CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2020
366.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03957 Mulè: Iniziative urgenti a sostegno del settore della nautica da diporto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In premessa ricordo che per le attività del settore della nautica da diporto gli spostamenti di persone fisiche sull'intero territorio nazionale possono avvenire nel rispetto delle misure di contenimento del contagio dettate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, la cui applicazione è competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.
  In particolare, le attività produttive industriali e commerciali consentite sono elencate all'allegato 3 dei predetti decreti tramite indicazione del codice ATECO; tra queste anche quelle relative alla «riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)» – codice 33.15. Lo svolgimento di tali attività dovrà comunque avvenire nel rispetto dei protocolli stabiliti per la regolamentazione delle misure di contrasto al COVID-19 da adottare negli ambienti di lavoro.
  Oggi, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, nel decreto-legge di prossima adozione sono previste misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo.
  Per quanto riguarda il comparto della nautica da diporto e i porti turistici, è evidente che il settore risente delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e che il settore potrà usufruire delle misure di natura economica e fiscale previste nell'emanando decreto-legge per il sostegno e il rilancio delle attività economiche e produttive.
  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 34 del decreto-legge n. 162 del 2019 (milleproroghe 2020) ha già sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Prima di tale scadenza verranno, ovviamente, fatti tutti gli approfondimenti necessari anche ai fini dell'eventuale proroga.

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ALLEGATO 2

5-03958 Pizzetti: Completamento del raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Cremona-Mantova.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Come è noto, il raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Cremona-Mantova fa parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell'intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale sottoscritta tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lombardia nel dicembre 2016. L'intervento prevede la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria per uno sviluppo complessivo di circa 85 km, con la soppressione di tutti i 57 passaggi a livello e la realizzazione delle relative opere sostitutive.
  L'esecuzione dell'opera è programmata per fasi.
  Prima fase, raddoppio Piadena-Mantova (34 chilometri): il costo è passato da 340 milioni di euro a 490. I maggiori costi, dovuti a problemi di franco idraulico da innalzare anche per il binario esistente, sono stati recepiti nell'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma con RFI, in corso d'approvazione.
  Per quanto riferisce RFI, ad oggi è conclusa la progettazione definitiva di detta tratta; la società sta predisponendo la documentazione per l'invio entro il corrente mese al Consiglio superiore dei lavori pubblici e nel 2021 procederà con l'avvio dei lavori fino all'attivazione dell'opera pianificata nel 2025.
  La seconda fase consiste nel completamento del raddoppio Codogno-Piadena (50 chilometri), per la quale RFI conta di avviare la progettazione definitiva in corso d'anno. Il costo delle tratte Cremona-Piadena e Codogno-Cava Tigozzi è pari a 830 milioni di euro, con finanziamento previsto nel quinquennio 2022-2026.

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ALLEGATO 3

5-03959 Rotelli: Misure urgenti in tema di abilitazione del personale della Motorizzazione civile all'esercizio del ruolo di esaminatore per lo svolgimento degli esami della patente di guida.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, si segnala che la qualifica di addetto e quella di assistente, pur rientrando nella stessa Area II, hanno modalità di accesso molto diverse.
  Infatti, per l'addetto il reclutamento avviene per chiamata diretta ed è richiesto il possesso del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media).
  Diversamente, per l'assistente è richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado (scuola superiore) e l'accesso avviene mediante concorso.
  Recentemente, con parere n. 2573 del 21 gennaio 2020, l'ARAN ha confermato che il passaggio tra il profilo di addetto e quello di assistente può avvenire solo attraverso procedure concorsuali, ciò al fine di rispettare i requisiti per l'accesso richiesti per il profilo di assistente, essendo i due profili differenti ai fini dell'inquadramento giuridico-contrattuale.
  Inoltre, sottolineo che la Direzione generale degli affari generali e del personale ha messo a punto, nell'ambito dei cosiddetti passaggi tra le aree, uno specifico bando destinato proprio al passaggio del personale in possesso dei requisiti necessari dal profilo di addetto a quello di assistente.

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ALLEGATO 4

5-03960 Rixi: Iniziative urgenti per la ripresa delle attività della nautica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il quesito formulato dagli onorevoli interroganti afferisce a due temi distinti: la costruzione e commercializzazione delle unità da diporto – riconducibile alla cantieristica navale ed alla relativa filiera – e la fruizione delle unità da diporto, la cui disciplina va invece ricondotta agli obblighi di comportamento sociale, specifici in relazione alla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato, da tenere nella fase emergenziale in corso.
  Per quanto riguarda il primo tema, è indubbio che la cantieristica ha risentito, al pari delle altre attività produttive, della fase di lockdown imposta dall'emergenza COVID-19.
  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 sono state dettate norme generali per il riavvio delle attività su base nazionale, sulla base dei Protocolli di cui agli allegati 6 e 7 del decreto che costituiscono, a tutt'oggi, la fonte di riferimento per la gestione della ripresa delle attività produttive e di cantiere.
  Sulla base dell'evoluzione della curva epidemiologica, a partire dal prossimo 18 maggio il Governo valuterà ulteriori misure per favorire la ripresa delle attività industriali e commerciali, nel rispetto delle esigenze di contenimento del contagio e sulla base delle indicazioni che perverranno dagli organi tecnici e sanitari competenti.
  Per quanto riguarda invece l'utilizzo delle unità navali per finalità diportistiche, sono consentiti gli spostamenti dettati esclusivamente da ragioni di lavoro, di salute ovvero di comprovata necessità. L'utilizzo delle unità navali per finalità diportistiche, anche in considerazione della particolare tipologia del mezzo, reca in sé un rischio di contatto sociale più elevato. Conseguentemente, il loro impiego è stato consentito limitatamente a singoli individui o a membri dello stesso nucleo familiare.
  La graduale reintroduzione della possibilità di utilizzare le unità da diporto anche per finalità turistiche è all'esame del Governo. Ovviamente sarà necessaria l'adozione di specifiche misure che tengano conto delle proposte pervenute da parte delle associazioni di categoria e della tutela della salute delle persone secondo le indicazioni che verranno fornite dal comitato tecnico-scientifico.
  Infine ricordo che, già con il decreto- legge Cura Italia, sono state previste una serie di importanti e specifiche misure, quali ad esempio: ammortizzatori sociali, indennità, sospensioni fiscali e misure straordinarie per l’export e il turismo.
  Al contempo il Governo in queste ore sta definendo ulteriori misure a sostegno delle imprese, e cioè: contributi anche a fondo perduto, crediti di imposta per canoni di locazione, aiuti agli investimenti e sostegno ai lavoratori.

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ALLEGATO 5

5-03961 Grippa: Iniziative volte a definire linee guida per la ripresa delle attività delle autoscuole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha prodotto gravi ripercussioni anche nel settore delle autoscuole, settore strategico per il nostro Paese che come evidenziato dagli onorevoli interroganti conta circa 7 mila imprese e 30 mila dipendenti.
  Allo stato le autoscuole possono svolgere attività didattica esclusivamente mediante modalità a distanza.
  Il Ministero sta verificando con il comitato tecnico-scientifico la possibilità, in vista dei nuovi parametri che disciplineranno la ripresa delle attività a partire dal 18 maggio 2020, di introdurre misure specifiche per le autoscuole.
  La Direzione generale per la motorizzazione riferisce che sono in corso di predisposizione apposite linee guida proprio per consentire la ripresa, presso tutti gli Uffici della motorizzazione civile, degli esami per il conseguimento della patente di guida in condizioni di sicurezza sia per i candidati che per i funzionari esaminatori.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);
   vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1o agosto 2019;
   visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso il 2 ottobre 2019;
   visto il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020 e trasmesso alla Commissione il 30 aprile 2020;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce nel codice della nautica da diporto la definizione di «unità da diporto a controllo remoto» (articolo 3, comma 1, lettera h-bis)), che appare opportuno modificare riconoscendo agli armatori la facoltà di dotare l'unità da diporto di personale adibito al comando;
   rilevato che l'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto introduce all'articolo 19 del codice della nautica da diporto il comma 1-bis, che, per condivisibili motivi semplificazione amministrativa, riconosce al cantiere la possibilità di iscrivere nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) le unità da esso costruite, presentando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui non è peraltro precisato il contenuto;
   sottolineato che:
    l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;
    il medesimo comma 5-quater ha contestualmente prorogato al 1o gennaio 2021 il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;
   considerato che l'articolo 12, comma 1, lettera c), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, sopprimendo peraltro il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   rilevato che l'articolo 13 dello schema di decreto modifica l'articolo 39-bis del Pag. 37codice della nautica da diporto, relativo all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e che le modifiche sono state oggetto di diversi rilievi nel parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;
   rilevato che l'articolo 14 dello schema di decreto modifica l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, introducendo la possibilità che il contratto di noleggio di unità da diporto abbia ad oggetto solo una parte dell'unità da diporto e che occorre in proposito delineare più nettamente le figure contrattuali e precisare i contenuti del contratto;
   sottolineata la necessità di introdurre nel codice il contratto di noleggio escursionistico, al fine di venire incontro alle esigenze del comparto;
   considerato che l'articolo 19 dello schema di decreto modifica la disciplina dei controlli sui centri di istruzione per la nautica recata dall'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto;
   sottolineata l'urgenza di concludere tempestivamente l’iter per l'adozione del decreto legislativo in esame;
   evidenziato infine che, a causa della grave situazione in cui versa il settore della nautica da diporto a seguito della emergenza da coronavirus, occorre adottare quanto prima provvedimenti normativi, anche di urgenza, che riconoscano rilevanti misure a sostegno del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il comma 1-bis dell'articolo 19 del codice della nautica da diporto – introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto – sia sostituito dal seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà.»;
   2) l'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera a);
   3) all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.»
   4) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente: «Art. 47 (Noleggio di unità da diporto) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a Pag. 38mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
  4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.»;
   5) all'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nella definizione di «unità da diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera b), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando;
   b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;
   c) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice della nautica da diporto il seguente articolo: «Art. 47-bis (Noleggio escursionistico) – 1. Il noleggio escursionistico è il contratto con il quale il noleggiante si obbliga, dietro corrispettivo, a pianificare ed eseguire con un'unità da diporto, per conto di uno o più noleggiatori o per i loro familiari, ospiti e dipendenti, un viaggio di piacere con percorso anche circolare, fornendo prestazioni come vitto, sistemazione in cabina o posto assegnato, escursioni, visite guidate, spettacoli e altro intrattenimento, mettendo a disposizione l'unità da diporto con la quale verrà data esecuzione al contratto stesso o parte di essa.»