CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. (S. 1786 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1786, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di funzionalità dei sistemi di intercettazione, ordinamento penitenziario, giustizia civile, amministrativa e contabile e introduzione del sistema di allerta Covid-19;
  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta Covid-19 basato sulla creazione di una piattaforma di tracciamento dei dati assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione) e le materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «protezione civile» (articolo 117, terzo comma della Costituzione);
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. (S. 1799 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1799, di conversione del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;
  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione) e la materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma della Costituzione);
   l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale; l'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza; Pag. 189
   al riguardo, appare necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria;
   si ricorda che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento ad un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, «l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione» adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di una formulazione che appare maggiormente soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

Pag. 190

ALLEGATO 3

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (S. 1800 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1800, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
  rilevato che:
   il provvedimento appare riconducibile alle materie ordinamento civile e penale e profilassi internazionale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione); assume rilievo anche la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);
   nell'ambito dell'analisi epidemiologica prevista dal provvedimento, il comma 6 dell'articolo 1 prevede che i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi sono quindi comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT; al riguardo, appare opportuno chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano poste in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 6.