CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2020
357.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII – n. 3 e annesso);
   premesso che:
    il documento prevede, a seguito della pandemia in corso, un calo del PIL italiano nel 2020 dell'8 per cento, cui dovrebbe far seguito, per un effetto di rimbalzo, un aumento del 4,7 per cento nel 2021;
    in questo quadro, il documento prevede, per il 2020, un rapporto deficit/PIL tendenziale del 7,1 per cento che diviene, a seguito delle misure espansive poste in essere dal Governo, del 10,1 per cento; nel 2021, il rapporto deficit/PIL tendenziale è del 4,2 per cento, mentre quello programmatico è del 5,7 per cento; nel 2020 il rapporto debito/PIL tendenziale è stimato al 151,8 per cento e quello programmatico al 155,7 per cento; per il 2021 i due valori sono rispettivamente del 147,5 per cento e del 152,7 per cento;
    il Governo programma infatti, nel documento, una significativa ed indispensabile politica espansiva per fronteggiare la crisi; oltre alle misure già adottate, in particolare con i decreti-legge n. 18 (cd. «cura Italia») e n. 23 (cd. «liquidità imprese») del 2020, il documento annuncia un nuovo provvedimento d'urgenza; tale provvedimento dovrebbe avere una dimensione di 55 miliardi e contenere interventi di ulteriore rafforzamento del sistema sanitario e misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito; sono previsti anche nuovi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese; il decreto-legge conterrà inoltre l'abrogazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise; tra le altre cose, per effetto degli interventi previsti dal decreto-legge annunciato, oltre che per i già realizzati interventi sul cuneo fiscale, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019 al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021;
    il documento annuncia anche un ulteriore decreto-legge per una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori essenziali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (appalti, edilizia, commercio, controlli);
    con riferimento specifico all'ambito di competenza della Commissione, il documento indica tra le priorità l'utilizzo dei fondi strutturali europei in funzione anticrisi; a tale fine si ricorda nel documento che è attualmente in corso un'opportuna azione coordinata tra Governo, regioni e province autonome per una riprogrammazione degli interventi in corso;
    risultano meritevoli di attenzione le esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali, in particolare con riferimento alla necessità di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, Pag. 135
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Camera e Senato, a tenere in adeguato conto le esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali, con particolare riferimento alla necessità di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2471 di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per il 2020;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e «legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane» (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione); assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori;
    il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;
    al riguardo, si segnala la necessità di approfondire la formulazione della disposizione; in particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge quale livello di «diffusione epidemiologica da COVID-19» potrebbe giustificare il rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune);
    ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: come già ricordato, infatti, l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 «la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione»; infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale vaga formulazione del comma 2 in commento, appare idonea a prolungare ulteriormente non il mandato Pag. 137del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali; quindi, in caso di attuazione della norma, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera d) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di prorogatio, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 44 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti; si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della norma, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di prorogatio;
    ciò premesso, alla luce dei numerosi profili di incertezza della disposizione, se ne potrebbe valutare, in alternativa ad una sua migliore formulazione, anche l'abrogazione, in quanto rimane comunque ferma la possibilità per il Legislatore di tornare sulla questione più avanti, alla luce delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 1, comma 2.

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
   rilevato che:
    le misure del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa», «previdenza sociale» e profilassi internazionale di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione) e alle materie «sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi» e «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);
    sul testo sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prospettano l'opportunità di modifiche al testo; tra queste merita segnalare le proposte di affiancare ai rafforzamenti delle garanzie per i prestiti, finanziamenti a fondo perduto e di istituire un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere l'avvio delle attività produttive sul territorio;
    il comma 3 dell'articolo 13 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «DL crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero presenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, si segnala che la disposizione ha suscitato le critiche della Conferenza delle regioni e delle province autonome in quanto, come già la norma del decreto-legge n. 34 del 2019, non concordata con il sistema delle autonomie territoriali; sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019 la Commissione questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata;
    l'articolo 32 prevede la possibilità per le regioni di riconoscere un'ulteriore remunerazione per le strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva in relazione all'emergenza da COVID-Pag. 13919; il comma 2 dell'articolo prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con «decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»; al riguardo, si segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente» con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente», in conformità ai precedenti;
    al comma 5 dell'articolo 38 che consente alle regioni di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri, andrebbe chiarito se la norma interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    tenere conto delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
    individuare, con riferimento all'articolo 13, comma 3, modalità alternative di coinvolgimento delle regioni nel fondo centrale di garanzia;
    sostituire all'articolo 32, comma 2, le parole: «previa Intesa con la Conferenza; permanente» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
    approfondire la formulazione dell'articolo 38, comma 5.

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ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (S. 1774 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1774 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) e alla materia di legislazione concorrente istruzione (articolo 117, terzo comma); la giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009) ha chiarito sul punto che rientrano nelle «norme generali sull'istruzione» aspetti quali il contenuto dei programmi e la regolamentazione degli esami finali mentre nella materia di competenza concorrente «istruzione» rientrano aspetti quali la programmazione sul territorio della rete scolastica; assumono inoltre rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di esclusiva competenza statale organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) e quella concorrente professioni (articolo 117, terzo comma);
    sul testo sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prospettano l'opportunità di modifiche al testo;
    l'articolo 2, comma 1, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria; in proposito si ricorda che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74 spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico; al riguardo andrebbe pertanto chiarito se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni sostituisca, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a chiarire Pag. 141se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di tenere conto delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.