CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 1 giugno 2020
379.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL n. 22/2020 recante: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (C. 2525 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui all'alinea del comma 3, sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie comparativamente più rappresentative, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
1. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo le parole: secondo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti:, nonché sugli esami di idoneità.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
     « b-bis) le modalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato;»;
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in data utile per permettere loro di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.».
1. 24. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: e sullo svolgimento inserire le seguenti: degli esami di idoneità e;.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole:, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni;
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.».
1. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

Pag. 33

  Al comma 1, dopo le parole: specifiche misure, aggiungere le seguenti: sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le strategie e le modalità aggiungere le seguenti: di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020 e.
1. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutte le misure contenute nelle ordinanze ministeriali che abbiano a riferimento profili contrattuali in ordine ad obblighi professionali del personale sono precedute da apposite intese di natura pattizia.
1. 2. Frate, Vizzini, De Toma.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il dirigente scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1o settembre.
*1. 4. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il dirigente scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1o settembre.
*1. 39. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria individuata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei di studenti.
1. 26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dell'eventuale integrazione e recupero con le seguenti: dell'integrazione e recupero;
   b) dopo le parole: all'anno scolastico 2019/2020 aggiungere la seguente: e;Pag. 34
   c) sostituire le parole: 1o settembre con le seguenti: 10 giugno.

  Conseguentemente, al terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: L'eventuale integrazione con le seguenti: L'integrazione;
   b) dopo le parole: specifiche necessità degli alunni aggiungere le seguenti:, anche con disabilità,;
   c) dopo le parole: istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti:, garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto.
1. 25. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventuale.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: eventuale.
1. 41. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di tutti i cicli di istruzione, aggiungere le seguenti: inclusi quelli con disabilità,.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: gli istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti: e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità.
1. 5. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddette soft skills) che sono introdotte nel metodo didattico in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione.
1. 29. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 2020/2021 con le seguenti: 2021/2022.
1. 28. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione con le seguenti: mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, accompagnato da un giudizio analitico.
1. 37. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della Pag. 35misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
1. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2. La durata di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;.
1. 32. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere la parola: possibile;
   b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:, e garantendo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31 dicembre 2020 per gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, richiamata nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012.
1. 31. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, all'alinea e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: 18 maggio.
1. 30. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche Pag. 36dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;.
1. 9. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,.
1. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente comma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
1. 33. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sopprimere le parole: ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì con le seguenti: l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in presenza anche sulla base;
   c) alla lettera c), dopo le parole: unico colloquio aggiungere le seguenti: che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza;
   d) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) per lo svolgimento delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e di uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.».
1. 34. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere la seguente:
   «0a) le modalità della didattica anche a distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purché lo studente con disabilità sia Pag. 37accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del piano educativo individualizzato;»;
   b) alla lettera b), prima delle parole: rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo aggiungere le seguenti: l'eventuale; dopo le parole: primo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti:, avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero, purché detto recupero avvenga, in caso di discente con disabilità, prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; e dopo le parole: conto altresì di un aggiungere la seguente: eventuale;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: l'eventuale eliminazione; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;.
1. 21. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali.
1. 40. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;.
1. 11. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto;.
1. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: dalla stessa ordinanza aggiungere le seguenti: comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative Pag. 38per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,;
   b) dopo le parole: n. 62 del 2017 aggiungere le seguenti: garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, richiamata nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012.
1. 13. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'eliminazione delle prove scritte e la loro sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice, articolandone i contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato alla commissione in modalità telematica, così da consentire di attribuire il voto finale con completezza e congruità di valutazione; specifiche previsioni devono altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;.
1. 14. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera c), dopo la parola: contenuti, aggiungere le seguenti: che tengano conto altresì di un elaborato del candidato.
1. 15. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;.
1. 16. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: al presente articolo prevedono aggiungere le seguenti: tutte le.
1. 17. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, avuto riguardo dell'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza.
1. 35. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.
1. 18. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 39

  Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e, ove non possibile, con modalità a distanza. Gli esami preliminari devono essere effettuati in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno.
1. 1. Silli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del secondo ciclo di istruzione, aggiungere le seguenti: siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale.
1. 38. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 7-quater, sostituire le parole: del personale con le seguenti: degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione in collaborazione con i docenti che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive, retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL scuola 2002/2005,.
1. 42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere i seguenti:
  7-sexies. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore e ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
  7-octies. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67 del regolamento UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.
1. 19. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del citato decreto.
1. 20. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

  1. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie Pag. 40definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, ove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza, volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, Pag. 41che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

  5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di Pag. 42prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
  10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.
1. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento dei posti nell'organico di diritto)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria dell'educazione civica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
   a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;
   b) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a Pag. 43decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino a dicembre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE: 300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro, 250 euro al mese per redditi tra 7.000 euro e 40.000 euro, 100 euro al mese per redditi sopra 40.000 euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 03. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Differimento del termine per bandire la procedura straordinaria per docenti della scuola secondaria)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1. 04. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dotazione di dispositivi per studenti delle scuole)

  1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti Pag. 44tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
  3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 05. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Superamento del digital divide attraverso la formazione dei docenti alla didattica digitale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.
  3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di Pag. 45ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 06. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

  1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denominato «Fondo per la didattica digitale e il coding», con durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 07. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto per l'emergenza COVID-19, di cui agli articoli 23, comma 8, e 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.
  2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite con le seguenti: «7 per cento».
1. 08. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 09. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
1. 011. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

Pag. 47

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 012. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 013. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie degli enti locali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 014. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 015. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 016. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio Pag. 49e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 017. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
   a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
   b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 018. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 019. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia Pag. 50per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge citato e le scuole paritarie.
1. 020. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro, comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma, e alle scuole paritarie.
1. 021. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

ART. 2.

  Sopprimere i commi 01, 02, 03, 04 e 05.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente: b-ter) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9:
    1) le lettere a) e d) sono soppresse;
    2) alla lettera b), le parole: «del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e» sono soppresse;
    3) alla lettera e), le parole: «, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;»;
   b) il comma 10 è abrogato;
   c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.
2. 47. Orfini.

  Sopprimere i commi da 01 a 08.
2. 69. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Sostituire i commi da 01 a 08 con i seguenti:
  01. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione della procedura concorsuale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, finalizzata all'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'anno scolastico 2021/2022.
  02. È disposta la sospensione della procedura concorsuale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 497 del 23 Pag. 51aprile 2020, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, all'anno scolastico 2021/2022.
  03. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure di cui ai punti 1 e 2 sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare nell'anno scolastico 2021/2022.
2. 62. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Sostituire i commi da 01 a 07 con il seguente:
  01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
2. 21. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire i commi da 01 a 07 con i seguenti:
  01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
  02. I bandi relativi alle procedure concorsuali di cui al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono pubblicati entro il 31 marzo 2021 e le relative prove si svolgono entro l'anno scolastico 2020/2021.
2. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire il comma 01 con il seguente:
  01. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9:
    a) le lettere a) e d) sono soppresse;
    b) alla lettera b), le parole: «del punteggio riportato nella prova di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;»;
   b) il comma 10 è abrogato;
   c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse;
   d) al comma 13, le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 02, 03, 04, 05.
2. 50. Orfini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 02, sostituire il secondo periodo con il seguente: La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è inerente:;
   b) al comma 02, lettera a), sopprimere le parole: delle conoscenze e;
   c) al comma 03, sostituire il primo periodo con il seguente: La prova scritta Pag. 52per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
2. 49. Orfini.

  Dopo il comma 06, inseguire il seguente:
  06-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. La procedura di cui al seguente articolo è superata, ai fini dell'immissione in ruolo, dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, calcolato complessivamente su titoli, servizio e prove di cui al comma 9, lettere a) e d) e, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione docente di cui alla lettera g), le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che superano il punteggio minimo di sei decimi o equivalente.».
2. 48. Orfini.

  Sostituire il comma 08 con il seguente:
  08. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
2. 54. Orfini.

  Dopo il comma 08 aggiungere il seguente:
  09. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si può procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) e lettera d), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.
2. 19. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. In deroga al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno 2020-2021 è prevista una procedura straordinaria di reclutamento per soli titoli e servizio. Tale procedura prevede l'inserimento in ruolo, previo superamento dell'anno di prova:
   a) per i posti comuni, di coloro che hanno accumulato 36 mesi di servizio anche non continuativi nelle scuole statali ovvero nelle scuole paritarie, per i posti comuni e specifici su materia della classe di concorso di appartenenza;
   b) per i posti nelle scuole di infanzia e primaria, di coloro che sono in possesso di abilitazione ovvero coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro Pag. 53l'anno 2001 ovvero per i docenti che hanno prestato almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali e paritarie;
   c) per i posti di sostegno, di coloro che hanno acquisito l'abilitazione ovvero i docenti che hanno prestato almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali e paritari.

  2. Alla fine della selezione è redatta una graduatoria. Accedono all'anno di prova coloro che sono utilmente collocati in graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.
  3. Per il superamento dell'anno di prova è previsto un esame orale selettivo con lo scopo di verificare le conoscenze che sono inerenti a:
   a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche;
   b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

  4. La prova orale per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologico.
2. 1. Frate, Vizzini, De Toma.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) alla definizione di modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della conseguente diagnosi funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della normativa vigente, al termine del periodo di emergenza sanitaria COVID-19;.
2. 17. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
    1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
    2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
    3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;
    4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
    5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente Pag. 54ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di un piano di studio personalizzato;
   a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui alla lettera 0a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimento per l'anno scolastico 2020-2021.
2. 24. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario.
2. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, garantendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonché misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di sospensione scolastica;.
2. 25. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e Pag. 55degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialistico nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;.
2. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
    1) sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 31 agosto;
    2) dopo le parole: a tempo determinato inserire le seguenti: prevedendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado;
    3) sopprimere le parole: anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), anche in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per COVID-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.
  1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che Pag. 56sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurando in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di apprendimento.
2. 27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, ad eccezione dei dirigenti scolastici anche neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 per i quali è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e della modalità di assunzione avvenuta attraverso l'ultima procedura concorsuale nazionale, prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. 57. Mollicone, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;.
2. 16. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a richiesta delle famiglie, i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico.
2. 4. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) alla previsione della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico;.
2. 61. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Pag. 57

  Al comma 1, nella lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.
2. 5. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 56. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499, o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 64. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo, nella stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016, e che abbia superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma.
2. 60. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-ter) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo Pag. 58grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 35. D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
   d-ter) alla previsione che dal 1o settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.
2. 33. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 32. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.
2. 31. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.
2. 30. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e Pag. 59indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
2. 29. D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto, dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3, del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 20. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.
2. 15. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è autorizzata l'istituzione, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1-bis, possono essere disposte per le regioni e le classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante, da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  1-quinquies. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso formativo di cui periodo precedente o, in alternativa, presentare domanda per l'inserimento in coda alla stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
2. 70. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e Pag. 60disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  1-ter. Parimenti sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  1-quater. In subordine, si procede all'immissione in ruolo del seguente personale:
   a) personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno;
   b) personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  1-quinquies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi precedenti è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato;
   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

  1-sexies. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2. L'incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 71. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.
  1-ter. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto.
  1-quater. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento Pag. 61notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale interessato dalla disposizione di cui al presente comma.
2. 63. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di incarichi con contratti a tempo determinato, è disposto, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai decreti dei direttori generali n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.
2. 68. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che hanno superato la prova preselettiva ed effettuato la prova scritta nel predetto concorso e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto una sentenza favorevole di primo grado o hanno, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto direttoriale per mancato superamento della prova scritta o di quella orale, nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 46. Fioramonti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per assorbire il precariato, è autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di Pag. 627.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
2. 38. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
2. 67. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Patelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con decreto del Ministero dell'istruzione sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.
2. 66. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono istituite presso gli uffici scolastici regionali apposite Commissioni tecnico-ispettive che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli uffici scolastici regionali, definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19.
  1-ter. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che corrispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 1-bis, effettuano sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e certificano l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e il protocollo operativo di sicurezza adottato.
2. 65. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che operano all'interno della linea gestionale e operativa dell'istituzione scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della linea consultiva dedicati al servizio di prevenzione e protezione degli istituti scolastici (datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora i medesimi soggetti abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.
  1-ter. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1-bis, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza (U.S.R. o U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle istituzioni scolastiche, presenti nel Pag. 63territorio di riferimento, i sopracitati dispositivi di protezione individuale adeguati sia per tipologia, sia per quantità.
  1-quater. Ai fini della copertura finanziaria della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui ai commi precedenti, l'ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.
2. 58. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento» sono soppresse.
*2. 39. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento» sono soppresse.
*2. 55. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo sono utilizzate in subordine alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. 14. Vietina, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 34. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in Pag. 64un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che hanno superato la prova preselettiva ed effettuato la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o hanno, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto direttoriale per mancato superamento della prova scritta o di quella orale, nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta provinciale n. 1921 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui al precedente periodo si intende superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura degli oneri finanziari per le attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-ter. Le graduatorie regionali di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 1-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1-bis.
2. 36. D'Attis, Paolo Russo.

Pag. 65

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di 80 ore riservato ai soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva.
  1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 1-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede in parte con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso, attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e per il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 13. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è indetto un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
  1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1-bis si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alle presenti disposizioni avvengono mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 90 del 24 novembre 2017 o secondo altra modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero.
2. 37. D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purché lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del piano educativo individualizzato. Sono a tale fine resi disponibili in forma gratuita, al corpo docente e agli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire Pag. 66la piena accessibilità secondo gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
2. 18. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: ove possibile e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali.
2. 72. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma è limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal collegio dei docenti e organizzata dai consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano sprovvisti.
2. 42. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La carta elettronica è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
2. 41. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai docenti a tempo determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della carta del docente istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 40. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo e amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato.
2. 73. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

Pag. 67

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto deve essere garantito anche da docenti curricolari e non solo da insegnanti di sostegno per tutti gli alunni e le alunne con disabilità.
2. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020.
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) le parole: «10 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni»;
   2) alla lettera b) le parole: «70 milioni» sono sostituite con le seguenti: «125 milioni»;
   3) alla lettera c) le parole: «5 milioni» sono sostituite con le seguenti: «10 milioni».

  3-quater. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 70 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati entro il 31 luglio di ciascun anno, appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione.
2. 8. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.
2. 9. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti del sistema nazionale di istruzione l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
  3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 43. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Pag. 68

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 1, lettera a), il periodo «2020/2021» è sostituito con il seguente: «2023/2024».
  4-ter. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».
2. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso quello in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000-2001 o del diploma tecnico-professionale.
2. 44. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine, i contratti per supplenza breve del personale docente ed ATA mantengono efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza in supplenza in essere proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel caso di rientro del titolare».
2. 51. Orfini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
2. 52. Orfini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al primo periodo le parole «, di norma,» sono soppresse.
2. 53. Orfini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e Pag. 69il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati, entro il 31 luglio di ciascun anno, appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 11. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID-19 e al fine di garantire alle istituzioni scolastiche adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1o settembre 2020 e hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al concorso medesimo.
2. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.
  6-ter. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
  6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici provvedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6-ter, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.
2. 45. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Pag. 70

ART. 2-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per garantire la qualità didattica e la formazione continua, è prevista l'istituzione di un percorso abilitante speciale ai fini di conseguire l'abilitazione all'insegnamento su materia e sul sostegno. Al suddetto percorso possono partecipare:
   a) i docenti di ruolo a tempo indeterminato con servizio non specifico, purché abbiano il titolo idoneo alla classe di insegnamento scelta;
   b) gli idonei al corso-concorso di specializzazione sul sostegno;
   c) i docenti che si sono collocati utilmente in graduatoria al concorso straordinario per titoli e servizi, ma che non accedono all'anno di prova per mancanza di posti;
   d) i docenti che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali e paritarie.
2-bis. 1. Frate, Vizzini, De Toma.

  Al comma 1, sostituire le parole: Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti con le seguenti: Tavolo di confronto sull'avvio periodico delle specializzazioni;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo la parola: (Cunfs), aggiungere le seguenti:, di una rappresentanza dell'AFAM.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione Tavolo specializzazioni.
2-bis. 2. Latini, Belotti.

ART. 2-ter.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei è valido ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto nelle scuole statali.
2-ter. 1. Frate, Vizzini, De Toma.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

  1. L'articolo 1, comma 9, lettera g), numero 1) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
2-ter. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
   “b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/Pag. 712021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto.”».
2-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Concorso straordinario per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti:
  “1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure di diploma magistrale con valore di abilitazione o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti docenti sono inclusi in una graduatoria compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla graduatoria sono attribuiti i posti residui a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
  1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente comma spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
  1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione.Pag. 72
  1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma precedente:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma precedente, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.”».
2-ter. 03. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, prevede lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.”».
2-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato Pag. 73dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le università e presso gli istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilancio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì aperti a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione.”».

2-ter. 05. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data. Il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente ed educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva sono determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
  2. L'articolo 17-octies della medesima legge è abrogato.».
2-ter. 06. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in materia di concorsi per insegnanti di religione)

  1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

Pag. 74

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  “1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il 50 per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del 50 per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
  1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, nonché il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.”;
   b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  “2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
  2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”».
2-ter. 07. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Pag. 75

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

  1. All'articolo 2 della legge n. 159 2019, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.».
2-ter. 08. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

  1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017, n. 1921, nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017, n. 47, e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018, n. 6, e che hanno superato le prove scritte e orali del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avviene successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
2-ter. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Progressione di carriera dei direttori SGA facenti funzione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, Pag. 76con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  « 6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, per il restante 30 per cento, già riservato ai direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché per tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
  6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'istruzione stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio svolto come responsabile amministrativo e come direttore dei servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione per la procedura selettiva di mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, nonché al possesso della 2a posizione economica e al possesso della 1a posizione economica.
  6-quater. Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.».
2-ter. 010. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Agevolazioni per il personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)

  1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 121-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)

  1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio del 2020 le Pag. 77disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
  2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico attivo in modalità di lavoro agile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2-ter. 011. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e di asili nido privati)

  1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

  1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 782019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati, entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relative limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiarie dell'importo del beneficio economico.».
2-ter. 012. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimborsi per la diminuzione dei servizi erogati da scuole paritarie)

  1. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemica da COVID-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 è restituito o, a scelta delle famiglie, è scontato dai pagamenti, quali rette o servizi accessori, previsti per la frequenza del successivo anno scolastico. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso è pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.
  7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
  7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2-ter. 013. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di Pag. 79piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

  3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11.137 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2-ter. 014. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Agevolazioni per implementare la didattica a distanza nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

  1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis.

  1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1, della presente legge, per l'acquisto di beni, anche a utilità pluriennale, e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di euro 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo Pag. 80di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
2-ter. 015. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Limiti alle dotazioni del personale educativo ed ATA della scuola)

  1. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. 016. Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Estensione agli educatori del bonus «Carta elettronica per l'aggiornamento»)

  1. Gli insegnanti in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP) hanno diritto alla assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e ai successivi decreti di attuazione.
  2. All'onere previsto dal comma 1, valutato in 1,250 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 81della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. 017. Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.»;
   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della scuola» sono aggiunte le seguenti: «, dell'infanzia, primaria,»;
   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della scuola» sono aggiunte le seguenti: «dell'infanzia, primaria e»;
   d) al comma 2, primo periodo, le parole: «ventiquattromila posti» sono sostituire con le seguenti: «trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.»;
   e) al comma 5, lettera a), primo periodo, la parola: «tre» è sostituita con la seguente: «due»;
   f) al comma 5, lettera c), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.»;
   g) al comma 6, primo periodo la parola «secondarie» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.».
2-ter. 018. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

  1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori nella ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e al recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del terzo settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del servizio civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.Pag. 82
  3. Le attività sia ricreative sia di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle misure di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione, quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che la scuola deve rendere disponibili a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-ter. 019. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico, nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-ter. 020. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Pag. 83iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-ter. 021. Orfini.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Deroga a norme sul dimensionamento scolastico)

  1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente:
  «5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 2-quater.
2-ter. 022. Orfini.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2-ter. 023. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimborso delle rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19, è riconosciuto alle famiglie il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in Pag. 84un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:
   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
   c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;
   d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
2-ter. 024. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)
  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
2-ter. 025. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il parere del CSPI per gli atti già trasmessi al Consiglio non può avere effetti retroattivi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Ministro dell'istruzione ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, per il prescritto parere, che deve pervenire entro e non oltre 10 giorni, con procedura d'urgenza.
3. 1. Frate, Vizzini, De Toma.

Pag. 85

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 4.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto-legge, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento di cui al comma precedente mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
   a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'istruzione;
   b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
   c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
   d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, attivato dal Ministero dell'istruzione ovvero dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio Pag. 86prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
  1-quinquies. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'amministrazione pubblica, può essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.
4. 4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P. – ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporti di lavoro, Le regioni e province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
4. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.
4. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 1o settembre 2020.
*4. 2. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale Pag. 87docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 1o settembre 2020.
*4. 5. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

ART. 4-bis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli ed esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, le prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche.
  2. I candidati del concorso di cui al comma precedente risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.
  3. Gli assistenti amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B all'area D svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive, sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili.
  4. Gli assistenti amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario per il passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'anno scolastico 2020-2021.
4-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Concorsi per soli titoli per il reclutamento di docenti)

  1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-2021.
  2. Sono utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie provinciali ad esaurimento, anche in deroga al limite di utilizzo del 50 per cento, e le graduatorie d'istituto di terza fascia.
  3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre anni e il possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.
  4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.
4-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
  «5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità».
4-bis. 03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-duodecies. È bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001-2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I docenti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio. Alla graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto dalla lettera b) del comma 1-quater.
   1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto II fascia.».
4-bis. 04. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati:
   a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale Pag. 89direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010;
   b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio.
4-bis. 05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

  1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.
5. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
  1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.
5. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: dottore commercialista aggiungere la seguente:, avvocato.
6. 1. Frate, Vizzini, De Toma.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
  2-quinquies. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
  2-sexies. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
6. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

Pag. 90

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e n. 1 del 2002, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, sono riconosciuti 5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto dalla legge n. 264 del 1999.
  2-quinquies. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.
  2-sexies. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che intendano accedere al dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.
6. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

  1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13 (Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, supplemento ordinario.
  4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13 (Farmacia e farmacia industriale).
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6. 03. Gemmato, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di docente di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre Pag. 912019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.
6. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.
6. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

ART. 7.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:, anche eventualmente in deroga, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e comunque non oltre l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021). Qualora le procedure elettorali per il rinnovo degli organi monocratici dei predetti enti non siano concluse entro l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021), nelle more della conclusione delle stesse, subentrano i sostituti come individuati ai sensi del terzo periodo.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: possono proseguire con le seguenti: devono proseguire o immediatamente iniziare.
7. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca è disposto l'inserimento, entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo o secondo livello o nei corsi di base o preaccademici.
7. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 7-ter.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e realizzano annualmente una relazione sullo stato delle opere, che è inviata al Ministero dell'istruzione e alle Camere, per il successivo deferimento alle commissioni parlamentari competenti.
7-ter. 1. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

Pag. 92

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza, in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi spazi, nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori».
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del «Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021» redatto dall'Unione delle province d'Italia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
   a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1 e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
   b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
   c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;
   d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 1.500.000.000 euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
7-ter. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 7-quinquies.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

  1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
7-quinquies. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Canoni di locazione pagati dagli «studenti fuori sede»)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle Pag. 93loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente.

Art. 7-sexies.
(Riapertura dei locali scolastici)

  1. A causa delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a seguito della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
7-quinquies. 03. Latini.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Fondo Progetti didattica a distanza)

  1. A decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo «Didattica a distanza», con una dotazione di un milione di euro annui, finalizzato all'individuazione dei migliori progetti di educazione a distanza e rispetto delle regole.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-quinquies. 04. Capitanio, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie, è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000, di euro a sostegno delle spese sostenute.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.000.000 di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 05. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti senza scopo di lucro, comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
7-quinquies. 06. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
7-quinquies. 07. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 118 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-quinquies. 08. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso Pag. 95da quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 09. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 010. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
7-quinquies. 011. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.