CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposte di modifica alla proposta di regolamento interno della Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

TESTI ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2020

Articolo 4

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  «1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di soggetti estranei, fatta eccezione per i parlamentari, il personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva».
4. 1. Donzelli, La Pietra.

Articolo 8

  Al comma 2, sostituire le parole: con avviso rivolto con le seguenti: con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico.
Rif. 1. Il Relatore.

Articolo 13

  Al comma 2, sostituire le parole: di volta in volta con le seguenti:, su proposta del Presidente,
Rif. 2. Il Relatore.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «Al termine di ogni seduta le riprese audiovisive della seduta stessa vengono pubblicate sulla web tv della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ad eccezione delle parti della seduta che la Commissione intende secretare».
13. 1. (Nuovo testo) Donzelli.

  Al comma 4, dopo le parole: a circuito interno, inserire le seguenti:, nonché disporre la trasmissione via web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica,
Rif. 3. Il Relatore.

Articolo 15

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'audito può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv
Rif. 4. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento interno della Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

TESTO APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2020

Titolo I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 8 marzo 2019 n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e durata)

  1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva e resta in carica per il periodo indicato all'articolo 8 della medesima legge. Le norme e la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione)

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9 della legge istitutiva, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

Art. 5.
(Ufficio di Presidenza)

  1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo Pag. 278presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

  1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
  2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
  4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

  1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
  3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, gli atti di cui al comma 2 sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
  5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico a ciascuno dei suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

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Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
  2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.
  2. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia in numero legale ai sensi del comma 1, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente regolamento.
  3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.
(Deliberazioni della Commissione)

  1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, non computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative all'approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
  3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.
  5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.
  6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.
(Durata degli interventi)

  1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
  2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente a un oratore per Gruppo.

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Art. 13.
(Pubblicità dei lavori)

  1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione delibera, su proposta del Presidente, se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o a inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.
  3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
  4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché disporre la trasmissione via web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.
  5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.
  6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.
  7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.
  8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 15.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva, nonché dall'articolo 14, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
  2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali.
  3. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'audito può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv.
  4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  5. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

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Art. 16.
(Esame di testimoni e confronti)

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
  2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.
  3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.
  4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
  5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.
  6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica, che eccedano le correzioni di forma, il Presidente informa la Commissione.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
  8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 17.
(Responsabilità penale del teste)

  1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente formula al suo indirizzo una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente. Ove il testimone persista in tale condotta, il Presidente compila apposito processo verbale che, controfirmato dal Segretario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza, è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.
(Regime degli atti e archivio della Commissione)

  1. Fermo restando che sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti dei procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno del Parlamento sono oggetto di classifica o comunque non possono essere divulgati senza il consenso dell'ente originatore, anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti a indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
  2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.
  3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire Pag. 282alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
  4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva se autorizzati dal Presidente.
  6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
  7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di segreteria.
  8. I componenti della Commissione, il personale addetto alla medesima e ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione, secondo le norme di cui all'articolo 6 e al comma 6 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 19.
(Relazione)

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di redigerla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo l'approvazione da parte della Commissione. Dell'eventuale divulgazione anticipata il Presidente informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.
(Pubblicazioni di atti e documenti)

  1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un gruppo di lavoro nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati o comunque possono essere messi a disposizione degli utenti dell'Archivio storico di cui al comma 3 dopo il versamento.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica e ricadono, per la relativa consultabilità e per l'eventuale declassificazione, sotto la relativa disciplina.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente Pag. 283della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, e per metà a carico del bilancio interno della Camera, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 22.
(Collaborazioni)

  1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dall'articolo 5 della legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.
  2. I collaboratori di cui al comma 1 prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2019, n. 21. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto e, comunque, all'Ufficio di Presidenza prima del conferimento da parte loro di atti all'archivio o al protocollo della Commissione.
  3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali delle forze dell'ordine.
  4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può, in aderenza con la disciplina di contabilità del Senato, fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.
  5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 23.
(Modifiche al regolamento interno)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del regolamento interno; il loro testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
  2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.