CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 marzo 2020
338.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03746 Rizzetto: Accesso alle prestazioni pensionistiche integrative da parte dei lavoratori iscritti all'ENASARCO.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul sistema di contribuzione integrativa proprio di Enasarco, ente previdenziale che eroga prestazioni in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
  Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un ente privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che eroga prestazioni di natura integrativa rispetto a quelle liquidate dall'INPS – Gestione Commercianti. Gli agenti e i rappresentanti di commercio devono essere, infatti, contemporaneamente iscritti sia all'INPS che all'Enasarco.
  Con l'atto ispettivo in esame si segnala, in particolare, una presunta anomalia nel funzionamento della Cassa, in quanto nelle ipotesi di mancato raggiungimento di 20 anni di contribuzione, gli iscritti non maturano né il diritto alla pensione di vecchiaia, né tantomeno alla restituzione delle somme versate. Si chiede, pertanto, uno specifico intervento volto a consentire il cumulo della contribuzione Enasarco con altra contribuzione previdenziale.
  Al riguardo, si precisa, in primo luogo, che al pari degli altri enti di previdenza obbligatoria anche la fondazione Enasarco, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce determinati requisiti per l'erogazione delle prestazioni, che vengono comunque sottoposti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
  In secondo luogo, l'irripetibilità dei contributi versati evidenziata dall'interrogante risulta legittima in virtù dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale, così come affermato da concorde giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, si evidenzia che l'anzianità contributiva maturata non viene meno nei casi di eventuali interruzioni fra un periodo contributivo e un altro.
  Enasarco, peraltro, contempla comunque nel proprio assetto alcuni istituti cui gli iscritti possono riferirsi, quali la contribuzione volontaria e la rendita contributiva.
  Rispetto alla richiesta formulata con il presente atto, relativa alla previsione della cumulabilità dei contributi Enasarco con altra contribuzione, il Ministero che rappresento concorda sulla opportunità di un intervento legislativo che va, però, reso coerente con l'architettura di sistema la quale non consente l'applicazione dell'istituto del cumulo tra una gestione previdenziale integrativa e una qualsiasi altra gestione di primo pilastro.
  Corre l'obbligo di segnalare che un intervento normativo in tal senso, sebbene auspicabile, comporterebbe profili di onerosità per la Fondazione in quanto avrebbe impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo, ma che ciò non sarà di ostacolo all'impegno del Governo nell'individuazione di ogni utile strumento per superare l'anomalia del sistema.

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ALLEGATO 2

5-03747 D'Alessandro: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli ipermercati acquisiti dal gruppo Hera S.r.l. in Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla vicenda relativa ai lavoratori della società Hera srl, Società controllata di Conad Adriatico soc. coop. con sede Monsampolo del Tronto (AP), Via A. Manzoni, 14, opera nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO) ed è principalmente attiva nel commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.
  Nel premettere che la problematica concernente gli effetti dell'operazione di acquisizione Conad Auchan è da tempo seguita dal Governo e che all'ultimo incontro svoltosi presso il Ministero dello sviluppo economico il 17 dicembre 2019 sono state invitate le parti a confrontarsi a livello territoriale, con specifico riferimento al quesito dell'Onorevole interrogante, è attualmente in corso un confronto tra Conad Adriatica e le Organizzazioni sindacali presso la regione Abruzzo di cui il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo l'evoluzione, manifestando la disponibilità ad intervenire. Al riguardo, è stata altresì interpellata espressamente la regione Abruzzo che ha comunicato che la società HERA SRL, come evidenziato nella interrogazione, nel corso dei primi mesi del 2019, ha acquisito dal Gruppo Finiper s.p.a., attraverso la cessione/affitto di ramo d'azienda, la gestione degli ipermercati di Colonnella (TE), Città Sant'Angelo (PE) e Ortona (CH).
  Nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 2 marzo 2020, la Società ha rilevato che la decisione del Gruppo Finiper di cedere i tre ipermercati è conseguenziale alle difficoltà dell'andamento del mercato italiano, particolarmente in crisi nelle grandi superfici e nei territori del centro sud, al punto da far registrare un progressivo trend negativo dei volumi di vendita, della quota di mercato e della redditività dei singoli esercizi commerciali.
  Hera srl ha dichiarato che era consapevole di intervenire su una realtà profondamente in crisi e prevedeva una fase iniziale di adeguamento del modello organizzativo delle unità produttive acquisite agli standard dei punti vendita a marchio «Conad», nonché di revisione dei format dei supermercati e una fase successiva, con interventi di risanamento e razionalizzazione dei costi al fine di non compromettere ulteriormente i parametri di sostenibilità economico-organizzativa.
  Per questi motivi, secondo quanto comunicato dalla regione Abruzzo la Società ha dichiarato di dover dar corso all'esigenza immediata di «messa in sicurezza» della situazione economica e finanziaria dei punti vendita, attraverso una riduzione della forza lavoro per un totale complessivo di lavoratori da licenziare pari a n. 135.
  L'Assessorato regionale al Lavoro della regione Abruzzo, tenuto conto della gravità rappresentata dalla situazione di crisi evidenziata, con pesanti ripercussioni sia occupazionali che sociali, su gran parte del territorio regionale è immediatamente intervenuto incontrando le OO.SS. e i Sindaci delle città interessate, concordando di convocare già dalla prossima settimana i rappresentanti della Hera srl e di Conad Adriatico per approfondire le problematiche Pag. 12industriali ed occupazionali e verificare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi al licenziamento dei lavoratori.
  In conclusione, oltre a sottolineare la disponibilità della regione Abruzzo ad intervenire in tutela dei lavoratori coinvolti, per quanto riguarda il Ministero del lavoro, nell'informare che non risultano, allo stato attuale, istanze di CIGS e che ad oggi, non risulta pervenuta presso la Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di intervento, non posso che garantire la più ampia disponibilità a fornire il necessario supporto a tutela dei lavoratori coinvolti qualora dovessero pervenire richieste dalla Società.

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ALLEGATO 3

5-03749 Gribaudo: Possibili profili di incompatibilità del presidente dell'ANPAL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla problematica concernente l'eventuale incompatibilità del Presidente dell'ANPAL, Prof. Domenico Parisi, con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.
  Al riguardo, con riferimento alla complessa questione si evidenzia quanto di seguito.
  La carica di amministratore unico di ANPAL Servizi SpA è stata attribuita al Prof. Domenico Parisi ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, che prevede che il presidente di ANPAL sia altresì amministratore unico – «senza diritto a compensi» – della omonima società in house.
  Il controllo di regolarità amministrativo-contabile sull'Agenzia pubblica – ANPAL – compete al Collegio dei revisori dei conti, presieduto da un Consigliere della Corte dei conti.
  Diversamente, Anpal Servizi SpA – avendo la forma giuridica di società di capitali – è dotata di un Collegio sindacale che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
  Inoltre, una società di revisione contabile risulta incaricata della revisione legale dei conti.
  ANPAL Servizi SpA, è altresì soggetta al controllo concomitante della Corte dei conti che viene esercitato da un magistrato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione della società, i cui esiti vengono riferiti direttamente alle Camere.
  Allo stato, mi preme comunque evidenziare che, la segnalazione di cui all'interrogazione, è molto utile in quanto, il Ministero che rappresento, amministrazione vigilante su ANPAL, si avvale anche di un apparato interno di controllo che, a fronte dei delicati quesiti posti dagli interroganti, avvierà una serie di verifiche presso gli enti interessati.
  È infatti di fondamentale importanza fare rapidamente chiarezza sugli elementi prospettati, in quanto la trasparenza e la circolazione delle informazioni rappresenta sicuramente una priorità di questo Governo.
  In conclusione, per quanto riguarda il Ministero del lavoro, non posso che garantire la più ampia disponibilità a fornire il necessario supporto a tutela della legittimità dell'azione amministrativa e sarà cura del Ministero che rappresento porre in essere tutti gli approfondimenti necessari sulla gestione di risorse nell'ottica della massima trasparenza.

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ALLEGATO 4

5-03748 Giannone: Misure per la riduzione del divario salariale tra i lavoratori del Nord e del Sud Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per superare il divario nelle retribuzioni dei lavoratori riconducibile alle differenze socio economiche territoriali del Paese.
  Come asserito dall'Interrogante, dal rapporto ISTAT emergerebbe una maggiore condizione di benessere economico per le province del Nord Italia discendente da un dato sulle retribuzioni dei lavoratori che risulterebbero essere più alte nel nord e più basse nel Centro e nel Mezzogiorno dell'Italia.
  Mi preme evidenziare che uno dei principali fattori che determinano lo squilibrio retributivo nei diversi settori e territori è quello della cosiddetto «contrattazione privata».
  Per contrastare tale deprecabile fenomeno il Governo è determinato a porre in essere una serie di interventi, in primis il salario minimo legale, volto a promuovere l'applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individuato secondo l'attività prevalente svolta dalle imprese.
  Tale strumento dovrebbe garantire l'uniformità retributiva su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto stabilito dall'articolo 36, comma 1, della Costituzione.

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ALLEGATO 5

5-03750 Murelli: Disciplina del Reddito di Cittadinanza con riferimento ai cittadini di Stati esteri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, chiedono quali iniziative intenda assumere il governo a fronte della distorsione rappresentata, dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, per periodi potenzialmente lunghi, anche ai cittadini di Paesi terzi, lungo soggiornanti, residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
  Al riguardo, si evidenzia che il riconoscimento a cittadini di altri Paesi residenti in Italia di misure di politica attiva del lavoro e contrasto alla povertà, quali il Reddito di cittadinanza, si inserisce nell'ambito dell'applicazione di trattati internazionali e direttive Europee, finalizzate a favorire l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi che si stabiliscono a titolo duraturo negli Stati membri, costituendo un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della comunità, inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea.
  In particolare, la Direttiva 2003/109/CE stabilisce, all'articolo 11, la parità di trattamento per quanto concerne l'assistenza sociale e la protezione sociale dei cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo.
  Similmente l'articolo 24, paragrafo 1, della Direttiva 2004/38/CE dispone che, «ogni cittadino dell'Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato; tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
  La Direttiva garantisce peraltro, parità di trattamento anche ai cittadini italiani che risiedono in Paesi comunitari, la totalità dei quali dispone già da tempo di misure universalistiche di sostegno al reddito delle quali pertanto hanno potuto beneficiare cittadini UE ed extra UE.
  Con riferimento all'affermazione degli interroganti in merito alla percezione, da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia da oltre 10 anni, di due anni di ammortizzatori sociali seguiti dal Reddito di cittadinanza, si rileva che in realtà tale misura ha un carattere ibrido svolgendo molteplici funzioni di politica attiva, di sostegno alle famiglie in difficoltà, di integrazione del reddito da lavoro per i cosiddetti working poor. Pertanto la sequenza indicata nell'interrogazione – ammortizzatori sociali per due anni e poi reddito di cittadinanza – non ricorre in tutti i casi essendo la prestazione diretta anche alle famiglie che sono al di sotto della soglia di povertà (nelle quali può anche non esserci un disoccupato) o a lavoratori che percepiscono salari troppo modesti. Si tratta quindi non di una prestazione che raddoppia i benefici derivanti per gli occupati dal sistema degli ammortizzatori sociali, ma di una misura che vuole impedire uno stato di povertà estrema per tutte le famiglie che si trovano concretamente in stato di bisogno secondo gli indicatori europei e che recepisce sul punto le indicazioni europee, tra cui l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea) che assegna a tutti il diritto all'assistenza sociale ed abitativa al fine di condurre Pag. 16un'esistenza libera e dignitosa, sulla base di un radicamento nel territorio del paese molto lungo ed anche continuativo almeno nell'ultimo periodo biennale. La misura del RDC tende quindi sulla base di parametri obiettivi e razionali a ricomprendere persone da tempo inserite legalmente nel nostro territorio ed a proteggerne il diritto a condizioni di vita dignitose rispettando i principi sovranazionali di non discriminazione. Si aggiunge che il Reddito di cittadinanza si applica solo nel caso del perdurare di particolari condizioni economiche ed è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte del beneficiario e dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
  Per quanto sopra esposto, non si ritengono necessari interventi correttivi nel senso richiesto dagli interroganti che, peraltro, potrebbero dar luogo all'apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
  Ribadisco, infine, che il Ministero che rappresento non può che profondere intenso impegno su una politica che assicuri lavoro e condizioni di benessere a tutta la popolazione.