CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2020
346.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Cunial, Benedetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da tredici membri, dei quali un rappresentante delegato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno delegato dal comitato Paralimpico Internazionale, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Presidente dei Comitato Italiano Paralimpico, il Presidente del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, il Presidente della Società di cui all'articolo 3, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport (o l'Autorità delegata in materia di Sport), il Presidente della regione Lombardia, il Presidente della regione del Veneto, il Presidente della provincia autonoma di Trento, il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, il sindaco del comune di Milano ed il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo.
1. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciassette.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: uno degli Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
1. 3. Mollicone, Frassinetti.

Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore.

  All'emendamento 1.100 del relatore, sopprimere le seguenti parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.
0. 1. 100. 1. Mollicone.

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, comma 1, dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
0. 1. 100. 2. Noja, Toccafondi, Anzaldi.

Pag. 17

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di accrescere la sostenibilità delle opere delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, lo stanziamento delle risorse di cui al comma 18, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026.
0. 1. 100. 3. Garavaglia, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire le parole: due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport con le seguenti: uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori;
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: e di alta sorveglianza;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di alta sorveglianza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 4. Fragomeli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di alta sorveglianza.
1. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
1. 6. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

Pag. 18

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Cunial, Benedetti.

Subemendamenti all'emendamento 2.100 del Relatore.

  All'emendamento 2.100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “ Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale ”».
0. 2. 100. 1. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire le parole: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 con le seguenti: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non avente scopo di lucro aggiungere le seguenti: ed operante in regime di diritto privato.
2. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la parola: costituita inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.
2. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 2, dopo le parole: La Fondazione di cui al comma 1, inserire le seguenti: ente di diritto privato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale.
2. 3. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
*3. 2. Casciello.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
*3. 3. Foti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. con le seguenti: all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.
3. 4. Belotti, Rixi, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

Pag. 19

  Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti gli Enti locali e i Comuni territorialmente coinvolti»;
   b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I decreti di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti per materia».
3. 5. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  «20-bis. Agli interventi individuati con i decreti di cui al comma precedente si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'organo di amministrazione sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in quanto applicabili.
3. 6. Rotta.

  Al comma 8, dopo le parole: La Società inserire le seguenti: attraverso due articolazioni, una per l'area lombarda e una per l'area dolomitica,.
3. 7. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, congiuntamente al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, presenta annualmente alle commissioni parlamentari competenti una Relazione. La Relazione dà conto dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, descrive le attività svolte nel corso dell'annualità e si chiude con una sintetica valutazione dei risultati delle attività e con l'indicazione delle principali direttrici su cui in prosieguo la Società intende operare.
3. 8. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle»;
   b) al comma 19, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle».
3. 9. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Piano degli interventi)

  1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici Invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno del territori delle Regioni e Province autonome coinvolte Pag. 20e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle Infrastrutture, degli Impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
  2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di contribuire atte condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli Interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.
  4. A tal fine si intendono:
   «Proponente»: la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA;
   «Autorità procedente»: le autorità Individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi;
   «Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS;
   «Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

  5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
  7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

Art. 3-ter.
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

  1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'unione europea in materia ambientale.
  3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.
  4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.Pag. 21
  5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
  6. La valutazione di Incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28 novembre 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nel termini di cui al recepimento da parte della Regione.
  7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientate, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza. In conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della strutture della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
  8. Ai fini della valutazione di impatto ambientate del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
  9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.
  10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
  12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
  13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3-quater.
(Terre e rocce da scavo)

  1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni; dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

  1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3, comma 2.Pag. 22
  2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
  3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
  4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  5. La Società opera in deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
   b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
   c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
   d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

  6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
  8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
  9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:
   a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   d) verificare il possesso del requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e del requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente Pag. 23individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
   e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca del provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
   f) procedere, dopo l'accertamento del requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
   g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
   h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
   i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
  11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
  12. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano; alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.
  13. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e Pag. 24urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
  14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate.

Art. 3-sexies.
(Clausola di salvaguardia Province autonome di Trento e Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità di questa legge ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Gli interventi previsti da questa legge, nonché gli ulteriori interventi essenziali, connessi e di contesto, che ricadono nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono appaltati e realizzati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dalle Province autonome sulla base dei rispettivi ordinamenti, utilizzando anche le risorse previste dalla normativa statale, ivi compresa la legge di bilancio dello Stato 2020-2022. I predetti interventi possono essere inclusi negli atti di programmazione della Società ai soli fini di programmazione, di coordinamento e di definizione dei cronoprogrammi; in tal caso, tali atti di programmazione sono approvati d'intesa con le Province autonome.
3. 01. Belotti, Rixi, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Cunial, Benedetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i proventi ed i pagamenti percepiti dai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

  Conseguentemente, al comma 7, premettere il seguente periodo: Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutata in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 25dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 6.
5. 3. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 6, sostituire le parole: limitatamente al 30 per cento del loro ammontare., con le seguenti: per l'intero loro ammontare.
5. 4. Zennaro.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoga disposizione viene applicata al personale medico e paramedico in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private per il periodo relativo all'emergenza Covid-19 come da decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e successivi provvedimenti.
5. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
  7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
5. 6. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato Organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
  7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  7-quinquies. Alle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater si dà attuazione nei limiti di 60 milioni di euro a valere, Pag. 26per 30 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti 30 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 7. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Diritto di circolazione)

  1. I visti e i permessi di soggiorno in favore di stranieri che svolgono attività necessarie per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi per conto di membri della famiglia olimpica, come definiti dall'articolo 2, numero 2, dell'Allegato XI al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, sono rilasciati gratuitamente e con procedure rapide e semplificate.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nell'anno anteriore all'inizio previsto dei Giochi e nell'anno successivo alla conclusione degli stessi. Per il personale appartenente all’Olympic Broadcasting Services, le medesime disposizioni si applicano nei 42 mesi anteriori all'inizio previsto dei Giochi e fino ad un anno dopo la conclusione degli stessi.

Art. 5-ter.
(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)

  1. Si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
  2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
  3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.
  4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.Pag. 27
  7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle successive disposizioni del capo III del presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-quater.
(Proprietà e simbolo paralimpici)

  1. Le disposizioni dettate dall'articolo 5-ter si applicano anche al simbolo paralimpico Agitos, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali.
5. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7. 2. Casciello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7. 3. Foti, Mollicone, Frassinetti.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Cunial, Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione tecnica di gestione di cui all'articolo 6, comma 3, è tenuta a redigere e pubblicare, previa approvazione del Comitato per le finali di cui al medesimo articolo 6, un apposito rendiconto dal quale risulti la destinazione effettiva delle somme assegnate di cui al comma 2.
9. 2. Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La rendicontazione delle risorse assegnate alla Federazione Italiana Tennis ai sensi dei commi precedenti è predisposta dalla Commissione tecnica di gestione e approvata dal Comitato per le finali ATP di cui all'articolo 6 del presente decreto.
9. 3. Prestipino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
PIANI DI SVILUPPO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE

Art. 9-bis.

  1. Sono istituiti i «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» quali strumenti di programmazione negoziata che consentono a tutti gli enti pubblici dei territori montani delle regioni in cui si svolgeranno i Giochi olimpici di partecipare alle scelte di sviluppo strategico.Pag. 28
  2. Il «piano di sviluppo delle montagne olimpiche», di seguito denominato «piano», sulla base di un'accurata analisi della situazione dei territorio e dei suoi bisogni, predisposta dalla regione, di concerto con gli enti pubblici del territorio interessati, individua gli obiettivi di sviluppo di una definita area territoriale attraverso una classificazione di breve-medio periodo e di lungo periodo.
  3. Ogni regione può presentare uno o più piani di sviluppo delle montagne olimpiche, secondo le dimensioni ottimali definite dagli obiettivi dei piani stessi, con le seguenti caratteristiche minime: a) almeno l'80 per cento del territorio oggetto del piano deve essere classificato come montano; b) il piano deve riguardare almeno in parte il territorio di una provincia ove si svolgono i Giochi olimpici o di una provincia confinante.
  4. Nella predisposizione del piano si tiene conto in particolare: a) del consumo di suolo; b) degli effetti dei cambiamenti climatici e della resilienza dei territori; c) del rapporto tra centri urbani e aree rurali; d) della gestione della mobilità, anche con modalità innovative ed ecosostenibili; e) della corretta allocazione delle risorse e della pianificazione delle reti di infrastrutture; f) della salvaguardia e dello sviluppo delle specificità locali e della tutela della biodiversità.
  5. Il piano comprende: a) l'individuazione del territorio, le finalità e gli indicatori di risultato delle azioni previste; b) gli interventi, corredati dagli obiettivi generali e dall'ambito territoriale degli stessi; c) le fonti di finanziamento complessive, disponibili e da reperire; d) l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; e) i soggetti dei quali sia prevista un'azione integrata; f) la puntuale indicazione degli interventi che comportino varianti urbanistiche o territoriali.
  6. La proposta di piano è adottata dalla giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione per consentire, entro sessanta giorni, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, che sono valutate dalla regione proponente. La regione, decorso il termine e dando conto delle proprie argomentazioni rispetto alle osservazioni pervenute, approva il piano e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni: a) sancisce l'intesa con la regione proponente, eventualmente indicando azioni correttive e migliorative; b) assegna le risorse finanziarie come successivamente specificate; c) avvia la procedura per l'attuazione del piano tramite un comitato guida del piano formato da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla regione e dagli enti locali interessati e presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
  7. Il comitato guida predispone il programma puntuale degli interventi, in cui sono previsti: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi di attuazione e dei soggetti attuatori; b) l'importo del costo complessivo e dei costi relativi alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d) le modalità di attuazione; e) gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie; f) le penali da applicare in caso di inadempimento; g) il procedimento arbitrale da seguire per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del piano e la composizione del collegio arbitrale. Il programma puntuale degli interventi è approvato dalla giunta regionale. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nei piano e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Qualora il programma puntuale degli interventi comporti variante agli strumenti urbanistici o ad altri piani territoriali o di settore, il singolo intervento deve essere approvato anche dall'ente locale coinvolto. Il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato nei siti istituzionali Pag. 29degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Le modifiche pianivolumetriche eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni urbanistiche, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal comitato guida.
  8. Il soggetto attuatore di un intervento compreso nel piano, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Le predette amministrazioni indicano, entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione competente convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Nel casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non è espressa nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque, adeguatamente motivando, la determinazione di conclusione del procedimento.
  9. Nell'ambito dell'intesa di cui al comma 6 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al finanziamento degli interventi una quota almeno pari alle risorse complessivamente stanziate dalle regioni e dagli enti locali, anche con valenza pluriennale, nei limiti di spesa di 20.000.000,00 per ogni annualità dal 2020 al 2026.
9. 01. Parolo, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione;
   alla lettera a) dopo la parola: collegamento, aggiungere la seguente: anche;Pag. 30
   alla lettera b) dopo la parola: falsa, aggiungere le seguenti: rappresentazione o;
   alla lettera d), dopo la parola: errore, aggiungere le seguenti: il pubblico e dopo la parola: organizzatore, aggiungere le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati;
   la rubrica dell'articolo 10 è così modificata: Divieto di attività parassitarie;
   il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Ai commi 1 e 2, dopo la parola: pubblicizzazione aggiungere le seguenti: e/o commercializzazione e dopo la parola: parassitaria aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.
10. 3. Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e/o commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato: Divieto di attività parassitarie ed il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 4. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire la parola: occasione, con le seguenti: relazione all'organizzazione.
10. 5. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: pubblicizzazione sono inserite le seguenti: e/o commercializzazione;
   b) alla lettera a), dopo la parola: collegamento è inserita la seguente: anche;
   c) alla lettera b), dopo la parola: falsa sono inserite le seguenti: rappresentazione e/o;
   d) alla lettera d), dopo la parola: errore sono inserite le seguenti: il pubblico;
   e) alla lettera d), dopo la parola: organizzatore sono inserite le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati.
10. 6. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 7. Mollicone, Frassinetti.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 8. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 1. Cunial, Benedetti.

  Sopprimerlo.
*11. 2. Rossi, Toccafondi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Ambito temporale di applicazione)

  1. A decorrere dalla data di costituzione dei comitati organizzatori degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c). A decorrere dalla data di registrazione dei Pag. 31loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività medesimo articolo 10, comma 2, lettera d).
11. 3. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici con le seguenti: dalla registrazione del logo ufficiale degli eventi sportivi e fieristici.
11. 4. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: centottantesimo.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi con le seguenti: fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono gli eventi.
11. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché la Guardia di Finanza, la quale provvede altresì al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché la Guardia di Finanza, la quale provvede altresì al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 3. Fragomeli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse Pag. 32stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere.
15. 2. Rotta.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere.
15. 3. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Cunial, Benedetti.

Pag. 33

ALLEGATO 2

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, comma 1, dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
0. 1. 100. 2. Noja, Toccafondi, Anzaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport con le seguenti: uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori;
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: e di alta sorveglianza;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.
1. 100. Il Relatore.

Pag. 34

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 con le seguenti: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non avente scopo di lucro aggiungere le seguenti: ed operante in regime di diritto privato.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che viene resa sentiti gli Enti locali territorialmente interessati»;
   b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I decreti di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia»
3. 5. (Nuova formulazione) Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione di tali opere, all'organo di amministrazione della Società di cui al comma 5 del presente articolo sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
3. 6. (Nuova formulazione) Rotta, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: 12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle».
3. 9. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

ART. 5.

  Al comma 6, sostituire le parole da: per il periodo intercorrente fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1o gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
5. 4. (Nuova formulazione) Zennaro, Valente.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)

  1. Si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
  2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, Pag. 35nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
  3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.
  4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
  7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle successive disposizioni del capo III del presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-ter.
(Proprietà e simbolo paralimpici)

  1. Le disposizioni dettate dall'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico Agitos, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali.
5. 0100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 9.

  All'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
9. 3. (Nuova formulazione) Prestipino.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione;
   alla lettera a) dopo la parola: collegamento, aggiungere la seguente: anche;
   alla lettera b) dopo la parola: falsa, aggiungere le seguenti: rappresentazione o;Pag. 36
   alla lettera d), dopo la parola: errore, aggiungere le seguenti: il pubblico e dopo la parola: organizzatore, aggiungere le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati;
   la rubrica dell'articolo 10 è così modificata: Divieto di attività parassitarie;
   il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: occasione, con le seguenti: relazione all'organizzazione.
10. 5. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente: «I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».
*11. 3. (Nuova formulazione) De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.
*11. 4. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti.

ART. 12.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: avvalendosi della Guardia di finanza che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede, altresì, al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 2. (Nuova formulazione) Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.
*12. 3. (Nuova formulazione) Fragomeli, Piccoli Nardelli.