CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2020
376.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04038 Paita: Iniziative urgenti in ordine allo svolgimento degli esami di abilitazione per le patenti di guida.
5-04048 Silvestroni: Iniziative urgenti in ordine allo svolgimento degli esami di abilitazione per le patenti di guida.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente in quanto trattasi di analogo argomento.
  In questa fase 2, una specifica attenzione è stata dedicata al settore delle autoscuole, settore strategico per il nostro Paese che conta circa 7 mila imprese e 30 mila dipendenti.
  Infatti a partire dal 20 maggio u.s., è stata consentita, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico, la ripresa di tutte le attività formative di tipo teorico e pratico secondo le modalità tradizionali, e dunque non più soltanto a distanza, nel rispetto delle norme di comportamento previste dalle apposite linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 maggio u.s., dopo aver sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tenendo conto dei protocolli predisposti da dette associazioni e sottoscritti dai sindacati dei lavoratori.
  In particolare, le linee guida riguardano il riavvio delle attività didattiche delle autoscuole e la ripresa delle operazioni presso gli Uffici della motorizzazione civile, tra cui le procedure d'esame, sia di teoria che di pratica, per conseguire le patenti di guida e le patenti nautiche.
  Sulla base di tali linee guida gli Uffici della Motorizzazione hanno ripreso l'attività di esame, utilizzando le opportune misure anti-contagio a tutela della salute sia dei candidati che dei funzionari esaminatori.
  Quanto alla possibilità di svolgere gli esami di teoria presso le autoscuole, segnalo che detta possibilità è esclusa da quattordici anni e che, allo stato, non risultano venute meno le ragioni che, a suo tempo, hanno giustificato la previsione di una centralizzazione degli esami presso le sedi della Motorizzazione civile.
  Concludo ricordando che l'articolo 209, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. decreto rilancio) ha istituito presso il MIT un Fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per far fronte all'attuale situazione sanitaria e garantire la continuità dei servizi erogati dagli uffici della Motorizzazione civile, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione e l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali.

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ALLEGATO 2

5-04039 Mulè: Proroga della convenzione con la Società italiana di navigazione (CIN) e iniziative volte ad assicurare il servizio di continuità territoriale con le isole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La possibilità che la Commissione europea avvii una procedura di infrazione a fronte della proroga della convenzione con CIN in scadenza al 18 luglio 2020 non appare un'ipotesi verosimile per le considerazioni che seguono.
  In primo luogo, va considerato che la Commissione europea, con decisione del 2 marzo 2020 (C2020/1110 final) ha stabilito che l'aggiudicazione della convenzione per lo svolgimento dei servizi di trasporto marittimo nel periodo compreso tra il 18 luglio 2012 e il 18 luglio 2020 non costituisce un aiuto di Stato (articolo 107, par. 1, TFUE).
  In secondo luogo il comma 2 dell'articolo 205 del decreto-legge n. 34/2020 subordina l'efficacia della proroga proprio all'autorizzazione della Commissione europea.
  Più in generale, la disciplina europea (Regolamento n. 3577/92) non consente di bandire automaticamente una nuova procedura di gara per i servizi di trasporto pubblico marittimo alla scadenza della precedente convenzione, ma richiede di svolgere una nuova istruttoria che abbia ad oggetto in primis la verifica della permanenza (o della modifica) delle esigenze di servizio pubblico e in secondo luogo la verifica che tali esigenze siano già soddisfatte o potenzialmente sostenibili dal mercato in regime di concorrenza e senza alcun intervento pubblico di carattere regolatorio o finanziario (compensazioni).
  Nel caso in cui tale ultima analisi dia esito negativo, l'autorità competente può valutare diverse modalità di gestione delle linee in regime di servizio pubblico – dall'imposizione di oneri di servizio pubblico orizzontali con o senza compensazioni agli armatori interessati fino all'aggiudicazione con gara di uno o più contratti di servizio – che, in un'ottica di proporzionalità, comportino la minore restrizione possibile della concorrenza.
  Per giungere a tale risultato è necessario procedere ad un'analisi del mercato rilevante in senso antitrust valutando – alla luce delle condizioni di domanda e offerta esistenti – tutte le possibili alternative modali, intermodali e geografiche idonee a soddisfare l'esigenza di mobilità designata (nel caso di specie la continuità territoriale con le isole maggiori e con le isole Tremiti).
  Orbene, la proroga della convenzione in scadenza al 18 luglio p.v. si è resa necessaria in quanto lo stato di emergenza nazionale da COVID-19 è stato dichiarato mentre erano in corso, e lo sono tuttora, da parte del MIT e di Invitalia s.p.a. le procedure di analisi previste sia dalla normativa europea che dalla delibera ART n. 22/2019, propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla consultazione del mercato.
  A tale riguardo, non può sottacersi che i gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possono senz'altro inficiare gli esiti delle analisi in corso sia dal punto di vista dell'analisi antitrust dei mercati rilevanti che in relazione alla successiva consultazione del mercato.
  Tant’è che la stessa Commissione europea – nel più generale quadro temporaneo Pag. 135delle misure di sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – ha riconosciuto la possibilità di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario per sopperire alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.
  Ad ogni buon conto, il tempo della proroga previsto dal decreto rilancio – non oltre il 18 luglio 2021 – rappresenta un orizzonte temporale assolutamente congruo durante il quale sarà possibile acquisire e valutare correttamente le possibili variazioni prospettiche della domanda e dell'offerta di servizi marittimi all'indomani della cessazione dell'emergenza e dei suoi effetti economici.
  Tale periodo si rende necessario anche per sottoporre al Parlamento una riforma compatibile con il modello europeo che cambi le modalità della continuità territoriale.

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ALLEGATO 3

5-04040 Grippa: Interventi normativi urgenti sulla disciplina vigente in materia di proroghe degli obblighi di revisione dei veicoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In tema di proroghe delle revisioni periodiche dei veicoli a motore, la competente Direzione generale per la motorizzazione del MIT comunica che per le revisioni dei mezzi di massa complessiva inferiore a 3.5 tonnellate le officine autorizzate stanno effettuando, già dall'inizio di maggio, circa 70.000 revisioni giornaliere.
  Trattasi di dato estremamente significativo, se rapportato al numero di revisioni svolto giornalmente dalle officine prima del periodo emergenziale che era di circa 60.000 al giorno.
  In altri termini, i cittadini stanno adempiendo all'obbligo di revisione periodica anche se la data di scadenza è prorogata e gli uffici preposti stanno accelerando nell'attività di evasione delle revisioni scadute prima dell'inizio dell'emergenza COVID-19.
  Nel mese di maggio sono riprese anche le operazioni di revisione dei cosiddetti «mezzi pesanti», svolte esclusivamente dagli Uffici della motorizzazione civile, con priorità dei veicoli che devono effettuare trasporti all'estero.
  A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 209, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio) ha istituito presso il MIT un Fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per far fronte all'attuale situazione sanitaria e garantire la continuità dei servizi erogati dagli uffici della Motorizzazione civile, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione e l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali.
  Quanto all'eventuale riduzione temporale della proroga concessa, si rappresenta che l'attuale previsione risulta assolutamente coerente con quella a carattere generale relativa alla proroga di tutte le autorizzazioni e contenuta nell'articolo 103, comma 2, della legge n. 18 del 2020.
  Peraltro, si comunica che la Commissione europea ha predisposto uno schema di regolamento, attualmente in fase di approvazione, che prevede la proroga di 6 mesi per la scadenza dei documenti di guida e per le revisioni.
  Di talché, l'ordinamento italiano risulta sostanzialmente già allineato con la disciplina eurounitaria.

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ALLEGATO 4

5-04041 Tasso: Iniziative per la valorizzazione delle linee ferroviarie turistiche con particolare riferimento alla linea storica Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle via Spinazzola.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo sulla base degli elementi che sono stati forniti da Rete Ferroviaria Italiana.
  Relativamente alla linea Rocchetta S. Antonio Lacedonia – Spinazzola – Gioia del Colle, l'esercizio commerciale è attualmente sospeso nel tratto San Nicola Melfi – Spinazzola – Gravina e vengono effettuati servizi sostitutivi con autobus tra Rocchetta S. Antonio e Gioia del Colle.
  In considerazione dell'interesse manifestato dalla Regione Puglia alla valorizzazione della predetta tratta a scopo turistico, RFI ha effettuato una prima valutazione di costi e tempi per l'eventuale riattivazione.
  In sintesi, per il ripristino dell'infrastruttura e la riattivazione della circolazione ferroviaria, sono stati presi in considerazione gli interventi da effettuarsi sul tracciato e sull'armamento, che prevedono il rinnovamento di alcune tratte e la ricostruzione di altre, con tempi di realizzazione stimati in circa 24 mesi.
  Il costo degli interventi è stimato in 33,5 milioni di euro, di cui 13 milioni per gli asset ubicati nel territorio della regione Basilicata e 20,5 milioni per quelli ubicati nel territorio della regione Puglia.
  Quanto agli interventi sugli impianti di sicurezza e segnalamento lungo la tratta, si rappresenta che ai fini della circolazione ferroviaria sulle linee ad uso turistico la velocità massima è di 70 km/h.
  Inoltre, RFI ha comunicato che, durante la circolazione dei treni, la sicurezza in corrispondenza dei circa 40 passaggi a livello sarà assicurata attraverso il presidio di agenti sul posto.

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ALLEGATO 5

5-04042 Gariglio: Misure urgenti per garantire la vigilanza sulla gestione della società UIRnet spa e sue prospettive di riforma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riguardo alle convenzioni già stipulate dal MIT con la società UIRNet per la realizzazione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale ed in attuazione di specifiche disposizioni di legge, il Ministero ha già assunto le iniziative necessarie per procedere ad una loro rinegoziazione in un'ottica di contenimento dei costi e di modifica dei meccanismi di erogazione del contributo statale, al fine di garantire uno stretto collegamento con il raggiungimento di obiettivi pubblici oggettivamente misurabili.
  Quanto ai nuovi finanziamenti, e in particolare ai 5 milioni annui richiamati dagli onorevoli interroganti, si procederà alla stipula delle convenzioni previste solo all'esito del processo di revisione generale in corso che riguarda il ruolo di UIRNet, la sua governance e i meccanismi di controllo pubblico e di indirizzo strategico sulla società stessa.
  In tale contesto di revisione generale, potranno essere riconsiderati gli attuali assetti societari anche rafforzando la funzione di vigilanza pubblica sulla società, evitando la frammentazione delle iniziative e degli interventi, riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali nonché i costi gestionali al fine di garantire una maggiore efficienza ed economicità dell'attività di digitalizzazione della logistica portuale.

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ALLEGATO 6

5-04043 Maccanti: Iniziative urgenti per garantire il rimborso dei biglietti aerei non utilizzati a causa dell'emergenza da Covid-19.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Certamente l'attuale fase emergenziale ha messo in evidenza con forza il tema del rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati a causa del lockdown.
  Pur condividendo l'obiettivo di assicurare la massima protezione dei consumatori, il principio del «giusto equilibrio degli interessi» impone di tenere conto delle conseguenze economiche che si verificherebbero per i vettori laddove fossero chiamati ad affrontare un esborso economico corrispondente alla totalità dei trasporti cancellati a causa della pandemia Covid-19.
  Sulla base di queste considerazioni, il Governo ha ritenuto che sia il vettore e non già l'utente a scegliere le modalità di effettuazione del rimborso, in contanti ovvero mediante un voucher di pari importo spendibile entro dodici mesi.
  Al riguardo segnalo che l'11 maggio scorso l'ENAC, alla sezione Covid-19, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale apposita informativa destinata ai passeggeri.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 2, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);
   vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1o agosto 2019;
   visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso il 2 ottobre 2019;
   visto il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020 e trasmesso alla Commissione il 30 aprile 2020;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce nel codice della nautica da diporto la definizione di «unità di diporto a riconoscendo agli armatori la facoltà di dotare l'unità di personale adibito al comando;
   rilevato che l'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto introduce all'articolo 19 del codice della nautica da diporto il comma 1-bis, che, per motivi di semplificazione amministrativa per i cantieri nautici, riconosce al cantiere la possibilità di iscrivere nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) le unità da esso costruite, presentando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui appare necessario precisare il contenuto, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale; sottolineando l'opportunità che il Governo valuti una armonica e uniforme semplificazione delle formalità di trascrizione;
   sottolineato che:
    l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;
    il medesimo comma 5-quater ha contestualmente prorogato al 1o gennaio 2021 il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;
   considerato che l'articolo 12, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, e che appare opportuno prevedere programmi semplificati di apprendimento e conseguimento per le patenti nautiche di categoria D con limitazioni;Pag. 141
   considerato che il medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, sopprimendo peraltro il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   rilevato che l'articolo 13 dello schema di decreto modifica l'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, relativo all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e che le modifiche sono state oggetto di diversi rilievi nel parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;
   rilevato che l'articolo 14 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, introducendo la possibilità che il contratto di noleggio di unità da diporto abbia ad oggetto solo una parte dell'unità da diporto e che occorre in proposito delineare più nettamente le figure contrattuali e precisare i contenuti del contratto;
   considerato che gli articoli 16, 18 e 19 dello schema di decreto modificano, rispettivamente, la disciplina dell'istruttore professionale di vela, delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica recata dagli articoli 49-quinquies, 49-septies e 49-octies del codice della nautica da diporto;
   rilevato che:
    l'articolo 25, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 229 del 2017, relativa, fra l'altro, alla disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per le patenti nautiche;
    occorre in proposito allineare la disciplina delle sedi per le visite mediche a quanto previsto dal codice della strada, in base al quale le visite possono essere svolte sia nelle autoscuole che nelle imprese di consulenza automobilistica, e nautica nella fattispecie, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
   sottolineata l'urgenza di concludere tempestivamente l’iter per l'adozione del decreto legislativo in esame;
   evidenziato infine che, a causa della grave situazione in cui versa il settore della nautica da diporto a seguito della emergenza da coronavirus, occorre adottare quanto prima provvedimenti normativi, anche di urgenza, che riconoscano rilevanti misure a sostegno del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il comma 1-bis dell'articolo 19 del codice della nautica da diporto – introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto – sia sostituito dal seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.»;
   2) l'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera a);
   3) all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il Pag. 142comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.»;
   4) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente: «Art. 47 (Noleggio di unità da diporto) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
  4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.»;
   5) all'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nella definizione di «unità di diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera b), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando;
   b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto – dopo le parole «condizioni meteomarine» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «con programmi semplificati di apprendimento e conseguimento»;
   c) al medesimo articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   d) al fine di agevolare il settore e di semplificare la normativa applicabile per l'assunzione del personale dell'equipaggio e per la conduzione dell'unità da diporto, sia adottato tempestivamente il decreto attuativo del nuovo titolo professionale semplificato già previsto dal codice;
   e) all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di specificare Pag. 143che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire;
   f) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica;
   g) all'articolo 49-septies, comma 19, lettera g), del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a richiesta, nei casi in cui vi sia un numero di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti.»;
   h) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo;
   i) all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 – come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nelle sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.»