CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2020
365.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un importo massimo di 500.000 euro
  2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dodici anni.
  3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un importo massimo di 500.000 euro.
01. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
   b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Pag. 10euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
   Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;
   c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  «14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:
   a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
   b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
   d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;
   e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
1. 254. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: con sede in Italia, con le seguenti: con sede legale e fiscale in Italia, compresa l'eventuale capogruppo o holding di controllo.
1. 92. Fassina, Pastorino, Bersani, Fratoianni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: con sede con le seguenti: che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società controllate o che detengono partecipazioni di controllo, che hanno il domicilio fiscale e/o la sede legale nel territorio degli Stati che rientrano nella lista UE riveduta delle giurisdizioni Pag. 11non cooperative a fini fiscali, ai sensi delle Conclusioni del Consiglio (2020/C 64/03)».
1. 3. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diverse dalle banche aggiungere le seguenti: imprese di assicurazione e dopo le parole: suddette imprese aggiungere le seguenti: nonché in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito;
   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 aggiungere le seguenti: e 2.000 milioni sono destinati in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.;
   c) al comma 2, alinea, dopo le parole: Le garanzie di cui al comma 1, aggiungere le seguenti parole: escluse quelle in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;
   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le garanzie di cui al comma 1 relative alle imprese di assicurazione dei ramo credito, sono disciplinate con un decreto di cui al comma 10.»;
   e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia aggiungere le seguenti: nonché alle imprese di assicurazione del ramo credito;
   f) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: Con, aggiungere le seguenti: uno o più sostituire la parola: decreto con la parola: decreti, dopo la parola: decreti aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare e sostituire la parola: essere con la parola: sono;
   g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle disciplinate al successivo comma 15 in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;
   h) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  «14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito di cui ai commi 2-bis e 5 con una dotazione iniziale di 2.000 milioni di euro, nonché alimentato con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.».
1. 1. Marattin, Ungaro, Mor, Moretto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi con le seguenti: ivi incluse le start-up innovative cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
   b) al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e di start-up innovative.
1. 31. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: esercenti l'attività in forma individuale o associata.
1. 4. Moretto, Mor, Ungaro, Marattin.

Pag. 12

  Al comma 1 dopo le parole: liberi professionisti titolari di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché associazioni professionali e società tra professionisti.
1. 96. Berardini, De Girolamo.

  Al comma 1 dopo le parole: di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui al successivo articolo 14, comma 1, limitatamente all'attività economica dagli stessi esercitati.
1. 88. Butti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: nonché agli enti del terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.

  Conseguentemente all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   «p-bis) Il Fondo concede, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, garanzie sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in sei anni.»;
   b) al comma 8, al termine del comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il medesimo beneficio è accordato agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
  «1. Le misure previste agli articoli 22, 56, 57, 64, 65 si applicano anche agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.».
1. 33. Lepri, Carnevali, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica;
   b) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;
   c) al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Per Pag. 13le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA;
   d) al comma 2, lettera c), punto 2), dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio aggiungere le seguenti: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni, e aggiungere in fine seguente periodo: Eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
1. 47. Gadda, Moretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa e le Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
1. 27. Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Ubaldo Pagano, Pezzopane, De Luca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*1. 11. Lupi, Gadda.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*1. 36. Gadda, Lupi, Moretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
1. 12. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 39. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 57. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Pag. 14Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 73. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.
*1. 75. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
1. 71. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare che il prestito garantito dallo Stato rischi di favorire le organizzazioni criminali di cui agli articoli 416 e 416-bis, nonché per scongiurare la consumazione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 513, 629, 644, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 del codice penale è richiesta, come requisito di accesso al credito, la presentazione di autocertificazione attestante che chi si occupa di ruoli rilevanti nelle imprese che si candidano a percepire i finanziamenti non abbia riportato condanne né sia indagato per reati contro la pubblica amministrazione, per reati tributari, o non sia coinvolto in processi di criminalità organizzata, nonché proposto per l'irrogazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Organi di controllo)

  1. Al fine di consentire una maggiore efficacia, in relazione ai reati di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del presente decreto, sono individuati quali organi di controllo il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo e il Prefetto. Agli organi di controllo sono attribuite le funzioni indicate nei commi successivi.
  2. Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua ispezioni e controlli, approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
   a) ai contenuti della sezione anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248;
   b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese.

Pag. 15

  3. Alla Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo che collabora con l'autorità giudiziaria spetta il compito di agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego del denaro e di reati ad essi presupposti da parte di organizzazioni criminali.
  4. Al Prefetto spetta il compito di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153.
  5. Si applica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
1. 319. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:
   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
   b) le imprese, cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
   c) le imprese, cui risultano nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» – del codice penale;
   d) le imprese che hanno sede legale, residenza o domicilio in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall'articolo 1 del decreto dei Ministero delle finanze del 21 novembre 2001, modificato dal decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 2015, articolo 1, in attuazione dell'articolo 127-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 85. Ascari, Dori.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:
   a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
   b) le imprese cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articolo 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter Pag. 16del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74;
   c) le imprese cui risultano nel confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis – «Delitti contro l'ambiente» del codice penale.
1. 116. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse le imprese che hanno fissato la propria sede legale nei Paesi inclusi nella lista aggiornata UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.
1. 106. Fratoianni, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del mezzogiorno, i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le medesime imprese fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione, che sono assegnate con delibera del Cipe su proposta del Ministro per il sud.
1. 124. Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
*1. 268. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.
*1. 315. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 286. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 314. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 144. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 265. Guidesi, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 295. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.
**1. 288. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Pag. 17

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 15 anni.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: 72 mesi con le parole: 15 anni.
1. 281. Amitrano, Villani.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 310. Conte, Pastorino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 298. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 284. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.
*1. 312. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 263. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Bruno Bossio, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 290. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.
**1. 90. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 146. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 148. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 153. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 161. Mor, Ungaro, Moretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 165. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 293. Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Pag. 18

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 300. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 311. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.
*1. 309. Pastorino, Bersani, Epifani.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
**1. 145. Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo Pag. 19delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
**1. 150. Fiorini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende Pag. 20automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
**1. 151. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: «avvalersi», inserire le seguenti: «, ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento»;
   b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria», inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.».
**1. 316. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 24 mesi con le parole: 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: non prima di 24 mesi con le seguenti: non prima di 36 mesi.
1. 279. Amitrano, Villani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e Pag. 21operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
1. 275. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 175. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 302. Mor, Marattin, Ungaro, Moretto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, Pag. 22purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 283. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*1. 267. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come «sofferenze». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
1. 262. Mura, Topo, Buratti, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.
*1. 307. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:Pag. 23
   b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.
*1. 269. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni classificate come «inadempienze probabili» oppure «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria.
1. 305. Sut.

  Al comma 2, lettera b) le parole: al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e, dopo le parole: alla data del 29 febbraio 2020 sono aggiunte le seguenti: l'impresa beneficiaria.
1. 285. Patassini, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle imprese che sono in regola con i piani di ristrutturazione omologati, ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la legge fallimentare, con i concordati in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero con piani di attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della medesima legge fallimentare, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
1. 182. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 171. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 188. Nevi, Novelli, Bagnasco.

Pag. 24

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 278. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
*1. 308. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
1. 287. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'importo del prestito assistito da garanzia superiore a 100.000,00 euro non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante da autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato, attestando la sussistenza dei requisiti a tal fine necessari anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
1. 306. Ungaro.

Pag. 25

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 15. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 19. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 193. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.
*1. 200. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle start up agricole e per le imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
1. 301. Occhiuto.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 21. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS Pag. 26(DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 194. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 203. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
*1. 303. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: 31 dicembre con le seguenti: 31 dicembre 2016, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi quattro anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.
1. 299. Mor.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1o gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia d cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).
1. 216. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato fino a 3,2 milioni di euro, per un finanziamento massimo di 800.000 euro pari al 25 per cento di fatturato.
1. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
    01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato non superiore a 3 milioni e 200 mila euro.
1. 219. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Pag. 27

  Al comma 2, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;
   b) sostituire il numero 2) con il seguente: per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo, terzo, quarto, 100 punti base durante il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono anno, 200 punti base al decimo anno sino al dodicesimo anno.
1. 30. Mor, Moretto, Ungaro, Marattin.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) la garanzia è concessa quando alla domanda di finanziamento sia contestualmente presentato da parte dell'impresa l'elenco dei nominativi dei soci, degli amministratori, dei componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei componenti del collegio dei sindaci;
   b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia, allo scopo di facilitare l'esercizio di controllo di legalità da parte delle istituzioni predisposte attraverso un sistema di tracciamento, si impegna ad aprire un nuovo conto corrente destinato alla ricezione del finanziamento, a cui è associato un codice che garantisce la tracciabilità delle transazioni;
1. 38. Lattanzio.

  Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: non sono in ogni caso ammessi finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.
1. 42. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 49. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera h), premettere le seguenti parole: in relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o di un premio complessivo di garanzia, nonché nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
1. 195. Adelizzi, Donno.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) Al fine di garantire tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia accende un conto bancario dedicato sul quale sono versati i finanziamenti di cui al comma 1. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo Pag. 28devono essere registrati sul conto correnti dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
1. 46. Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai sensi dell'articolo 3, legge 13 agosto 2010 , n. 136.
1. 48. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
*1. 60. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
*1. 62. Martino, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) ogni impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni, adotti un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione variabile delle componenti interne manageriali nei corso del 2020; le imprese beneficiarie della garanzia che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 100 milioni di euro si impegnano a non accantonare le riserve non obbligatorie nel corso del 2020;
1. 64. Raduzzi.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nel corso del 2020, con le parole: fino alla completa liberazione della garanzia.
1. 63. Fassina, Pastorino, Epifani, Bersani.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità acquisita con il nuovo finanziamento non potrà essere nemmeno utilizzata per rimborsare il beneficiario se persona fisica, ed i soci, se trattasi di beneficiari organizzati in forma collettiva, di finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, o versamenti in conto capitale.
1. 68. Pastorino.

  Al comma 2, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso modo si impegna a non distribuire, per lo stesso periodo, premi e stock options a dirigenti, amministratori e membri di organi di controllo.
1. 70. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:Pag. 29
   i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a contenere la remunerazione complessiva del management e di ogni dipendente o consulente entro 20 volte la media delle retribuzioni dei dipendenti con la qualifica di operaio o con il minore livello retributivo presente in azienda, fino alla completa liberazione della garanzia.
1. 67. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 86. Boschi, Marattin, Migliore.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 87. Murelli, Durigon, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 201. D'Attis, Gelmini, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 202. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*1. 244. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) l'impresa che beneficia della garanzia, entro 18 mesi dall'erogazione del finanziamento, non può attuare riduzioni di personale, né interventi di assetto occupazionale, in mancanza di accordo con le Organizzazioni Sindacali. In caso di controversia, la competente Direzione Territoriale del lavoro convoca le suddette parti interessate, e a seguito di esito negativo del tentativo di accordo, emette le proprie indicazioni operative per l'azienda.
1. 89. Pallini.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello delle comunicazione preventiva, anche in via telematica;.
1. 206. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire a lettera l) con la seguente:
   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a garantire i livelli occupazionali esistenti alla data del 23 febbraio 2020, o a gestire eventuali modifiche solo attraverso accordi sindacali;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:
   o) l'impresa che beneficia del finanziamento coperto dalla garanzia si impegna a non delocalizzare al di fuori del territorio italiano nessun componente Pag. 30della propria attività produttiva fino alla completa restituzione del finanziamento ricevuto.
1. 84. Lattanzio.

  Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) previa acquisizione di apposita dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con la quale si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.
1. 79. Pastorino, Bersani.

  Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale, assicurando la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007;.
1. 82. Pastorino, Bersani.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento rilasciato sulla base delle garanzie di cui al comma 1 per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
1. 93. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole:. Il soggetto finanziatore deve altresì dimostrare di avere dilazionato, per l'intero periodo di emergenza e per i sei mesi successivi alla conclusione dello stesso, il rimborso delle esposizioni non rateali.
1. 98. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
   m-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione all'Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale. L'Unità di informazione finanziaria comunica tempestivamente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso investigativo e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, assicurando altresì la condivisione delle informazioni in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
1. 102. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
*1. 113. Raduzzi.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: Pag. 31dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.
*1. 250. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2 lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare le produzioni o parti di esse.
1. 104. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera n), sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché in misura non superiore al 30 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. 210. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente lettera:
   n-bis) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere erogato in un nuovo conto corrente dedicato ed aperto appositamente dal soggetto finanziato.
1. 105. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*1. 213. De Toma, Rachele Silvestri, Fioramonti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
*1. 318. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) relativamente ai finanziamenti di importo superiore a centomila euro, il soggetto finanziatore deve:
    1) acquisire dall'impresa i dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativi all'impresa beneficiaria, ai soci titolari di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, Pag. 32lettera c) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai componenti degli organi sociali ed agli altri soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    2) trasmettere i dati di cui al punto precedente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che provvederà ad analizzarli, nell'esercizio dei compiti di coordinamento e impulso di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nella base dati SIDNA, fornendo al Prefetto competente gli elementi cognitivi, non più coperti da segreto, valutabili ai fini dell'informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli articoli 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    3) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al titolare effettivo del finanziamento se diverso dal richiedente, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica in favore della quale è destinato il credito, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che avrà la disponibilità della provvista;
    4) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'eventuale esistenza di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al presente articolo devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
   dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Agli adempimenti previsti dal comma 2, lettera o), n. 2, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 215. Trano, Aprile.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salvo quanto stabilito al precedente comma 1, limitatamente alle imprese con almeno 250 dipendenti, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro è fatto obbligo di adottare un piano industriale al quale vincolare nuovi investimenti, tenuta dei livelli occupazionali, impegno a non delocalizzare la produzione durante l'intero periodo di copertura della garanzia.
1. 294. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In considerazione del reale stato di necessità del settore turistico ricettivo collegato all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», per le strutture ricettive la condizione di durata massima del finanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 è estesa a 12 anni e il limite massimo dell'importo del prestito assistito da garanzia è commisurato al maggiore tra: il 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale e il parametro di cui al comma 2, lettera c).
1. 292. Topo, Pezzopane.

Pag. 33

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano, fatti salvi i finanziamenti assistiti dallo Stato a seguito di calamità naturali intervenute negli ultimi 5 anni. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
1. 221. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 121. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 122. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.
*1. 123. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi di personale del gruppo con le seguenti: si fa riferimento al valore su del fatturato e dei costi di personale del gruppo generati in Italia.
1. 226. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il beneficiario del finanziamento garantito che, terminato il periodo di preammortamento, si renda inadempiente al rimborso di 3 rate consecutive, prima della scadenza della rata successiva potrà richiedere la modifica del piano di ammortamento del finanziamento all'ente finanziario erogatore che, tuttavia, potrà concederla solo con il consenso della SACE, ente garante.

  5-ter. Nel caso di inadempimento del beneficiario con mancata richiesta di modifica del piano di ammortamento, come indicato al precedente comma 5-bis, e quindi in caso di escussione della garanzia, SACE è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Presidente del Consiglio la conversione del credito in equity.
1. 230. Pastorino, Bersani, Fassina.

Pag. 34

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In caso di escussione della garanzia, SACE S.p.A. è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle attività produttive la conversione in Equity del credito.
1. 227. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla banca e agli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito sarà concesso, previo assenso di SACE S.p.A. che non potrà essere da questi irragionevolmente negato, cedere o trasferire, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti dell'impresa nascente dall'operazione garantita con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori che lo assistono, ivi compresa la garanzia prestata da SACE S.p.A.
1. 125. Sut.

  Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);.
1. 126. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 128. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 129. Ungaro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 131. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro Pag. 35dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
*1. 234. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.
**1. 132. Zardini, Pezzopane.

  Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.
**1. 233. Muroni, Pastorino, Epifani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura così detta fronting.
1. 136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinati ulteriori criteri per la definizione dei tassi di interesse e dei piani di ammortamento, ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
1. 139. D'Uva, Sut.

  Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:
  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, ma senza che costituiscano elemento determinante per l'erogazione del finanziamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:
   a) l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non Rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 dei 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data dei 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
   c) dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
   d) l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;
   e) nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;Pag. 36
   f) nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
   g) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;
   h) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;
   i) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di Finanza.
  10-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:
   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;
   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche informa associata, un'attività professionale autonoma.
1. 152. Ungaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:
    1. l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
    2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
    3. i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;Pag. 37
    4. l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

  5. nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
    7. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;
    8. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;
    9. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
    10. è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

  10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 10-bis il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.
  10-quater. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  10-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati:
   a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;
   b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

  10-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
1. 236. Berardini, Torto, Baldino, De Girolamo.

Pag. 38

  Dopo il comma 12 è inserito il seguente:
  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis dei decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 238. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 155. Acquaroli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
*1. 157. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra

  Al comma 13 dopo le parole: per effetto delle garanzie stesse, aggiungere il seguente periodo: La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dai finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.
1. 162. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 dei Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

  13-ter. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a 7 giorni. Decorso il termine ridotto di 7 giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
1. 160. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al comma 204 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti beneficiari possono trasferire il credito all'interno del consolidato fiscale ovvero cederlo ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

Pag. 39

  13-ter. Le modalità di attuazione della cessione del credito di cui al comma 13-bis sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1. 242. Nardi, Sensi, Pezzopane.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento del crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata dei piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e II CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
1. 241. Faro, Donno.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
1. 158. Lotti, Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in Pag. 40favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:
   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;
   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;
   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;
   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;
   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3 della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;
   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;
   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 183. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 41

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

  14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nel termini ivi previsti, fermo restando che:
   a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;
   b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;
   c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dai debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;
   d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;
   e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3 della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa dei debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;
   f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale del crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;
   g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni Pag. 42di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) dei precedente comma 2.

  14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.
  14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nel limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.
*1. 251. Squeri.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
  14-ter. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
1. 172. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.
  14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor.
1. 185. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

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  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno accesso alle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo alle medesime condizioni previste dal comma 2, in quanto siano a esse applicabili. La misura della garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: a) volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019; b) volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019; c) volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile. A tali garanzie si applicano il comma 2, lettera d), numero 1), il comma 2, lettera e), n. 1, nonché tutte le altre disposizioni del presente articolo, in quanto siano applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, a eccezione dei commi 4, 7 e 8; agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 170. Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. La Banca d'Italia nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza bancaria e finanziaria e della sua competenza in materia di protezione dei consumatori, implementa l'attività di controllo e di ispezione presso gli Istituti di credito, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni relative alle modalità attuative e operative di erogazione del finanziamento contenute all'articolo 1 del presente decreto e di quelle ulteriori stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e finanze di cui al comma 10.
1. 174. D'Uva, Sut.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose, è obbligatorio l'utilizzo del «conto corrente dedicato» di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. 180. Davide Aiello, Salafia, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Baldino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono sospese le segnalazioni al sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti, affidato alla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi».
1. 181. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
1. 249. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alte imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
  2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.
1. 02. Rachele Silvestri, De Toma, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 07. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cassa Depositi e Prestiti)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 021. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)

  1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la Pag. 45pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
*1. 025. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità di associazioni sportive e culturali)

  Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate altresì a:
   a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
   b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
   c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.
1. 011. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 219, 220, 221, 222, 223 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate per gli anni 2021 e 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022, 312 milioni per l'anno 2023 e 236 milioni per gli anni dal 2024 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
1. 012. Marino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

  1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.
1. 015. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

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  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata «riparti Italia»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura «riparti Italia».
  2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'Istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, Ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del Pag. 47regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.
  9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'alticcio 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: a) di un contributo in conto Interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; b) di una garanzia nella misura stabilita dai decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  11.1 finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
  12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
  13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6.1 soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, In ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
  14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020,2021 e 2022, SACE S.p.a. concede garanzie, In conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.
  15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita Pag. 48convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.
  18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente Infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
  19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
1. 022. Corneli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.
  2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza Pag. 49del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, no 18.
1. 023. Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno della catena dette forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena della forniture», presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano del pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad 1 anticipare la tranche successiva.
  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento 1 di due anni dall'erogazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 027. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 2.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.
2. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di natura commerciale)

  1. Ai fini del contenimento dell'eccezionale esigenza di liquidità delle piccole e medie imprese dovuta all'emergenza COVID-19, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai 31 dicembre 2022 è sempre ammessa la cessione del Pag. 50credito ai sensi dell'articolo 1260, comma primo del codice civile.
  2. La disposizione del comma 1 si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti.
  3. Le operazioni di factoring pro soluto relativi a crediti verso imprese accedono alla garanzia di cui all'articolo 1, in ogni caso nella percentuale indicata dal comma 2, lettera d), n. 1.
  4. Il comma 3 si applica a condizione che i crediti siano maturati nei confronti di imprese per le quali sussistono nell'esercizio precedente almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale non inferiore a 20 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 40 milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio non inferiore a 250.
  5. Le perdite su crediti derivanti dalla cessione non sono considerate deducibili a norma dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 01. Aprile, Trano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per asili nido privati)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale B/5.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. 03. Ciprini, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi a sostegno del settore turistico)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità Pag. 51attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 07. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno finanziario alle imprese – cessione di crediti società di persone)

  1. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso «Articolo 44-bis», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone rilevano le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».
2. 011. Bruno Bossio.

ART. 3.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall'articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 5. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, le stesse sono tenute a riferire trimestralmente alla medesima Commissione di cui al periodo precedente. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, Pag. 52locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
3. 7. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti)

  1. È istituita la Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti, composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione. Per ti elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.
  3. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società del Gruppo, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati ai sensi della legge.
  4. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ordinaria e sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, commi 7 e 81 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico.
  5. Ferme restando le attribuzioni di cui ai commi 3 e 4, la Commissione:
   a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni;
   b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno;
   c) trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.

  6. Spetta alla Commissione l'approvazione dei rendiconti consuntivi di Cassa depositi e prestiti S.p.A., che saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.
  7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.Pag. 53
  8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
  9. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione è costituita dai membri già eletti da Camera e Senato ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione esterna degli altri componenti laici che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, risultano far parte della stessa.
  10. L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 è abrogato. Conseguentemente, è abrogata ogni altra disposizione relativa alla commissione istituita con la disposizione di cui al periodo precedente.
3. 02. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obbiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione europea.
3. 03. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizione temporanea in tema di segnalazione alle Centrali rischi)

  1. I finanziamenti concessi dal 9 aprile 2020 e per tutta la durata del 2020 non sono registrabili dalle Centrali rischi.
3. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiungere le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.
*4. 1. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 54

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   b) dopo le parole: in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiungere le seguenti: e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.
*4. 5. Ungaro, Mor.

  Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa».
**4. 2. Buratti, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa».
**4. 7. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 3. Ungaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 4. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: strumenti informativi o telematici, i contratti aggiungere le seguenti: e ogni altro atto, e dopo le parole: copia cartacea del contratto al cliente aggiungere le seguenti: , su richiesta;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
*4. 6. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le previsioni Pag. 55sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

  1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
4. 9. Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di semplificare le modalità di erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata per la formazione del documento informatico, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, rappresentano, alternativamente, strumenti idonei ai fini della verifica dell'identità dell'utente:
   a) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
   b) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 almeno del secondo livello di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;
   c) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali oggetto di notifica conclusa con esito positivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».

  1-ter. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
4. 12. Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo Pag. 561888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 8. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 13. Buratti, Mancini, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
*4. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. Pag. 57
(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

  1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le lettere a) e b) sono soppresse;
    2) dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
   « i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
   i-ter) ristorazione, gestione mense e catering;
   i-quater) servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.».
4. 02. Caso, Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica d'ufficio e senza formalità di istruttoria la riduzione del canone nella misura del settanta per cento, costituendo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 circostanza di eccezionale gravità.
   2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alte concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione.»
4. 05. Termini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Target annuali di PFU)

  1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e le misure adottate per contenerla, in quanto incidenti su attività commerciali e spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come disposti ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati si misura computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
4. 06. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Pastorino, Muroni.

Pag. 58

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2.
   1-bis. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV, nel Capo IX del titolo V, fatta eccezione per l'articolo 268, comma 2, e per l'articolo 271, nel Capo X dei titolo V e nell'articolo 345 entrano in vigore il 1o settembre 2020.».
5. 4. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 8. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 10. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 1o settembre 2022.
*5. 11. Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: 1o settembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
5. 9. Conte, Pastorino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle start-up innovative ed agli spin off universitari.
5. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 01. Squeri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Pag. 59

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 08. Mor.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
*5. 09. Nardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in favore delle imprese in crisi a causa del virus COVID-19)

  1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati di novanta giorni.
  2. Sino al 31 dicembre 2020 l'imprenditore, in forma individuale o collettiva, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del predetto regio decreto, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla scadenza del sesto mese successivo alla domanda, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla continuità aziendale nel corso dei predetto periodo temporale e alla migliore soddisfazione dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale nei termine di cui al comma 5. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
  3. L'attestazione deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale. L'attestazione deve altresì indicare che tali finanziamenti si rendono necessari per superare lo stato di difficoltà economico-finanziaria prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
  4. Il tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
  5. La prededuzione di cui al presente articolo opera a condizione che la procedura concorsuale sia aperta entro ventiquattro mesi dall'autorizzazione. In caso di procedure successive si ha riguardo, ai fini del presente comma, alla procedura apertasi per prima.
  6. I finanziamenti e le relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano ai finanziamenti Pag. 60e alle relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo.
  7. Il professionista che nell'attestazione di cui al presente articolo espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti è punito a norma dell'articolo 236-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  8. Sino al 31 dicembre 2020, il debitore persona fisica meritevole, che si trovi in stato di sovraindebitamento prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e non sia in grado di offrire ai creditori utilità rilevanti, dirette o indirette, valutate secondo la percentuale di cui al presente comma e i criteri del comma del periodo seguente può accedere all'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro due anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al quindici per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza di cui al presente comma è condotta dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della valutazione di rilevanza non si tiene conto dell'unico immobile di proprietà dei debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, a condizione che sia adibito ad uso abitativo e che lo stesso debitore vi risieda anagraficamente.
  9. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Organismo di composizione della crisi (OCC) di cui al decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014 al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
   a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
   b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
   c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
   d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
   Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
   c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
   d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
   Il deposito della domanda comporta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà, il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti e la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede, con decreto da adottarsi entro dieci giorni l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione, su base annuale, relativa alle sopravvenienze rilevanti Pag. 61ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14-terdecies della legge n. 3 del 2012. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di cinque giorni. Decorsi dieci giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. L'OCC, nell'anno successivo al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 6 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

  10. L'articolo 1467 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1467. — (Contratto con prestazioni corrispettive. – Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata. La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto. Il caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice, Il giudice, se accerta che la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a norma del presente articolo, può: risolvere il contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, ovvero modificare il contratto al fine di ripristinare l'originario equilibrio.
   Le disposizioni del primo comma non si applicano se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.».

  11. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.»;
   b) all'articolo 182-bis, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al comma 1, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
   c) all'articolo 186-bis, al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando la moratoria non ecceda un anno dall'omologazione i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto. Qualora la moratoria sia prevista per oltre un anno i medesimi creditori hanno diritto di voto per l'intero credito vantato.».

  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo si applicano ai contratti e alle procedure in corso alla Pag. 62data di entrata in vigore della presente legge.
5. 010. Orlando, Pezzopane.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile.

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'Impresa.
6. 3. Benamati, Topo, Pezzopane.

  All'articolo 6 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e e le parole: per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.
6. 5. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Aggiungere il seguente capoverso: Per le imprese colpite da un calo di fatturato e limitatamente all'anno 2020 è prevista la possibilità di ammortizzare, per una durata pari alla durata del finanziamento, i costi fissi sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria relativi alle spese di affitto, ammortamenti, utenze, servizi amministrativi, consulenze e costi del personale non sottoposto alla CIG.
6. 12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d).
6. 13. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o Pag. 63rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarle ai sensi dell'alticcio 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.».
*6. 05. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
   1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali Pag. 64nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
   2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
   3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
   4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
   5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
   7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarle ai sensi dell'alticcio 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
   9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.».
*6. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Pag. 65

ART. 7.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei princìpi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
*7. 1. Buratti, Pezzopane.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei princìpi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.
*7. 2. D'Alessandro.

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:Pag. 66
    1) sopprimere le parole nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore;
    2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le imprese non soggette alla vigilanza di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che nella redazione dei bilanci adottano i principi contabili internazionali, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento al mantenimento del requisito della continuità aziendale di cui allo IAS 1.
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati e alle eventuali situazioni patrimoniali intermedie riferite a data non successiva al 31 dicembre 2020.
7. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

  4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:
   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;
   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
*7. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale Pag. 67da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

  2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:
   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;
   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
*7. 9. Ungaro, Mor, Moretto.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

  2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:
   a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
   b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;
   c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

  2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
*7. 11. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pag. 68Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
**7. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
**7. 13. Pastorino, Bersani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
**7. 14. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
**7. 15. Benamati, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.».
**7. 16. Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli Pag. 69interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 01. Pastorino, Bersani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli Pag. 70interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 04. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli Pag. 71interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 06. Benamati, Buratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

  1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli Pag. 72interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
  2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis «costi a recuperabilità differita».
  3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
  4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
  5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
  6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
  7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
  8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
  10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
*7. 07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione Fondo per rilancio turismo e riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, finalizzato all'erogazione di contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al rilancio del turismo e alla riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani, Pag. 73nel rispetto delle peculiarità territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse attribuendo priorità ai progetti presentati dagli enti con popolazione residente fino a 50.000 abitanti, ovvero per enti locali consorziati tra di loro, con una popolazione non superiore a 50.000 abitanti. I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento degli interventi effettuati, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. 06. Tucci.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di risanamento;
    2) al comma 1, dopo la parola: omologati, inserire le seguenti:, nonché degli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni (legge fallimentare), in corso di regolare esecuzione ai sensi del comma 2-bis.
    3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si considera in corso di regolare esecuzione quando un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attesta che gli atti e pagamenti previsti dal piano, alla data del 31 gennaio 2020, erano in corso di regolare adempimento e che alla medesima data la situazione finanziaria dei debitore era coerente con quanto previsto nel piano stesso. L'attestazione è comunicata a mezzo di Posta Elettronica Certificata a cura del debitore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai creditori degli atti e pagamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1».
9. 1. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;
   b) al comma 2 le parole: Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sono sostituite dalle seguenti: Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;
   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Il debitore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Pag. 74può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   5-ter. Il disposto di cui all'articolo 161, decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020».
9. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati di sei mesi, previa comunicazione del debitore a tutti i suoi creditori.
9. 5. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: omologati inserire le seguenti: e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;
   b) dopo le parole: dicembre 2021 aggiungere le seguenti: possono essere;
   c) dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: tutti i suoi creditori.
*9. 6. Buratti, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: omologati inserire le seguenti: e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;
   b) dopo le parole: dicembre 2021 aggiungere le seguenti: possono essere;
   c) dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: tutti i suoi creditori.
*9. 7. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al primo comma, per gli adempimenti che si riferiscono a piani rateali di pagamento, le rate aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono sospese senza alcuna formalità. Le rate sospese, compresi gli elementi accessori, sono versate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.
9. 9. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 2, sostituire le parole: pendenti alla data del 23 febbraio 2020 con le seguenti: pendenti alla data del 9 marzo 2020.
9. 10. D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le aziende considerate a rischio di insolvenza che hanno aderito a concordati Pag. 75preventivi e accordi di ristrutturazione omologati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono accedere ai finanziamenti garantiti di cui agli articoli 1 e 13.
9. 11. Moretto, Ungaro, Marattin, Mor.

  Inserire il seguente comma:
  6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.
9. 12. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di aiuti all'ammasso per prodotti DOP e IGP)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 e favorire la ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive ed in particolare per garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e la trasparenza del mercato, sono riconosciuti specifici contributi a sostegno dell'ammasso privato di prodotti agroalimentari italiani, riconosciuti come DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151 del 2012, per un totale di 40 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano i prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che le aziende devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Ispe di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
9. 05. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*10. 1. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*10. 2. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
    1) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19;
    2) alle istanze di fallimento da chiunque formulate ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti Pag. 76di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»
10. 4. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 5. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 6. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 7. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.
*10. 8. Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Porchietto.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ipotesi di cui al precedente periodo non si applica ai casi di cui al fallimento in proprio di cui all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
10. 9. Cassinelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 14. Acquaroli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 18. Dal Moro, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10. 20. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Pag. 77

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile».
10. 16. Lacarra, Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le parole «anche se sospeso».
  2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 dei decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.
*10. 05. Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del settore privato,» sono inserite le parole: «anche se sottoposti a procedure concorsuali» nonché, dopo le parole «in costanza di rapporto di lavoro,» sono inserite le parole «anche se sospeso».
  2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono Pag. 78rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
  3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 dei decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.
*10. 07. Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

  1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al primo comma, la parola: «ed» è sostituita dalle seguenti: «, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca dei curatore.».

  2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
  3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».Pag. 79
  5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;
   d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede 1 diritti degli altri creditori».

  6. L'articolo 182-septies del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 182-septies.
(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)
   La disciplina di cui all'articolo 132-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
   b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
   c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
   d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
   e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
   Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.
   In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della Pag. 80concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari».

  7. Dopo l'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

«Art. 182-octies.
(Convenzione di moratoria)
   La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
   b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti Inseriti in più di una categoria;
   c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
   d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alta lettera c).
   In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
   Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.».

Pag. 81

Art. 10-ter.
(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dei quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.
   1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
   1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 0 assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Art. 10-quater.
(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, Pag. 82del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.
**10. 06. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

  1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al primo comma, la parola: «ed» è sostituita dalle seguenti: «, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca dei curatore.».

  2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
  3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.».
  5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;
   d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a Pag. 83scadere non lede 1 diritti degli altri creditori».

  6. L'articolo 182-septies del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 182-septies.

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)
   La disciplina di cui all'articolo 132-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
   b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
   c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
   d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
   e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
   Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.
   In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari».

  7. Dopo l'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

«Art. 182-octies.

(Convenzione di moratoria)
   La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti Pag. 84della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
   Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
   a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
   b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti Inseriti in più di una categoria;
   c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
   d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alta lettera c).
   In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
   La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
   Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.».

Art. 10-ter.
(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dei quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.
   1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
   1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, Pag. 85alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza 0 assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Art. 10-quater.
(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.
**10. 08. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

ART. 11.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni Pag. 86nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, rispetto alle quali, ove già effettuate, si procede alla cancellazione».
11. 1. Marattin, Ferri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 2. Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
*11. 3. Furgiuele, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.
11. 5. Berardini, Torto, Sut, Segneri, De Girolamo.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2020», con le seguenti: «31 luglio 2020» e dopo la parola: «cambiali» aggiungere le seguenti: «, ricevute bancarie»;
    2) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riferimento allo stesso periodo è sospesa anche la validità delle informazioni acquisite a seguito dell'attività informativa ed investigativa svolta dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) ed iscritte presso la banca dati della stessa».
11. 6. Conte, Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*11. 7. Buompane.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*11. 8. Fiorini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
**11. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
**11. 06. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Pag. 87

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
**11. 07. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Furgiuele, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

  1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.
**11. 012. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
   1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
11. 04. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)
   1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione Pag. 88di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:
   a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
   b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
   c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.
   2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
   3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.».
11. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura “Resto al sud”)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».
11. 011. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 12

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, e gli imprenditori individuali. Tra i liberi professionisti, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
12. 2. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere, Pag. 89in fine, le seguenti: nonché i titolari di ditte individuali, i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.
12. 6. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile. Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto.
12. 9. Masi.

  Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 aggiungere le seguenti: nonché degli imprenditori individuali.
12. 10. Raduzzi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 11. Squeri.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 17. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
*12. 33. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono assegnati al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
12. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 13. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Pag. 90

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 14. Raciti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*12. 18. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 sono estese ai beneficiari di mutui per la ristrutturazione della prima casa».
12. 15. Gallinella.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “80” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e messa in sicurezza sismica”;
   b) al terzo periodo, le parole: “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni di euro” e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro”.

  2-ter. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».
12. 20. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   « a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
12. 22. Mancini, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, Pag. 91superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.

  2-ter. Al Fondo di garanzia di cui al presente articolo sono destinate risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e 600 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».
12. 25. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche a coloro che stanno pagando un mutuo per la ristrutturazione della prima casa.
12. 27. Barzotti, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche alle esposizioni deteriorate relative ai mutui per l'acquisto della prima casa per i lavoratori le cui attività professionali, nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, siano state temporaneamente sospese o risultino definitivamente interrotte a causa della crisi epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo pari a 400 milioni di euro, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 2-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
12. 31. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I crediti certificati alla data dell'8 aprile 2020 come certi, liquidi ed esigibili, in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono comunicati da queste alla Cassa depositi e prestiti che provvede direttamente al loro pagamento nella misura del 50 per cento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti no-profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».
12. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipazione PAC)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III dei regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.
   4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento;”».
12. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Merito di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
12. 08. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di adeguamento antisismico sugli immobili)

  1. Dall'anno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, Pag. 93attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
12. 010. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del fondo di sostegno alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Al fine di sostenere le imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 800 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse alle imprese di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 013. Fiorini, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 78, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta».
12. 015. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche ed estensione, dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)

  1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.»;
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: « a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 016. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti e del conteggio delle linee di credito relative agli anticipi su contratto e fattura)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, sono sospesi i pagamenti delle rate di prestiti personali e dei finanziamenti, rientranti nella fattispecie di «credito al consumo», rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio, stipulati con le banche o con le società finanziarie e di intermediazione di credito al consumo, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 è, altresì, sospeso il conteggio sui finanziamenti relativi agli anticipi su contratti e agli anticipi su fattura.
12. 018. Masi, Sut.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis. Pag. 95
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di estensione del credito d'imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;
   b) al comma 1, le parole «, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'agenda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti, in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti, nelle categorie catastali C/1, C/2, e D/8»;
   c) al comma 2, dopo le parole «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 019. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
  2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziate per l'anno 2020.
12. 020. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Pag. 96

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cessione credito d'imposta ecobonus e sismabonus ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14,
    1) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso;
    2) al comma 3.1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1-quinquies, il quarto periodo è soppresso;
    2) al comma 1-septies, l'ultimo periodo è soppresso;
    3) al comma 1-octies, l'ultimo periodo è soppresso.
12. 022. Bitonci, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali)

  1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, dopo il comma 3 si inserisce il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
12. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di posticipo del versamento delle rate Ires)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.
   2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione Pag. 97di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
12. 026. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Prestito vitalizio ipotecario)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
   « c-ter) Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti Pag. 98determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.».
12. 027. Buratti, Pezzopane, Del Barba.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 4. Braga, Buratti, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 5. Topo, Mancini, Buratti, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 6. Angiola.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 7. Pella, Porchietto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.
*13. 8. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con le seguenti: 100 per cento per prestiti fino a un massimo di 800.000 euro.
13. 34. Currò.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti:, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 25. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti:, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre Pag. 991993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 24. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti:, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 23. Moretto, Mor, Marattin, Ungaro.

  All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti:, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.
*13. 19. Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, lettera c), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.

  Conseguentemente, alla lettera m), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.
13. 30. Guidesi, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.
*13. 40. Squeri.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.
*13. 14. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi Pag. 100del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
**13. 46. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
**13. 15. Acquaroli.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
**13. 31. Moretto, Mor, Ungaro.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per Pag. 101l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 45. Buratti, Benamati, Pezzopane.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 35. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, Pag. 102da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1o gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
*13. 28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
**13. 44. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
**13. 42. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
**13. 22. Squeri.

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
**13. 32. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Pag. 103

  Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

  Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
**13. 18. Mor.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
*13. 38. Porchietto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Giacometto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
*13. 20. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
*13. 26. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.
*13. 27. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero del fatturato come risultante dal bilancio depositato relativo al 2018,.
13. 21. Colletti.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti: e di start-up innovative;
   b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: di piccole e medie imprese sono aggiunte le seguenti:, di start-up innovative.
13. 29. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), numero 3) sostituire le parole: tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: tale fabbisogno è attestato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la completezza dei dati e la non sussistenza delle cause di Pag. 104divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
13. 36. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) si applicano anche per le operazioni finanziarie con durata fino a 120 mesi.
13. 49. Paxia, Sut, Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) per le imprese culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 57, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui attività risulti, per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospesa oltre la data del 3 maggio 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L'importo delle predette operazioni finanziarie può eccedere i limiti fissati alla precedente lettera c), ai sensi del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91 I/01, fino a concorrenza dei dieci dodicesimi del fatturato totale del beneficiario nel 2019; il predetto fatturato è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
13. 51. Bonomo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettere d), e) ed m), sostituire la parola: riassicurazione ovunque ricorra con la seguente: controgaranzia.
13. 325. Sut.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 53. Mancini, Pezzopane.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 60. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

Pag. 105

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
*13. 54. Osnato, Trancassini, Zucconi, Bignami, Baldini.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  All'articolo 13, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo garanzia. Sono vietate le compensazioni con affidamenti già in essere.
13. 71. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
13. 58. Librandi.

  All'articolo 13, comma 1, lettera e):
   a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 69. Acquaroli.

  All'articolo 13, comma 1, lettera e):
   a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 59. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: pari almeno il 10 per cento con le seguenti: non inferiore al 15 per cento.
13. 63. Sut.

Pag. 106

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.
13. 64. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 73. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 86. Ungaro.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
   le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.
*13. 56. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: 10 con la seguente: 30.
13. 62. Colletti.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la Pag. 107riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 66. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 55. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 57. Moretto.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 84. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;.
*13. 79. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera e), inserire, in fine le seguenti parole: i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito, vengono in ogni caso erogati al di fuori o oltre l'importo massimo garantito per singola impresa, ai sensi della lettera b) del presente comma;.
13. 78. Pastorino.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) è altresì ammessa la rinegoziazione della durata di finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia, anche qualora la stessa sia concessa in percentuali diverse da quanto previsto nel presente comma, per un numero di anni massimo pari alla durata residua dei finanziamenti. Il credito aggiuntivo erogato ai sensi del precedente paragrafo del comma viene riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.
13. 87. Porchietto, Magi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate Pag. 108come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 101. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 98. Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 108. Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del Pag. 109concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
*13. 93. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione.
13. 121. Manzo, Donno.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili», «scadute o sconfinanti deteriorate» o «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, parte 8 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2018.
13. 122. Berardini, Gabriele Lorenzoni, Torto, Segneri, De Girolamo.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 115. Tarantino, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Di Muro, Furgiuele.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 106. Giacometto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 110

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 113. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
*13. 94. Topo, Mura, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), le parole: del 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: del 31 dicembre 2019;
13. 105. Sut.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
  1) al quarto periodo, dopo le parole: 31 gennaio 2020 inserire le seguenti: ovvero, per le «inadempienze probabili», non sia relativa ad esposizioni ristrutturate successivamente al 31 gennaio 2019 ed in corso di regolare adempimento;

  2) al quinto periodo:
   a) sostituire la parola: presentato con le seguenti: posto in essere atti o pagamenti in esecuzione di;
   b) sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 114. Perantoni, Sut.

  Al comma 1, lettera g), quarto periodo, dopo le parole: alla data del 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: ai sensi della disciplina bancaria aggiungere le seguenti: , eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.
13. 103. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.
*13. 100. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.
*13. 97. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: in data successiva al 31 dicembre 2013;Pag. 111
   b) le parole: le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate sono sostituite dalle seguenti: abbiano adempiuto agli impegni assunti.
13. 119. Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono sostituite dalle seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.
13. 117. Fornaro, Pastorino.

  Al comma 1 lettera g), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
13. 96. Boschi, Marattin, Moretto, Mor, Ungaro.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 124. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 109. Soverini, De Maria, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
*13. 107. Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 126. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 127. Moretto.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 128. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 129. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 130. Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, inserire le seguenti: e termale.
**13. 393. Angiola.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: è di importo superiore a 500.000.
13. 192. Raduzzi, Sut.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: nonché di enti del Pag. 112terzo settore anche non iscritti al registro delle imprese.
13. 219. Masi, Zanichelli, Sut.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: d'impresa.
13. 199. Scanu.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 205. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.
*13. 246. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE e dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero... sono aggiunte le seguenti: per i soggetti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'articolo 47;
   al comma 1 lettera n) dopo le parole: a valere su risorse proprie e prima delle parole: sino alla copertura del 100 per cento sono inserite le parole: ovvero con un'ulteriore garanzia concessa da altri fondi di garanzia a prezzo di mercato e senza concessione di aiuto di stato ai sensi delle vigenti normative comunitarie.;
   al comma 1, lettera n) dopo le parole: enti di riferimento e prima delle parole: possono conferire risorse sono inserite le parole: ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;
   dopo il comma 6, è inserito il seguente comma aggiuntivo:
  6-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia», con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione europea.
13. 160. Comaroli.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: nonché del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE;
   b) dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero, aggiungere le Pag. 113seguenti: per i soggetti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato, ovvero.
13. 233. Pastorino, Muroni, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti e professioni, aggiungere le seguenti: ed enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.
13. 226. Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.
*13. 248. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.
*13. 239. Squeri, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: agenti di assicurazione, sub agenti e broker,.
13. 183. Rotta, Buratti, Pezzopane, Morgoni, Fioramonti.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: nonché associazioni di professionisti.
13. 229. Conte, Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: 24 mesi fino alla fine della lettera con le seguenti: trentasei mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, con tasso di Rendistato con durata residua da 4 e 7 anni e 6 anni e 6 mesi, maggiorato di 25 punti base e, comunque, non superiore a 200 punti base annuo. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento Pag. 114coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
13. 197. Raduzzi, Sut.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole da: non prima di 24 mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: e degli interessi non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 800.000,00 euro.
13. 148. Boschi, Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 1, lettera m) primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia con le seguenti: non superiore al maggiore tra i parametri del 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e del doppio dei costi del personale sostenuti, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
13. 152. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 171. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 144. Gadda, Moretto.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 240. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi aggiungere le seguenti: , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.
*13. 230. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28
   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;Pag. 115
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 136. Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28
   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 154. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28
   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 147. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28
   dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione Pag. 116finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.
**13. 190. Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, aggiungere le seguenti: ovvero come risultante dalla media dei bilanci depositati degli ultimi tre anni.
13. 223. Gabriele Lorenzoni.

  Al comma 1, lettera m), prima delle parole: non superiore a 25.000,00 euro, inserire le seguenti: non inferiore ai 15.000,00 euro e.
13. 234. Pastorino.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 138. Moretto.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 161. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 137. Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 220. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 185. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.
*13. 180. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
**13. 145. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
**13. 150. Saltamartini, Bitonci, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 117

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
**13. 139. Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
**13. 140. Moretto.

  Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.
**13. 175. Ungaro.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come disciplinata dal presente articolo, i soggetti beneficiari che abbiano intrapreso formalmente l'attività dopo il 1o gennaio 2019, ma costituiti prima di tale data, previa presentazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o di altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 214. Buompane, Donno, Manzo, Faro, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È facoltà, per i soli soggetti beneficiari aventi sede legale nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, come identificato dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fare riferimento al bilancio relativo all'anno 2015.
13. 224. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui i soggetti beneficiari abbiano sede nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016 con riferimento all'ammontare dei ricavi di cui al periodo precedente è possibile in alternativa considerare quelli risultanti dall'ultimo bilancio depositato prima degli eventi sismici del 2016.
13. 158. Verini, Pezzopane, Morgoni, Melilli.

  Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della valutazione e concessione del credito di cui al precedente periodo non rileva il merito creditizio.
13. 208. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento coperto da garanzia per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;
    2) sostituire il quarto periodo con il seguente: «In relazione alle predette operazioni, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge».
13. 237. Fassina, Pastorino.

Pag. 118

  Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento, con le seguenti: e, comunque, non superiore a quello corrispondente al tasso Euribor 6 mesi rilevato alla data della concessione del finanziamento maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 213. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 133. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: In favore di tanti soggetti beneficiari, aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore e dalle segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi,.
13. 222. Gabriele Lorenzoni, Berardini.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 146. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 221. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 218. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, aggiungere le seguenti: senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.
*13. 176. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.
13. 252. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento di cui alla presente lettera il finanziatore è esentato dalla verifica del merito creditizio di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico bancario. La garanzia del fondo è concessa in favore di beneficiari finali che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 20651/2014 della Commissione, del 17 Pag. 119giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni del beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore. Per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti il beneficiario potrà utilizzare anche un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. 255. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
  «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».
*13. 265. Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
  «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.».
*13. 260. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato alla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai Pag. 120sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 100.000,00 euro. In relazione alle predette operazioni viene attivato un conto corrente dedicato sul quale confluiscono i finanziamenti e le relative movimentazioni. Tali conti correnti sono esenti dall'imposta di bollo. I finanziamenti vengono erogati in favore di soggetti con stabilimenti in Italia non rientranti tra le aziende in difficoltà secondo la normativa europea e non a sofferenza sul sistema bancario italiano. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 commi da 1 a 4, e 6, della legge sull'antiriciclaggio n. 136 del 2010. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
13. 259. Masi, Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato dalla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alfa concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
13. 258. Paxia, Sut, Berardini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) per i finanziamenti superiori a 25.000 euro si applica un tasso massimo di riferimento parametrato all'ERIBOR a 3 o 6 mesi per i finanziamenti a tasso variabile e sull'EURIRS per i finanziamenti a tasso fisso, senza valutazione del merito creditizio.
13. 262. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 121

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
*13. 264. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
*13. 188. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa, aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
13. 164. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:
   n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore ai 50 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, i comuni, gli enti locali, le camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Non operano ai fini della presente disposizione le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza Pag. 122o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis);
   n-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
   n-ter) le risorse rinvenienti dall'attuazione della lettera n-bis), opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della lettera n) cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi euro.
13. 268. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.
(Inammissibile limitatamente
ai capoversi lettera
n-bis) e n-ter))

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 272. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 269. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 281. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.
*13. 296. Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 291. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo Pag. 123del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 298. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.
**13. 301. Squeri.

  Al comma 1, alla lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La presente garanzia può essere rilasciata alla banca anche da un confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella misura del cento per cento del finanziamento, con obbligo di riassicurazione al Fondo centrale di garanzia per il 90 per cento. A tal fine i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 1 comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221.
13. 283. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 275. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 282. Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*13. 295. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nei finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. In relazione alle predette operazioni, solo per la parte garantita del credito, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 286. Faro, Donno.

Pag. 124

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
13. 299. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
*13. 303. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
*13. 304. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
   p-bis) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 Pag. 125dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
13. 308. Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
13. 309. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, la seguente:
   p-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-quinquies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché agli intermediari del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
13. 310. Alemanno, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
13. 313. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p-bis) la garanzia di cui alle precedesti lettere c) e n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) e n) è pari al cento per cento, senza necessità di intervento di Confidi.
13. 314. Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti per le operazioni di sconto o anticipazioni su crediti documentati in fattura, anche con riguardo ad imprese di rilevanti dimensioni.
13. 397. Aprile, Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) le garanzie del Fondo di cui al presente articolo sono concesse, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, anche sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in dieci anni.

  Conseguentemente al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il beneficio del presente comma è altresì riconosciuto agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, Pag. 126compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.
13. 316. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a settantadue mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1o gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro.
13. 317. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
*13. 319. Nardi, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
*13. 321. Squeri.

Pag. 127

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.
*13. 324. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».
**13. 326. Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi».
**13. 328. Verini, Pezzopane.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 336. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 338. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Pag. 128

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 339. Moretto.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 340. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 341. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, aggiungere le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.
*13. 395. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, al fine di favorite l'accesso al credito delle PMI, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di voucher in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare dei voucher sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare del voucher il costo massimo della commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.
13. 342. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per le operazioni finanziarie concesse ai sensi del presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di Pag. 129cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

  5-bis. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisito necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a sette giorni. Decorso il termine ridotto di sette giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Banca dati)

  1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati nazionale contenente tutta la documentazione istruttoria presentata dai beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 1 e all'articolo 13 del presente decreto. Le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito trasmettono, secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione afferente ciascun soggetto richiedente.
  2. Alla banca dati è consentito l'accesso al Presidente della Commissione di cui alla legge 7 agosto 2018, n. 99, per le finalità previste dalla legge stessa e ai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le finalità del medesimo decreto.
  3. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 344. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Fino alla durata del presente provvedimento, per le imprese di cui sopra beneficiarie della riassicurazione ai sensi del comma 1, qualora da ulteriori verifiche e approfondimenti oppure da successivamente documentazione pervenuta, il soggetto richiedente accerti la sussistenza di un elevato rischio antiriciclaggio con successivo di una segnalazione di operazione sospetta a carico del beneficiario finale, è disposta a favore della banca, in accordo con il confidi garante del finanziamento, la possibilità di revoca del finanziamento con agevolazione del fondo centrale.
13. 348. Sut.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*13. 351. Gadda, Lupi, Moretto.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.
*13. 350. Lupi, Gadda.

Pag. 130

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini dei versamenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1o giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
13. 353. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle imprese già finanziate o a nuovi soggetti non utilmente valutabili sulla base dei bilanci approvati, senza valutazione del merito del credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 della dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
13. 354. Zanichelli, Sut.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Fondo centrale di Garanzia PMI concede anche assicurazione ai crediti richiesti entro il 31 dicembre 2020 e concessi dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito di cui all'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, degli enti non commerciali e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generate non in regime d'impresa.

  8-ter. Per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, il requisito del 25 per cento del fatturato, si intende riferiti al totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato secondo le disposizioni di legge vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni statutarie dell'ente.
  8-quater. Le garanzie di cui al comma 8-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:
   a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;
   b) al 31 dicembre 2019 l'ente beneficiario non rientrava nelle categorie degli enti in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
   c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al 50 per cento per gli enti con entrate inferiori a 550.000 euro, o del 25 per cento per gli enti con entrate superiori a 500.000 euro, delle entrate sulla base del rendiconto o bilancio relativo all'anno 2019 o, in mancanza dell'anno 2018;
   d) la garanzia copre:
    1) il 100 per cento per importi inferiori a 40.0000 euro;
    2) il 90 per cento per importi superiori a 40.000 euro;Pag. 131
   e) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quindi e sesto anno;
   f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;
   g) le commissioni devono essere limitare al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

  8-quinquies. All'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) Per richieste inviate sino al 31 dicembre 2020, siano destinati agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, agli enti non commerciali e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, in ragione della capacità reperire risorse tramite il tesseramento, l'autofinanziamento, le attività diverse, la raccolta fondi, rimborsabili in 6 anni».
13. 355. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «40.000,00»;
   b) dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis cc» sono aggiunte le seguenti: «o le società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000».

  9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 357. Emiliozzi, Sut.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative, finalizzate a sostenere l'accesso al microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di stabilire che:
   a) rientrano anche le società cooperative, tra i beneficiari nell'attività di microcredito, anche di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. semplificate;
   b) s'intendono escluse dai finanziamenti previsti, le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, limitatamente alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari;
   c) si sospendano fino al 30 settembre 2020, i termini per l'esclusione dei finanziamenti per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
   d) s'intensifichi la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, nell'ambito dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte dell'operatore Pag. 132di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso;
   e) siano erogati dai tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis, della legge n. 225 del 2016 i servizi di assistenza e monitoraggio;
   f) i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nell'ambito delle misure previste dell'ammontare massimo, delle caratteristiche e dei finanziamenti e canali;
   g) l'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro;
   h) la durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
13. 358. Zanichelli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.
13. 359. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, dopo le parole «società cooperativa» sono aggiunte le seguenti: «di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. Semplificate,»;
    2) al comma 2, lettera d) le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
    3) al comma 2, lettera d), dopo la parola «100.000» sono aggiunte le seguenti: «limitato alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari»;
    4) la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) è sospesa fino al 30 settembre 2020;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, dopo le parole: «in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso» sono aggiunte le seguenti: «intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito,»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I servizi sono erogati dai tutor iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis della legge n. 225 del 2016.»;
   c) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il Pag. 133limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;
    3) al comma 4, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
13. 360. Zanichelli, Sut.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al comma 1 i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni, prodotti e servizi di prima necessità e per l'acquisto di generi alimentari. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.
13. 361. Melilli, Mancini, Mura, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione Fondo di garanzia imprese della pesca)

  1. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese di pesca, all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «e alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, alle imprese agricole e della pesca»;
   b) al secondo periodo le parole: «e delle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, delle imprese agricole e della pesca».
13. 364. Moretto.

  Al comma 11 sostituire le parole: imprese agricole e della pesca con le seguenti: imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, del settore ippico, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali.
13. 368. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Al comma 11, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede:
   a) mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12;
   b) per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione Pag. 134delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
   c) per 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 366. Nevi, Novelli, Bagnasco.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Possono beneficiare delle garanzie di cui al presente comma anche i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;
   dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».

  13-ter. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa, Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  13-quater. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso Pag. 135uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
  13-quinquies. All'onere derivante dal comma 13-ter del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 376. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 13-
ter e 13-quinquies)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre. 1996, n. 662, si applicano anche alle garanzie in favore di soggetti che svolgono attività afferenti ai codici ATECO 66.12.00 e 66.19.22, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
13. 382. Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» sono aggiunte le seguenti: «e ai pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari»;
   b) le parole: «il mese d marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i mesi di marzo e aprile 2020»;
   c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai pescatori autonomi».
13. 374. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
  11-bis. Al fine di agevolare le operazioni finanziarie a lungo termine, per i giovani imprenditori agricoli che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età al momento della stipula del finanziamento, ovvero per le società agricole la cui maggioranza assoluta di quote di partecipazione è rappresentata da soci con il medesimo requisito anagrafico alla data Pag. 136della stipula del finanziamento, che beneficiano di finanziamenti per operazioni creditizie di durata superiore o uguale a 120 mesi, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 la corresponsione della contribuzione obbligatoria di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2006.

  11-ter. All'onere di cui al comma 11-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 11.
13. 375. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per iniziative straordinarie realizzate dalle Camere di commercio italiane all'estero con una dotazione di 8 milioni di euro, relativo ad azioni integrative a quelle di cui ai precedenti comma, per garantire servizi reali di informazione per l'emergenza dei COVID-19; attività di business matching, di assistenza e di supporto on line alle piccole e medie imprese; per azioni di formazione con l'utilizzo di tecnologie digitali;
   b) al comma 13 dopo le parole: articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 aggiungere le seguenti: e per 8 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
13. 391. Ungaro, Carè.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono anche le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento del crediti commerciali, concesse alle Imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 o settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di Interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e 11 CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
13. 398. Flati, Faro, Donno.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate Pag. 137con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
*13. 0144. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
*13. 0145. Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
   1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.
   2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
   4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive.»
*13. 044. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Microcredito)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.».
13. 0116. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Pag. 138

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese Pag. 139quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 09. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non Pag. 140ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0109. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura Pag. 141pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0111. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;Pag. 142
   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
  5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi».
  6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
*13. 0141. Moretto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento».

  2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di Pag. 143entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi: a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108; b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.
  3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le, parole: «50.000,00».
13. 060. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
*13. 0119. Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
*13. 0128. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
*13. 0158. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi) Pag. 144
   1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”.»
*13. 039. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0120. Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0129. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 0142. Moretto.

Pag. 145

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
**13. 040. Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(PIR complementari «Anti COVID-19» – Piani di investimento per la ripresa)

  1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.
  2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui capital gain, all'imposta di successione.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.
13. 06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 146

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
  4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
  6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
13. 010. Rachele Silvestri, De Toma, Frate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13. 019. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

Pag. 147

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di garanzie per gli operatori del settore turistico ricettivo)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e del turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano è previsto un fondo di garanzie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per l'emergenza turismo)
   1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato “Fondo emergenza turismo”, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020, 2 miliardi euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA. Per gli anni 2021-2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per l'incentivazione pagamenti elettronici di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
13. 0118. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamenti al settore ristorazione)

  1. Per le imprese aventi codice Ateco, invece di quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, si applicano i seguenti coefficienti:
    1) il triplo della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa) aumentata dei costi di locazione per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1o gennaio 2019, Pag. 148l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
    2) il 40 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

  2. Il 40 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Banca dopo sei mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamenti solo in caso di effettiva riapertura dell'attività e di dimostrato pagamento idei personale e degli oneri sociali.
13. 0172. Colletti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per canone di locazione)
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
13. 076. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)
   1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di funzione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13. 090. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.Pag. 149
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
  5. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi della presente legge.
  6. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.
13. 023. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Nevi, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Erogazione della liquidità alle imprese)

  1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:
   a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
   b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
   c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 027. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000. n. 388. è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente Pag. 150articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 0117. Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)

  1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.
  2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1o ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1o marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza Pag. 151mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
13. 055. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine sia perequativo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che deflattivo per limitare l'insorgere di controversie giudiziali, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale e produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, è riconosciuta la facoltà, previo avviso scritto da inviarsi a parte locatrice tramite raccomandata A.R. e/o PEC, di non corrispondere i pagamenti dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 afferenti tutti gli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D. Nel caso in cui il pagamento di tali canoni sia in tutto o in parte già avvenuto, ai succitati soggetti è altresì concessa la facoltà di compensare i relativi effettuati pagamenti con quanto parimenti dovuto per successivi canoni di locazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati che accusino, se del caso autocertificandolo, un calo del proprio fatturato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 globalmente superiore ad almeno il 10 per cento rispetto al fatturato conseguito nel precedente quadrimestre di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2020 e ciò in diretta conseguenza della chiusura, sospensione o, comunque, della restrizione della loro attività in forza di misure adottate dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  3. In ossequio a quanto previsto al comma 1, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai locatori degli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D i cui conduttori si sono avvalsi delle superiori facoltà, si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale per pari periodo sia, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo e nella misura in cui non è stato percepito il canone dal proprio conduttore.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 di questo articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì adottate misure monetarie a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, Pag. 152sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 057. Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

  1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  2. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14, con impegno di spesa pari alla misura massima del 20 per cento delle entrate di cassa.
  3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.
13. 063. Francesco Silvestri, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica disciplina di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 come disciplinato dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, Pag. 153entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti che fino al 31 dicembre 2020 siano stati esclusi dalla concessione delle garanzie previste dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, con deroga alla vigente disciplina di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a causa della mancanza dei requisiti di merito creditizio in seguito a istruttoria bancaria, e alla date del 23 febbraio 2020 abbiano guadagnato l'omologazione dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3».
  2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «Nei casi previsti dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-ter».
13. 075. Ruggiero, Macina.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo indennizzi C19)

  1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), viene istituito il Fondo indennizzi COVID-19, di seguito denominato «Fondo C19», gestito da Consap Spa, con dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, anche ottenuti attraverso finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi incluse le società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il Fondo C19 eroga contributi a fondo perduto destinati al ripristino pagamenti filiera produttiva industriale-commerciale in favore di soggetti con stabilimenti in Italia, che rientrino nella categoria di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata classificata dal gestore del Fondo come settore danneggiato dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo C19 è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione preventiva, ed eroga il finanziamento, subordinatamente alla verifica della formale del possesso dei requisiti, anche mediante autodichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il gestore del fondo provvede ad individuare i settori economici che necessitano prioritariamente dei contributi.
  2. Per l'utilizzo del Fondo si applicano le seguenti misure:
   a) il contributo è erogato attraverso appositi conti di pagamento dedicati B2B e movimentati solo ed esclusivamente per pagamenti di debiti commerciali all'interno del circuito di tali conti di pagamento;
   b) i conti di pagamento B2B possono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti commerciali B2B;
   c) ad ogni movimentazione dei conti è applicata una commissione a favore del Fondo C19 dello 0,75 per cento;
   d) il Fondo C19 destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera c) all'erogazione di nuovi contributi.
13. 082. Donno, Sut.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

  1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà Pag. 154recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
13. 097. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo speciale per le città nei cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le città italiane, nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è stanziato un fondo speciale di 500 milioni di euro da destinare alle imprese turistico-ricettive e alle piccole e medie imprese attive nel settore della ristorazione ricadenti all'interno comunale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 04. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità, le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C.n. 1863/2020, come di seguito specificato.
  2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
  3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.
  5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari Pag. 155alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.
  7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13. 0139. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0163. Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), Pag. 156della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.
*13. 0169. Centemero, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore del settore agricolo e della pesca)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio».
   b) al comma 3-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.».
   c) dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:
  «3-decies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate:
  3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo Pag. 157applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
   3-duodecies, Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3-terdecies, Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
   3-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione del comma.
   3-quinquiesdecies. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino”.
   3-sexiesdecies. Al fine di tutelare i prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:
    1) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma “primo prezzo”, ovvero nelle linee commerciali “low cost”;
    2) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo “normalmente praticato” inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti non DOP e IGP ma paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane per tanti prodotti;
    3) prevedere per le DOP e IGP “da ricorrenza” o che comunque hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basata sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. 3-septiesdecies. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del comma 3-sexiesdecies».
   d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga».

Pag. 158

13. 0174. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore degli agriturismi)

  1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 .
  2. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono II relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Pag. 159Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 048. Spena, Nevi, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamenti garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito ed incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo da parte di giovani, l'ISMEA, limitatamente all'anno 2020 e nell'ambito delle disposizioni transitorie e straordinarie previste dal comma 1 del precedente articolo 13, stanzia quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 11 del medesimo articolo a garanzia delle finalità del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
   a) all'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo 111 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»; di conseguenza le parole «ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata» sono soppresse;
    2) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa», conseguentemente al comma 4-bis le parole «L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa» sono soppresse.
   b) all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse disponibili all'articolo 13, comma 11.
13. 069. Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

Pag. 160

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.
13. 0115. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
13. 015. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Integrazione del Fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;
   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del Fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.
   3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee.»;
   c) al comma 4, le parole «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

  2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020.
13. 094. Daga.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga moratoria finanziamenti)

  1. I termini di scadenza di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
13. 0146. Ungaro, Mor, Moretto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

  1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite al comma 5» sono inserite le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».
13. 0124. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)
   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 034. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)
   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0105. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)
   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0134. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti) Pag. 162
   1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».
*13. 0133. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
13. 081. Torto, Donno.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 080. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 0148. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
*13. 0126. Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 098. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni Pag. 163dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 0104. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 033. Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».
**13. 0132. Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 49 comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è rifinanziato nella misura del 100 per cento.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obbiettivo medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.
13. 0168. Nardi, Pezzopane.

ART. 14.

  Apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;
   b) al comma 2, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro;
   c) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 25,000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro.»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro ed alla fine aggiungere il seguente Pag. 164periodo: Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.
14. 3. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, Fiorini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.
14. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La possibilità per le regioni, i comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
14. 5. Belotti, Guidesi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici.».
14. 10. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e garantire un riassorbimento dei debiti, alle concessioni d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, in essere alla data di approvazione del presente decreto legge, è concessa una proroga fino al 30 aprile 2021.
14. 14. Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
   Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.
14. 15. Zanettin, Bond.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

(Credito imposta per canoni impianti sportivi) Pag. 165
   1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.
   2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14. 16. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi.».
14. 20. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Microcredito per lo Sport nel sociale)

  1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione.
  2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato «Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale», del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, per l'annualità 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020.
14. 04. Fiorini, Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis, Martino, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
  2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 012. Marin, Barelli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svelamento delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

  1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e sub-concessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.
  2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura H 24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e subconcessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:Pag. 167
   a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrete dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;
   b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
   c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e subconcessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione dei fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;
   d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;
   e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

  3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.
  4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività ometto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
14. 014. Squeri.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per Pag. 168l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 015. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
   1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
   b) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
   c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   d) al comma 732 lettera a) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
   e) al comma 732 lettera b) la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
   f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».
14. 026. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Revisione piano economico finanziario impianti sportivi pubblici)

  1. La pandemia di COVID-19 rientra fra i «fatti» previsti all'articolo 165, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Con riferimento alle concessioni degli impianti sportivi pubblici si dispone che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio dei piano economico finanziario, ivi compresa la pandemia di COVID-19 di cui al precedente comma, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Pag. 169La revisione potrà prevedere modificazioni al contratto originario di concessione e stabilire nuovi termini di scadenza della concessione medesima, nel limite massimo di un terzo dei termini inizialmente convenuti, e la rimodulazione nella corresponsione del canone. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
14. 029. Pastorino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Salvo che trovi applicazione il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è escluso l'accesso ai finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, in caso di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativa 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La presente disposizione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
  2. Salvo che differenti disposizioni di legge prescrivano il rilascio della documentazione antimafia, anche quale condizione risolutiva dell'aiuto, l'assenza di condanna per i reati di cui al precedente comma è attestata mediante apposita autocertificazione resa, dai soggetti indicati al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, i finanziamenti sono revocati fatta salva l'efficacia della garanzia.
  3. L'erogazione dei finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, per importi superiori a 25.000 euro, deve avvenire su conti correnti che consentano la tracciabilità e la movimentazione dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
14. 032. Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per garantire la liquidità delle imprese turistico ricettive)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Pag. 170epidemiologica da COVID-19, alle imprese turistico ricettive che hanno sottoscritto contratti di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/11 e D/2, in essere alla data del 30 aprile 2020, è riconosciuto un contributo pari al 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di 3000 euro per beneficiario.
  2. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità operative per accedere al beneficio di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Sulla base delle domande pervenute, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede al rigetto delle domande presentate.
  4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 600 milioni per l'anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020; per una quota pari a 550 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
14. 033. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda».
14. 034. Gallinella.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Sospensione del contributo per il licenziamento)
   L'applicazione dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sospesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle Pag. 171interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.
14. 035. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione CISOA agricola)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.
14. 036. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico, maggiormente richieste dall'emergenza sanitaria, è disposta la proroga al 31 dicembre 2022 – senza soluzione di continuità tra le annualità – del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 1, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. 037. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Registro aiuti di Stato)

  1. Nel periodo indicato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è sospesa l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
14. 039. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

  L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato) Pag. 172
   1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche da parte dei concessionari dei servizi e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dagli articoli 3, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23; dall'allegato tecnico A, punto 2 del decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, e dal decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, che cadono nell'anno 2020, sono prorogate di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   2. I termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante “Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
   3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. n. 86/2017, comma 5 e 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015 e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975, da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.
   4. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980, sono prorogate di un anno.».
14. 041. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei parchi permanenti)

  1. Ai parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della flora e della fauna e che nei periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.
  2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero Pag. 173per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione dei fondo rotativo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  4. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
14. 044. Deiana.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente articolo 56-bis:

«Art. 56-bis.

  1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 56, comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente articolo 56, comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale detrattivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».
14. 050. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per investimenti salva imprese)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con l'obiettivo di sostenere le imprese che risultavano in bonis al 31 dicembre 2019 e che hanno avuto problemi di fatturato e di liquidità esclusivamente legati al COVID-19.
  2. Il fondo può essere incrementato con le risorse derivanti dagli investimenti in piani individuali di risparmio (PIR) e mediante strumenti attivabili da CDP.
  3. La gestione del fondo è affidata ad una SGR appositamente istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Il fondo è rivolto alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di aziende momentaneamente in difficoltà, ferma restando Pag. 174la governance privata, che realizzino una o più delle seguenti operazioni:
   a) Creazione di holding finanziarie o operative;
   b) Fusioni;
   c) Ristrutturazioni aziendali e trasformazioni;
   d) Internalizzazione di pezzi di produzione attualmente all'estero (reshoring);
   e) Programmi di investimento in innovazione e ricerca.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono emanate le modalità attuative di cui al presente articolo.
14. 066. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti non commerciali»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile».
14. 071. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

  1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online sono tenuti alla riduzione delle commissioni applicate al proprietario della struttura ricettiva per le prenotazioni annullate per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per le prenotazioni effettuate fino al 30 aprile di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi nei mesi da gennaio 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al periodo precedente applicano la commissione nel limite massimo del 2 per cento e procedono al rimborso dell'eccedenza a richiesta del proprietario con cui è stato stipulato il contratto di intermediazione immobiliare. Per i contratti che prevedono viaggi soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi dai mese di maggio 2020, sottoscritti tramite i soggetti intermediari di cui al primo periodo, qualora non sia previsto nel contratto originario il rimborso per formula di affitto senza possibilità di cancellazione, è facoltà dei soggetti intermediari emettere un voucher a favore dei clienti da utilizzare entro un anno dall'emissione su altre strutture ricettive offerte dall'intermediario.
14. 076. Mura, Topo, Mancini, Pezzopane.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;
   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;
   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 080. Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;Pag. 176
   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;
   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 085. Buratti, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7-sexies le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;
   b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie»;
   c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: «Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021».
*14. 099. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero dei lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo Pag. 177con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 091. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivazione al credito)

  1. Al fine di agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di tali soggetti è riconosciuta la deducibilità degli interessi maturati in relazione ai nuovi finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 nella misura del 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. 092. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2022.
14. 098. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai piani individuali di risparmio di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Pag. 178

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 101, è sostituito dal seguente:
   «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 100.000 euro e di 300.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.
   b) al comma 107 è inserito, in fine, il seguente paragrafo: “Per il periodo d'imposta sino al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sul reddito complessivo delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento dell'importo versato in piani di risparmio a lungo termine. L'ammontare, in tutto o in parte, qualora non fosse detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi. Il credito di imposta può essere ceduto, anche in parte, dai beneficiari a soggetti passivi dell'imposta sulle persone fisiche o dell'imposta sulle società che, a loro volta, potranno cederlo ad altri soggetti alla medesima imposta. I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non potranno in ogni caso essere ceduti a banche o altri soggetti finanziari né essere chiesti a rimborso.”»

  Conseguentemente è premesso il seguente Capo: «Capo II-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO GESTITO».
14. 0102. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Prosecuzione della Zona Franca Urbana per il Sisma Centro Italia)
   1. In considerazione dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»;
   c) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse allo scopo destinate annualmente dalla legge di Bilancio».
14. 0108. Morgoni, Pezzopane, Verini.

Pag. 179

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per le spese relativa a servizi professionali)
   1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
14. 0120. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)
   1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nei senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
   2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14. 0111. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
   1. Le imprese di pubblico esercizio che, per effetto delle esigenze di salute connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, occupano nuovi o maggiori spazi ed aree pubbliche sono esonerate fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferita ai nuovi o maggiori spazi occupati. Per il medesimo periodo le citate imprese sono esonerate dalla presentazione di autorizzazioni ai fini dell'occupazione dei nuovi o maggiori spazi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune da formulare con almeno 7 giorni di anticipo Pag. 180ai fini delle relative verifiche. In assenza di risposta da parte del comune, l'occupazione di cui al presente comma si considera assentita.
14. 0117. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Autocertificazione)
   1. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ai sensi del presente decreto – fatta eccezione per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), nonché di quelli di cui all'articolo 14 del presente decreto devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
   a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;
   b) che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
   c) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
   d) che, con riferimento ai finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
   e) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
   f) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   g) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al precedente comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette alla Guardia di Finanza e, con riferimento ai finanziamenti richiesti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, anche a SACE S.p.A.
  3. L'operatività sul conto dedicato – di cui al precedente comma 1, numero 5) – è condizionata all'indicazione nella causale Pag. 181del pagamento della locuzione: «sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:
   i. eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;
   ii. gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.
14. 0122. Rotta, Buratti, Topo, Pezzopane.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 15.
(Golden Power)

  1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga delle vigenti disposizioni in materia si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.
  3. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  4. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o dei capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  5. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla Banca Centrale Europea (BCE) deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economa e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
  6. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  7. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Pag. 182Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
  8. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.
  9. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni».
15. 1. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» aggiungere le seguenti: «Con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza»;
   b) al medesimo comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, dei controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;» aggiungere le seguenti: «con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza.»;
   c) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alla lettera d) di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza».
15. 2. Lattanzio.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: il cambiamento della loro destinazione aggiungere le seguenti: a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.
*15. 3. Porchietto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: il cambiamento della loro destinazione aggiungere le seguenti: a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.
*15. 4. Benamati, Topo, Pezzopane.

Pag. 183

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Applicazione alle Imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali e medico-chirurgici e di dispositivi di protezione individuale della disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un'ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, con particolare riferimento al valicarsi di possibili emergenze epidemiologiche, anche in considerazione della necessità rendere la fornitura dei prodotti tempestiva ed efficace ed in ragione della continuità degli approvvigionamenti, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e relativo a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento (UE) 2019/452 ivi inclusi, nel settore sanitario, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali, di dispositivi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore».
15. 03. Sut.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per i settori agroalimentare, tessile e siderurgico le disposizioni del presente articolo e di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.
17. 3. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del Pag. 184decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
17. 06. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.
(Estensione dell'applicazione dei patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright; da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 185

17. 07. Fiorini, Gelmini, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

ART. 18

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 14. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.
*18. 17. Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;
   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:Pag. 186
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;
   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 22. Pastorino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;
   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del Pag. 187precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;
   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 141. Baratto, Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;
   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Pag. 188Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;
   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 23. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;Pag. 189
   al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, con le seguenti: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;
   i) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».
*18. 147. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 11, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile, a dicembre 2020;
   b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   c) al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso Pag. 190mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   d) al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020;
   e) dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020;
   f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020 con le seguenti: per i mesi da aprile a dicembre 2020 e sostituire le parole: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta con le seguenti: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese da marzo 2020 a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
   g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021;
   i) dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18. 144. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Pag. 191

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 11. Mura, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 10. Galli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 8. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 24. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso Pag. 192mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stessa mese del precedente periodo d'imposta, con le seguenti: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturata medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.
*18. 146. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, all'alinea, al comma 2, al comma 3 ed al comma 4 le parole: di aprile e di maggio sono sostituite con le seguenti: da aprile a dicembre.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole da: di 5 rate fino a: giugno 2020 sono sostituite con le seguenti: di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2020 in alternativa alla sospensione e rateizzazione prevista dai commi da 1 a 8, i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono optare per il pagamento delle imposte dovute mediante compensazione, fino all'importo del credito vantato, previo invio all'Agenzia delle entrate per posta certificata di autocertificazione del credito vantato.
18. 152. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;Pag. 193
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 1. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre Pag. 1942020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 2. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre Pag. 1952020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 3. Gavino Manca, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre Pag. 1962020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 7. Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre Pag. 1972020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
*18. 148. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2 dopo le parole: maggio 2020 aggiungere le seguenti: e fino al mese di settembre 2020.
18. 151. Barzotti, Villani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 15. Topo, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 31. Moretto.

Pag. 198

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 33. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 143. Martino, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.
*18. 34. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 21. Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 30. Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo Pag. 199alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 32. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
**18. 142. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle startup e Pmi innovative come definite rispettivamente: all'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di settembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   b) all'imposta sul valore aggiunto.
   Altresì ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di settembre 2020.
18. 35. Currò.

  Al comma 5, dopo le parole: successiva al 31 marzo 2019 inserire le seguenti: o che hanno generato volumi di affari dopo il 31 marzo 2019.

  Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 38. Gallinella.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 1 gennaio 2019

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 Pag. 200gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 39. Gallinella.

  Al comma 6, sostituire le parole: e Piacenza con le seguenti:, Piacenza, Alessandria ed Asti.
18. 155. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. I versamenti sospesi e non effettuati in ragione dell'emergenza sanitaria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate a decorrere dal 1o gennaio 2021. Non si da luogo al recupero delle somme già versate.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
18. 48. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 1o settembre 2020 e le parole: cinque rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;
   b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La rateizzazione di cui al comma 1 non è considerata ai fini del computo con eventuali altre rateazioni in corso.
18. 49. Barzotti, Villani.

  Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
*18. 51. Martino, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Della Frera.

  Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
*18. 52. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Pag. 201

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

  7-ter. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
18. 53. Verini, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3681 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 8-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 162. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I termini per il versamento del Prelievo Erariale Unico con scadenza entro il 30 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. Al minor gettito per l'anno 2020 derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione valutata in 500 per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi Pag. 202entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 56. D'Attis, Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 125. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*18. 74. Raciti, Pezzopane.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
*18. 63. Ungaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 139. Squeri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e sono Pag. 203aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 64. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 93. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data».
**18. 84. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 70. Paternoster, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 78. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*18. 115. Fiorini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunta la seguente lettera « u) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare».
18. 110. Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»Pag. 204
   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 71. Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»
   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 77. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»
   b) al comma 6, dopo le parole «Gli adempimenti» sono aggiunte le seguenti «ed i versamenti».
*18. 114. Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.».
18. 75. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma inserire il seguente:
  «1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale».
18. 76. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. La sospensione o la proroga dalle scadenze relative al meccanismo di finanziamento dei servizi di gestione rifiuti non incide subordinano pagamento dei canoni Pag. 205e delle fatture all'impresa che svolge il servizio. A tal fine, per il regolare pagamento del servizio essenziale e non interrompibile di gestione dei rifiuti urbani, è garantita la copertura dei costi dei servizi attraverso la concessione ai comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio, anche quelli di cui al Titolo II, la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.
18. 95. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dagli avvisi bonari della liquidazione automatizzata di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
18. 102. Costanzo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di consentire il sollecito riavvio delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per tali attività dai protocolli di sicurezza vigenti, per l'anno 2020 i comuni, con proprie deliberazioni riducono in misura non inferiore all'80 per cento, il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) limitatamente a tali attività, ampliando altresì la possibilità di occupazione di spazi, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali. A tal fine i comuni, o per loro tramite, le circoscrizioni, sono tenuti a vagliare le richieste delle associazioni di settore, contemperando le rispettive esigenze, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
18. 111. Spena.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 120. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.
18. 135. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 206

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis
. Nell'ambito delle procedure di accertamento tributario e contributivo relative all'anno d'imposta 2020, nel caso di versamento tardivo da parte del contribuente, non si applicano sanzioni e interessi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
18. 138. Martinciglio.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 scadenti tra marzo e giugno 2020, sono sospesi per 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del relativo termine. Il contribuente potrà quindi esercitare il ravvedimento operoso nel nuovo termine, applicando alle somme da versare l'ulteriore sanzione dell'1 per cento.
18. 156. Cassinelli.

  Dopo il comma 9 aggiungere, i seguenti:
  9-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2020».
  9-ter. Agli oneri derivanti, dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 9-ter anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 96. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 alla fine del secondo periodo, sono abrogate le parole: «effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento».
  2. All'articolo 28-quinquies comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 dopo le parole di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto sono aggiunte le seguenti parole: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
  3. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 sono aggiunte nel titolo dopo le parole: «...del contenzioso tributario.» le parole: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)».
18. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Pag. 207

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazioni)

  1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA
  2. I contribuenti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate possono utilizzare i predetti crediti tributari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro come sopra modificato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.
18. 02. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.
18. 04. Nitti, Rospi, Zennaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 05. De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo Pag. 208a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0104. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
   I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
*18. 0184. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 0215. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

  1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle Pag. 209attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.
*18. 015. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera:
   p-bis) soggetti che allestiscono le strutture espositive nell'ambito di eventi, fieristici o manifestazioni, quali titolari del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive, nonché delle scenografie, comprese le tecnologie.
18. 046. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 020. Aprile, Trano

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impostori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
  2. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 024. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1o giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave Pag. 210crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai finì delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
18. 044. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1o giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 027. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello Pag. 211in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1o giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 064. Squeri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1o giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera b) e par. 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
*18. 0131. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Pag. 212

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
  «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 031. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
  «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 076. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
  «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 0100. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

  1. Il comma 773 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
  «773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
*18. 0142. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interruzione TOSAP e COSAP)

  1. Nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 è interrotta la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Pag. 213decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Al fine di compensare i Comuni per la perdita di gettito derivante dall'interruzione di cui al comma 1 è istituto un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e gli importi da destinare ai Comuni per le finalità di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
18. 033. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor, Paita, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 036. Moretto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0179. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

  1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*18. 0149. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito di imposta per botteghe e negozi)

Pag. 214

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 20 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori degli immobili rientranti nella categoria catastale C1, C2, C3, A10, D2, D3, D8 nonché immobili adibiti ad attività alberghiere ed extralberghiere, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri di cui al 31 Gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito di imposta di pari importo in favore del locatore».

  2.1 Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:
  «Credito di Imposta per locazioni ed affitti delle attività commerciali».
18. 049. De Toma, Rachele Silvestri, Frate.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1o giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 052. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1o giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0105. Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1o giugno 2020, l'addizionale comunale sui Pag. 215diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.
*18. 0147. Rotelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(IMU sugli immobili turistico-ricettivi)

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2.1 pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 061. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020.
18. 0161. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, Pag. 216con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0165. Saltamartini, Boniardi, Gusmeroli, Minardo, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 063. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

  1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri Pag. 217provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
*18. 0181. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2020 o all'eventuale proroga dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo.
18. 089. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione della disciplina in materia di maggiorazioni alla tariffa base dell'imposta di pubblicità)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ciascun comune, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, effettua l'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la cui abrogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all'anno 2020 non ha effetto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
  3. Qualora le maggiorazioni di cui al comma 1 siano già state deliberate o parzialmente incassate, ciascun Comune potrà compensarle con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti ovvero per le medesime occupazioni.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante Pag. 218corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 080. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, trasporto di passeggeri, trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, autolinee nazionali e internazionali, autolinee commerciali e servizi di trasporto turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché gli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 è sospeso il versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.
  3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 giugno 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
  4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
18. 083. Buompane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Compensazioni tributarie)

  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti «superiori a 30.000 euro annui».
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «superiori a 5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti «superiori a 30.000 euro annui».
  3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre Pag. 219n. 157, le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
18. 087. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

  1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
  3. Sulla base dell'importo residuo al 1o gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 088. Zucconi, Osnato, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)

  1. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 2020.
18. 091. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Pag. 220

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche all'annualità 2020;
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziate per l'anno 2020;
  3. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, i contributi secondo le modalità attuative già in essere e nei limiti dell'importo pari a 1,50 euro treno/km relativamente alla componente residuale con le seguenti modalità:
   a) per i traffici effettuati dall'1o gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;
   b) per i traffici effettuati dall'1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;
   c) per i traffici effettuati dall'1o luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 30 ottobre 2020;

  4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «per le annualità 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «per le annualità 2021 e 2022».
18. 092. Serritella, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  18-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67, comma 11 primo e secondo periodo, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto»;
   b) all'articolo 67, comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto»;
   c) all'articolo 68, comma 1, le parole «31 maggio 2020» sono sostituite dalle parole «31 agosto 2020»;
   d) all'articolo 681 comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle parole «31 agosto 2020».
18. 093. Buompane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione imposte sugli immobili turistico ricettivi)

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2, C/1, A/10 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, sono sospesi i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Pag. 221

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 50% del valore normale per l'anno 2020.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 094. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.
18. 095. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. Pag. 222
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
*18. 043. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
*18. 098. Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
*18. 0140. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
**18. 022. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
**18. 099. Squeri.

Pag. 223

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
**18. 0141. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico di enti associativi)

  1. Per i soggetti di cui al successivo comma 2, già esonerati dalla normativa vigente dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, o già autorizzati alla stessa con modalità semplificate mediante apposito modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 tutti gli adempimenti e versamenti fiscali.
  2. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica ai seguenti enti associativi:
   a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
   b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale Iva ed imposte dirette ex legge n. 398 del 1991;
   c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;
   d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
   e) Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
   f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;
   g) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
   h) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
   i) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
   l) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;
   m) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
   o) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio Pag. 224per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
   p) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
   q) Anci, comprese le articolazioni territoriali;
   r) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   s) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
   t) federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
18. 0107. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)

  1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1o comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1o giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.
18. 0121. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Nell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
    2) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;
    3) le parole: «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo e dicembre 2020»;
    4) le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».
   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e Pag. 2252 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.
18. 0127. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
  3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 0145. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e 0/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
   2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
   3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione Pag. 226è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
   4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.
   4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0157. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Eva Lorenzoni, Paternoster, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il conseguente canone di occupazione di suolo pubblico per tutti i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di Pag. 227euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione di suolo pubblico.
   3. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0158. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0162. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)
   1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinata. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Pag. 228

18. 0163. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei canoni demaniali per le imprese balneari e dell'applicazione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97)
   1. Al fine di avviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da adottare entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, ivi inclusi i porti turistici, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.
   2. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
   3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0164. Andreuzza, Belotti, Gava, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento termini di pagamento delle rate, relative alla cosiddetta. «Rottamazione-ter» ed al cosiddetto. «Saldo e stralcio»)

  1. All'articolo 68, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aggiungere, in fine le seguenti parole: «I contribuenti che hanno aderito ai piani di rientro previsti dalle disposizioni richiamate al presente comma potranno comunque regolarizzare la loro posizione debitoria derivante dall'applicazione di quanto disposto dallo stesso, versando le relative rate sospese unitamente alle altre già previste per l'anno in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020».
18. 0109. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Pag. 229

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadente del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
18. 0180. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tari)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per il solo periodo d'Imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'Imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. Da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0182. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tosap)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per Il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le Pag. 230province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le riduzioni e le esenzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni e le province secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni e alle Province delle minori entrate previste ai periodi precedenti, da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 0183. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020;
   b) al comma 7 sostituire le parole: mese di giugno 2020, con le seguenti: mese di settembre 2020;
   c) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
   c) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

  2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:Pag. 231
  4-bis. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i successivi sei mesi dalla fine del periodo di sospensione.

  3. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «31 maggio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
18. 0186. Buratti, Mancini, Mura, Nardi, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)

  1. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «settantadue rate mensili», sono sostituite dalle seguenti: «centootto rate mensili»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «settantadue mesi», sono sostituite dalle seguenti: «centootto mesi»;
   c) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
  1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a cento ottanta rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
   b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma, tenendo in considerazione che fenomeni economico finanziari contingenti di carattere straordinario, anche a livello di settore economico di appartenenza del contribuente, non possono costituire un limite all'accesso.

  2. Al decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2013, n. 262, recante rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, all'articolo 3, comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: 20 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento;
   b) alla lettera b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e le parole: «compreso tra 0,50 ed 1», sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 0,10 ed 1».
18. 0187. Buratti, Mancini, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Pag. 232

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0192. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Trancassini, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, orti e professioni)

  1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.
18. 0193. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime)

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi».

  2. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
18. 0205. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Utilizzo crediti verso P.A.)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il Pag. 233pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.
  2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici, che non possono opporsi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 0210. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
18. 0216. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.

Pag. 234

18. 0223. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito; con modificazioni, dalla legge I 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 0231. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0232. Bitonci, Saltamartini, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Pag. 235

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 651, le parole: «dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022»;
   b) il comma 652 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2022».
18. 0233. Gava, Lucchini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «ed alle associazioni non riconosciute» di cui al capo III del codice civile;
    2) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020.»;
    3) le parole «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una riduzione del canone di locazione mensile almeno pari al credito di imposta ceduto.»;
   c) al comma 2, le parole «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.
18. 0236. De Maria, Soverini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18,aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «ed alle associazioni non riconosciute»;
    2) le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
    3) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;
    4) le parole «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020»;
    5) le parole «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 236«nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D8» nonché di immobili strumentali «all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'ospitalità»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».
   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse;
   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. I mancati pagamenti dei canoni di locazione per i locali ove è ubicata la sede legale o operativa o altra unità locale delle imprese di cui al comma 1, esclusivamente relativi ai mesi di chiusura o di sospensione dell'attività, non può essere considerato motivazione sufficiente per intimare al conduttore lo sfratto per morosità di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile, fatta salva la possibilità del locatore, differita al 1o gennaio 2021, di chiedere l'ingiunzione di pagamento per i suddetti canoni».
18. 0237. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

  1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dal versamenti in autoliquidazione relativi:
   a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   b) all'imposta sul valore aggiunto;
   c) ai contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddette monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Pag. 237Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 0244. Stefani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il medesimo periodo in cui siano in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del 15 novembre 1993, n. 507 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successiva a quello in cui termina il periodo di sospensione.
  3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
  5. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 1-ter, dopo le parole: «ivi contemplati» sono inserite le seguenti: «nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico».
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
  185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal r giugno 2020 effettuino investimenti Pag. 238in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno del centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.
18. 0245. Mura, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
   Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
18. 0247. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per calo di fatturato)

  A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1o semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1o semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.
  Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
  L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.
18. 07. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per professionisti socio assistenziali iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Pag. 239
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 5 per cento dei suddetti rendimenti.
18. 0266. Garavaglia, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga sospensione canoni demaniali e tasse doganali portuali)
   1. All'articolo 92, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “13,6 milioni” sono sostituite dalle parole: “68 milioni”.
   2. All'articolo 92, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “31 luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “da effettuare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”.
   3. All'articolo 92, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2020” e le parole: “di ulteriori trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “sino al 31 dicembre 2022 e possono essere assolti mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022”».
19. 03. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione)
   1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al 31 dicembre 2020».
   2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, entro il 31 gennaio 2021, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per la presentazione delle comunicazioni relative ai versamenti da parte dei contribuenti da effettuare secondo i seguenti criteri:
   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;Pag. 240
   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.
   3. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 2, il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
19. 04. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Esenzione IVA su cessione dispositivi di protezione individuale)
   1. All'elenco delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente: «28) Sino al 31 dicembre 2020 le operazioni di cessione di beni annoverabili tra i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine protettive, guanti, disinfettanti ed ogni altro dispositivo necessario a fini di prevenzione o protezione dal contagio da COVID-19 successivamente individuato con Decreto del Ministro della salute.»
19. 05. Cubeddu, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini relativi ai cosiddetti «avvisi bonari»)

  1. Al comma 1 dell'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
   b) dopo il periodo: «nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122» inserire il seguente periodo: «sono altresì sospesi dall'8 marzo 2020, al 30 giugno 2020, i termini relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale».
19. 06. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga durata di contratti e convenzioni)
   1. In deroga alle normative in materia di contratti pubblici, sono prorogati di un anno i contratti e le convenzioni in essere alta data del 28 febbraio 2020, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, salvo che gli enti locali, abbiano provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio entro la data del 28 febbraio 2020 o comunque in relazione ad accordi diversi intercorsi dal 1o marzo 2020, al 31 dicembre 2020 tra il concessionario e l'ente locale, aventi ad oggetto la volontà congiunta delle parti la non applicazione della proroga contrattuale, che in ogni caso non potrà superare la durata di un anno.
19. 07. Martinciglio.

Pag. 241

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
   2. i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
   3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al Pag. 242fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19. 010. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato.
20. 22. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.
*20. 17. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.
*20. 11. Scanu.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 8. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 9. Marco Di Maio, Ungaro, Mor.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 10. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 13. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 14. Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 15. Squeri.

Pag. 243

  Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
**20. 16. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Pag. 244

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 3. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.
  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 5. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 245

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 19. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, Pag. 246anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 20. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto Pag. 247legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 21. Melilli, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che Pag. 248hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex-lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
*20. 33. Gerardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data Pag. 249del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.
  1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.
20. 23. Epifani, Bersani, Pastorino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.Pag. 250
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati al l'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
  4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
  5. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
21. 6. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)

Pag. 251

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;
   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Pag. 252Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai finì del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, Pag. 253mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:
   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  16. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 15 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  17. I contribuenti che hanno presentato successivamente ai 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  18. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:
   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data dei 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;
   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;
   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 21-ter.
(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

  1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di Pag. 254cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
21. 05. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 07. Squeri.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
*21. 011. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla Pag. 255definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la data del 31 luglio 2019 di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita dalla seguenti: «31 luglio 2020»;
   b) la parola: «2017» ovunque ricorra nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita dalla seguente: «2018».

  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
21. 08. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. La definizione si perfeziona Pag. 256con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 12 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;
   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
21. 09. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rimodulazione detrazioni per ristrutturazione ed acquisto beni durevoli)

  1. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli interventi antisismici, per l'efficientamento energetico degli immobili, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a decorrere, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 è ripartita in quattro anni, fatte salve le quote già versate.
22. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei credito a SACE S.p.a.)
   1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
   2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.
*23. 05. Cancelleri.

Pag. 257

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei credito a SACE S.p.a.)
   1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
   2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.
*23. 01. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Rottamazione-quater delle cartelle)
   1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
   2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;
   b) nel numero massimo di 120 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2020.
   3. In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
   5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate Pag. 258nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.
   6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
   7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
   8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
   9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
   10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.
   11. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
   12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;Pag. 259
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
   13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
   a) alla data del 30 novembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;
   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
   14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente al debiti per i quali fa definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l'avere sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
   15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
   16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
   17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti;
   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 dei regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
   18. Per le sanzioni amministrative per violazioni dei codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, Pag. 260n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco del debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e del codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
   21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2020 ai sensi della definizione agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020, sulle quali sono dovuti, dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2020, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
   22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 novembre 2020, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
   23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
   24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
23. 02. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle farmacie che nel trimestre febbraio-aprile dell'anno 2020 hanno fatto registrare un calo del Pag. 261fatturato, ai fini IVA, superiore al 33 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 24 è così modificata: Termini agevolazioni prima casa e crediti d'imposta per affitti.
24. 2. Lorenzin, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Consolidamento debiti delle attività d'impresa, arte o professione danneggiate dagli eventi sismici)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i termini di versamento del 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A partire dal 1o gennaio 2021, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, il pagamento degli importi oggetto di differimento di cui al comma 1 del presente articolo e delle somme residue di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e b), comma 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5, ed all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno essere rateizzati in un massimo di 72 rate mensili.
  3. I piani di ammortamento conseguenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono differiti al 1o gennaio 2021 per i pagamenti relativi ai finanziamenti concessi per i tributi 2017 e al 1o gennaio 2022 per quelli concessi per i tributi 2018.
24. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga di un anno dell'appartenenza delle startup al registro dedicato)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 11-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 25 comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) è costituita da non più di sessanta mesi e, qualora, i sessanta mesi scadono nel 2020, siano prorogati di ulteriori dodici mesi;».

  2. All'articolo 57, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-ter, è sostituito dal seguente:
  «3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, Pag. 262con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il periodo: “Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,” è sostituito dal seguente: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,”».
24. 08. Currò.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
*24. 010. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
*24. 022. Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
*24. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che Pag. 263abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**24. 027. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con Pag. 264natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
**24. 013. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazione di immobili)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 028. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:
  «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Pag. 265marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 025. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

  1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e dei 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
   b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;Pag. 266
   d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
   e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 026. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Vietina, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Per il periodo decorrente dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.
25. 05. Bonomo, Pezzopane.

ART. 26.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al trimestre solare dell'anno di riferimento, in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nell'anno sia superiore a 250 euro. Il pagamento è effettuato comunque entro i termini previsti per il versamento dell'imposta relativa all'ultimo trimestre dell'anno solare di riferimento».
26. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutti gli atti, i documenti e le istanze necessari per richiedere o avere accesso alle risorse previste da Stato, regioni, provincia e comuni, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dall'entrata Pag. 267in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
26. 2. Sut.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dello svolgimento delle attività produttive sospese)

  1. Ai fini di semplificare le procedure di accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese, del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, è consentita sotto propria responsabilità, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
26. 04. Martinciglio.

ART. 27.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano sino al termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe.

  2-ter. Nel periodo di vigenza di cui al comma 2-bis, nell'ambito delle cessioni gratuite di farmaci per i programmi ad uso compassionevole di cui al presente articolo, il Comitato Etico esamina prioritariamente le autorizzazioni relative al trattamento della sindrome da SARS-CoV-2.
  2-quater. Alle cessioni gratuite di farmaci di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge 19 agosto 2016, n. 166.
27. 1. Lapia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 99 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) dopo le parole: «da parte delle aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la separata rendicontazione pubblicata da ciascuna amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «per la quale è» sono inserite le seguenti «anche».
27. 04. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis. Pag. 268
(Applicazione dei regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1, e 19-bis.2, del medesimo decreto.
27. 012. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

  1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in regime di distribuzione per conto con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a), e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.
27. 08. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 28

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

  1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è inserito il seguente:
  «4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziano dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
28. 012. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 29.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso Pag. 269con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.
*29. 8. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.
*29. 2. Della Frera, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
**29. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
**29. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

Pag. 270

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
**29. 06. Masi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
**29. 08. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
**29. 011. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Pag. 271

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
*29. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
*29. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

  1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
*29. 010. Nardi, Pezzopane.

ART. 30.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «di sanificazione degli ambienti» aggiungere le seguenti: «, dei mezzi».
30. 56. Grippa, Zanichelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di Pag. 272lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 1. Bordo, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.Pag. 273
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 2. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 3. Migliore, Ungaro, Mor.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro) Pag. 274
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 4. D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituto seguente:

«Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro)
   1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:Pag. 275
   a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.
   b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico».
*30. 5. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
30. 7. Moretto, Mor.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'imprese, arte o professione, ivi compresa l'attività di spettacolo dal vivo, l'attività cinematografica, l'attività teatrale, l'attività sportiva, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ed agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza personale, quali l'acquisto del body scanner e degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea, le spese per attività di consulenza, la formazione dei dipendenti ove necessaria e le spese per la sanificazione di strumenti di lavoro di soggetti terzi o dati in dotazione, comodato o concessione a soggetti terzi.
30. 8. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo le parole: nei limiti di spesa complessivi ivi previsti aggiungere le seguenti: incrementate di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere di cui al comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 276autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 28. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti:, di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 16. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti:, di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 26. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti:, di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 27. Cattaneo, Martino, Baratto, Giacometto, Porchietto, Giacomoni, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale aggiungere le seguenti:, di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
*30. 33. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 11. Moretto, Mor.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 17. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 22. Masi.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 25. Squeri.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.
*30. 57. Nardi, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 12. Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori, Della Frera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 13. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Pag. 277

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 14. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.
**30. 29. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per l'acquisto di tamponi e test sierologici per la rilevazione di contagio da COVID-19 effettuati da personale sanitario indicato dal datore di lavoro.
30. 24. Invidia, Sut, Zanichelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si dispone l'ampliamento della platea dei beneficiari della suddetta agevolazione anche agli enti e alle organizzazioni del terzo settore.
30. 31. Fusacchia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Allo scopo di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto altresì un credito d'imposta pari al 30 per cento per le spese documentate per l'acquisto di strumenti di sanificazione nella misura massima di 800 euro per ogni beneficiario nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30. 43. Trizzino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
*30. 35. Moretto, Mor.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, Pag. 278nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
*30. 39. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.».
*30. 41. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «60.000».
30. 51. Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 18. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 36. Benamati, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 45. Pastorino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le Pag. 279spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, software o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.
*30. 47. Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'importo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale è incrementato di 50 milioni di euro.
30. 50. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento del canone concordato con il locatore, sia per affitti di immobili che per affitti di rami d'azienda, in favore di imprese commerciali che hanno registrato a far data dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 cali di fatturato rispetto all'esercizio precedente. Si applica il comma 2-bis dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
30. 52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'80 per cento del canone di locazione ad uso abitativo risultante da contratto regolarmente registrato, riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai proprietari di immobili che non abbiano percepito il canone di locazione pur restando in essere il contratto stesso. Si applica il comma 2-bis dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
30. 54. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Al fine di estendere il riconoscimento del credito d'imposta per il pagamento dell'affitto, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai mesi di aprile e maggio 2020 e a tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, al comma 1 del medesimo articolo, le parole: «dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa».
30. 014. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
    2) al comma 1:Pag. 280
   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
   b) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
30. 021. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito di imposta per locazione agli immobili adibiti ad attività commerciale)

  1. All'articolo 65, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica dell'articolo le parole: «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;
   b) al comma 1, le parole: «, relativo al mese di marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura dei 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti,»;
   c) al comma 1, le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti «in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e D/8»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» Pag. 281sono aggiunte le seguenti: «o decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».
30. 010. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
   b) al comma 1:
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 078. Dal Moro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
   b) al comma 1:
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0114. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
   b) al comma 1:Pag. 282
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0118. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
   b) al comma 1:
    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
    2) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
    3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
*30. 0122. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«Art. 65.

(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)
   1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del Pag. 28316 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
   2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
   3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per I suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4».
30. 086. Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta sulle locazioni)

  1. Al fine di attutire gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.Pag. 284
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.
30. 0117. Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo al nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 066. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti Pag. 285e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».
30. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo in favore delle ONLUS per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno regolarmente svolto la propria attività statutaria durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di 1000 euro per ciascun ente, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede nei limiti delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
30. 044. Alaimo.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*30. 083. Lupi, Gadda.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*30. 0104. Gadda, Lupi, Moretto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di ridurre i rischi del contagio da COVID-19 e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ai fini del superamento dell'emergenza economica)

Pag. 286

  1. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ricettive finalizzato per ridurre i rischi di contagio del COVID-19, e l'adeguamento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche nell'ottica del superamento dell'emergenza economica, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2018 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.600.000 di euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma successivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo. 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il credito di imposta è altresì riconosciuto nel caso di acquisto di complessi edilizi residenziali da parte dei soggetti, o dei gruppi societari, di cui al precedente comma 1 per la successiva trasformazione in strutture ricettive, nonché per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, e per tutte le spese di adeguamento delle strutture finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  4. L'utilizzo credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno 2021.
  5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è Pag. 287utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
30. 077. Lotti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

  1. Per favorire !a riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuta nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dei commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per DPC entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
30. 041. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per incentivare il turismo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, nonché incentivare il turismo in Italia, è riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto l'anno 2021, una detrazione Pag. 288dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 19 per cento delle spese di pernottamento in strutture turistiche e alberghiere fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario.
30. 053. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

  1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.
30. 0140. Zardini, Benamati, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

  1. Ai titolari di strutture turistico ricettive, alle imprese termali, alle guide e accompagnatori turistici, ai gestori di stabilimenti balneari e parchi divertimento, ai titolari di imprese di trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, agli intermediari di tax free e ai titolari di pubblici esercizi che subiscano, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0152. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella Pag. 289misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0153. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.
   3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.
   4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
   5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.Pag. 290
   6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
30. 0154. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di Pag. 29160 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*30. 03. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*30. 0115. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione del versamento dell'Imposta municipale unica)

  1. In relazione agli Immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 E D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020.
30. 011. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o del contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.Pag. 292
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*30. 069. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o del contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*30. 0106. Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
30. 0150. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 293

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Allo scopo di favorire la misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 i filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE sono rilasciati a titolo gratuito in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale in favore di ogni soggetto o nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro annui.
  2. Per i soggetti con redditi ISEE superiori ai 30.000 euro annui spetta una detrazione dall'IRPEF di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 026. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza).

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n.81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:
   a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;
   b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

Pag. 294

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative del presente comma sono disciplinate con decreti gel Ministro dell'economia e della finanza adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 029. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per sostenere il comparto automobilistico)

  1. Allo scopo di sostenere il mercato dell’automotive, per le spese documentate sostenute dai titolari di partite IVA per i contratti di acquisto, leasing e noleggio automobilistico e spetta una detrazione dall'Imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sino al limite massimo di 50.000 euro del costo sostenuto.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di fruizione della misura di cui al presente articolo.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di Pag. 295ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficiario economico.
30. 030. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per la sanificazione)

  1. Le risorse del Fondo per la sanificazione degli uffici, ambienti e mezzi degli enti locali, di cui all'articolo 114 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono altresì utilizzate per la sanificazione di ambienti, locali e mezzi, delle Agenzie Territoriali per la Casa e gli ex Iacp, comunque denominati, nonché delle società pubbliche che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 032. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a tardata dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
30. 036. Fiorini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Pag. 296

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per il contenimento del rischio infettivo attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari)

  1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alte spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 parte prima, in sito, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
  2. Il secondo periodo dell'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».
30. 038. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazioni per locazioni ad uso abitativo)

  1. Al fine di fronteggiare situazioni di disagio economico per i cittadini obbligati per ragioni connesse all'epidemia da COVID-19, a trascorrere il periodo in essere fuori dall'abitazione in uso, è previsto, in via straordinaria ed unicamente per il periodo d'imposta 2020, che il 50 per cento degli oneri derivanti da canoni di locazione per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, possa essere portato in deduzione nella misura del 100 per cento nella prossima dichiarazione dei redditi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
30. 039. Amitrano, Villani.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:
   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore Pag. 297a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle partì comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'Importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 049. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallascas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. Pag. 298
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:
   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per ii numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle parti comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 042. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallascas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:Pag. 299
  «2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nella misura dell'80 per cento per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ferme restando le riduzioni ed esclusioni previste al comma 1».
   b) Il comma 2-bis è abrogato;
   c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-quinquies. All'esito dell'attività di controllo prevista dal decreto 11 maggio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-quinquies l'Enea comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate i risultati degli accertamenti eseguiti. Qualora nei tre anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica il risparmio medio annuo complessivo dell'edificio sia maggiore o uguale al 60 per cento rispetto al medesimo dato medio calcolato sui consumi dei cinque anni precedenti l'intervento la detrazione è riconosciuta per ulteriori due anni nella misura dell'80 per cento. Qualora il valore di cui al precedente periodo sia inferiore al 60 per cento l'Agenzia delle entrate dispone la decadenza del beneficio a decorrere dal quarto anno successivo all'intervento, ovvero al raggiungimento della detrazione nella misura del 50 per cento».
30. 046. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di adozione di misure antisismiche)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del medesimo articolo la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 si applica nella misura del 110 per cento.
  2. Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. 043. Terzoni, Deiana, Sut, Ilaria Fontana.

Pag. 300

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure fiscali per la produzione di ventilatori polmonari)

  1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, per la produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ceduti o importati da soggetti passivi, intesi quali: respiratori, ventilatori polmonari e dispositivi medici, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché della circolare dell'Agenzia delle entrate, 13 maggio 2011, n. 20, è applicata l'imposta sul valore aggiunto agevolata pari al 4 per cento, di cui alla Tabella A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 98 allegato III della direttiva 2006/112/Ce.
30. 047. Grimaldi, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione; relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
30. 081. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure di sostegno finanziario gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID-19)
   1. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento Pag. 301collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
   2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.».
30. 084. Rotta, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo emergenza emittenti locali informative)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali Informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ponendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0108. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria e negli altri settori individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di Pag. 302spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
  4. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 0111. Benamati, Melilli, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
   d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;
    b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Pag. 303

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0112. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione dei reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari di cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0149. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai Pag. 304portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
30. 0139. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta sulle spese di assortimento merci stagionali per le imprese del commercio al dettaglio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle spese sostenute per l'assortimento di capi, accessori e prodotti stagionali dalle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0143. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta suite perdite da svalutazione a merce di magazzino)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto per l'anno 2020, in favore delle imprese con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30. 0144. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 305

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 203, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2020, per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 0145. Saltamartini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 0146. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 306

ART. 31.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse autorizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume, entro il 31 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011. I candidati neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.
31. 2. Melilli, Ferri, Buratti, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Canone di locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Al fine di agevolare gli accordi per la riduzione consensuale tra le parti del canone di locazione di immobili ad uso commerciale a causa dell'emergenza COVID-19, a partire dal 1o luglio 2020, l'Agenzia delle entrate consente, tramite la procedura telematica, di comunicare l'eventuale variazione del canone annuale originariamente pattuito per l'anno 2020.
  2. Alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere allegata una fotocopia della proposta effettuata in carta semplice dal locatore e dell'accettazione da parte dei locatari.
  3. Ai locatori che consentiranno alla riduzione del canone di locazione per immobili ad uso commerciale sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione effettuata per un importo massimo di 3.000 euro.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 sarà riconosciuto solo ai locatori che effettuano una riduzione del canone annuo relativo al 2020 di almeno il 30 per cento.
31. 05. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.
32. 1. Ianaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La remunerazione per la specifica funzione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, con le modalità previste al comma 2 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche ai presìdi ospedalieri a gestione diretta, alle aziende ospedaliere, agli IRCSS e alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, per i maggiori costi resi necessari all'allestimento dei reparti, alla gestione dell'emergenza COVID-19 e all'incremento tariffario per le prestazioni rese ai pazienti COVID, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
32. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 2 dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: previa verifica della documentata impossibilità di assicurare le medesime Pag. 307funzioni assistenziali nelle strutture pubbliche del proprio territorio.
32. 7. Provenza.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis L'incremento tariffario di cui al comma 1 è destinato esclusivamente a remunerare le prestazioni straordinarie e gli aumenti stipendiali del personale dipendente impegnato nell'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 ovvero per l'assunzione dello stesso e per l'acquisto dei dispositivi medici necessari per gestire l'emergenza.
32. 5. Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: nel limite del 70 per cento con le seguenti: non inferiore al limite del 70 per cento.
32. 6. Gelmini, Giacomoni, Fiorini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 24 aprile 2020, n. 27, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

  3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3-quater. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione dei costi da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento del dodicesimo corrisposto o comunque dovuto per l'anno 2020.
32. 13. Melilli, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di efficientare l'assistenza territoriale in relazione all'emergenza COVID-19 e ridurre gli accessi ai pronto soccorso e alle strutture ospedaliere, nell'ambito delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ambulatori dedicati ai pazienti sospetti o affetti da COVID-19 che non necessitano di ospedalizzazione.

Pag. 308

  3-ter. Gli ambulatori di cui al comma 3-bis sono gestiti dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale Unità speciali di continuità assistenziale e sono distinti dagli ambulatori ai quali accedono i pazienti che non siano affetti da COVID-19 o sospetti.
32. 15. Nappi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il riconoscimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 3 è consentito a condizione che gli erogatori interessati non sospendano le attività di cura ordinarie già presenti negli accordi e nei contratti di cui di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso la remunerazione tiene conto dell'eventuale sospensione delle attività di cui al precedente periodo nonché della riprogrammazione e riconversione delle ordinarie attività assistenziali.
32. 16. Provenza.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
32. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
32. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19 e fino alla conclusione dell'emergenza stessa, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
32. 07. Mandelli, Saccani Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)

Pag. 309

  1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza».
32. 016. Murelli, Durigon, Cecchetti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Fogliani.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo agli interventi di cui al comma 51 del medesimo articolo, è prorogato di sei mesi.
  2. Per l'anno 2020, i termini per l'assegnazione dei contributi e per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, di cui all'articolo 1, commi da 853 a 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogati di quattro mesi.
  3. Per l'anno 2020, i termini in materia di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati di sei mesi.
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
  5. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogata al 30 aprile 2021.
  6. Per l'anno 2020, il termine per la ratifica di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato a centoventi giorni.
  7. Per l'anno 2020, è fatta concessione ai sindaci la facoltà di ampliare gli spazi per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione, in deroga alle normative vigenti ed ai pareri delle soprintendenze.
32. 011. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
  2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Pag. 310proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
32. 014. Maccanti, Saltamartini, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a favore di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:
   a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);
   b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);
   c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00); d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);
   e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);
   f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1);
   g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);
   h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);
   i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);
   l) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di Pag. 311cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.
32. 015. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)
   l. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persona a causa della pandemia da COVID-19 e, per far fronte ai costi di cremazione in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle Aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 020. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

ART. 33

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora nelle procedure di rinnovo elettorale di cui al comma 1 l'elettorato attivo e passivo sia costituito dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, la sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo degli enti e organismi indicati al comma 1, incluse le procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli enti di previdenza delle professioni sanitarie di cui alla medesima legge n. 3 del 2018, nonché l'annullamento delle procedure elettorali già in corso, opera di diritto.
33. 3. Massimo Enrico Baroni, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
   1. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «scuola secondaria di primo e secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'Università».
33. 02. Marino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Pag. 312

Art. 33-bis.
(Proroga premio ai lavoratori dipendenti)

  1. All'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» sono aggiunte le seguenti: «e per il mese di aprile»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «nel mese di aprile» sono aggiunte le seguenti: «e nel mese di maggio 2020».
33. 03. Marino.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

Art. 33-bis.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «comma 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14-bis e 14-ter».
33. 05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   1-bis. Per le legioni, il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.
33. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

  1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.
33. 09. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: di anzianità o di vecchiaia.

Pag. 313

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono cumulabili con la pensione e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
34. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti:, ad eccezione della pensione di invalidità.
34. 10. Colletti, Papiro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 4. Spena.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.
*34. 5. Conte, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: iscritti in via esclusiva con le seguenti: non aver richiesto ad altro ente la medesima indennità.
34. 6. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;
    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:Pag. 314
  «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
   1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;
   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
   d) al comma 3:
    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».
   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
34. 08. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriore incremento dotazione Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Pag. 315

  1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola «200» è sostituita con la seguente «400»;
   b) al comma 2, la parola «200» è sostituita con la seguente «400»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;
   b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;
   c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34. 010. Spadoni, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Galizia.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione platea beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dai seguenti:
  «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 , C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normate dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.
   1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Pag. 316Fondo, di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa».
35. 02. Gallinella, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 6-quater, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 o luglio 2021»;
   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2021».
*35. 09. Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 6-quater, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 o luglio 2021»;
   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre Pag. 3172016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2021».
*35. 033. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 6-quater, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 o luglio 2021»;
   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2021».
*35. 053. Migliorino, Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 6-quater, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 o luglio 2021»;
   d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2021».
*35. 059. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis. Pag. 318
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) al comma 2:
   a) primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
   b) secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».

  2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
  3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
**35. 010. Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020 e 2021» e le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro per ciascun anno»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;Pag. 319
    2) al comma 2:
   a) primo periodo, le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020 e nell'anno 2021»;
   b) secondo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annue», e le parole: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.».

  2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annue».
  3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
**35. 034. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 012. Martino, Porchietto, Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato Pag. 320e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 036. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*35. 067. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 013. Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 3211986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 030. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.
**35. 092. Moretto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*35. 019. De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*35. 079. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Pag. 322

Art. 35-bis.
(Proroga dell'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

  1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
  2. Al comma 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
35. 031. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione pagamenti dovuti alla Siae nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero)

  1. Per il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 è prevista la sospensione dei pagamenti dei diritti di sfruttamento economico e dei relativi abbonamenti nei confronti della Siae, nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero.
  2. Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1o gennaio 2021 anche mediante rateizzazione mensile fino a un massimo di 5 rate.
35. 037. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
   a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
   b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

  2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione Pag. 323dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
   b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

  4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sano comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
  7. Agli oneri derivati dal presente si provvede ai sensi dell'articolo 43.
35. 039. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Defiscalizzazione automatica prodotti beverage)

  1. Per l'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in modo particolare, del comparto beverage è disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei fatturati realizzati con attività di esportazione e importazione realizzata su tutto il territorio nazionale sino al termine della situazione di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti Pag. 324dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
35. 041. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:
  «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
35. 043. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro».
35. 052. Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, Pag. 325non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 054. Scanu.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 060. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
*35. 068. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto all'anno 2019.
35. 065. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:
   a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;Pag. 326
   b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.

  2. Qualora il veicolo acquistato ai sensi del comma 1 ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l’ecobonus di cui al comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
35. 066. Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sospensione applicazione malus per acquisto veicoli M1)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 1042 a 1047, è sospesa.
35. 072. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.
35. 085. Benamati, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Le imprese produttrici di disposi ti vi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
35. 094. Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per fa maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di Imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali Pag. 327di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
  3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.
  4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.
  5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
35. 0107. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga e incremento detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    2) ai commi 1 e 2, le parole: «65 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    3) ai commi 1 e 2-bis, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»:
    4) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    5) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;
    6) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e 2025»;
    7) al comma 2-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    2) ai commi 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-septies, le parole: «96.000» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;
    3) al comma 1-bis e al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
    4) ai commi 1, 1-bis e 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
    5) Al comma 1-quater le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    6) al comma 1-quinquies le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 328«105 per cento» e le parole: «85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    7) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;
    8) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 121 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 538 milioni di euro per l'anno 2024, 934 milioni di euro per l'anno 2025, 1.225 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.305 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 1.248 milioni di euro per l'anno 2032, 1.016 milioni di euro per l'anno 2033, 755 milioni di euro per l'anno 2034, 495 milioni di euro per l'anno 2035 e 105 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35. 0108. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
*36. 11. Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Pag. 329Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
*36. 12. Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di sospensione di 90 giorni relativo alla procedura di accertamento con adesione previsti dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 si intende cumulabile con i termini di sospensione previsti dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogati dal comma 1.
36. 18. Martinciglio, D'Orso.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  4-ter. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4-quater. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
  4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ai sensi dell'articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell'articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
36. 23. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).
36. 27. Cavandoli, Covolo, Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Molinari.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis. Pag. 330
(Termini sostanziali in materia civile e penale)

  1. Per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione o decadenza da qualsiasi atto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 36-ter.
(Termini in materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico dell'amministratore è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
36. 03. D'Orso, Palmisano, Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
  3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
  4, Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.
36. 04. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Pag. 331

«Art. 19-bis.

(Provvedimenti di separazione di processi in periodi di emergenza sanitaria)
   1. Quando sono in vigore, sull'intero territorio nazionale o comunque nel comune nel quale ha sede l'ufficio giudiziario che procede, norme con forza di legge che dispongano misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da malattie infettive, è disposta la separazione dei processi ogni qual volta la trattazione unitaria non ne consenta il rispetto o sia comunque pregiudizievole per la salute o per la sicurezza delle persone che partecipano al processo.
   2. La trattazione unitaria può essere mantenuta, rinviando il processo a data successiva al termine di efficacia delle leggi sull'emergenza sanitaria, qualora il giudice, sentite le parti, la ritenga utile alla speditezza del processo, in considerazione della data dell'eventuale rinvio, del numero degli imputati, del numero e della complessità degli adempimenti istruttori prevedibili».
   b) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis.

(Procedimento in camera di consiglio in periodi di emergenza sanitaria)
   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, l'udienza in camera di consiglio avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e si svolge nelle forme previste dal presente articolo, anche laddove negli avvisi notificati o comunicati alle parti non si sia fatta menzione dell'adozione di tali forme.
   2. L'aula d'udienza deve essere costantemente areata e avere dimensioni tali da rispettare, in caso di presenza contemporanea di 4 persone, la distanza minima prevista dalle autorità sanitarie. Nell'aula d'udienza possono trovare posto il cancelliere, l'imputato, l'interprete, un ausiliario che si occupi dei collegamenti e della registrazione. Qualsiasi altro soggetto può trovare posto in un'altra aula o in una stanza del tribunale dalla quale sia possibile il collegamento e che rispetti le condizioni previste dalle autorità sanitarie. In ciascuna aula o stanza non possono essere presenti contemporaneamente più di 4 persone. Un addetto alla sicurezza può stazionare in prossimità dell'ingresso o nello spazio normalmente destinato al pubblico.
   3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza solo mediante collegamento audiovisivo, dall'ufficio o dallo studio professionale. A tal fine gli uffici del pubblico ministero e gli studi professionali si dotano della strumentazione necessaria. I recapiti degli studi professionali da utilizzare per i collegamenti audiovisivi sono pubblicati sull'albo professionale e menzionati negli elenchi dei difensori d'ufficio.
   4. La partecipazione al dibattimento è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   5. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza dall'abitazione, se questo non comporta impossibilità o difficoltà di collegamento né modifica del recapito.
   6. Se il cancelliere o l'ausiliario del giudice che esegue la prova tecnica attesta l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, redige verbale delle operazioni, lo consegna al giudice e ne trasmette immediatamente copia, mediante posta elettronica certificata, al pubblico ministero e a tutti i difensori.
   7. L'inidoneità del collegamento può essere dichiarata dal giudice durante l'udienza quando si siano verificati interruzioni del collegamento o fermi dell'immagine che abbiano comportato interruzioni dell'udienza di durata superiore a 15 minuti nella prima ora o di durata superiore a 20 minuti in ciascuna delle ore successive. L'impossibilità del collegamento è dichiarata quando non si riesce ad attivarlo entro 15 minuti.
   8. A ogni effetto di legge, l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, attestate Pag. 332dal cancelliere o dall'ausiliario ai sensi del comma 7 o dichiarate dal giudice ai sensi del comma 7, sono equiparate all'assenza ingiustificata della parte collegata in caso di comprovata inidoneità della strumentazione utilizzata dalla medesima. Negli altri casi sono equiparate al legittimo impedimento a comparire.
   9. L'imputato non detenuto né sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere può partecipare all'udienza, mediante collegamento audiovisivo, nello stesso luogo nel quale si trova il difensore, se questi consente. Può partecipare al processo nell'aula d'udienza se la sua presenza è compatibile con il rispetto della distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie e se non deve essere assistito da un interprete. Se non è possibile garantire detta distanza o se deve essere assistito da un interprete, l'imputato che si presenta in aula per partecipare personalmente al processo è collocato in una sala separata del tribunale. Il difensore attesta l'identità dell'assistito che partecipa all'udienza con lui.
   10. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle parti private diverse dall'imputato.
   11. L'imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari può raggiungere senza scorta l'aula o il luogo nel quale si trova il difensore, dandone preventivo avviso al comando di polizia giudiziaria incaricato del controllo sull'osservanza della misura.
   12. L'imputato detenuto o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere partecipa con le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   13. Se nell'udienza deve essere conferito un incarico peritale o deve essere esaminato un testimone, un perito, un consulente o uno dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis, si applicano il comma 3-bis e il comma 3-ter n. 1 dell'articolo 495.
   14. Le disposizioni dell'articolo 127 si applicano solo in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo».
   c) dopo l'articolo 483 è inserito il seguente:

«Art. 483-bis.
   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, la partecipazione al processo del giudice e delle parti e l'esame dei dichiaranti sono regolati dall'articolo 127-bis.
   2. Le norme del libro VII e VIII, del Titolo II, Capo I, si applicano in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 127-bis».
   d) all'articolo 495 dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice dispone che il conferimento di incarico al perito, l'esame dei testimoni, periti e consulenti o l'esame dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis avvenga a distanza mediante collegamento audiovisivo quando la residenza o il domicilio della persona da esaminare si trovi fuori dal circondario del tribunale.
   3-ter. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato che il conferimento dell'incarico o l'esame abbia luogo con le forme ordinarie in ragione:
    1) della modesta distanza tra la sede del tribunale e il luogo di residenza o di dimora del perito o della persona da esaminare;
    2) di particolari esigenze di sicurezza o di salute del perito, della persona da esaminare o della persona che il perito deve esaminare o visitare o ispezionare. Può anche disporre, con le medesime modalità, che si proceda nelle forme ordinarie quando ritenga necessaria la presenza in aula del testimone o del soggetto di cui agli articoli 197 e 197-bis del codice penale».
   e) all'articolo 548, il secondo e il terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. La sentenza depositata è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al pubblico ministero e ai difensori delle parti private. I termini per l'impugnazione per il pubblico ministero e Pag. 333per i difensori decorrono dalla data di trasmissione. Quando la sentenza non è depositata nei termini di cui all'articolo 544 commi 2, 3 e 3-bis, è notificato alle parti private avviso di deposito e dalla data della notifica decorrono i termini per l'impugnazione.
   3. La sentenza depositata è trasmessa per posta elettronica certificata al procuratore generale presso la Corte d'Appello».

  2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 142 è inserito il seguente:

«Art. 142-bis.

(Citazione di testimoni a distanza)
   1. Quando si deve procedere all'escussione dei testimoni a distanza ai sensi dell'articolo 495 comma 3-bis del codice, l'atto di citazione di cui all'articolo 142 indicherà, alla lettera e), la stanza per le testimonianze a distanza presente nel Tribunale del circondario nel quale il testimone risiede o dimora».
   b) dopo l'articolo 145-bis è inserito il seguente:

«Art. 145-ter.

(Stanza per le testimonianze a distanza)
   1. In ciascun Tribunale ed in ciascuna Corte di Appello è adibita almeno una stanza attrezzata per le testimonianze a distanza.
   2. La stanza è dotata di sistemi di collegamento audiovisivo tali da assicurare la contestuale, effettiva reciproca visibilità tra il testimone e le persone presenti nell'aula di udienza.
   3. Nella stanza è presente un ausiliario del Giudice che identifica il testimone, accerta l'assenza di sistemi di comunicazione con l'esterno ulteriori rispetto a quelli attivati con l'aula di udienza ed il rispetto del quinto comma dell'articolo 499 del codice.
   4. L'ausiliario del Giudice, inoltre, coadiuva il Giudice nelle operazioni di utilizzo della piattaforma informatica di collegamento da remoto e può sottoporre al teste la documentazione che le parti hanno previamente inviato.
   5. Il luogo da cui il testimone si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza».
   c) all'articolo 146-bis, dopo il comma 7, sono aggiunti infine i seguenti:
  «7-bis. Con le medesime modalità previste al comma precedente si procede all'escussione dei testimoni a distanza a norma dell'articolo 495 comma 3-bis del codice.
   7-ter. Il testimone, citato con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 468 del codice, 142 e 142-bis, si recherà presso la stanza delle testimonianze a distanza di cui all'articolo 145-ter, presente nel circondario del Tribunale o nel distretto di Corte di Appello nel quale risiede o dimora.
   7-quater. L'identità del testimone è accertata dall'ausiliario del giudice che partecipa all'udienza dalla stanza delle testimonianze da remoto.
   7-quinquies. Il cancelliere dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate e di tutte le ulteriori operazioni.
   7-sexies. Le parti hanno facoltà di sottoporre la documentazione al teste mediante invio informatico contestuale all'audiovisione oppure mediante precedente invio all'ausiliario del Giudice, presente nella stanza di cui all'articolo 145-ter».
36. 05. Grimaldi, Sut.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

Pag. 334

  Al comma 3, lettera b), dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché oggetto di sequestri probatori.
36. 018. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:
  « 484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
36. 022. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 37.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 giugno 2020.
37. 7. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.

  1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.Pag. 335
  1-quater. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.
37. 3. Braga, Buratti, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per la durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi relativi alle istanze di concessione di suolo pubblico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si concludono entro il termine massimo di venti giorni dalla proposizione della domanda, limitatamente alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei soggetti che esercitano attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 25 agosto 1991 , n. 287, su posteggi dati in concessione per 10 anni e/o di qualsiasi area purché in forma itinerante. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nello stesso termine di venti giorni, di cui al comma 1-bis, il provvedimento di diniego o concessione.

  1-ter. Per la durata di nove mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti titolari del diritto di proprietà di suolo pubblico, possono accordare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta, provvedimenti di concessione di suolo pubblico con le modalità di cui al comma precedente, anche in aggiunta a concessioni già ottenute, prevedendo per gli stessi un canone ridotto nella misura di due terzi rispetto a quello ordinariamente previsto.
37. 23. Francesco Silvestri, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020, sono prorogati come segue:
   a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;
   b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;
   c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.
37. 8. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Tiramani.

Pag. 336

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i relativi termini previsti dal decreto di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, n. 11, sono prorogati come segue:
   a) il termine del 15 maggio, di cui al terzo periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 30 settembre 2020;
   b) il termine del 15 giugno, di cui al quarto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 31 ottobre 2020;
   c) il termine del 15 ottobre, di cui al sesto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 28 febbraio 2021.
37. 9. Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

  1. I termini di adempimento del piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
  2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di Impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.
37. 015. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

  1. Fino al 30 settembre 2020 sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato «Centrale del rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economica e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663, dei soggetti beneficiari della previsione di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data dalla quale il beneficio è stato accordato.
  2. Il comma 1 si applica ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
37. 011. Berardini, Torto, Sut, Buompane, Segneri, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Pag. 337

Art. 37-bis.
(Abolizione delle misure a favore dei detenuti)

  1. Gli articoli 123 e 124 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
37. 021. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per la continuità degli investimenti della Difesa)

  1. Al fine di evitare che l'emergenza da COVID-19 pregiudichi la continuità degli investimenti già programmati dall'amministrazione della difesa in funzione del mantenimento degli impegni internazionali e della efficienza dello strumento militare, le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Ministero delle difesa avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, possono svolgersi nei termini ridotti per ragioni di urgenza previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 022. De Menech, Bordo, Pezzopane.

ART. 38.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: la fornitura ai medici aggiungere le seguenti: di supporti utili allo screening della sintomatologia e al monitoraggio dei parametri e.
38. 2. Provenza.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:
   1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;
   2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;
   3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
38. 3. Provenza.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire la tutela della salute di tutto il personale sanitario il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
38. 9. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Pag. 338

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è abrogato.
39. 01. Angiola.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori con disabilità grave e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
39. 011. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Test rapidi sierologici)

  1. Per tutto il periodo emergenziale di COVID-19, nei comuni di montagna classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nel comuni di confine, i test rapidi sierologici per la ricerca di alcuni anticorpi Igm e Igg possono essere effettuati nei presidi medici territoriali e nelle farmacie.
39. 03. Plangger.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da Sars Cov-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
  2. Ai fini del comma 1 le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.
  3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
39. 05. Spena, Novelli, Bagnasco, Calabria, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Pag. 339

ART. 40.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di costituzione di reti di laboratori di microbiologia e sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
40. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale e degli studi clinici controllati randomizzati promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
40. 2. Ianaro.

  Al comma 3, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
40. 3. Ianaro.

  Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nei casi in cui esista già una adeguata copertura assicurativa nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione.
40. 4. Ianaro.

  Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo: Nei casi in cui gli studi sperimentali fossero esclusi in modo esplicito dalle polizze assicurative, le strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione prevedono procedure di risarcimento o indennizzo per i pazienti che ne abbiano diritto.
40. 5. Ianaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1» sono inserite le seguenti: «e fase II».
40. 10. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora la documentazione di cui al presente comma riguardi prodotti i cui requisiti filtranti e di biocompatibilità siano attestate da Istituti ed enti pubblici di ricerca italiani, trascorsi 10 giorni dall'invio della documentazione l'Istituto superiore di sanità si pronuncia solo in caso di non rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti, in caso di silenzio la produzione e la commercializzazione delle mascherine si intendono autorizzate».
40. 011. Sarli, Deiana.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Pag. 340

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.
   2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia “fai da te” e hobbistica o ferramenta.
   2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: “ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS”, declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovverosia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.
   2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.».
40. 08. Sportiello, Grimaldi, Sut.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se tali mascherine possiedono un'efficienza di filtrazione batterica, misurata come previsto dallo standard EN 14683, almeno pari al 70 per cento».
40. 09. Lorefice.

ART. 41.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti relativi alle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, per i periodi ivi indicati, sono esenti da imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis della Tariffa Parte Prima Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
41. 18. Buratti, Mancini, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto Pag. 341legislativo n. 148 del 2015 o con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».
41. 22. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».
41. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione in capo ad Ismea di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui in essere, spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 1 mutui sono concessi nel limite massimo di 400.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituisce titolo preferenziale per l'erogazione dei mutui l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la realizzazione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».
41. 33. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con riferimento ai diritti Pag. 342maturati a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, su espressa richiesta della parte debitrice, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
41. 047. Grimaldi, Buompane.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 043. Varchi, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 063. Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.
*41. 0104. Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale Pag. 343straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 064. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.
*41. 080. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 053. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Pag. 344Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 090. Gribaudo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)

  1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento del complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
  2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*41. 0106. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la filiera nautica da diporto)

  1. Le misure di cui all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono estese a tutte le imprese della nautica da diporto.
41. 046. Misiti, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  4-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  4-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
  4-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 020. Porchietto, Sisto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Zangrillo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Costa.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1 Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Pag. 345decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
41. 097. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
41. 069. Nardi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
41. 051. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 42.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Disposizioni urgenti per disciplinare la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)

  1. Per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia nazionale per i servizi Pag. 346sanitari regionali sono esercitate pro tempore da esperto di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Il mandato del Direttore Generale pro tempore cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Al Direttore Generale pro tempore è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
  2. Nell'assolvimento dell'incarico, Il Direttore Generale, pro tempore svolge funzioni gestionali e di supporto agli organi amministrativi dell'Agenzia, riferendo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente Statuto, per tutto quanto è riferito:
   a) ai compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, ivi compreso il monitoraggio, l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1o marzo 2020 e alle successive integrazioni;
   b) al necessario supporto tecnico operativo e giuridico amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;
   c) alla verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
   d) all'esercizio, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, delle attività Istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate dalle presenti disposizioni, nonché alla tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1;
   e) al supporto delle direzioni generali del Ministero e delle Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

  3. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
42. 1. De Luca, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
42. 2. Troiano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:Pag. 347
  3-bis. Alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è individuato, tramite procedura di selezione per titoli e ad evidenza pubblica, tra coloro che siano collocati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici e che siano in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto stabilisce le modalità attuative della presente disposizione.
42. 6. Troiano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
42. 09. Ungaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. I finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito oggetto di garanzia ai sensi del presente decreto non possono essere destinati al ripianamento di situazioni debitorie pregresse maturate dal beneficiario nei confronti del medesimo soggetto erogatore del finanziamento anteriormente alla data del 1o febbraio 2020, pena la revoca della garanzia.
42. 014. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
42. 018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con il Presidente della regione Siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della Pag. 348città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 019. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle Regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
42. 021. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Pag. 349

Art. 42-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.
42. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus dell'importo di 800 euro mensili da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi, degli oratori e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa. Il bonus di cui al presente comma è alternativo alla fruizione del beneficio previsto dai commi 1, 3 e 5 e viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;
   b) al comma 11, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «3.400 milioni di euro»;
   c) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a 1.338,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Pag. 350

  2. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,» sono soppresse e le parole: «limite massimo complessivo di 1000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «limite di 1.200 euro mensili».
42. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:
   g) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;
   h) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;
   i) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
   j) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
   k) la dimensione massima dei gruppi;
   l) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a so milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
42. 046. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

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ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
   1. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
   2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.
   2-quater, Il titolo di “capitale italiana della cultura” conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
   2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.Pag. 352
   2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
   2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
43. 06. Cavandoli, Piastra, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.