CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 maggio 2020
377.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03210 Iorio: Sull'assistenza veterinaria per i cani militari a fine servizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I nuclei cinofili dell'Esercito, composti da un militare qualificato conducente cinofilo ed un cane qualificato Military Working Dog, sono uno strumento operativo che costituisce, per i nostri militari in Patria e all'estero, un significativo sensore in grado di rilevare la presenza di sostanze esplosive.
  Riguardo alla vita operativa del quadrupede, essa ha termine allorquando il cane non è più in grado di garantire gli standard richiesti dall'impiego; gli animali non più idonei sono riformati con deliberazione di una apposita commissione, dopodiché l'Autorità logistica centrale concede l'autorizzazione alla cessione degli stessi; in merito, l'articolo 534, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare – TUOM) prevede la cessione gratuita a favore di enti, amministrazioni pubbliche, enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica, privati cittadini che ne facciano richiesta, università per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.
  Tanto premesso, il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate», pubblicato lo scorso 5 febbraio, nel recepire un'iniziativa avanzata dal Dicastero della Difesa, ha novellato il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) inserendo l'Art. 1837-ter che statuisce in termini di assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati.
  In particolare, tale norma prevede che, a decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, possa ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito, fruendo dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del citato TUOM, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro per ciascun cane.
  La novella in questione, nell'assicurare al Military Working Dog la necessaria tutela e il dovuto riconoscimento per il servizio reso, costituisce un significativo ausilio anche per il militare che, in virtù del legame instauratosi con il proprio partner operativo, ha inteso continuare a prendersene cura.
  Tale provvedimento, nel costituire una doverosa gratificazione per una parte di vita donata all'istituzione, contribuisce a perpetuare, anche dopo il servizio attivo, quel legame tra uomo e animale instauratosi il primo giorno di addestramento e quotidianamente cementatosi attraverso la reciproca fiducia e il mutuo supporto, determinanti per affrontare e superare le situazioni di rischio e di sacrificio condivise dai due nella vita militare.
  La ratio della disposizione normativa è rinvenibile nella circostanza che la cessione gratuita di un cane riformato al suo ex-conducente risponde a principi di garanzia e tutela della salute e del benessere dell'animale stesso, oltre che ad un sentimento di legame e riconoscenza per aver prestato servizio nella Forza Armata; nondimeno, sotto l'aspetto finanziario sussiste, Pag. 84comunque, l'obbligo per il militare di farsi carico del mantenimento e della cura del quadrupede.
  In ultimo, si rende noto che in ambito Difesa sono state avviate campagne informative tese a coinvolgere anche il privato cittadino nell’«adozione» dei cani riformati, ampliando, in tal modo, la platea delle persone interessate a tale iniziativa meritoria.

Pag. 85

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02041 Dall'Osso: Sull'inclusione del personale sanitario militare negli albi professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema degli obblighi per il personale sanitario militare derivanti dalla legge n. 3/2018 – nota come «Legge Lorenzin» – affrontato in questa stessa sede in una precedente seduta di sindacato ispettivo, è stato oggetto, sin dalla promulgazione della Legge, della massima attenzione da parte del Dicastero.
  In merito, come già reso noto, si è ritenuto necessario porre in sistema tale novella legislativa con la specificità del comparto Difesa e Sicurezza, espressamente riconosciuta dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché dal disposto della legge 43/2006 che, all'articolo 2, prevede la possibilità per il personale dei servizi sanitari militare, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, di svolgere presso le rispettive strutture il percorso formativo connesso al titolo universitario abilitante.
  Tale regime di specificità comporta altresì la peculiarità dell’iter formativo del personale della Difesa, che, oltre al normale programma per la preparazione tecnico professionale volta al conseguimento del diploma di laurea, prevede materie di studio ed esercitazioni pratiche proprie dell'addestramento richiesto a tutto il personale.
  In tale quadro, a seguito dell'entrata in vigore della norma è sorta l'esigenza di definire talune questioni interpretative ed applicative in relazione al soggetto che si dovrebbe fare carico degli oneri di iscrizione agli albi professionali, atteso che l'obbligatorietà dell'iscrizione riguarda, indistintamente, anche il personale militare.
  All'esito di un articolato processo di valutazione in ambito Dicastero, è stato ritenuto congruo che fosse la stessa Amministrazione della Difesa a dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dal personale in questione.
  Tale determinazione è stata recepita, sempre su impulso della Difesa, nel Decreto Legislativo n. 173 del 2019, pubblicato lo scorso 5 febbraio, che, novellando il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ha introdotto, all'articolo 212, il Comma 3-bis a mente del quale, «a decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43».