CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2020
349.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PARERE DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria in corso, determinata dalla diffusione del virus Covid-19, richiede una risposta immediata e incisiva;
    il complesso delle misure adottate dall'Esecutivo risponde a tre obiettivi prioritari, quali proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;
     occorre mettere in atto tutti gli interventi necessari a frenare la crescita esponenziale del contagio ed evitare che la crisi epidemiologica in atto possa sortire effetti permanenti sul sistema economico del Paese, sia in termini di riduzione del prodotto interno lordo che di dispersione del capitale umano;
     il provvedimento in esame mobilita ingenti risorse per fronteggiare l'emergenza, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia;
    sono altresì previsti interventi per affrontare l'impatto economico di tale emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;
   rilevato che:
    il decreto-legge in discussione contiene rilevanti misure in favore dei lavoratori del comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la possibilità di concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga (articolo 22), il riconoscimento di un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (articolo 28) e degli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) nonché la proroga, dal 31 marzo 2020 al 1o giugno 2020, del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019 (articolo 32);
    viene, inoltre, istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, tra i quali agronomi, agrotecnici e periti agrari, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44).
   considerato che:
    al fine di sostenere il comparto agroalimentare, è prevista l'istituzione di un Fondo di promozione integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, anche avvalendosi di ICE- Pag. 51Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti (articolo 72);
   evidenziato che:
    all'articolo 78, è prevista un'articolata serie di misure in favore del comparto agricolo e della pesca, tra le quali, specificamente, la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (commi 1, 1-bis e 1-ter); la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (comma 2-quinquies); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (comma 3);
    l'articolo in esame prevede, inoltre, la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC (commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies);
    vengono altresì introdotte rilevanti modifiche al codice antimafia, prevedendosi che la documentazione antimafia sia acquisita, in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli, solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro (comma 2-undecies). Tale documentazione non è richiesta, invece, per l'erogazione di aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (comma 3-quinquies);
    al medesimo articolo, è disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (commi 3-sexies e septies);
    tra le misure introdotte figurano, infine, l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (comma 1, 1-bis e 1-ter); la possibilità di costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (commi 2-duodecies e 2-quaterdecies); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (comma 4-sexies); l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (comma 4-octies); l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4-novies);
   considerato che:
     l'articolo 105, reca ulteriori misure in favore del comparto agricolo, prevedendo, con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e Pag. 52affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligo morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (comma 1);
    si consente, inoltre al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1-bis);
   valutato favorevolmente il complessivo impianto del provvedimento in discussione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di:
    a) estendere l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 28 anche ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari;
    b) modificare l'articolo 78, comma 1, relativo all'anticipo dei contributi PAC, specificando che la data entro la quale vanno trasmesse le relative richieste, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea, sia quella del 15 maggio 2020;
    c) destinare alle regioni una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 78, comma 2, vincolando la stessa al sostegno del settore della pesca nelle acque interne;
    d) relativamente alle imprese che operano nel settore della pesca, prevedere misure di semplificazione del procedimento di accesso alle risorse di cui al predetto Fondo, al fine di accelerare i tempi di erogazione delle stesse;
    e) modificare il comma 2-quinquiesdecies dell'articolo 78, estendendo le misure previste in favore delle imprese del settore florovivaistico a quelle che operano nei settori della manutenzione del verde e della silvicoltura;
    f) riconsiderare la disposizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 78, che autorizza l'utilizzo in deroga da parte delle regioni e delle province delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento, al fine di scongiurare problematiche di carattere ambientale;
    g) prevedere specifiche misure in favore delle imprese che operano nel settore dell'agriturismo, ittiturismo, ippoturismo, equitazione e nel comparto zootecnico degli equidi in generale, fortemente penalizzati dall'emergenza epidemiologica in corso;
    h) introdurre misure dirette a garantire le necessarie forme di ristoro e liquidità per le imprese dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, in grande sofferenza anche a causa dell'azzeramento della domanda di prodotto fresco proveniente dal circuito c.d. HORECA;
    i) specificare, all'articolo 105, che l'attività agricola svolta in forma amatoriale, con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare, rientri tra le ipotesi di necessità, assoluta urgenza o comprovate esigenze lavorative, che consentano lo spostamento scadenzato nello stesso o in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovino il proprietario, conduttore o detentore dei terreni;
    l) introdurre disposizioni volte a prevedere la verifica del fabbisogno di manodopera nei comparti agricolo ed agroalimentare sull'intero territorio nazionale, prevedendo trasparenti sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.