CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole interrogante richiede chiarimenti in ordine alla figura del professor Domenico Parisi, Presidente dell'ANPAL, sul quale già in passato si era appuntata l'attenzione di altri atti di sindacato ispettivo.
  Prima di rispondere alla domanda rivolta dall'interrogante al Ministero che rappresento su «quali provvedimenti abbia adottato a fronte delle ingiustificate spese sostenute da Parisi per rimborsi viaggi anche per imporne la pubblicazione nel dettaglio nel sito istituzionale» ritengo indispensabile far presente che sulla presunta evidenziata incompatibilità del Professor Parisi nel ricoprire il ruolo di Presidente dell'ANPAL, il Ministero del lavoro ha richiesto chiarimenti all'Università del Mississippi con riferimento al ruolo ricoperto dal medesimo presso l'Università. Avendo la medesima riscontrato le richieste lo scorso 8 aprile, il Ministero che rappresento ha immediatamente sollecitato il prof. Parisi a rendere entro il prossimo 15 aprile «ogni utile elemento di informazione e chiarimento», al fine di consentire in maniera definitiva la verifica di eventuali profili di incompatibilità, anche sopravvenuta, rispetto all'incarico in corso di presidente dell'ANPAL.
  In relazione allo specifico quesito oggetto dell'interrogazione di oggi, evidenzio che il Ministero del lavoro, in esito all'impegno preso nel rispondere ad un precedente atto di sindacato ispettivo in questa medesima Commissione nel mese di marzo u.s. nel quale aveva garantito «la più ampia disponibilità a fornire il necessario supporto a tutela della legittimità dell'azione amministrativa per la verifica della gestione delle risorse da parte dell'ANPAL», ha avviato i necessari atti istruttori per fare chiarezza su quanto oggi richiesto di chiarire.
  Al riguardo, in merito alla procedura di rimborso delle spese sostenute dal professor Parisi come Presidente di ANPAL nonché ex lege Amministratore unico di ANPAL Servizi S.p.A., abbiamo appreso che al momento l'Amministratore unico di ANPAL Servizi S.p.A., ha adottato in data 18/12/2019, con apposita determinazione unilaterale, il «Regolamento per il rimborso delle spese dell'Amministratore unico di Anpal Servizi Spa». Tale regolamento parzialmente differisce rispetto a quello adottato in data 3/12/2016 dal competente CdA di ANPAL per il rimborso e spese degli organi della medesima Agenzia. Non risulta invece che il medesimo CdA abbia preliminarmente approvato la citata determinazione dell'Amministratore Unico della controllata, esprimendosi con una presa d'atto a seguito di una informativa del Presidente. Il Collegio dei Sindaci di ANPAL servizi S.p.A. aveva tuttavia ritenuto, nella seduta dell'11/9/2019, che la questione dovesse essere rinviata alle valutazioni di competenza dell'Anpal.
  Il Ministero che rappresento ha richiesto alla Direzione generale dell'ANPAL di poter essere messo a conoscenza di qualunque atto ulteriore o documentazione inerente la vicenda su cui l'interrogante chiede chiarimenti. Si è richiesto in particolare di acquisire ogni atto dell'Agenzia volto a definire Pag. 273la ripartizione delle spese del Presidente tra ANPAL e ANPAL Servizi S.p.A.
  Il Ministero del lavoro ha comunque coinvolto tutti gli organi dell'ANPAL, incluso il Collegio dei revisori dei conti, al fine di fornire ogni rassicurazione sulla regolarità amministrativo-contabile sia della procedura di formazione del Regolamento sui rimborsi sia della riconoscibilità delle conseguenti spese, considerato che esse – ancorché formalmente imputabili alla società di capitali in house, di cui l'Agenzia vigilata risulta l'unica azionista – comportano necessariamente un uso responsabile delle risorse pubbliche, conforme a criteri di sana gestione finanziaria.
  Il Ministero che rappresento, quindi, coerentemente con gli impegni assunti e con la ferma volontà di garantire la massima trasparenza del proprio operato nel controllo degli enti vigilanti anche ai fini delle conseguenti determinazioni necessarie a rimuovere eventuali distorsioni che dovessero emergere, si è prontamente e fattivamente attivato per avere chiarezza su quanto richiesto ancora oggi dall'interpellante. Con la medesima solerzia provvederà, laddove necessario, ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati alla definizione dell'istruttoria che è ancora in corso.

Pag. 274

ALLEGATO 2

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, chiedono come il Governo, a fronte delle problematiche rappresentate in materia di ammortizzatori sociali con causale Covid-19, intenda garantire la celerità degli stessi, evidenziando, altresì, che venga chiarito in maniera univoca se per l'accesso al beneficio riconosciuto in favore dagli artigiani sia obbligatoria la preventiva regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato.
  In merito alla eccezione sollevata dall'interrogante sulla circostanza secondo la quale il Dicastero che rappresento, con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, avrebbe fornito, in materia di ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza Covid-19, indicazioni di segno contrario rispetto a quelle fornite dall'INPS con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, si evidenzia, tra l'altro, che il Ministero con la menzionata circolare ha fornito chiarimenti su provvedimenti di propria competenza destinati a quelle aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Con riferimento, invece, al concetto di «unità produttiva», si precisa che lo stesso è stato ampliato al fine di rendere omogeneo il percorso amministrativo relativo all'istruttoria delle istanze, riferendosi, pertanto, anche alle unità operative.
  Con riguardo alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo ed aeroportuale, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, il chiarimento fornito nella circolare resa dal Ministero, ha il solo fine di precisare che tali imprese, per integrare il reddito dei lavoratori coinvolti in percorsi di cassa integrazione, possono accedere anche al fondo di solidarietà di settore, solo se beneficiari di un trattamento di integrazione straordinaria, in quanto, nella situazione emergenziale causata dal Covid-19 e alla luce degli strumenti di integrazione al reddito previsti nel decreto-legge n. 18/2020, restano comunque fermi gli strumenti di integrazione salariale previsti nel decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che, in favore delle aziende del trasporto aereo ed aeroportuale, con l'articolo 94 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata introdotta anche la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 10 mesi per la causale di cessazione dell'attività produttiva con concrete prospettive di cessione dell'attività, chiaramente nei limiti delle risorse stanziate.
  Mi preme infine evidenziare che, con riguardo ai benefici previsti dal decreto-legge 18 del 2020 in favore degli artigiani, il Ministero che rappresento, con solerte impegno, ha adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto n. 8 del 2 aprile 2020, emanato proprio ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del menzionato decreto e con il quale sono stati assegnati complessivamente 80 milioni di euro al Fondo di solidarietà per il settore dell'artigianato FSBA e al Fondo di solidarietà per il settore della somministrazione di lavoro Forma.
  In merito allo specifico quesito «se per gli artigiani sia obbligatoria la preventiva Pag. 275regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato» rappresento che, in esito ad interlocuzioni con il Ministro del lavoro, il Fondo medesimo ha adottato una delibera in data 8 aprile in forza della quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. La medesima delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva all'artigianato che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell'artigianato, con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

Pag. 276

ALLEGATO 3

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle misure straordinarie per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro «intermittente».
  Al riguardo, voglio sottolineare che il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») ha introdotto specifiche misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 tenendo presente varie e molteplici categorie di lavoratori non titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  In particolare, l'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto in favore dei lavoratori dello spettacolo il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in presenza di determinati requisiti soggettivi, oggettivi e reddituali.
  Tra le altre previsioni, il comma 2 della stessa disposizione ha considerato ostativa all'erogazione di tale indennità la sussistenza in capo al lavoratore interessato di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge citato).
  Pertanto, valutato che ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è da ricondurre nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, i lavoratori dello spettacolo titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, pur in presenza degli altri requisiti stabiliti dal legislatore, non possono allo stato attuale essere inseriti tra i beneficiari dell'indennità in questione.
  Per ragioni di completezza, voglio, però, evidenziare che tale tipologia di lavoratori, alla luce delle disposizioni vigenti, è tutelata attualmente a titolo di integrazioni salariali, anche relative all'emergenza Covid-19, qualora il lavoratore intermittente alla data inizialmente individuata del 23 febbraio, e successivamente, a seguito dell'adozione del decreto-legge 23 del 2020, fino al 17 marzo, sia stato chiamato e dunque inserito in azienda, e risulti quindi a tali date dipendente dell'azienda che ricorre alla CIG.
  Ciò premesso e alla luce di quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, in continuità a quanto già fatto e nell'ottica di poter migliorare le misure e tutelare tutti i lavoratori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito anche il Ministero dei beni culturali, interpellato al riguardo, favorirà nel primo decreto-legge utile, l'inserimento di misure di sostegno economico volte a tutelare l'intera platea dei lavoratori del settore dello spettacolo, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro in essere, trattandosi di uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura generalizzata delle attività.

Pag. 277

ALLEGATO 4

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato;
   preso atto che il provvedimento è finalizzato a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;
   considerate le misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali risultano riconducibili alle competenze della Commissione, in particolare, l'incremento della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (articolo 1), nonché le autorizzazioni all'assunzione di ulteriore personale da parte del Ministero della salute (articolo 2), delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (articoli da 2-bis a 2-quater), dell'INAIL (articoli 10 e 43) e dell'Istituto superiore di sanità (articolo 11);
   apprezzata l'introduzione di specifiche misure a sostegno del lavoro, tra le quali si segnalano le norme che prevedono la concessione di ammortizzatori sociali, secondo procedure semplificate e in deroga alla normativa vigente (articoli da 19 a 22);
   considerata la previsione di un congedo per i figli fino a dodici anni con la corresponsione di una specifica indennità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS e per genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (articolo 23), nonché per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (articolo 25);
   rilevato che gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 dispongono l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;
   considerata, all'articolo 46, la preclusione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto;Pag. 278
   preso atto, all'articolo 79, comma 6, delle disposizioni riguardanti il personale di Alitalia, con particolare riferimento alle procedure applicabili alla concessione di ammortizzatori sociali e alla cessazione del rapporto di lavoro, propedeutiche al passaggio alle dipendenze del cessionario;
   considerato che, sulla base dell'articolo 87, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica;
   osservato che l'articolo 94 introduce disposizioni finalizzate alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende del settore aereo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 279

ALLEGATO 5

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   condivisa la finalità del provvedimento, volto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
   considerate le misure che possono essere adottate su tutto il territorio nazionale o su parte di esso allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica, individuate all'articolo 1;
   preso atto che, con riferimento alle competenze della XI Commissione, il medesimo articolo 1 prevede la sospensione delle attività di formazione professionale (comma 2, lettera p)); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (comma 2, lettera s));
   osservato che l'articolo 1 prevede anche l'adozione della limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati (comma 2, lettera t));
   rilevato che l'articolo 1 individua, tra le misure che possono essere adottate, la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo (comma 2, lettera z)), nonché la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (comma 2, lettera ff)),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.