CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2020
344.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato il decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447), nella seduta del 7 aprile 2020, al cui resoconto si rinvia;
   considerato che:
    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il decreto-legge in esame è diretto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminato;
    si tratta del sesto dei decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18) succedutisi nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus Covid-19. In maggior misura, rispetto al primo decreto-legge n. 6 e diversamente dagli altri, il nuovo decreto-legge è volto a definire una cornice giuridica per la loro adozione;
    nello specifico, in conformità alla riserva di legge prevista dalla Costituzione per le limitazioni ai diritti di libertà (cfr. – per questo caso – gli articoli 4, 16, 17, 33 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, articolo 32 Cost.), il decreto-legge in esame reca una definizione dettagliata delle misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci. Il decreto-legge disciplina, inoltre, le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure;
    tali limitazioni appaiono in linea con il consolidato orientamento della Corte costituzionale che ha, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982);
    in particolare, si prevede che il potere di adottare le misure resti attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo esercita tramite uno o più decreti, su proposta del Ministro della salute. In questo caso, sono sempre sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia; sono sentiti altresì i presidenti delle regioni interessate, qualora i provvedimenti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza Pag. 13delle regioni e delle province autonome, nell'ipotesi in cui riguardino l'intero territorio nazionale;
    inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, qualora i decreti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi, è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (articolo 2);
    i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate si sensi del provvedimento in esame;
    per quanto attiene alle funzioni di controllo sull'osservanza delle misure previste dal decreto-legge, il comma 9 dell'articolo 4, nel prevedere la possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate, per garantire l'esecuzione delle misure previste, assegna al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
    per una migliore comprensione di questa fattispecie, sarebbe utile chiarire se tali unità, peraltro già operative sul territorio nazionale, siano o meno attinte dal contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate che attualmente operano, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e in concorso alle Forze di polizia, nelle attività di controllo del territorio di cui alla all'operazione «Strade sicure», da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020.
    a tal proposito si rileva che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge n. 18 del 2020, attualmente all'esame del Senato, con il quale il dispositivo di «Strade sicure» è incrementato, per trenta giorni, di 253 unità, circostanza questa che induce a ritenere che tale incremento sia da porre in relazione ai nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame ai militari che partecipano a quella operazione;
    a tale ultimo riguardo – inoltre – deve essere riconosciuto lo sforzo considerevole che, nell'attuale situazione di emergenza, il personale e le strutture delle Forze Armate stanno sostenendo a beneficio di tutta la popolazione, sul versante sia sanitario sia della sicurezza. Da questo punto di vista, dovrebbe anche essere considerata l'ipotesi di equiparare, in questa fase, il trattamento economico del lavoro straordinario dei militari a quello delle Forze di polizia;
    ricordato che in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo) la commissione Difesa della Camera aveva formulato, tra l'altro un'osservazione finalizzata ad assicurare al personale militare impiegato nei compiti previsti dal provvedimento tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge valuti la Commissione di merito di aggiungere il seguente periodo: «Nei riguardi del personale impiegato nei compiti del presente comma trovano applicazione le misure individuali di prevenzione e protezione sanitaria rinvenibili nelle raccomandazioni pubblicate dall'Istituto superiore di sanità a far data dal 7 marzo 2020»; Pag. 14
   b) in relazione alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 4 si valuti l'opportunità di specificare che il richiamato personale militare posto a disposizione dei prefetti per l'osservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge deve essere attinto prioritariamente dal contingente di personale delle Forze armate facente parte del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019, che dovrà essere conseguentemente incrementato limitatamente al periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03802 Aresta: Sulle misure preventive adottate dal personale militare nella crisi COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  All'insorgere dell'emergenza COVID-19 la Difesa, preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e valutandone i potenziali rischi per il proprio personale, ha provveduto senza indugio ad emanare le necessarie misure a tutela dei militari impiegati sia in Patria, sia all'estero.
  In particolare, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha redatto, su indicazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, una direttiva, coordinata con l'Ispettorato Generale della Sanità Militare e di concerto con il Ministero della salute, concernente le misure precauzionali da adottare nella circostanza.
  In sintesi, il documento, oltre a prevedere la sensibilizzazione e l'informazione di tutto il personale sui rischi derivanti dall'emergenza, nonché la formazione sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale – da approvvigionare e da smaltire in aderenza alle linee guida del Ministero della salute – ha sancito precise disposizioni da far attuare lungo la catena di Comando.
  Nello specifico, sono state disposte la limitazione al massimo grado dei movimenti del personale militare e civile della Difesa da e verso le aree oggetto di provvedimenti restrittivi, una scrupolosa e rigorosa valutazione del rischio per i movimenti che possano esporre a contagio, nonché l'annullamento di occasioni aggregative quali, ad esempio, cerimonie, attività istruttive ed eventi sportivi.
  Per il personale militare delle Forze armate impiegato nelle misure di contenimento, è prevista la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione delle visite mediche di idoneità sia a premessa dell'impiego, sia successivamente, con cadenza regolare.
  Per quanto attiene specificamente ai militari impegnati in operazioni all'estero, viene assicurata la rigida implementazione delle indicazioni del Ministero della salute, allo stesso modo di quanto avviene per quelli impiegati sul territorio nazionale.
  In particolare, preliminarmente all'invio e al rientro dai Teatri operativi, è disposta la procedura di screening che prevede, per ciascun militare ammessi, visite mediche ed effettuazione del tampone rino-faringeo. In entrambi i casi, e anche se negativi, i militari sono comunque sottoposti a un regime di quarantena della durata di 14 giorni – da effettuarsi all'arrivo in Teatro e al rientro in territorio nazionale – al termine del quale viene nuovamente eseguito il tampone rino-faringeo di conferma.
  Nell'impiego, i contatti con la popolazione locale e con le Forze Armate straniere sono limitati al minimo necessario a garantire l'assolvimento dei compiti, come avviene per chi opera in Italia e sempre con le previste cautele per la protezione individuale.
  Infine, per quel che attiene ai militari impiegati su territorio nazionale, con particolare riferimento a quelli impegnati nell'operazione «Strade Sicure», sono state definite le misure di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e protezione, anche con specifico riferimento alla configurazione dell'equipaggiamento e alla valutazione dei rischi.
  Allo stato, non risultano inosservanze da parte del personale alle disposizioni emanate.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03803 Deidda: Sull'indennità per il lavoro straordinario del personale militare nella crisi COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto in esame l'Onorevole interrogante chiede al Ministro della difesa «se non ritenga che il monte ore di lavoro straordinario del personale delle Forze armate debba essere il medesimo della Polizia di Stato», con riferimento all'attività svolta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.
  Come correttamente evidenziato in premessa, il personale delle Forze Armate opera, da tempo, accanto alle Forze di polizia nell'ambito dell'Operazione «Strade Sicure» e, proprio in tale contesto, la Difesa, al fine di valorizzazione l'impegno ha posto in essere, nel tempo, ogni possibile sforzo per reperire maggiori risorse economiche, in modo da poter retribuire l'intero monte orario effettuato, ciò anche in risposta alle legittime aspettative del suddetto personale.
  Al riguardo, il recente decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 4 comma 9, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dallo stesso provvedimento avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
  Ciò ha comportato, di fatto, che larga parte del personale dell'Operazione «Strade Sicure» (7.050 unità), integrato da ulteriori 253 unità specificamente destinate in origine al controllo delle «zone rosse», sia stato sostanzialmente riorientato alla gestione dell'emergenza.
  In termini generali, il personale delle Forze armate effettua una turnazione che comporta un accumulo di ore di straordinario pari, in media, a 40 ore mensili pro capite (peraltro probabilmente sottostimate in relazione alle nuove esigenze d'impiego connesse con l'emergenza COVID-19), a fronte di un finanziamento che oggi ne copre sole 21. Diversamente, le Forze di polizia possono fruire di un tetto massimo di straordinario pagabile superiore.
  Preme sottolineare come la maggior parte dei militari in argomento è impiegata fuori dalla propria ordinaria sede di servizio, con turnazioni semestrali, in situazioni logistiche decentrate e con assoggettamento a spostamenti quotidiani molto impegnativi.
  Conseguentemente, al momento, la differenza non retribuita viene compensata attraverso ore di recupero (cui si aggiungono, ovviamente, i recuperi delle festività non godute) che comportano – oltre ad una complessa programmazione delle correlate assenze dal servizio – un sensibile detrimento dell'efficienza delle unità militari di riferimento.
  In sostanza, all'esigenza manifestata dagli Onorevoli interroganti in ordine alla necessità di uniformare il monte ore di lavoro straordinario del personale delle Forze armate con quello della Polizia di Stato, il Dicastero ripone massima attenzione.
  In merito, si assicura che sarà posto in essere ogni possibile sforzo per ottenere le risorse finanziarie necessarie, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento dell'impegno profuso non può che riverberarsi in maniera positiva sull'efficacia dell'azione dello strumento militare nel suo complesso.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03804 Ferrari: Sulla distribuzione territoriale del personale militare nella crisi COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come correttamente evidenziato nelle premesse dell'atto dagli Onorevoli interroganti – che ringrazio per le parole di riconoscenza rivolte alle Forze Armate – il concorso del personale militare alla gestione dell'emergenza da Covid-19 rappresenta, di fatto, un rafforzamento del dispositivo previsto nel quadro dell'Operazione «Strade Sicure».
  Al riguardo, preme evidenziare che il recente decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», all'articolo 4, comma 9, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dallo stesso provvedimento avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
  Come noto, la Difesa sta ricevendo e gestendo continue richieste di supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione; si tratta, come evidente, di una situazione emergenziale, estremamente fluida, in continua evoluzione, tale da richiedere prontezza operativa e rapidità di risposta.
  Le richieste da parte delle Prefetture e della Protezione Civile sono continue, molto spesso avanzate con brevissimo preavviso. Si tratta di una condizione particolare e comprensibile, rispetto alla quale le Forze Armate, lo sostengo con la massima convinzione, stanno rispondendo in modo aderente con elastica profusione di personale, mezzi ed infrastrutture che, nonostante l'impossibile ordinata pianificazione, viene costantemente e unanimemente apprezzata.
  In tale particolare contingenza, risulta chiaro come qualsiasi elencazione specifica e puntuale dell'impegno, si articolerebbe su un lunghissimo e dettagliato elenco di contributi puntuali che correrebbe comunque il rischio di esseri superato dagli eventi.
  Tanto premesso, al fine di assolvere con pienezza all'esigenza di informazione sottesa al presente atto di sindacato ispettivo, ritengo opportuno, in questa sede, fornire un riscontro che possa comunque rendere il senso e la profondità delle attività e dell'impegno, attraverso l'elencazione e l'indicazione di dati aggregati, che meglio possano rendere l'idea dell'ampiezza dello sforzo in atto.
  Al riguardo rendo noto che i concorsi operativi forniti dalle Forze Armate dall'inizio dell'emergenza, in termini di personale impiegato, ammontano a circa n. 24.500 unità ed hanno interessato 17 regioni e 53 province.
  Alla data odierna, il totale del personale militare operante sul territorio nazionale in attività concorsuali ammonta a 1.631 unità.
In termini di mezzi, invece, il concorso operativo si è concretizzato nel mettere a disposizione n. 2.378 mezzi (comprensivi di mezzi generici, ambulanze, bus) a cui aggiungere n. 313 assetti (elicotteri, velivoli, autocarri) per trasporti in biocontenimento ed interregionali di materiale sanitario.Pag. 18
  Sono state rese disponibili 111 infrastrutture delle Forze armate che offrono la possibilità di utilizzare circa n. 6.000 posti letto e circa n. 3.000 camere.
  Sono state effettuate più di 50 missioni di volo, finalizzate al trasporto di materiale sanitario, in biocontenimento, di pazienti COVID e team sanitari.
  In totale, a stamattina, le squadre di personale sanitario in supporto a strutture militari e civili ammonta a n. 126 medici e n. 167 infermieri, con team sanitari militari operanti in 3 ospedali da campo a Piacenza, Crema (Cremona) e Jesi (Ancona), che si affiancano al Policlinico militare del Celio e ai Centri ospedalieri militari di Milano e Taranto.
  Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito del bando concorsuale di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, è stata indetta procedura di assunzione straordinaria per chiamata diretta per arruolare 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri.
  Infine, nelle zone particolarmente impegnate sul fronte emergenziale, il personale militare sanitario di supporto a strutture sanitarie civili è stato il seguente: Lodi n. 35 unità. Macerata n. 6 unità, Brescia n. 12 unità, Bergamo n. 51 unità, Padova n. 5 unità, Enna n. 18 unità, Piacenza n. 29 unità, Milano n. 7 unità, Roma n. 21 unità, Novara n. 8 unità. Cuneo n. 25 unità, Sassari n. 14 unità, Jesi n. 22 unità e ASL Piemonte n. 21.