CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2020
357.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 e Annesso).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminati, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3) e il relativo Annesso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) sia garantito il rispetto della cosiddetta clausola del 34 per cento per l'assegnazione delle risorse in conto capitale alle Regioni del Mezzogiorno;
   b) sia mantenuto il criterio di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione che prevede l'assegnazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord;
   c) si valuti l'opportunità di dare impulso alla semplificazione burocratica in modo tale da consentire lo sblocco dei cantieri;
   d) sia assicurato il coinvolgimento della Commissione nell'adozione delle misure nel settore dei trasporti e della logistica volte a garantire la tutela dei lavoratori e dei cittadini;
   e) si valuti l'opportunità di chiarire i modelli a cui devono adeguarsi le autoscuole nell'espletamento dei servizi;
   f) si valuti l'opportunità di sospendere i contributi per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, prevedendo il finanziamento della medesima con meccanismi differenti da quello attuale, anche valutando l'utilizzo di risorse statali;
   g) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno agli operatori di telecomunicazione al fine di garantire il potenziamento del servizio di banda ultralarga;
   h) si valuti l'opportunità di rendere strutturali le risorse destinate alla mobilità sostenibile;
   i) sia assicurato un adeguato sostegno economico al trasporto pubblico locale e il ripristino in sicurezza di quello ferroviario.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (Atto n. 149).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto del Governo n. 149);
   rilevato che la direttiva (UE) 2018/645 modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri al fine di superare una serie di carenze che riguardano: difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati solo in parte corrispondere alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
   sottolineata la necessità di rafforzare le disposizioni relative alla formazione dei conducenti;
   considerato che la direttiva (UE) 2018/645 prevede che il codice unionale armonizzato «95» sia apposto dopo il 23 maggio 2020 anche sull'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità nazionali competenti ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, al fine di comprovarne la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE; viene inoltre stabilito che l'attestato al conducente non riportante tale codice sia riconosciuto valido, al fine di certificare la conformità sugli obblighi previsti per la qualificazione e la formazione, se rilasciato entro il 23 maggio 2020 e sino al termine di scadenza;
   tenuto conto dell'attuale proroga della validità della carta di qualificazione del conducente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizzi le aziende di autotrasporto, compresi cooperative e consorzi, con più di 35 dipendenti con qualifica di conducente a tempo indeterminato ad effettuare la formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente alla presenza di un formatore abilitato;Pag. 90
   b) considerando che la formazione periodica di 35 ore risulta allo stato tutta teorica, si valuti la possibilità di trasformare un monte ore in esercitazioni pratiche (nelle quali si dovrebbe, a titolo esemplificativo, simulare lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico di un rimorchio, la corretta distribuzione delle merci e delle pedane all'interno dello stesso e il relativo aggancio e sgancio);
   c) si valuti l'opportunità di riconoscere ai conducenti uno sgravio dalle 35 ore complessive della formazione a seguito della frequenza di corsi formativi attinenti e correlati (ad esempio, corsi per il conseguimento dell'A.D.R., per il trasporto di animali, di sensibilizzazione verso le disabilità, per la formazione all'uso corretto del tachigrafo, sui tempi di guida e di riposo);
   d) si valuti la possibilità di dilazionare nei 5 anni la formazione periodica obbligatoria con un modulo di 7 ore annuo per un totale complessivo di 35 ore; nell'ambito delle sette ore è auspicabile approfondire le materie previste nella formazione anche tramite il simulatore di guida di alta qualità non ancora attivo in Italia;
   e) per quanto riguarda lo svolgimento della formazione tramite e-learning, si valuti l'opportunità di inserire uno strumento per il riconoscimento della persona che effettua la formazione e a fine sessione rilasciare la stampa di un certificato di frequenza da consegnare alla motorizzazione ai fini dell'ottenimento del duplicato o il rilascio della patente e della carta di qualificazione del conducente;
   f) per quanto riguarda il codice unionale armonizzato «95» appare necessario un coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per le proprie competenze. Con riferimento ai conducenti di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che possono circolare con l'attestato di conducente, appare opportuno apporre anche su tale attestato il codice unionale. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe essere competente per il rilascio dell'attestato del conducente, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe provvedere all'apposizione del codice unionale.