CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);
   apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
   valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
   considerato in particolare che:
    l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
    il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;
    lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;
    già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
    andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
    l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale;Pag. 102
    andrebbe attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.