CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2020
361.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03894 Labriola: Tempi di attuazione del Piano ambientale dell'Ilva di Taranto, alla luce della crisi sanitaria da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, innanzitutto, che la decretazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in corso non prevede automatiche deroghe agli obblighi fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate che pertanto, in generale, devono intendersi integralmente confermati.
  Ciò nonostante, in casi specifici alcuni gestori hanno segnalato che la situazione emergenziale configuri casi di forza maggiore che rendono impossibile il rispetto di alcune condizioni autorizzative.
  Situazioni del genere devono essere valutate caso per caso, per evitare eventuali abusi e per disciplinare – attraverso riesami dell'autorizzazione o la definizione di misure aggiuntive – i conseguenti regimi transitori non considerati nell'autorizzazione, garantendo comunque la finalità di tutela ambientale e della salute della collettività di cui gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in essere sono presidio.
  Per quanto attiene al caso specifico dell'impianto siderurgico di Taranto, si segnala che il Gestore dello stabilimento Arcelor Mittal ha fatto presente che, in seguito alla disposizione del Prefetto del 26 marzo scorso, lo stabilimento medesimo è in assetto di marcia a minimo tecnico. Conseguentemente, lo stesso Gestore, con nota del 27 marzo, ha comunicato la necessità di bloccare i cantieri relativi agli interventi previsti dal DPCM del 29 settembre 2019. In data 21 aprile, il Gestore ha inoltre presentato istanza di proroga di alcune scadenze previste dal predetto decreto.
  Ad ogni modo, si segnala che Ispra sta svolgendo le proprie valutazioni di merito sulla documentazione prodotta dal Gestore nell'ambito dell'esame della XXX Relazione Trimestrale trasmessa dallo stesso a fine aprile, con riferimento alla quale il Gestore dichiara che la lunghezza totale chiusa alla data del 31 marzo 2020 risulta essere pari ad un avanzamento globale di circa il 79 per cento.
  Fermo restando che la situazione emergenziale contingente potrebbe giustificare, in linea di principio, una valutazione circa la necessità di una ridefinizione delle scadenze di ambientalizzazione, di rilancio industriale e di attuazione degli interventi oggetto di prescrizioni AIA – come peraltro espressamente previsto dallo stesso Accordo per Taranto – si ritiene opportuno, comunque, evidenziare che le richieste in tal senso formulate dal Gestore, prima di poter essere assentite o negate, devono essere valutate nel merito attraverso uno specifico procedimento amministrativo. Peraltro, il pubblico interessato avrà facoltà di partecipare e le altre Amministrazioni coinvolte dovranno formulare pareri e determinazioni di competenza.
  Tale complesso procedimento amministrativo è attualmente in corso di avvio e solo all'esito di tutte le sue fasi sarà possibile esprimersi sulle richieste avanzate.
  Si rassicura, comunque, che sarà garantita la doverosa trasparenza del citato procedimento e che in tale ambito sarà posta particolare attenzione alle problematiche evidenziate.

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ALLEGATO 2

5-03895 Braga: Tutela dell'ambiente e dei lavoratori impiegati nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla luce delle specificità generatasi a seguito del COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La complessa situazione emergenziale connessa al COVID-19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sull'economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale ambito è risultato necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  In tale contesto, il primo documento ufficiale è stato emanato dall'Istituto Superiore di Sanità il 3 marzo 2020 (aggiornato il 14 e il 31 marzo), che ha fornito le opportune indicazioni distinguendo tra rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone posti in isolamento o in quarantena obbligatoria e rifiuti urbani prodotti in abitazioni di soggetti non positivi al tampone, non in isolamento o quarantena obbligatoria. Nella medesima direzione è intervenuto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con un documento di supporto del 23 marzo che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti nelle fasi successive alla raccolta, al fine di garantire un'alta protezione degli operatori e l'esclusione di problemi derivanti dall'inadeguato trattamento dei rifiuti stessi.
  Nella necessità di superare le difficoltà del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, evitando l'interruzione del servizio, il Ministero dell'ambiente, da parte sua, prima con la nota del 24 marzo 2020 e poi con la Circolare 22276/2020, ha fornito indicazioni per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti, utilizzando lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex articolo 191, del decreto legislativo n. 152 del 2006, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza.
  In tale quadro, ove le competenti Autorità si risolvano ad adottare le predette ordinanze, si ritiene possibile prefigurare, tramite queste ultime, la possibilità di addivenire a regimi straordinari che prevedano: l'aumento della capacità di stoccaggio degli impianti, di deposito temporaneo dei rifiuti, di deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, la possibilità per gli impianti di incenerimento di raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione, nonché, infine, per lo smaltimento in discarica, prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative e dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.
  Grazie anche alle misure sopra descritte, il sistema impiantistico nazionale ha sostanzialmente risposto alle esigenze specificamente collegate all'emergenza sanitaria in atto, consentendo così di affrontare al meglio anche la fase successiva all'emergenza. Si segnala, da ultimo, che Pag. 58con l'approvazione definitiva, il 24 aprile scorso, del ddl di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) è stata introdotta, con l'articolo 113-bis, una modifica ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti. L'estensione quantitativa e temporale dei termini è stata ritenuta necessaria al fine di poter garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali durante l'attuale periodo emergenziale legato al contenimento e alla gestione epidemiologica del COVID-19.

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ALLEGATO 3

5-03896 Ilaria Fontana: Prosecuzione dell'esercizio della discarica di Roccasecca, anche alla luce delle esigenze sanitarie determinatesi in seguito al COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Appare utile evidenziare, in via preliminare, che le autorizzazioni relative ad impianti di trattamento dei rifiuti attengono alle competenze regionali. Infatti, ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, spetta alle Regioni l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti non pericolosi, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi.
  Fermo restando quanto precede, con specifico riferimento alle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica, una delle principali criticità segnalate dagli operatori del settore consiste nella difficoltà di gestione di tutte le tipologie di rifiuti dovute sia al blocco da parte di alcuni Stati membri di ricevere rifiuti provenienti dall'Italia, sia alla scelta autonoma degli impianti di adottare le stesse misure per il principio di precauzione, nonché alla sospensione della raccolta differenziata nelle utenze con presenza di soggetti positivi in quarantena, con conseguente incremento dei rifiuti indifferenziati e l'invio degli stessi, oltre che ai termovalorizzatori fruibili, direttamente in discarica.
  Per superare dette difficoltà è stata, dunque, manifestata la necessità di una maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti di gestione nazionali. Per consentire di far fronte a tali criticità, il Ministero dell'ambiente ha indicato le ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 quale strumento legislativo più idoneo per consentire di mettere in atto regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza.
  Per quanto attiene il caso di specie, il Consiglio dei ministri, con Deliberazione del 20 aprile scorso, ha ritenuto che sussistano sopravvenuti rilevanti motivi di pubblico interesse, in conseguenza dell'innegabile mutamento non prevedibile, e del tutto eccezionale, della situazione di fatto esistente, motivi che consistono nella necessità urgente, sotto l'aspetto della tutela sanitaria per il territorio regionale, di autorizzare un ulteriore ampliamento della discarica di Roccasecca. Ha ravvisato, pertanto, la necessità di effettuare una valutazione comparativa degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, consistenti da un lato nell'impatto paesaggistico che l'ulteriore ampliamento della discarica può avere sull'area interessata dall'intervento e, dall'altro, nella considerazione che la realizzazione del predetto ulteriore ampliamento della discarica di Roccasecca sia una necessità urgente, sotto l'aspetto della tutela sanitaria, per il territorio regionale.
  Il Consiglio dei ministri ha ritenuto, conseguentemente, di poter considerare prevalente l'interesse all'ulteriore ampliamento della discarica, sebbene nella consapevolezza del carattere provvisorio della misura, dovendo la Regione nelle more provvedere ad ogni modo alla conclusione Pag. 60del procedimento di aggiornamento del Piano integrato di gestione dei rifiuti. Ha dunque ritenuto di autorizzare l'innalzamento del «capping» di chiusura del bacino IV della discarica fino a metri 16,70 individuando il limite temporale per l'esercizio dello stesso bacino della discarica nel 31 dicembre 2020.