CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04117 del collega Fornaro: Iniziative a tutela della microfiliera lattiero-casearia D.o.p. del Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il settore delle eccellenze agroalimentari nazionali, comprensivo quindi anche della microfiliera lattiero casearia DOP piemontese, costituisce – come comprensibile – una tematica di prioritaria attenzione di questo Ministero, trattandosi di una filiera produttiva di qualità che è intimamente collegata alle specificità etnogastronomiche, storiche, di tradizione del territorio di produzione e ai relativi comprensibili indotti.
  Nel settore lattiero-caseario gli interventi che sono stati previsti a sostegno del mercato sono stati necessariamente di carattere generale e, comunque, hanno riguardato anche le produzioni realizzate nell'ambito di «microfiliere», quali quella in argomento.
  Tra queste, questo Ministero, attraverso le circolari n. 2224 del 5/5/2020, n. 2569 del 26/5/2020 e n. 2600 del 28/5/2020, ha recepito la normativa comunitaria in materia di concessione di un aiuto per rammasso privato di formaggi, di burro e di latte scremato in polvere.
  Inoltre, il regolamento UE 2020/599 ha autorizzato gli accordi e le decisioni tra le parti al fine di pianificare la produzione del latte.
  Tuttavia, posto che gli interventi attivati a livello comunitario non possono essere sufficienti a risolvere i problemi evidenziati – peraltro riscontrabili in molte altre realtà territoriali, la cui economia agricola è strettamente connessa a microfiliere locali – per questo motivo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (DL Rilancio) sono stati previsti ulteriori fondi da destinare a misure di sostegno delle filiere agricole in difficoltà.
  È quindi nostro intendimento, in tale ambito, dedicare ulteriore spazio alla filiera lattiero-casearia e ribadire il nostro impegno per salvaguardare e agevolare tale settore produttivo.

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ALLEGATO 2

5-04116 Maglione: Sull'attività dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Tra gli obiettivi della Politica agricola comune rientrano, come noto, anche la tutela e la valorizzazione dei paesaggi storici e delle pratiche agricole tradizionali.
  In tale direzione, è intervenuto il decreto ministeriale 19 novembre 2012 con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al fine di preservare la diversità biologica e culturale del patrimonio rurale italiano ed il connesso comparto agroalimentare – espressione di tali territori – nonché per promuoverne lo sviluppo sostenibile.
  L'Osservatorio ha il compito di elaborare principi generali, strategie e azioni tese a salvaguardare e valorizzare il paesaggio rurale, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali, e quello di valutare le candidature al fine di iscrivere nel citato Registro i siti ritenuti idonei, nonché le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali di particolare valore.
  Il Registro è volto all'individuazione, al censimento e alla salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità.
  Nel Registro possono essere iscritte le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali legate ad una precisa area geografica, anche se di limitata diffusione. Tali pratiche devono essere di rilevanza storica, esercitate con tecniche, strumenti e oggetti legati alla prassi tradizionale con l'impiego di cultivar, varietà o razze locali.
  Per i paesaggi, oggetto dell'interrogazione ed in attesa di approvazione, pervenuti al Ministero nel corso del 2019 e all'inizio del 2020, l'Amministrazione ha svolto tutte le analisi tecnicoscientifiche sui dossier candidati e la task force, appositamente istituita, ha realizzato i sopralluoghi previsti dalla procedura.
  Ciò posto, segnalo che in data 16 marzo 2020 la Ministra aveva convocato una riunione dell'Osservatorio per procedere tempestivamente alle valutazioni delle candidature presentate, all'analisi e alla valutazione dei dossier, con lo scopo ultimo di iscrivere al Registro nazionale i paesaggi candidati ritenuti idonei.
  Purtroppo a seguito del diffondersi della pandemia e delle conseguenti misure assunte dal Governo, la riunione già convocata è stata rinviata.
  Tuttavia, gli Uffici competenti del MIPAAF hanno proseguito le attività dell'Osservatorio, aggiornando la situazione dei differenti dossier e istruendo le nuove richieste nel frattempo pervenute.
  Consapevole del grande valore che tale riconoscimento avrebbe per i territori, si procederà nei prossimi giorni ad una nuova convocazione del citato Osservatorio.

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ALLEGATO 3

5-04118 Loss: Sulla modifica della convenzione 2020 tra AGEA e i CAA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.
  In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP Agea – e gli organismi pagatori regionali ove esistenti – e i Centri di assistenza agricola(CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.
  Ricordo che il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA e che alle Regioni, oltre alla valutazione di detti requisiti e alla verifica del mantenimento degli stessi, compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale CAA.
  Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio da parte dei Centri di Assistenza Agricola, gli Organismi Pagatori possono definire, nell'ambito dell'atto convenzionale di affidamento delle predette funzioni delegate, ulteriori requisiti di carattere operativo e strutturale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.
  Alla luce di tali disposizioni, la previsione della clausola che prevede, all'interno della convenzione Agea/CAA in corso di stipulazione con riferimento all'anno 2020, la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e il conseguente inserimento, anche a carattere temporaneo, dell'operatore CAA nell'organizzazione aziendale, rappresenta una misura organizzativa dell'esercizio delle funzioni delegate che Agea può assumere nell'ambito delle attribuzioni di competenza.
  Ciò detto, fermo restando che l'Organismo Pagatore, anche in caso di delega di funzioni, resta comunque l'unico responsabile dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la predetta misura risponde, dunque, ad una precisa scelta strategica – anch'essa rientrante tra le competenze statutarie, sentito il Ministero vigilante – di ricondurre, da un lato, alla diretta responsabilità dei CAA l'esercizio delle sole attività correlate all'utilizzo del SIAN e, dall'altro, di assicurare l'innalzamento delle garanzie procedimentali al livello almeno equivalente a quello assicurabile dagli apparati pubblici, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa per l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati.
  Occorre altresì tener presente che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della Pag. 271concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.
  Mi preme comunque assicurare gli onorevoli interroganti che sono in corso tutte le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile.

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ALLEGATO 4

5-04119 Nevi: Iniziative di contrasto al patogeno Xylella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riguarda lo stato di attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia» di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, faccio presente che il decreto interministeriale (Politiche Agricole, Sviluppo economico e Sud), che attua la norma sopracitata è stato adottato in data 6 marzo 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2020.
  Nelle more della conclusione dell’iter di approvazione, il MIPAAF ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano, previsto dall'articolo 22 del suddetto decreto interministeriale, che si è già riunito due volte, in data 30 aprile 2020 e il 22 maggio 2020.
  Nel corso delle due riunioni, sono state analizzate le proposte di attuazione di diverse misure di intervento del Piano, in particolare: interventi compensativi in favore dei frantoi oleari con uno stanziamento complessivo di 35 milioni di Euro, la cui attuazione è stata affidata ad Agea (che ha avviato le procedure di ricognizione preventiva dei beneficiari, per accorciare i successivi tempi di presentazione delle domande di aiuto); interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto interministeriale, rispettivamente concernenti il reimpianto degli oliveti, la riconversione produttiva e la salvaguardia degli olivi monumentali, per uno stanziamento complessivo di 70 milioni di Euro in due anni.
  Per quanto attiene agli interventi indicati dall'articolo 6 del citato decreto interministeriale – per i quali è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il biennio 2020-2021 – si intende prevedere il reimpianto con un numero di piante di olivo pari a quello delle piante rimosse, in modo da tenere pienamente conto delle esigenze economico-sociali ed agronomiche manifestate dal territorio.
  Per quanto poi concerne l'articolo 7 – che prevede la ricostituzione del potenziale produttivo con specie arboree diverse dall'Olivo – sono previsti 25 milioni di euro nel biennio considerato, utilizzando le stesse procedure previste per l'articolo 6.
  Particolarmente rilevante, dal punto di vista della tutela dell'inestimabile valore paesaggistico e del capitale naturale, è il decreto che attua le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale, relativamente alla concessione di contributi finalizzati a salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese.
  Tale provvedimento, per il quale è prevista una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, prevede un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia.
  Tutti e tre gli interventi si applicano in zone infetta e la loro definizione avverrà in tempi molto contenuti, una volta verificata la piena compatibilità con le pertinenti norme unionali in materia di aiuti di stato.
  È stato anche predisposto il decreto attuativo relativo alle previsioni di cui all'articolo 9 del più volte citato decreto interministeriale 6 marzo 2020, concernente l'individuazione Pag. 273di criteri, priorità e procedure per la concessione di un contributo compensativo del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi, a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia, che reca una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro.
  Il provvedimento, in fase di adozione, prevede l'indennizzo delle aziende agricole che a causa dell'infezione hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
  L'aiuto sarà limitato ad una sola annata agraria ma potranno essere compensati costi o perdite causati dalla Xylella verificatisi fino a tre anni prima. I costi ammissibili riguarderanno la distruzione delle piante e la perdita di prodotto.

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ALLEGATO 5

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C.2500);
   apprezzato lo sforzo senza precedenti che il Governo ha messo in atto con il provvedimento in esame per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;
   considerata con favore la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;
   sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;
   rilevato, in merito, che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, avendo la pandemia interessato i nostri principali partner commerciali, sia dalla chiusura della canale c.d HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità; molti settori, inoltre, quali quelli legati al florovivaismo e alle attività agrituristiche hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;
   considerato, con favore, quindi, quanto previsto al Capo VI, recante Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 222, che ha istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni per il 2020, dall'articolo 223, che ha destinato 100 milioni di euro per il 2020 per la riduzione volontaria della produzione di uve, dall'articolo 224, che ha recato diverse misure – tra le quali l'innalzamento al 70 per cento dei contributi PAC richiesti nell'ambito della procedura ordinaria, il riconoscimento del codice ATECO alla coltivazione idroponica e acquaponica, la definizione della resa produttiva massima ad ettaro, fissata in 30 tonnellate – dall'articolo 225, che ha previsto la concessione di mutui a favore dei consorzi di bonifica per un importo di 500 milioni di euro e, infine, dall'articolo 226 che ha attribuito al Fondo emergenza alimentare un importo di 250 milioni di euro;
   preso atto, inoltre, che numerose altre disposizioni arrecano vantaggi e tutela al settore, tra le quali: l'articolo 31, comma 3, che assegna a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020; l'articolo 25, che prevede l'elargizione di un Pag. 275contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario; l'articolo 26, che detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole; l'articolo 28, che istituisce un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione per gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l'altro, dell'attività agricola; l'articolo 30, che prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche a bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 38, che rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative; l'articolo 42, che istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione; l'articolo 48, che rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese; l'articolo 68, che riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA); l'articolo 70, che modifica i termini della concessione della CIG in deroga, disposta anche a favore delle imprese agricole e della pesca; l'articolo 84, che prevede un'indennità di 1000 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e di 500 euro, sempre per il mese di aprile, per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; l'articolo 94, che prevede la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti; l'articolo 95, che prevede incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro; l'articolo 103, che introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati, tra l'altro, in agricoltura; l'articolo 123, che dispone la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'articolo 125, che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; gli articoli 126 e 127, che dispongono una ulteriore sospensione dei versamenti al 16 settembre 2020; l'articolo 133, che differisce al 2021 la prevista entrata in vigore della cd. plastic tax e della cosiddetta sugar tax; l'articolo 177, che stabilisce, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi; l'articolo 137, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili); l'articolo 199, infine, che istituisce un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale;
   preso atto di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Agricoltura sul provvedimento in esame, che ha visto coinvolti i principali attori della filiera, sia sul versante delle imprese sia su quello dei lavoratori;
   considerato che gli strumenti finanziari messi a disposizione del settore agricolo e della pesca – il fondo emergenziale filiere in crisi e il fondo emergenza alimentare – devono essere utilizzati in modo da evitare sovrapposizioni negli interventi ed assicurare ad ogni comparto in difficoltà il sostegno dovuto, senza dimenticare la necessità di rilancio delle filiere;
   preso atto che dal lavoro istruttorio svolto dalla Commissione è emerso che:
    il settore floricolo versa in una situazione di difficoltà ancora maggiore di quella registrata del comparto vivaistico in generale, richiedendo, almeno, un ristoro proporzionale alle spese sostenute per la distruzione dei fiori o calcolato in base al fatturato dell'anno precedente;
    particolare attenzione deve essere, poi, riservata alle imprese di pesca delle acque marittime e interne e di acquacoltura che, a causa della chiusura del circuito Pag. 276c.d. HORECA, hanno visto annullato ogni margine di guadagno, rendendosi pertanto necessarie iniziative di riattivazione di quel canale;
    il settore della suinicoltura necessita di numerose misure, quali il ritiro e l'ammasso dei prodotti invenduti, per le quali potrebbe essere utilizzato il Fondo indigenti e il sostegno per il controllo dell'offerta, attraverso un rafforzamento della filiera;
    il comparto lattiero-caseario avendo subito una forte contrazione della domanda a partire dal latte e dai prodotti freschi necessita di un'attività di ritiro diretto del latte UHT, potendo interessare, altresì, i formaggi a maggiore assorbimento di prodotto quali il parmigiano, il grana padano o il provolone, per i quali potrebbe essere utilizzato il Fondo alimentare, mentre per le altre produzioni, come la mozzarella di bufala, si potrebbe configurare anche il congelamento delle cagliate o del latte stesso. Resta, comunque, essenziale configurare per il futuro una strategia per gestire il prodotto fresco;
    particolarmente bisognosa di ristoro è la produzione di birra artigianale che, in quanto non pastorizzata, richiede di essere consumata nell'immediato;
    necessita di un sostegno la carne bianca e di vitello, per la quale, utilizzando il Fondo filiere, dovrebbe essere disposto l'ammasso, mentre per l'olio a denominazione garantita, che, allo stato, registra 18 mila tonnellate di giacenza, occorre disporre misure di ritiro, destinando poi specifiche sovvenzioni per il rifinanziamento del piano olivicolo;
    il Fondo indigenti potrebbe, invece, essere utilizzato per acquistare la produzione nazionale di riso, di zucchero, di succhi di frutta, di verdura liofilizzata, di carne in scatola di vitello o omogeneizzato di agnello (IGP), mentre per il pesce, data l'esistenza dell'unico canale legato alla commercializzazione del fresco, si potrebbe valutare il ritiro del tonno rosso;
    occorre, poi, prestare attenzione alle filiere minori come la canapa, l'apicoltura, la frutta a guscio e il settore brassicolo che non dispongono di fondi specifici;
    le importanti misure adottate dai precedenti provvedimenti per imprese e lavoratori del settore, pur adeguate, fanno registrare criticità nei tempi di accesso e di fruizione;
   considerato, nel merito del provvedimento, che:
    il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i soli mesi di aprile 2019 e aprile 2020, può risultare di difficile applicazione per il settore agricolo a causa del carattere stagionale dell'attività;
    gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi dovrebbero essere inclusi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) per i quali è possibile utilizzare il bonus baby-sitting; dovrebbe, inoltre, essere consentita alle aziende agrituristiche la prosecuzione dell'attività di asporto consentita durante il lockdown;
    i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, necessitano di essere compresi tra i lavoratori del settore agricolo beneficiari del contributo disposto dall'articolo 84, comma 7, prevedendo a loro favore, per il mese di aprile 2020, un'indennità di 600 euro;
    occorrerebbe includere, tra i soggetti destinatari del finanziamento dei centri estivi 2020 da parte dei comuni di cui all'articolo 105, anche le aziende agricole con servizio di agriasilo, fattorie didattiche, ippoturismo, equitazione e che svolgano, comunque, un servizio socio-educativo;
    occorrerebbe completare il processo di copertura attraverso ammortizzatori Pag. 277dei lavoratori del settore ad oggi non compresi, estendendoli ai lavoratori forestali del settore della PA, ai lavoratori dei consorzi di bonifica, e a tutti gli stagionali, nonché rimuovere alcune evidenti disparità tra il settore agricolo ed altri settori nell'erogazione dei bonus;
    sarebbe opportuno inserire i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121;
    risulterebbe, poi, particolarmente importante inserire tra i crediti per i quali può essere disposta la cessione di cui all'articolo 122: il credito di imposta Industria 4.0 in modo da incentivare il ricambio del parco macchine agricole; e il credito relativo ai lavori di sostituzione delle coperture di amianto, previsto dalla legge di bilancio per il 2019;
    di particolare interesse per il settore risulterebbe l'estensione del credito di imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 agli agriturismi e alle imprese agricole che svolgono servizi socioeducativi, incluse le fattorie sociali, nonché agli interventi svolti per allestimento di alloggi in sicurezza per i braccianti stagionali;
    il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare situazione di crisi in cui versa, necessita di una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito d'imposta allo scadere del termine di sospensione;
    gli agriturismo beneficiari della tax credit vacanze di cui all'articolo 176 dovrebbero essere intesi in modo da includere quelli che svolgono attività di ippoturismo, ittiturismo e attività di fattoria sociale;
    la ripartizione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi di cui articolo 222 dovrebbe essere effettuata prevedendo un coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali;
    all'articolo 225 occorre sostituire l'articolo 62 con l'articolo 68, in riferimento al presupposto normativo richiamato come giustificativo della sospensione dei tributi dovuti ai consorzi, specificando, inoltre, che nel divieto di assunzioni non rientrino l'utilizzo di operai stagionali o la sostituzione di personale collocato in quiescenza;
    all'articolo 226, risulta importante specificare che nel riparto del Fondo indigenti si tenga in debito conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, fermo restando il soddisfacimento dell'interesse primario consistente nel fornire assistenza alimentare alle persone bisognose;
   ritenuto opportuno che:
    il contributo di cui all'articolo 84, comma 7, sia previsto sia per il mese di aprile che per quello di maggio e che lo stesso sia incrementato da 500 a 600 euro, in linea con quanto disposto per gli altri lavoratori;
    gli impiegati forestali, gli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, alle dipendenze, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni debbano essere inclusi tra i beneficiari della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;
    occorrerebbe sospendere le procedure di recupero dei contributi INPS conseguenti all'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative;
    dovrebbero essere inclusi i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020;Pag. 278
   considerato, inoltre, particolarmente rilevante per il settore:
    il rifinanziamento della misura relativa alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero da parte di ISMEA, dato il particolare interesse riscontrato dalla misura;
    assicurare un ristoro ad alcune filiere minori, quali in particolare l'apistica, la brassicola, quelle riferite alla coltivazione della canapa e della frutta a guscio, anche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono per il mantenimento e l'arricchimento biodiversità;
    fornire un contributo ai piccoli birrifici artigianali che hanno subito un forte contraccolpo dalla chiusura del circuito cosiddetto HORECA e non possono conservare l'invenduto in ragione del fatto che il prodotto non è pastorizzato ed è, quindi, facilmente deperibile;
    modificare le modalità di calcolo del danno alle produzioni ai fini dell'intervento del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che, nel caso di danni occorsi a causa di organismi nocivi sui vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile venga effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno;
    esonerare i pescatori della piccola pesca di cui di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 dall'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita diretta del pescato;
    prevedere un intervento per sostenere presso la distribuzione e la ristorazione il cibo italiano, introducendo, se del caso, sgravi fiscali, crediti di imposta o l'emissione di voucher, nell'ambito di una campagna di promozione indirizzata al consumo di prodotti italiani»;
    istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole – che possa aiutare a prevenire le pratiche commerciali sleali e a promuovere il comparto sui mercati internazionali – insieme con la previsione di nuovo sistema informativo denominato «ClassyFarm» per la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;
    sospendere il pagamento per l'anno in corso dei canoni concessori per le imprese di acquacoltura;
    valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla pandemia;
    elaborare una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica, da predisporre in collaborazione con le regioni e gli altri Ministeri competenti;
    approfondire ogni aspetto legato al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher per l'utilizzo di manodopera nel settore;
    intervenire a favore del comparto produttivo dello zucchero, considerata la situazione di incertezza finanziaria in cui versa il settore a causa della richiesta di restituzione di parte degli aiuti per la ristrutturazione disposti a livello europeo e le pesanti ricadute che una mancata risoluzione della questione potrebbe determinare in termini di occupazione e di reddito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 25, comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura il contributo è calcolato facendo riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;
   2) all'articolo 84, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:Pag. 279
  7-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità mensile di 600 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusi gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   3) dopo l'articolo 162, inserire il seguente:

Art. 162-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi a bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  Conseguentemente, abrogare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 162.
   4) all'articolo 176, aggiungere, al comma 1 e al comma 3, lettera a) dopo le parole: «agriturismo» le seguenti: «incluse quelle svolte nella forma di ippoturismo, ittiturismo e fattoria sociale»;
   5) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   6) all'articolo 224, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, aggiungere, in fine: Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.
   7) all'articolo 225, sostituire, al comma 1, le parole: «dall'articolo 62» con le seguenti: «dall'articolo 68» e da: «con esclusione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano connesse all'utilizzo di operai stagionali o alla sostituzione di personale collocato in quiescenza».
  e con le seguenti osservazioni:

  valuti la Commissione di merito di:
   a) prevedere nuove risorse finanziarie per la concessione da parte di ISMEA di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle aziende agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020;
   b) considerare gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi tra i centri estivi di cui Pag. 280all'articolo 72, comma 1, lettera c) dove è possibile utilizzare il bonus baby-sitting ed estendere la possibilità di vendita per asporto;
   c) incrementare l'importo del bonus di cui all'articolo 84, comma 7, di 100 euro, portandolo da 500 a 600 euro, estendendolo altresì al mese di maggio 2020;
   d) prevedere che la disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 si applichi anche agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   e) sospendere, dall'1 febbraio 2020 al 15 settembre 2020, i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, insieme alle procedure di recupero nei confronti del lavoratore e prorogare di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti;
   f) includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;
   f1) valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla crisi pandemica;
   g) specificare, all'articolo 105, comma 1, lettera a), che, tra i servizi socioeducativi territoriali, sono comprese le aziende agricole che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi;
   h) precisare che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125, si applichi anche alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e socioeducativa e comprenda anche gli investimenti per allestimento di alloggi in sicurezza destinati ai braccianti stagionali;
   i) inserire, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121 i lavori per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde), di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli interventi per la rimozione delle strutture in amianto, di cui all'articolo 1, commi 156-161, della legge 145 del 2018;
   l) istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole, demandando ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri attuativi, e prevedendo, al contempo, un nuovo sistema informativo denominato «ClassyFarm» per la raccolta e l'elaborazione dei dati, al fine di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;
   m) prevedere la creazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani che interessi la distribuzione e la ristorazione in modo da incentivare, anche attraverso l'utilizzo di appositi ticket e corner di vendita o attraverso l'introduzione di vantaggi di carattere fiscale, il consumo di cibo italiano;
   n) introdurre una sospensione per l'anno 2020 dei canoni dovuti per le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività di acquacoltura;
   o) prevedere che, nel riparto del Fondo indigenti di cui all'articolo 226, si possa tener conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche Pag. 281del Paese, con particolare riferimento alle filiere che hanno subito più danni dal rallentamento del mercato;
   p) istituire un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori, tra le quali – la filiera apistica, quella brassicola, della canapa e della frutta a guscio;
   p1) prevedere misure a sostegno del settore suinicolo, a partire dalla ristrutturazione delle filiere e dalla gestione dell'offerta, al fine di migliorare la qualità e sviluppare nuovi prodotti;
   q) elaborare per le produzioni lattiero-casearie una strategia di gestione delle eccedenze, che parta da una migliore gestione dell'offerta e preveda, poi, la possibilità per lo Stato di procedere a ritiri di emergenza, stoccaggi di burro, congelamento delle cagliate, nonché polverizzazione di tutte le tipologie di latte, al fine di facilitare lo stoccaggio e rendere possibile l'utilizzo nella produzione alimentare e in quella zootecnica, oltre ad poter rispondere più facilmente alle domanda esistente sui mercati internazionali;
   r) prevedere l'istituzione di un apposito Fondo destinato a garantire un ristoro ai piccoli birrifici artigianali, calcolato sulla base dei dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento nonché dalle vendite del periodo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
   s) istituire un Tavolo per la revisione della normativa già esistente sui voucher in agricoltura – che in tale occasione ha mostrato tutti i suoli limiti – in modo da rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta della prestazione di lavoro occasionale nel settore, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche;
   t) elaborare, in collaborazione con le regioni, una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica problematica, con particolare riferimento agli ungulati, individuando altresì modalità di tracciabilità per la commercializzazione dei derivati;
   t1) introdurre ulteriori misure di ristoro per gli agricoltori danneggiati dalla Xylella, all'esito di un attento monitoraggio;
   u) prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
   v) considerare una misura, concordata con gli enti locali che possa fornire un ristoro alle piccole aziende agricole che, nel periodo di chiusura dei mercati locali, non hanno potuto beneficiare della fonte integrativa di reddito derivante dalla vendita diretta svolta in tali sedi;
   v1) introdurre ulteriori strumenti volti a favorire una maggiore produzione di grano duro, incentivando i contratti di filiera e introducendo specifiche premialità legate alla qualità del prodotto;
   z) prevedere, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata, che, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva, gli effetti della sentenza restino a carico dello Stato.