CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2020
349.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

C. 2463 Governo, approvato dal Senato: DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   evidenziate le numerose misure concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche a seguito della trasposizione, nel provvedimento in oggetto, delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 14 del 2020, che viene conseguentemente abrogato;
   espresso, in generale, apprezzamento per tali misure, volte a porre il sistema sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza COVID-19, sia in termini strutturali che organizzativi e di personale;
   evidenziate, tra le altre, le disposizioni concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020;
   espressa condivisione per le misure di carattere sociale, introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;
   rilevate, in quest'ambito, le misure volte a dare assistenza agli alunni con disabilità e ad erogare prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, oltre all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili, ai bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e alle risorse impegnate per le case rifugio pubbliche e private, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza;
   considerata l'opportunità di apportare al testo del provvedimento in oggetto alcune modifiche e integrazioni quali: all'articolo 14, includere gli operatori socio-sanitari, al momento esclusi dal novero dei soggetti nei confronti dei quali non si Pag. 35applica la misura della sorveglianza sanitaria; all'articolo 22-bis, inserire le professioni sanitarie, che risultano escluse dal Fondo ivi previsto nonostante tra i soggetti deceduti vi siano educatori professionali, tecnici di radiologia, di laboratorio e fisioterapisti; all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di evitare ingiustificate esclusioni di talune categorie in relazione al beneficio del bonus baby-sitting; all'articolo 26, comma 2, estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero; al medesimo comma dell'articolo 26, semplificare la procedura delineata per l'accertamento della condizione di disabilità, che potrebbe essere invece comprovata sulla base dell'esenzione dal pagamento del ticket; all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili (quali i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio); sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19; inserire, inoltre, una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica; introdurre, altresì, una disposizione volta ad assicurare sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica in atto; inserire, infine, disposizioni finalizzate a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 14, inserire gli operatori socio-sanitari tra le categorie alle quali non si applica la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    b) all'articolo 22-bis, inserire le restanti professioni sanitarie, oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, tra i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19;
    c) all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie (artt. 4 e da 6 a 9) e socio-sanitarie (articolo 5), in relazione alla possibilità di fruire del bonus baby-sitting
    d) all'articolo 26, comma 2, estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal servizio viene equiparata a ricovero ospedaliero;Pag. 36
    e) sempre all'articolo 26, comma 2, prevedere che la condizione di disabilità sia accertata sulla base dell'esenzione dal pagamento del ticket, al fine di semplificare la procedura ivi delineata ai fini dell'accertamento di tale condizione;
    f) all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo, in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili;
    g) sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19;
    h) introdurre una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
    i) introdurre, altresì, una disposizione che preveda misure volte ad assicurare adeguato sostegno psicologico al personale socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;
    j) introdurre, infine, una disposizione finalizzata a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus.

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ALLEGATO 2

DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
   evidenziate le numerose misure concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche a seguito della trasposizione, nel provvedimento in oggetto, delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 14 del 2020, che viene conseguentemente abrogato;
   espresso, in generale, apprezzamento per tali misure, volte a porre il sistema sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza COVID-19, sia in termini strutturali che organizzativi e di personale;
   evidenziate, tra le altre, le disposizioni concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020;
   espressa condivisione per le misure di carattere sociale, introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;
   rilevate, in quest'ambito, le misure volte a dare assistenza agli alunni con disabilità e ad erogare prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, oltre all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili, ai bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e alle risorse impegnate per le case rifugio pubbliche e private, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza;
   auspicato che nei prossimi provvedimenti che saranno adottati in relazione all'emergenza COVID-19 siano rafforzate le misure di finanziamento per gli enti Pag. 38locali atti a garantire tutti gli interventi necessari in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti, dei minori e delle persone senza fissa dimora e dei servizi socio-assistenziali;
   considerata l'opportunità di apportare al testo del provvedimento in oggetto alcune modifiche e integrazioni quali: all'articolo 2-quinquies, comma 2, introdurre un riferimento alle regioni e agli altri enti preposti quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale; all'articolo 14, includere gli operatori socio-sanitari, al momento esclusi dal novero dei soggetti nei confronti dei quali non si applica la misura della sorveglianza sanitaria; all'articolo 22-bis, inserire le professioni sanitarie, che risultano escluse dal Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di evitare ingiustificate esclusioni di talune categorie in relazione al beneficio del bonus baby-sitting; all'articolo 26, comma 2, estendere la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero; al medesimo comma dell'articolo 26, semplificare la procedura delineata per l'accertamento della condizione di disabilità, che potrebbe, ad esempio, essere comprovata sulla base dell'esenzione dal pagamento del ticket; all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili (quali i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio); sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, causata dall'emergenza COVID-19; inserire, inoltre, una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica; introdurre, altresì, una disposizione volta ad assicurare sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica in atto e alle persone in condizione di fragilità; inserire disposizioni finalizzate a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus; prevedere l'anticipazione dell'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 2-quinquies, comma 2, ultimo capoverso, esplicitare il riferimento, oltre che alle università, alle regioni e agli altri enti preposti, quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale;
    b) all'articolo 14, inserire gli operatori socio-sanitari tra le categorie alle Pag. 39quali non si applica la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    c) all'articolo 22-bis, inserire le restanti professioni sanitarie, oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, tra i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19;
    d) all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie (artt. 4 e da 6 a 9) e socio-sanitarie (articolo 5), in relazione alla possibilità di fruire del bonus baby-sitting;
    e) all'articolo 26, comma 2, estendere, oltre il 30 aprile 2020, la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal servizio viene equiparata a ricovero ospedaliero;
    f) sempre all'articolo 26, comma 2, prevedere che la condizione di disabilità sia accertata attraverso procedure semplificate quale, ad esempio, l'accertamento basato sul presupposto dell'esenzione dal pagamento del ticket o del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    g) all'articolo 48, disporre una proroga dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo, in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili;
    h) sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non si tiene conto delle assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19;
    i) introdurre una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti interregionali dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
    j) introdurre, altresì, una disposizione che preveda misure volte ad assicurare adeguato sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, nonché alle persone con fragilità, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006;
    k) introdurre, inoltre, una disposizione finalizzata a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus;
    l) introdurre, infine, una norma volta ad anticipare l'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020.

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ALLEGATO 3

DL 19/2020: Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: misura della quarantena aggiungere le seguenti: applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale.
1. 50. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. 14. (Nuova formulazione). Miceli, Bazoli.

ART. 5.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 1. La Relatrice.