CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 aprile 2020
350.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463, approvato dal Senato);
   preso atto che nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, sono confluite, con modificazioni, talune disposizioni inizialmente introdotte dai decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020, contestualmente abrogati;
   preso atto altresì che il provvedimento – nel quadro delle misure adottate per far fronte all'emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 – consegue alla richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato, che consente per il triennio 2020-2022, un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi, un aumento del fabbisogno di 18,8 e un incremento di quasi 20 miliardi dell'indebitamento netto;
   evidenziato che tali risorse contribuiscono alla realizzazione di interventi volti al finanziamento e al potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del reddito e del lavoro; al sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia; alla sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali; alla introduzione di incentivi fiscali, nonché al sostegno delle amministrazioni pubbliche e private;
   richiamate, in particolare, le disposizioni volte a confermare ed estendere a tutto il territorio nazionale le numerose misure agevolative di carattere fiscale introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento (articolo 68) e alla sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi (articolo 61);
   ricordato che il decreto-legge in esame reca numerosi ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo, quali la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per taluni titolari di partita Iva (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore di lavoratori dipendenti con reddito complessivo Pag. 427non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), sul canone di locazione di negozi e botteghe (articolo 65), per gli investimenti pubblicitari e per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66) volte a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti;
   evidenziato inoltre che il decreto-legge, sempre al fine di offrire tutela ai contribuenti, provvede ad anticipare l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, e sospende fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67); si consente inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (articolo 55). È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo da parte dei comuni (articolo 107);
   rammentato che ulteriori misure di proroga sono previste con riferimento al settore dei giochi, riguardanti, tra l'altro, i termini per il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio su alcune tipologie di apparecchi e per la concessione della raccolta del Bingo, per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni, per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69);
   ricordato, sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, che il decreto-legge potenzia l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (articolo 26) e estende i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato (articolo 54), sospendendo inoltre le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (articolo 54-quater);
   sottolineato che numerosi interventi recati dal decreto-legge n. 18 del 2020 sono finalizzati al sostegno alle imprese e alla loro internazionalizzazione, tra i quali meritano di essere ricordati: i finanziamenti agevolati in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, (articolo 5); il rifinanziamento di 400 milioni di euro per il 2020 dei contratti di sviluppo (articolo 80); la concessione a titolo gratuito del Fondo di garanzia per le PMI a specifiche condizioni; la concessione alle PMI e alle micro imprese, fino al 30 settembre 2020, di una generale moratoria sui prestiti (articolo 56); la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese in difficoltà che non abbiano accesso al Fondo di garanzia PMI (articolo 57); la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico (articolo 53, comma 1); l'autoriazzione a SACE Spa a rilasciare garanzie e coperture assicurative beneficianti della garanzia dello Stato in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59); la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58); l'istituzione di un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, per il potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy (articolo 72, comma 1);Pag. 428
   visto, con riferimento al diritto societario, che il decreto-legge provvede a posticipare i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche permettendo, per le sole s.r.l., che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, e incentivando un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106);
   richiamate quindi le misure recate dal decreto-legge al fine di tutelare i risparmiatori, mediante modifica della disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (articolo 50), nonché consentendo ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono (articolo 51);
   evidenziato, infine, come il provvedimento in titolo intervenga sia al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo (articolo 52) che a protezione dei consumatori, prorogando di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza, nonché consentendo che i medesimi contratti possano essere sospesi sino al 31 luglio 2020, su richiesta dell'assicurato (articolo 125),
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PARERE FAVOREVOLE.