CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione (C. 2207 Boldrini).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 2207 Boldrini, recante: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;
   considerato che la Convenzione si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, a prescindere dal loro status contrattuale, prevedendo anche precisi obblighi a carico degli Stati parti, allo scopo di rendere effettivo il contrasto ai fenomeni della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché in luoghi ad esso connessi;
   osservato che la Convenzione si applica a tutti i lavoratori, alle persone in formazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ai licenziati, ai volontari, alle persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro e in tutti i settori, sia privati sia pubblici;
   preso atto degli impegni richiesti agli Stati parti, sia per la prevenzione del fenomeno sia per il suo contrasto, tra cui si segnalano la definizione e la proibizione, con norme di legge e di natura regolamentare, delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, la protezione efficace dei soggetti a rischio, la garanzia dell'accesso ai meccanismi di ricorso, di risarcimento e di risoluzione delle controversie, l'integrazione delle proprie politiche con gli aspetti connessi alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro, la previsione di misure per l'orientamento e la formazione, disponibili per i lavoratori, i datori di lavoro, le rispettive organizzazioni e le autorità, l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione;
   tenuto conto che la Convenzione, all'articolo 9, impone la previsione, da parte della legislazione nazionale, di precisi obblighi anche in capo ai datori di lavoro, tenuti ad adottare misure ragionevoli che prevengano il fenomeno, attraverso la sistematica consultazione dei lavoratori, la formazione e l'informazione;
   considerato che, come previsto dall'articolo 12, le disposizioni della Convenzione, come previsto, sono applicate, oltre che attraverso atti normativi, anche di natura regolamentare, anche mediante i contratti collettivi,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00010 SERRACCHIANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'Italia, nel suo processo di industrializzazione, ha purtroppo conosciuto la diffusione dell'amianto quale materiale largamente utilizzato nell'ambito di molteplici manufatti;
    resistente e a basso costo, il suo maggiore utilizzo è avvenuto nel periodo compreso nel trentennio tra la fine degli anni ’50 fino alla soglia degli anni ’90;
    la sua pericolosità inizialmente è stata ignorata, nonostante alcuni studi ne dimostrassero la nocività per la salute, sin dai primi del ’900;
    con la direttiva 83/477/CEE, già nel 1983 si vietava anche in Italia l'applicazione dell'amianto spruzzato in edilizia;
    studi epidemiologici hanno dimostrato ampiamente la tossicità dell'amianto per l'apparato respiratorio. Le manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; la medicina ha evidenziato che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti-venticinque anni;
    tuttavia, solo con la legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni è stata definitivamente vietata anche l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
    attraverso la richiamata legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7);
    si sono poi avuti ulteriori interventi legislativi, poiché sono emerse numerose criticità sanitarie legate a patologie asbesto correlate in moltissime aree industriali del Paese (da Monfalcone alla Valbasento);
    l'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;
    l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003;
    vi è inoltre il riferimento alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità Pag. 240e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
    a venticinque anni dalla legge n. 257 del 1992 l'amianto è ancora molto diffuso, sotto diverse forme, su tutto il territorio nazionale;
    secondo Legambiente, gli edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di 188.000, mentre i siti industriali dislocati su tutto il territorio nazionale e altre strutture contenenti la pericolosa fibra sarebbero 6.913 con una particolare incidenza anche per quel che riguarda edifici scolastici;
    nella scorsa legislatura sono stati conseguiti importanti successi per quanto riguarda la bonifica amianto;
    con la legge di stabilità 2015 sono stati stanziati 135 milioni di euro in tre anni per i siti di interesse nazionale di amianto;
    sono state portate a soluzione alcune importanti storiche vertenze come ad esempio quella dei lavoratori Isochimica e degli esposti del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto;
    è tempo di una definitiva soluzione normativa che ponga fine a trattamenti diseguali tra lavoratori esposti,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative normative a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, affinché siano tutelati tutti i soggetti che, a fronte di una comprovata esposizione all'amianto, possano beneficiare di adeguate misure di tutela.
(8-00066) «Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Soverini».

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ALLEGATO 3

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00051 PALLINI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'amianto è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, che ha trovato impiego principalmente come isolante o coibente. La presenza delle fibre di amianto nell'ambiente comporta dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. È un agente cancerogeno per cui occorre evitare l'esposizione, anche a bassi livelli di concentrazione, poiché una minima esposizione basta per subirne gli effetti nocivi;
    il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione all'amianto era noto già a partire dell'inizio del secolo scorso, ma l'Italia è stata lungamente inadempiente in materia di protezione dall'amianto al punto da spingere le istituzioni europee ad aprire a suo carico una procedura di infrazione, la n. 240/89, definita con la decisione di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 per mancata recezione – entro la scadenza del 10 gennaio 1987 – della direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro»;
    la direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991, cui è seguita l'emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» che ha stabilito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto; tuttavia, i dati nazionali legati alla diffusione dell'amianto e alla sua pericolosità per la salute umana e la salubrità dell'ambiente sono ancora purtroppo drammatici. In particolare, i decessi connessi con l'esposizione all'amianto sono pari a circa 5.000 all'anno, di cui circa 1.500 per via di mesoteliomi e il resto tra tumori polmonari e altre patologie asbesto-correlate, anche se, in base agli studi scientifici, il picco delle mortalità si raggiungerà nel prossimo decennio a causa del lungo periodo di latenza che caratterizza le malattie asbesto-correlate;
    sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione in parola, è stata emanata la direttiva 2009/148/CE, con cui si ribadisce che «l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro»;
    il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto con cui, tra l'altro, esorta «gli Stati membri a garantire che tutti i casi di asbestosi, mesotelioma e malattie collegate siano registrati per mezzo di una raccolta sistematica di dati Pag. 242sulle malattie professionali e non professionali legate all'amianto, a classificare e registrare ufficialmente le placche pleuriche come una malattia legata all'amianto e a fornire, con l'assistenza di osservatori ad hoc, una mappatura attendibile della presenza di amianto»;
    a distanza di oltre 25 anni dall'introduzione della legge n. 257 del 1992, tuttavia, l'amianto non è stato definitivamente smaltito dal territorio nazionale;
    ad oggi ci sono ancora casi di lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate ma non rientranti nell'ambito del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia e, dunque, colpiti da una diseguaglianza di trattamento alla quale deve essere posto rimedio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative al fine di garantire ai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale conseguenti da comprovata esposizione all'amianto e oggi ancora esclusi dal riconoscimento dei benefici, idonei strumenti di tutela;
   a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle suddette iniziative normative, l'aumento delle risorse necessarie per consentire ai lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, adeguate e maggiori tutele.
(8-00067) «Pallini, Tripiedi, Segneri, Perconti, Costanzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Siragusa, De Lorenzo, Vizzini, Tucci, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini».

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ALLEGATO 4

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00055 RIZZETTO APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    con la legge n. 257 del 1992, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, l'Italia ha finalmente messo al bando l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;
    tale importante intervento normativo non ha però risolto il problema dell'amianto in modo definitivo: le bonifiche vanno estremamente a rilento e sono previsti decenni per rimuovere le tonnellate ancora diffuse sul territorio nazionale. Pertanto, nel tempo di amianto si continuerà purtroppo a morire, come è anche emerso dai fatti resi noti con la storica sentenza del tribunale di Torino, n. 565, del 13 febbraio 2012, nei confronti della multinazionale Eternit;
    tale drammatica situazione impone di intervenire rispetto a più profili, quali la prevenzione, procedendo alla rimozione integrale del materiale cancerogeno ancora presente, e la tutela di coloro che sono più esposti ai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, in particolare, presso i luoghi di lavoro. Ciò anche in conformità alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
    al riguardo, si fa presente che il rischio connesso ai materiali contenenti amianto coinvolge molti edifici scolastici italiani, poiché costruiti in un'epoca in cui l'amianto era molto utilizzato in edilizia; difatti, è frequente rinvenire al loro interno materiale contenente amianto. A distanza di anni dalla legge n. 257 del 1992, il censimento delle scuole non è ancora stato completato;
    già nel 2012, l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha reso pubblici i dati relativi alla presenza di amianto in 2.400 edifici scolastici, con una condizione di rischio estesa a 350.000 studenti e 50.000 lavoratori della scuola. Successivamente, anche il Censis ha confermato questi dati;
    secondo il registro nazionale mesoteliomi istituito presso l'Inail, che censisce le neoplasie dovute all'amianto (pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo) nel 2012 – ultimo anno analizzato – erano stati registrati 63 casi nel comparto istruzione, di ogni categorie professionale (insegnanti, bidelli, tecnici di laboratorio, e altro): 41 uomini e 22 donne;
    nel «libro bianco delle morti di amianto in Italia», l'Ona ha reso pubblici i dati dell'incidenza dell'amianto in Italia: 1.900 di mesotelioma (che provoca la morte dei pazienti nel 95 per cento dei casi); 600 per asbestosi; 3.600 per tumori polmonari;
    l'amianto provoca anche altre patologie neoplastiche (il tumore della faringe, della laringe, dello stomaco, delle ovaie e del colon retto). Spesso possono Pag. 244bastare anche esposizioni non elevate per provocare l'insorgenza del mesotelioma e delle altre patologie tumorali asbesto correlate;
    il picco di mesoteliomi e di altre patologie asbesto correlate è previsto tra il 2025 e il 2030 e poi inizierà una lenta decrescita;
    in Italia, ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, di cui 33 milioni di amianto compatto e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile;
    ebbene, nella convinzione che ancora non venga affrontato adeguatamente il rischio connesso alla presenza del materiale cancerogeno nei luoghi di lavoro, si ritiene necessario intervenire, imponendo l'adozione di ogni misura disponibile volta a evitare il contatto umano con le polveri di amianto e prevedendo che l'attività lavorativa debba essere condotta utilizzando i migliori strumenti tecnologici alla luce delle conoscenze tecniche più recenti;
    si impone, inoltre, la necessità di coordinare e integrare la normativa in materia di amianto, attraverso la costituzione di un testo unico che disciplini e regolamenti tale ambito, in particolare, rispetto ai profili della tutela e della sicurezza del lavoro e delle misure previdenziali per gli aventi diritto;
    un ulteriore intervento è richiesto rispetto all'accesso anticipato al pensionamento riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori esposti ad amianto dalla citata legge, n. 257, del 1992. Sul punto, infatti, va affrontata una volta per tutte la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento dei benefici previdenziali, non più esigibili dal 15 giugno 2005, in favore dei lavoratori esposti a amianto. Ciò individuando soluzioni che escludano trattamenti diseguali come avvenuto in passato;
    tra i più penalizzati vi sono i militari, e i dipendenti del comparto sicurezza, in particolare coloro che sono stati addetti a svolgere «missioni» imbarcati nelle unità navali della Marina militare, gli stessi finanzieri «ramo mare», i vigili del fuoco e altri, che a maggior ragione, non essendo assicurati Inail, si sono trovati nell'impossibilità di poter far valere il loro diritto, così determinando una ingiustificata discriminazione;
    è, dunque, urgente dare delle risposte efficaci a tutti i lavoratori esposti ad amianto,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative volte a tutelare i lavoratori che, in considerazione del luogo di lavoro, rischiano maggiormente danni da esposizione da amianto e a promuovere incentivi e iniziative affinché le aziende possano adottare innovative misure di protezione che, grazie alle conoscenze tecniche più recenti, possano prevenire il contatto con le polveri cancerogene;
   ad adottare idonee iniziative anche normative finalizzate al coordinamento e all'integrazione della disciplina vigente, valutando la possibilità di costituire un testo unico che disciplini la materia rispetto alla sicurezza sul lavoro e alle misure previdenziali;
   a porre in essere iniziative normative a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, affinché siano tutelati tutti i soggetti che, a fronte di una comprovata esposizione all'amianto, possano beneficiare di adeguate misure di tutela.
(8-00068) «Rizzetto, Bucalo».

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ALLEGATO 5

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00057 EPIFANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    a distanza di anni dall'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che ha, tra l'altro, disposto la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa sono state esposte all'amianto, questo è ancora molto diffuso in Italia e tanti siti contaminati attendono di essere bonificati. Secondo il rapporto di Legambiente, solo tredici regioni hanno approvato un piano regionale per la bonifica, mentre secondo l'Istituto superiore per la prevenzione (Ispesl), ogni anno si registrerebbero almeno quattromila decessi, dovuti all'esposizione professionale, ambientale e domestica alla fibra «killer»;
    successivamente alla citata legge n. 257 del 1992 l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail;
    nella passata legislatura vi sono stati una serie di interventi in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata. Nello specifico l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto. Sono state riconosciute le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. In seguito, l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. Inoltre, il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione. Infine, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre Pag. 246al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non. Successivamente, l'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Infine, l'articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto benefìci pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;
    sempre nella precedente legislatura, è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nel corso della sua attività la Commissione ha approfondito anche il delicato tema dell'amianto in Italia, ponendo ad esempio l'attenzione al caso dello stabilimento Isochimica di Avellino. Occorre poi ricordare il caso di Casale Monferrato i cui abitanti, dopo aver visto morire i lavoratori dell'amianto per asbestosi, corrono il rischio di aver contratto in massa il mesotelioma (il tumore ai polmoni che si rivela anche dopo trenta anni), inalando i filamenti cristallini per contatto indiretto. Infine, vi è il tema del controllo diretto o indiretto da parte della criminalità organizzata del sistema dello smaltimento irregolare dei rifiuti contenenti anche amianto, già nel passato monitorato dalle autorità competenti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per tutelare i lavoratori che, considerando lo specifico luogo in cui operano, risultano maggiormente esposti all'amianto, con rischi e danni gravi alla salute, nonché al fine di verificare l'efficacia della normativa vigente in materia, con specifico riguardo ai benefìci anche previdenziali in favore di suddetti lavoratori.
(8-00069) «Epifani».

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ALLEGATO 6

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00059 POLVERINI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa. In passato, come noto, questo materiale fibroso è stato diffusamente impiegato in svariati settori, da quello edile a quello lavorativo, grazie alle sue peculiari caratteristiche: resistenza al fuoco e al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Si lega facilmente con materiali da costruzione e con la gomma e il Pvc;
    proprio per la consistenza fibrosa e per le caratteristiche tecnologiche richiamate l'amianto rappresenta una sostanza altamente nociva per l'uomo, all'origine di gravi patologie che spesso conducono al decesso;
    la pericolosità, in particolare, deriva dalla capacità dei materiali con amianto di rilasciare fibre facilmente inalabili, che restano nel corpo umano con immutate caratteristiche;
    la pericolosità e la nocività dell'amianto sono conosciute da tempo, basti pensare che già nel 1962 la Commissione europea rivolgeva ai sei Stati membri (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) una raccomandazione accompagnata da un elenco di malattie professionali e dei rischi derivanti dall'esposizione all'asbesto. Ciononostante solo nel 2005 è entrata in vigore la disposizione che ne vietava totalmente l'uso in Europa;
    il nostro Paese, fino alla fine degli anni ’80, ha rappresentato uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto, secondo solo all'Unione Sovietica. Al tempo stesso, è stato anche uno dei primi Paesi a dotarsi di una normativa di contrasto;
    con ordinanza 26 giugno 1986 del Ministero della sanità si recepiva la direttiva europea 83/478/CEE, limitando l'immissione di amianto nel mercato: fu questa la prima misura del nostro Paese sul tema;
    è solo con la legge n. 257 del 1992, però, che l'Italia adotta disposizioni per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti asbesto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la produzione e la messa in commercio di amianto e di prodotti contenenti amianto, prevedendo un programma di dismissione il cui termine ultimo veniva fissato al 28 aprile 1994;
    il processo di dismissione, regolato nella medesima legge, riporta inoltre i criteri per il riconoscimento di finanziamenti diretti alle imprese interessate alla riconversione produttiva, nonché risorse finalizzate al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori occupati nella produzione dell'amianto. Con la legge n. 271 del 1993, veniva successivamente estesa la platea dei soggetti cui è riconoscibile il beneficio previdenziale, includendo quanti fossero stati esposti all'amianto per ragioni lavorative e professionali;Pag. 248
    nella stessa norma richiamata il legislatore non si è limitato ad affrontare il tema dell'amianto sui luoghi di lavoro, ma ampliava il raggio d'azione ai fini della tutela della salute pubblica, richiamandosi alla presenza nell'ambiente di prodotti con asbesto liberamente commercializzati ed installati in precedenza;
    a tal fine, infatti, la normativa individua specifiche misure per il controllo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto, prevedendo la trasmissione con cadenza annuale di una relazione tecnica alle regioni e alle aziende sanitarie locali, nonché l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica. Viene introdotto altresì l'obbligo, per coloro che operano nel settore dello smaltimento e della rimozione dell'amianto di iscriversi a una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    l'Italia, oltre a essere stata la prima in Europa a dotarsi di disposizioni volte in qualche modo a contrastare l'impiego dell'amianto è tristemente nota per essere anche il Paese del caso Eternit: prima con la storica sentenza emessa dal tribunale di Torino, prima sezione penale, il 13 febbraio 2012, con la quale venivano condannati la multinazionale svizzera Eternit e i suoi vertici per disastro ambientale, poi con la pronuncia di conferma della corte d'appello conclusasi addirittura con una condanna più pesante, per finire secondo i firmatari del presente atto indegnamente con la prescrizione dei reati decisa dalla Corte di cassazione nel novembre 2014;
    nonostante la normativa e la dottrina, resta ancora il fatto che l'esposizione al materiale altamente nocivo anche di soggetti e di intere comunità fuori dal luogo di lavoro, ha disseminato il nostro Paese di numerosi casi di malattia e decesso;
    secondo i dati pubblicati nel libro bianco delle morti di amianto in Italia dall'Osservatorio nazionale amianto (Ona) a metà 2018, i morti per patologie legate all'amianto sono aumentati nel 2017, raggiungendo 6.000 casi in totale: 3.600 per tumore polmonare, 1.800 per mesotelioma e 600 per asbestosi. Secondo le rilevazioni il trend sarebbe in aumento dalla fine degli anni ’80 e l'Ona stima che continuerà nei prossimi anni raggiungendo il picco negli anni 2025-2030;
    lo stesso Osservatorio denuncia l'esistenza di 40 milioni di tonnellate di amianto ancora da bonificare e circa un milione di siti contaminati, relativi sia a edifici privati che pubblici: 2.400 scuole, 250 ospedali e oltre mille tra biblioteche e altri edifici culturali;
    i dati rilevati da Ona sono ancora più preoccupanti se si considerano alla luce di quelli resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che per lo stesso anno 2017 ha contato in tutto il mondo, solo per origine professionale, ben 104 mila decessi legati all'amianto;
    d'altro canto, nella primavera del 2018 anche Legambiente ha pubblicato i dati della propria rilevazione nel dossier «Liberi dall'amianto ?» secondo cui risultano censite 370 mila strutture dove è presente amianto. Di queste quasi 51 mila sono edifici pubblici e 215 mila privati, mentre sono poco oltre 20 mila i siti industriali. Dalla ricerca risulta altresì il grave ritardo accumulato sui piani regionali amianto (Pra), volti al censimento, alla mappatura e alla bonifica di siti ed edifici con materiali di amianto;
    nel dossier di Legambiente appare evidente che lo smaltimento rappresenta il punto debole principale del sistema di prevenzione e di contrasto alle patologie asbesto correlate: sugli oltre 265 mila edifici, tra pubblici e privati, da bonificare solo 6869 sarebbero quelli effettivamente bonificati;
    con la predetta legge n. 257 del 1992 con riferimento ai benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dell'uscita anticipata dal lavoro;Pag. 249
    con la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) presso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) è stato istituito un fondo per le vittime dell'amianto divenuto operativo nel gennaio 2011. Il fondo eroga una prestazione economica per il sostegno dei lavoratori affetti da una patologia asbesto-correlata o dei loro superstiti ed è finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti dallo Stato. Le risorse del fondo ammontano per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a 40 milioni di euro e con decorrenza dal 2010 a 29,3 milioni di euro;
    nel corso dell'ultimo decennio si sono registrati numerosi interventi in materia, ma tutti gli sforzi per quanto necessari e fondamentali rischiano di essere in buona parte vanificati se non si provvede tempestivamente a portare a conclusione il piano di bonifiche degli edifici e dei siti contaminati e se non si provvede ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

   con riguardo al fondo vittime dell'amianto, ad adottare iniziative per garantire il tempestivo e regolare pagamento delle quote di spettanza per l'anno in corso e per quelli futuri, in considerazione dei ritardi subìti dai soggetti interessati;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per definire una diversa regolamentazione dello stesso fondo, affinché vengano superate le incertezze sui tempi di erogazione delle prestazioni economiche aggiuntive alle indennità Inail;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per verificare la possibilità di una diversa attribuzione della contribuzione in favore dei lavoratori esposti all'amianto;
   a valutare la possibilità di assumere tempestivamente ogni iniziativa normativa utile a incrementare le risorse destinate alle vittime dell'amianto.
(8-00070) «Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma».

Pag. 250

ALLEGATO 7

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00060 MURELLI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  L'XI Commissione,
   premesso che:
    l'amianto è comunemente riconosciuto come sostanza particolarmente insidiosa, il cui contatto, anche indiretto, può provocare due diverse malattie: l'asbestosi, frutto dell'accumulo nell'organismo di fibre del materiale, altamente invalidante, e il mesotelioma pleurico, tumore maligno per la cui insorgenza, anche a distanza di decenni dall'esposizione, è sufficiente l'azione addirittura di pochissime fibre;
    l'uso massiccio di amianto negli anni ’60-’70 nell'industria e nell'edilizia e la conseguente esposizione alla fibra hanno fatto registrare nel nostro Paese, nel periodo 1988-1997, 9094 morti per tumore maligno della pleura (5942 uomini, 3152 donne);
    la pericolosità dell'amianto, difatti, colpisce non soltanto l'ambiente di lavoro e i soggetti che vi prestano attività, ma anche l'intero territorio, atteso che nelle città ove sono ubicati stabilimenti contenenti amianto i tassi di mortalità per malattie causate da tale fibra si sono rivelati, nel tempo, sedici volte superiori alla media, restando coinvolti non solo i lavoratori direttamente esposti, ma anche le famiglie che hanno respirato le fibre portate a casa con gli abiti da lavoro e i cittadini che si sono ritrovati ad inalare le fibre aerodisperse nell'ambiente;
    con il riconoscimento, dunque, che l'esposizione all'amianto è altamente nociva per la salute dell'uomo e dell'ambiente, la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha disciplinato la cessazione dell'impiego di amianto nelle attività produttive di qualsiasi tipo, vietandone in Italia l'estrazione, il commercio, l'importazione e l'esportazione di amianto e/o materiali contenenti amianto;
    il principale problema è attualmente rappresentato da due fattori: una significativa presenza di prodotti in amianto installati o costruiti in passato e ancora presenti negli ambienti di vita e di lavoro e il lungo periodo di latenza che caratterizza le malattie asbesto correlate;
    nonostante la cosiddetta «fibra killer» sia stata messa al bando oramai da oltre un quarto di secolo, il nostro Paese, purtroppo, conta ancora una significativa presenza di materiale in cemento amianto (le stime Cnr-Inail del 2015 quantificavano 32 milioni di tonnellate per circa 75 mila ettari di territorio);
    per quanto concerne la tutela delle vittime dell'amianto, sono riconosciuti benefici previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 457 del 1992 e dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; una prestazione aggiuntiva per le vittime dell'amianto che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» e, in caso di premorte del lavoratore, in favore degli eredi è erogata dal fondo vittime per l'amianto istituito presso l'Inail (articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007). Pag. 251Il finanziamento di tale fondo è per un quarto a carico delle imprese e per tre quarti a carico del bilancio dello Stato;
    ad oggi ci sono ancora casi di lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate ma non rientranti nell'ambito del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia e, dunque, colpiti da una diseguaglianza di trattamento alla quale deve essere posto rimedio;
    il 19 giugno 2018 è stato pubblicato il libro bianco delle morti di amianto in Italia, di cui è autore il presidente dell'associazione ONA onlus (Osservatorio nazionale amianto); secondo l'associazione ogni anno si registrano circa 6 mila decessi in Italia e si prevede un aumento delle malattie dell'85 per cento entro il 2025,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per quantificare la platea dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate conseguenti da comprovata esposizione all'amianto oggi esclusi dai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992, nonché a valutare la possibilità di incrementare le risorse per consentire ai lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, adeguate e maggiori tutele.
(8-00071) «Murelli, Caparvi, Bubisutti, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni».