CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2020
370.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale dell'Unione (cosiddetta «direttiva PIF») (A.G.151);
  considerato che;
   la direttiva PIF è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse, e quindi impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;
   lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n.  117 , che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla direttiva (UE) 2017/137, quali, tra gli altri, l'individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva; l'integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231), includendovi anche i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; la previsione della punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli;
  constatato che:
   l'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale, prevedendo le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000 (peculato mediante profitto dell'errore altrui; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; induzione indebita a dare o promettere utilità);
   tali modifiche al codice penale sono adottate in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva che impone agli Stati membri, nei riguardi delle persone fisiche, di assicurare che i reati c.d. PIF siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e di adottare le misure necessarie affinché tali reati siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione, e, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli Pag. 29(individuati in danni o vantaggi di valore superiore ai 100.000 Euro), con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
   si tratta di modifiche al codice penale introdotte in ottemperanza alle previsioni della legge delega che prescrive l'individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (articolo 3, co. 1, lett. a)) e la punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (articolo 3, co. 1, lett. f));
   in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge di delega, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 322-bis del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
   l'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto recata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introducendo una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e dichiarazione infedele (articolo 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
   tali disposizioni sono emanate in attuazione della legge di delega che prescrive al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
   le modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2010 non incidono in alcun modo con ulteriori inasprimenti sanzionatori sulle disposizioni già modificate dal decreto-legge n. 124 del 2019, che ha provveduto ad inasprire le pene e ad abbassare alcune soglie di punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2010, non configurandosi pertanto alcuna sovrapposizione tra interventi dello schema di decreto legislativo in esame e il richiamato decreto legge;
   l'articolo 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   l'articolo 6 della direttiva PIF detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, commessi a proprio vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, mentre l'articolo 9 della stessa direttiva sempre per le persone giuridiche prescrive l'adozione di misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali quelle indicate esemplificativamente nello stesso articolo;
   la legge di delega, all'articolo 3, comma 1, lettera e), prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli Pag. 30interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo;
   l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, al comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 25 del decreto n. 231, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, comma 1, c.p.); il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.); l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);
   tale previsione, ampliando il novero dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti attraverso l'inserimento dei reati di peculato, di peculato per profitto dell'errore altrui e di abuso d'ufficio senza alcuna specificazione che deve trattarsi di fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione, va oltre quanto prescritto dalla disposizione di delega che si limita a prescrivere al Governo di integrare la disciplina della responsabilità degli enti con riguardo ai soli reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), valuti il Governo l'inserimento dei reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, solo quando dagli stessi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.