CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   rilevato che:
    le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che nella materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 4 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);
    il comma 1 dell'articolo 3 consente alle regioni, nelle more dell'adozione dei DPCM previsti dall'articolo 2, comma 1, di adottare, in presenza di determinate condizioni, «misure ulteriormente restrittive»; al riguardo, si rileva che la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione «ulteriormente restrittive»; in altri termini, andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;
    il medesimo comma 1 dell'articolo 3 prevede che le misure ulteriormente restrittive siano adottate, tra le altre cose, «senza incisione sulle attività produttive»; al riguardo, tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive, potrebbe risultare opportuno precisare che la regione è tenuta ad astenersi dall'adozione di misure che incidano «direttamente» sulle attività produttive;
    il comma 2 dell'articolo 3 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto «con le misure statali» «né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1»; per ragioni di coerenza sistemica, parrebbe quindi che le ordinanze in questione debbano soggiacere ai medesimi limiti previsti per i provvedimenti regionali di cui al comma 1, incluso quello dell'esaurimento della loro vigenza al momento dell'adozione dei DPCM; ciò sebbene il riferimento ai «limiti di oggetto» potrebbe prestarsi anche ad un'interpretazione diretta a vincolare l'ordinanza sindacale ai soli limiti contenutistici cui sono sottoposti i provvedimenti regionali; al riguardo, si ritiene quindi opportuno un chiarimento della formulazione al fine di rendere univoca l'interpretazione prospettata;Pag. 324
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «misure ulteriormente restrittive» le seguenti: «rispetto a quelle vigenti»;
    aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «senza incisione» le seguenti: «diretta»;
    sopprimere, all'articolo 3, comma 2, le parole: «di oggetto».