n. 186 del 2003 che ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente di religione, articolati per ambiti territoriali coincidenti con le diocesi e corrispondenti ai due cicli scolastici previsti dall'ordinamento (primario e secondario). Inoltre, la consistenza dell'organico è determinata nella misura del 70 per cento dei posti complessivamente funzionanti. Su tale quota di posti funzionanti sono possibili le immissioni in ruolo che avvengono all'esito di specifiche procedure concorsuali.
  In particolare, l'accesso ai ruoli di insegnamento avviene, in base a quanto previsto in articolo 3 della legge n. 186, di norma con un concorso «ordinario» con frequenza triennale, tenuto conto dei titoli di studio richiesti in base all'aggiornata Intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012 e recepita con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.
  Inoltre, l'articolo 5 della medesima legge prevede che solo il primo concorso sia cosiddetto «riservato» per titoli e servizio svolto, ed è quanto in effetti avvenuto nel 2004 con conseguente adozione di graduatorie aventi validità triennale (quindi fino al 2007). A tale primo concorso non hanno poi fatto seguito ulteriori procedure selettive.
  In conformità a tale quadro di riferimento, è intervenuto il recente decreto-legge n. 126 del 2019 (convertita dalla legge n. 159 del 2019), con l'articolo 1-bis, commi 1 e 2, il quale ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire, entro l'anno 2020, previa Intesa con il Presidente della CEI, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
  Tuttavia, il medesimo articolo prevede che, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, continuino a essere effettuate le Pag. 52immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del precedente concorso 2004, sopra citato.
  A tal proposito, il Ministero, in attesa della sottoscrizione della prevista Intesa, ha avviato il 12 maggio scorso uno specifico monitoraggio – per il tramite degli Uffici scolastici regionali – al fine di verificare l'attuale stato delle graduatorie del 2004, in modo da potersi procedere medio termine, qualora la procedura concorsuale non si svolga e termini per il 2020, con lo scorrimento delle stesse come richiesto dal legislatore.
  Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo, occorre evidenziare che l'Intesa, tra il Ministro dell'istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, rappresenta il presupposto giuridico necessario all'avvio, come da tutti auspicato, del nuovo concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche.
  A tale riguardo, La informo che è attualmente in corso la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro che si occuperà proprio della redazione dell'Intesa in parola.

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ALLEGATO 5

5-04142 Casa e altri: Sull'utilizzo dei fondi PON 2014-2020.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Casa,
  i fondi strutturali costituiscono una preziosa risorsa aggiuntiva per innalzare i livelli qualitativi del sistema di istruzione e investire sulle competenze degli studenti e delle studentesse e nella formazione del personale scolastico.
  Il Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020 è destinato infatti al potenziamento e al miglioramento delle scuole presenti su tutto il territorio nazionale, seppur con intensità diversa a seconda delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna categoria di Regione. Destinatarie delle risorse sono le scuole di ogni ordine e grado e beneficiari sono le studentesse e gli studenti e il personale scolastico.
  Il 2020 è l'ultimo anno della Programmazione 2014-2020 che ha consentito sinora il finanziamento di importanti azioni:
   il FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale, ha consentito di finanziare il wi-fi in oltre 6.100 scuole, di dotare circa 6.000 scuole di ambienti digitali per la didattica integrata e oltre 1.800 scuole secondarie di secondo grado di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
   il Fondo sociale europeo (FSE) ha consentito investimenti importanti per azioni di contrasto alla dispersione scolastica, per azioni di potenziamento delle competenze di base, delle competenze trasversali e digitali, nonché per azioni di orientamento, di alternanza, di imprenditorialità, per la valorizzazione del patrimonio culturale, per il potenziamento linguistico e per la formazione del personale scolastico.

  In considerazione della attuale crisi emergenziale e grazie alla maggiore flessibilità riconosciuta dalla Commissione europea con le modifiche regolamentari approvate, una parte delle risorse relative all'anno 2020 della programmazione sono già state utilizzate per dotare le scuole di dispositivi e strumenti digitali da dare in comodato d'uso agli studenti più bisognosi delle scuole del primo ciclo, dei CPIA, delle sezioni carcerarie e di quelle ospedaliere ed è ora in fase pubblicazione l'avviso per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Sono così già stati mobilitati oltre 100 milioni per l'emergenza sanitaria in corso.
  Abbiamo, inoltre, stabilito di destinare 330 milioni di risorse FESR ancora disponibili per interventi di cosiddetta «edilizia leggera» a favore degli enti locali per interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule in considerazione delle disposizioni che impongono il distanziamento personale in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.
  Abbiamo, infine, ulteriori risorse pari a circa 450 milioni, che corrispondono in parte alle disponibilità annuali del PON e in parte a economie e revoche di precedenti progetti e procedure autorizzate.
  Tali risorse potranno essere utilizzate per potenziare le competenze degli studenti colmando i divari territoriali esistenti, per rafforzare le azioni di formazione del personale scolastico e anche per garantire supporto agli studenti e alle famiglie attraverso buoni libro e dispositivi digitali.

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ALLEGATO 6

5-04144 Fusacchia: Sull'apertura di luoghi e spazi delle scuole da adibire a centri estivi per bambini e ragazzi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Fusacchia,
  l'emergenza sanitaria determinatasi nel nostro Paese ha reso necessaria la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, ridimensionando significativamente la possibilità di fare attività al di fuori del contesto familiare, sia per i bambini che per gli adolescenti.
  Condivido con Lei che l'esperienza del confinamento e le conseguenti restrizioni hanno inciso fortemente sullo stato di benessere dei bambini e degli adolescenti che è legato principalmente alla socialità fra pari, al gioco e all'educazione.
  Proprio perché consapevoli dell'importanza di restituire, in totale sicurezza, anche ai più piccoli il diritto al gioco e alla socialità, abbiamo lavorato insieme al Ministero della Famiglia, ai Comuni, alle Province, alle Regioni, alla Società Italiana di Pediatria e ovviamente al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute per garantire un primo ritorno alla normalità nel periodo estivo.
  A questo proposito, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo all'estensione delle linee guida per le attività estive destinate ai più piccoli.
  Partendo da tali premesse, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito le linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi destinati ai bambini e agli adolescenti, così come da Lei richiamate.
  Come ben sa, tale obiettivo è stato perseguito ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
  Onorevole, in merito alla questione da Lei posta, circa la messa a disposizione delle palestre e di altri spazi, a partire dagli spazi aperti degli istituti scolastici, come ricordano anche le suddette linee guida, l'utilizzo di sedi ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi – nel periodo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura – ha una tradizione molto forte e radicata in numerose realtà locali.
  In questo momento, le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo saranno naturalmente quelle dotate di un generoso spazio esterno dedicato, anche in considerazione della necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico.
  Aggiungo che le linee guida sopra richiamate prevedono anche criteri di priorità nell'accesso ai servizi erogati dai centri estivi per assicurare un maggiore sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro e a quelle più fragili o con bambini disabili.
  Posso assicurarLe che continueremo a lavorare fino all'ultimo con tutti gli attori coinvolti, affinché, in piena sicurezza, si possa dare a bambini e famiglie una certezza sulla riapertura dei centri estivi. Era un impegno che come Governo ci eravamo assunti e quanto riferito dimostra che siamo sulla buona strada.