CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2020
351.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, già approvato dal Senato;
  considerato che:
   il decreto-legge è volto a dare una risposta immediata alla diffusione dell'epidemia Covid-19 con l'obiettivo di proteggere la salute dei cittadini, di sostenere il sistema produttivo e di salvaguardare la forza lavoro;
   il decreto-legge individua le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata all'epidemia, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia ed adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;
   le risposte individuate dal decreto per fronteggiare e gestire l'emergenza sono da ritenere in via generale condivisibili in considerazione della finalità perseguita, della correlazione con l'epidemia in corso e quindi della limitata efficacia temporale;
  rilevato che:
   l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo in particolare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari;
   tale articolo prevede specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto;
   in particolare si prevede che dal 9 marzo al 30 giugno si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento Pag. 19dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio;
   per consentire, nella fase delle indagini preliminari, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto, si prevede che il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e che l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
   il comma 20-bis dell'articolo 83 è volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza, prevedendosi che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, già approvato dal Senato;
  considerato che:
   il decreto-legge è volto a dare una risposta immediata alla diffusione dell'epidemia Covid-19 con l'obiettivo di proteggere la salute dei cittadini, di sostenere il sistema produttivo e di salvaguardare la forza lavoro;
   il decreto-legge individua le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata all'epidemia, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia ed adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;
   le risposte individuate dal decreto per fronteggiare e gestire l'emergenza sono da ritenere in via generale condivisibili in considerazione della finalità perseguita, della correlazione con l'epidemia in corso e quindi della limitata efficacia temporale;
  rilevato che:
   l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo in particolare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari;
   tale articolo prevede specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto;
   in particolare si prevede che dal 9 marzo al 30 giugno si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio;Pag. 21
   per consentire, nella fase delle indagini preliminari, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto, si prevede che il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e che l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
   il comma 20-bis dell'articolo 83 è volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza, prevedendosi che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione;
   l'articolo 86 autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste di detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica da COVID-19;
   l'articolo 123 estende fino al 30 giugno 2020 la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, prevedendo in particolare l'estensione del campo di applicazione della misura e aggiungendo modalità di controllo a distanza (cosiddetti braccialetti elettronici);
   l'articolo 124 estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità di prevedere il ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento delle udienze penali quando non vi sia necessità di svolgere attività istruttoria e di discussione.

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ALLEGATO 3

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, già approvato dal Senato;
  considerato che:
   il decreto-legge è volto a dare una risposta immediata alla diffusione dell'epidemia Covid-19 con l'obiettivo di proteggere la salute dei cittadini, di sostenere il sistema produttivo e di salvaguardare la forza lavoro;
   il decreto-legge individua le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata all'epidemia, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia ed adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;
   le risposte individuate dal decreto per fronteggiare e gestire l'emergenza sono da ritenere in via generale condivisibili in considerazione della finalità perseguita, della correlazione con l'epidemia in corso e quindi della limitata efficacia temporale;
  rilevato che:
   l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo in particolare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari;
   tale articolo prevede specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto;
   in particolare si prevede che dal 9 marzo al 30 giugno si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio;Pag. 23
   per consentire, nella fase delle indagini preliminari, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto, si prevede che il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e che l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
   il comma 20-bis dell'articolo 83 è volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza, prevedendosi che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione;
   l'articolo 86 autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste di detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica da COVID 19;
   l'articolo 124 estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   si preveda il ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento delle udienze penali quando non vi sia necessità di svolgere attività istruttoria e di discussione.