CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 2, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);
   vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1o agosto 2019;
   visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso il 2 ottobre 2019;
   visto il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020 e trasmesso alla Commissione il 30 aprile 2020;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce nel codice della nautica da diporto la definizione di «unità di diporto a controllo remoto» (articolo 3, comma 1, lettera h-bis)), che appare opportuno modificare riconoscendo agli armatori la facoltà di dotare l'unità di personale adibito al comando;
   sottolineato che:
    l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;
    il medesimo comma 5-quater ha contestualmente prorogato al 1o gennaio 2021 il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;
   considerato che l'articolo 12, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, e che appare opportuno prevedere programmi semplificati di apprendimento e conseguimento per le patenti nautiche di categoria D con limitazioni;
   considerato che il medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, sopprimendo peraltro il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   rilevato che l'articolo 13 dello schema di decreto modifica l'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, relativo all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e che le modifiche sono state oggetto Pag. 141di diversi rilievi nel parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;
   rilevato che l'articolo 14 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, introducendo la possibilità che il contratto di noleggio di unità da diporto abbia ad oggetto solo una parte dell'unità da diporto e che occorre in proposito delineare più nettamente le figure contrattuali e precisare i contenuti del contratto;
   sottolineata la necessità di introdurre il contratto di noleggio escursionistico, al fine di venire incontro alle esigenze del comparto;
   considerato che gli articoli 16, 18 e 19 dello schema di decreto modificano, rispettivamente, la disciplina dell'istruttore professionale di vela, delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica recata dagli articoli 49-quinquies, 49-septies e 49-octies del codice della nautica da diporto;
   sottolineata l'urgenza di concludere tempestivamente l’iter per l'adozione del decreto legislativo in esame;
   evidenziato infine che, a causa della grave situazione in cui versa il settore della nautica da diporto a seguito della emergenza da coronavirus, occorre adottare quanto prima provvedimenti normativi, anche di urgenza, che riconoscano rilevanti misure a sostegno del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera a);
   2) all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il comma 5 sia sostituito dal seguente:
  «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.»;
   3) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente:
  «Art. 47. – (Noleggio di unità da diporto) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento Pag. 142di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
  4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.»;
   4) all'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nella definizione di «unità di diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera b), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando;
   b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto – dopo le parole «condizioni meteomarine» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «con programmi semplificati di apprendimento e conseguimento»;
   c) al medesimo articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   d) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice della nautica da diporto il seguente articolo:
  «Art. 47-bis. – (Noleggio escursionistico) – 1. Il noleggio escursionistico è il contratto con il quale il noleggiante si obbliga, dietro corrispettivo, a pianificare ed eseguire con un'unità da diporto, per conto di uno o più noleggiatori o per i loro familiari, ospiti e dipendenti, un viaggio di piacere con percorso anche circolare, fornendo prestazioni come vitto, sistemazione in cabina o posto assegnato, escursioni, visite guidate, spettacoli e altro intrattenimento, mettendo a disposizione l'unità da diporto con la quale verrà data esecuzione al contratto stesso o parte di essa. 2. Il contratto di cui al precedente comma è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme»;
   e) all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire;
   f) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica;
   g) all'articolo 49-septies, comma 19, lettera g), del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a richiesta, nei casi in cui vi sia un numero Pag. 143di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti.»;
   h) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.