CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2020
366.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Atto n. 165).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
  premesso che:
   lo schema attua la delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea;
   esso rafforza il sistema sanzionatorio che assiste il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2085 avviata dall'Unione europea, proprio in riferimento all'inadeguato apparato sanzionatorio;
   gli articoli da 3 a 6 prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, calibrate sulla base della gravità delle infrazioni commesse, con riguardo alle attività di riciclaggio delle navi, mentre l'articolo 7 disciplinano lo svolgimento delle attività di controllo, l'accertamento delle violazioni nonché l'irrogazione delle sanzioni;
   condivisa la tipologia del sistema sanzionatorio che è stato predisposto, in quanto appare rispondere ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività richiesti dal regolamento (UE) n. 1257/2013;
   evidenziato che l'articolo 3, comma 5, a differenza di quanto previsto al comma 4, non correda di sanzione la fattispecie relativa alla eventuale realizzazione o gestione di un impianto di riciclaggio in assenza di autorizzazione, ma nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento, che, pur essendo ipotesi poco probabile, appare comunque meritevole di sanzione,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3 comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, dopo le parole: «all'articolo 13 del Regolamento,» le seguenti: «realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o».