CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 maggio 2020
372.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

  2) al comma 5, dopo le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dal comma 1-bis»;
*1. 145. (Nuova formulazione) Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.
*1. 150. (Nuova formulazione) Fiorini.
*1. 151. (Nuova formulazione) Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*1. 316. (Nuova formulazione) Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  a) al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Pag. 24amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  b) dopo il comma 14, inserire i seguenti:
  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste nel presente articolo in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating da parte di una primaria agenzia di rating almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
  14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
  14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce a SACE S.p.A. una certificazione che attesta che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori degli impegni e delle condizioni previsti.
  14-quinquies. Alle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte di SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo uguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui è richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo anche Pag. 25in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
   a) contributo allo sviluppo tecnologico;
   b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
   c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
   d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
   e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
1. 210. (Nuova formulazione) Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis
(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)

  1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
   a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
   b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
   c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
   d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
   e) che il titolare o il legale rappresentante istante, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
   f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente a SACE S.p.A.
  3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».
  4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui Pag. 26al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.
  5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
*1. 030. (ex 01. 02) (Nuova formulazione)  Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*1. 031. (ex 1. 26) (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
*1. 032. (ex 1. 28) (Nuova formulazione)  Ubaldo Pagano.
*1. 033. (ex 1. 224) (Nuova formulazione)  Melilli.
*1. 034. (ex 1. 130) (Nuova formulazione)  Buratti, Mancini, Mura.
*1. 035. (ex 1. 38) (Nuova formulazione) Lattanzio.
*1. 036. (ex 1. 79) (Nuova formulazione) Pastorino, Bersani.
*1. 037. (ex 1. 152) (Nuova formulazione)  Ungaro.
*1. 042. (ex 1. 236) (Nuova formulazione)  Berardini, Torto, Baldino, De Girolamo.
*1. 038. (ex 1. 180) (Nuova formulazione)  Davide Aiello, Salafia, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Baldino.
*1. 041. (ex 13. 36) (Nuova formulazione)  Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarro, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
*1. 040. (ex 14. 0122) (Nuova formulazione)  Rotta, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli anni 2017 e 2018 ed entro novanta giorni dalla medesima data per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi ed aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, fermo restando il pagamento, a carico dello stesso beneficiario, delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
*1. 023. (Nuova formulazione) Gadda, Moretto.

Pag. 27

*1. 029. (ex 13. 0177) (Nuova formulazione)  Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Tazi, Piastra, Cestari.

ART. 2

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, dopo le parole: strategici anche aggiungere le seguenti: la filiera agricola nazionale.
0. 2. 7. 2. Paolo Russo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Spena, Tartaglione.

    All'emendamento 2. 7. dei Relatori, sostituire le parole: il settore del turismo con le seguenti: i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano.
0. 2. 7. 3. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari.

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, dopo le parole: anche il settore del turismo, aggiungere le seguenti: il settore del tessile, della moda e degli accessori,.
0. 2. 7. 4. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Tartaglione.

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, dopo le parole: le fiere aggiungere le seguenti: lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy.
0. 2. 7. 5. Paolo Russo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Spena, Tartaglione, Fiorini.

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, dopo le parole: i congressi inserire le seguenti:, le camere di commercio italiane all'estero.
0. 2. 7. 6. Ungaro, Carè, Fitzgerald Nissoli, La Marca, Schirò, Siragusa.

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, dopo le parole: congressi e gli eventi aggiungere le seguenti:, anche digitali,.
0. 2. 7. 7. Paolo Russo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Tartaglione, Fiorini.

  All'emendamento 2. 7. dei Relatori, sostituire le parole: e la formazione con le seguenti:, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.
0. 2. 7. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche il settore del turismo, le fiere, i congressi e gli eventi rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati e la formazione.
2. 7. I Relatori.

ART. 3

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. La commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Pag. 28Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.
3. 7. (Nuova formulazione) Giacomoni, Colucci.

ART. 6

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d).
6. 13. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
  4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilan- Pag. 29ciò la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarle ai sensi dell'alticcio 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
  9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.».
*6. 05. Nardi, Pezzopane, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.
*6. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 7

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020».
*7. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*7. 13. Pastorino, Bersani.
*7. 14. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.
*7. 15. Benamati, Buratti, Pezzopane.
*7. 16. Marco Di Maio, Moretto.

ART. 9

Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;
   b) al comma 2 le parole: Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sono sostituite dalle seguenti: Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Il debitore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, Pag. 30del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5-ter. Il disposto di cui all'articolo 161, decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020».
9. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Alemanno, Berardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas.

ART. 10

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
   a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia da COVID-19;
   b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  3) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.».
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»
*10. 4 (Nuova formulazione)  Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo.
*10. 5. (Nuova formulazione)  Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.
*10. 6. (Nuova formulazione)  Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*10. 7. (Nuova formulazione)  Benamati, Pezzopane.
*10. 8. (Nuova formulazione)  Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Porchietto.

ART. 12

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 31«, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile».

  Conseguentemente dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
*12. 2 (Nuova formulazione)  Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.
*12. 6 (Nuova formulazione)  Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Mancini, Romina, Rotta, Nardi, Zardini.
*12. 9 (Nuova formulazione)  Masi, Rachele Silvestri, De Toma, Colucci.
*12. 10 (Nuova formulazione)  Raduzzi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Alemanno, Bernardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, Pastorino, Trano.
*12. 11 (Nuova formulazione)  Squeri.
*12. 17 (Nuova formulazione)  Benamati, Buratti, Topo, Mura.
*12. 33 (Nuova formulazione)  Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.
*12. 13 (Nuova formulazione)  Rizzetto.
*12. 14 (Nuova formulazione)  Raciti, Pezzopane.
*12. 18 (Nuova formulazione)  Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:
   « a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo;».

  2-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».
12. 22. (Nuova formulazione)  Mancini, Pezzopane, Berardini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai Pag. 32sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
  2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziate per l'anno 2020.
12. 020. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Ungaro, Zucconi, Moretto, Alemanno, Bernardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Colucci, De Toma, Rachele Silvestri, Cassinelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)

  1. Le operazioni di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, possono essere effettuate nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;
   b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
12. 026. (Nuova formulazione)  Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, dopo il comma 3 si inserisce il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a Pag. 33titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
12. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

ART. 13

  All'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero:
   3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.
*13. 38. (Nuova formulazione)  Porchietto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Giacometto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.
*13. 27. (Nuova formulazione)  Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*13. 20. (Nuova formulazione)  Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.
*13. 26. (Nuova formulazione)  Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:
   g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
   g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.
   g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che Pag. 34presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
   g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
*13. 101. (Nuova formulazione)  Benamati, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

*13. 98. (Nuova formulazione)  Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.
*13. 108. (Nuova formulazione)  Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.
*13. 93. (Nuova formulazione)  Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
*13. 121. (Nuova formulazione)  Manzo, Donno.
*13. 122. (Nuova formulazione)  Berardini.

  Al comma 1, lettera m) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni Pag. 35alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo.»
13. 255. (Nuova formulazione)  Berardini, Torto, Sut, De Girolamo, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Alemanno, Bernardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1000, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 342. (Nuova formulazione)  Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Trano.

  Al comma 11 sostituire le parole: imprese agricole e della pesca con le seguenti: imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.
*13. 368. (Nuova formulazione)  Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.
*13. 364. (Nuova formulazione)  Moretto, Bendinelli.
*13. 376. (Nuova formulazione)  Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Microcredito)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.».
13. 0116. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

ART. 14

   Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro Pag. 36per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13.
14. 21. I Relatori.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 1 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 037. (Nuova formulazione)  Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
  3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
  4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
14. 041. (Nuova formulazione)  Elisa Tripodi, Berardini, Ruggiero, Parolo, Moretto, Ungaro, Pastorino, Cavandoli, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini, Fregolent, Binelli.

ART. 15

Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: creditizio e assicurativo inserire le seguenti: e, nel settore sanitario, la produzione, Pag. 37l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
15. 03. (Nuova formulazione) Sut.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
16. 1. I Relatori.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
17. 3. (Nuova formulazione) Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pastorino, Colucci, Barelli.

ART. 18

  Al comma 6, sostituire le parole: e Piacenza con le seguenti:, Piacenza, Alessandria ed Asti.
18. 155. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Giaccone, Molinari, Boldi, Pettazzi, Giaccone, Molinari, Boldi, Pettazzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. 1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
18. 56 (Nuova formulazione) D'Attis, Fiorini, Ungaro.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

  1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.
18. 0276. I Relatori.

ART. 25.

    Sopprimerlo.
25. 2. I Relatori.

Pag. 38

ART. 27

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «per la quale è» è inserita la seguente: «anche».
27. 04. (Nuova formulazione)  Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

   Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

  1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.
27. 08. (Nuova formulazione)  Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 29

  Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*29. 02 (Nuova formulazione)  Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*29. 010 (Nuova formulazione)  Nardi, Pezzopane, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

ART. 30

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

  Art. 30-bis. – (Norme in materia di rifiuti sanitari) – Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a Pag. 39solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
30. 038. (Nuova formulazione) Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Alemanno, Bernardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas.

ART. 32

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
32. 20. I Relatori.

ART. 33

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

Art. 33-bis.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «comma 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14-bis e 14-ter».
33. 05. Pastorino.

ART. 37

  Al capo V, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
*37. 011. (Nuova formulazione) Berardini, Torto, Sut, Buompane, Segneri, De Girolamo, Trano, Ungaro, De Toma, Rachele Silvestri, Alemanno, Bernardini, Davide Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Pag. 40

*37. 025. (ex 1.181) (Nuova formulazione)  Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.
*37. 026. (ex 3.04) (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*37. 029. (ex 11.02) (Nuova formulazione) Squeri.
*37. 027. (ex 11.06) (Nuova formulazione) Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane, Mancini, Romina Mura, Rotta, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini, Pastorino.
*37. 028. (ex 11.07) (Nuova formulazione) Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Furgiuele, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
*37. 030. (ex 11.012) (Nuova formulazione) Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 41

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13.
41. 50. I Relatori.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta Pag. 41mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».
41. 33. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Maglione.

ART. 42

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione con le seguenti: al presidente e al direttore generale.
42. 1. (Nuova formulazione)  De Luca, Pezzopane, Buratti, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
42. 018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione nel territorio nazionale del virus COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.
  3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.
  4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.
  5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima Pag. 42del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 019. (Nuova formulazione)  Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 43

ALLEGATO 2

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge:
  All'articolo 1:
  al comma 1, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;
  al comma 2:
   alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;
   alla lettera d):
    all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;
    ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;
    al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti»;
    al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;
  al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;
  al comma 6:
   all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;
   alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;
  al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa».

  All'articolo 2:
  al comma 1:
   alla lettera b):
    al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in conformità con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al presente articolo»;
    al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.»;
    al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;Pag. 44
    al capoverso 9-sexies:
   al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
   al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;
   al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;
    al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;
    al capoverso 9-octies:
   al primo periodo, la parola: «verificata» è sostituita dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;
   il secondo periodo è soppresso;
   alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze»»;
  al comma 3:
   al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
   al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003, come» è inserita la seguente: «modificato»;
  al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
  al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;
  al comma 6:
   al primo periodo, le parole: «è stata comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «è stato comunicato»;
   al quarto periodo, la parola: «ammontare» è sostituita dalle seguenti: «l'ammontare»;
  al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  All'articolo 4:
  al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».

  All'articolo 5:
  al comma 1, capoverso, le parole: «il 1° settembre» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o settembre».

Pag. 45

  All'articolo 9:
  ai commi 2, primo periodo, e 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione».

  All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 13:
  al comma 1:
   alla lettera d), dopo le parole: «successivamente alla predetta autorizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   alla lettera f), la parola: «banche» è sostituita dalla seguente: «le banche» e le parole: «in connessione degli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «in connessione agli effetti»;
   alla lettera g), dopo le parole: «12 febbraio 2019,» sono inserite le seguenti: «di cui al comunicato», le parole: «di Centrale dei rischi di Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della Centrale dei rischi della Banca d'Italia», e le parole: «del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «del paragrafo 2 della parte B della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,»;
   alla lettera h), le parole: «del decreto ministeriale 6 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;
   alla lettera m), la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento», le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia diretta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di Rendistato» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato)»;
   alla lettera n), le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali» e le parole: «e gli enti di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti di riferimento»;
   alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;
  al comma 2:
   alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14 novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,»;
   alle lettere f) e g), la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;
  al comma 7, la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;
  al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa» e la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «erogazioni»;
  al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto Pag. 46del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma»;
  al comma 13, le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 12 e per» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a» e dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 14:
  ai commi 1 e 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all’» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell’» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;
  al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».

  All'articolo 15:
  al comma 1:
   al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto» e le parole: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo»;
   al capoverso 3-bis:
    alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-tersono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,»;
    alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;
   al capoverso 3-quater:
    al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del»;
    al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 16:
  al comma 1:
   alla lettera a), le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente articolo»;
   alla lettera b), la parola: «elaborate» è sostituita dalla seguente: «elaborati»;
   alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono Pag. 47inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
   alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
   alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

  All'articolo 18:
  al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi».

  All'articolo 20:
  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».

  All'articolo 25:
  al comma 2, le parole: «Le modalità di cui al comma 1 sono consentite» sono sostituite dalle seguenti: «L'impiego delle modalità di cui al comma 1 è consentito».

  All'articolo 27:
  al comma 1, dopo le parole: «dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «del Ministro della salute».

  All'articolo 28:
  al comma 1:
   alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;
   alla lettera b), le parole: «all'articolo 27, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27 del decreto».

  All'articolo 29:
  al comma 1, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti»;
  al comma 2, le parole: «è depositata» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito»;
  al comma 3, le parole «articolo 73, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».

  All'articolo 30:
  al comma 2, le parole: «di concerto on» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con».

  All'articolo 31:
  al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;
  al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale».

  All'articolo 32:
  al comma 1, le parole: «all'emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza epidemiologica da COVID-19», le parole: «in piano di Pag. 48rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro», le parole: «dell'emergenza COVID 19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emergenza da COVID-19» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;
  al comma 2, le parole: «previa Intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza» e le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti».

  All'articolo 33:
  al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
  al comma 3, le parole: «nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)». sono sostituite dalle seguenti: ««dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),».

  All'articolo 36:
  al comma 3, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».

  All'articolo 38:
  al comma 1, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici»;
  al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1»;
  al comma 6, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici».

  All'articolo 39:
  al comma 1, le parole: «corredata dal benestare» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del benestare» e le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
  al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 40:
  al comma 2, le parole: «Commissione tecnico scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione consultiva tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;
  al comma 5, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
  al comma 6, le parole: «non profit» sono sostituite dalle seguenti: «senza scopo di lucro»;
  al comma 7, le parole: «non derivano nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;

alla rubrica, la parola: «materia» è sostituita dalle seguenti: «in materia».

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  All'articolo 41:
  al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020»;
  al comma 4, le parole: «degli oneri previsti dal presente articolo, valutati» sono sostituite dalle seguenti: «delle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate», dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «delle risorse» sono inserite le seguenti: «derivanti dall'abrogazione della disposizione».

  All'articolo 42:
  al comma 1:
   al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;
   al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso»;
   al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;
  al comma 3:
   al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono soppresse;
   al capoverso, le parole: «Supporta altresì» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresì».

  Alla tabella, al numero 2) – Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:

«

N. Operazione Esportatore Debitore/ Garante Oggetto Paese Valore
del Contratto
Impegno assicurativo
(nominale/euro)
Durata (anni) Data Delibera SACE Superamento Portata Massima

».

   All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».