CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03728 Giacomoni: Regime fiscale applicabile agli enti che svolgono attività di natura solidaristica senza scopo di lucro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento civilistico e fiscale riservato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (cosiddetto IPAB), trasformatesi in fondazioni di diritto privato in seguito al decreto legislativo n. 207 del 2001, e segnalano che l'Agenzia del Territorio ha proceduto, nell'ambito della Regione Lombardia, ad attività di accertamento in relazione ad immobili strumentali destinati all'attività assistenziale degli enti in questione, con conseguente incremento delle connesse rendite catastali.
  Ciò posto, i Parlamentari riferiscono che i predetti avvisi di accertamento sono stati impugnati dinanzi le Commissioni tributarie provinciali e regionali con esiti non univoci e, quindi, evidenziano che «tale situazione provoca, a livello territoriale, un differente trattamento fiscale in capo agli enti che svolgono le stesse attività con scopo solidaristico e non lucrativo, in particolare con notevole aggravio dell'IRES e l'assoggettamento all'IMU e conseguenti effetti rilevanti ai fini della compartecipazione alla spesa richiesta ai cittadini».
  Alla luce di quanto sopra considerato, gli interroganti chiedono «se il Governo non intenda intervenire con apposite iniziative normative finalizzate a rendere uniforme il regime fiscale per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio, evitando che si verifichino nell'ambito dello stesso territorio richieste di compartecipazione alla spesa al cittadino conseguenti ad una iniqua applicazione della normativa fiscale».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla disciplina IMU, deve evidenziarsi che è già previsto un «regime fiscale» uniforme «per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio», come richiesto dagli Onorevoli interroganti.
  In particolare, occorre richiamare la disciplina IMU prevista per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, a norma del quale sono esenti «gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».
  Pertanto, l'esenzione ivi prevista si applica al verificarsi di tutti i requisiti generali e di settore, di natura soggettiva e oggettiva richiesti da tale disposizione e formulati a seguito della decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile posseduto e utilizzato dell'ente non commerciale, come del resto chiarito anche nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU/TASI-ENC.
  Giova, altresì, sottolineare che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 Pag. 186prevede che «i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti»; quindi è possibile che si verifichino a livello territoriale delle differenziazioni in ordine al trattamento agevolativo delle ONLUS, rientranti nell'esercizio della potestà impositiva costituzionalmente riconosciuta a tali enti.
  Per quanto concerne l'accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio relativamente alla qualificazione catastale di immobili adibiti ad aziende di servizi alla persona e a sedi di persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osserva quanto segue.
  Sotto il profilo oggettivo, l'attribuzione della categoria catastale discende da un esame delle caratteristiche degli immobili, finalizzato, in primo luogo, a verificare la presenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari (A, B o C) oppure della categoria speciale o particolare (D o E) più rispondente alle caratteristiche dell'immobile.
  A tale scopo rileva prioritariamente la destinazione funzionale e produttiva degli immobili. A parità di destinazione rilevano le specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che consentono o meno di assimilare l'immobile alle unità di riferimento, rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.
  Nel caratterizzare il macroinsieme delle categorie a destinazione ordinaria (appartenenti, come detto, ai gruppi A, B e C), l'aggettivo «ordinario» assume il significato di «normale», «frequente», «diffuso», nel senso che una determinata tipologia immobiliare è presente in modo significativo in una certa zona censuaria, per cui è possibile definire un campione di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.
  L'aggettivo «speciale» qualifica immobili «costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni».
  Oltre al richiamato principio di ordinarietà, un ulteriore fattore discriminante al fine dell'operazione tecnica di «qualificazione» è costituito dalla specifica finalizzazione o meno dell'immobile ad «attività industriale o commerciale», ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 e dall'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142.
  In altri termini, il censimento degli immobili avviene in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi ed il «fine di lucro» – originariamente menzionato nella declaratoria delle categorie pubblicata in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS. TT.EE del 1942 per il classamento nelle categorie del gruppo D – va correlato alla specifica finalizzazione dell'immobile ad «attività industriale o commerciale» e non assunto, quindi, quale «criterio» discriminante anche per il classamento.
  In sintesi, per quanto concerne l'attribuzione della categoria più pertinente (ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B o D, viene attribuita una categoria ordinaria quando vi è rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale è stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che maggiormente contraddistinguono e qualificano a livello locale le diverse tipologie del patrimonio censito. Il classamento nella categoria speciale è previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono riferibili a nessuna delle categorie presenti, in quanto trattasi di beni costruiti (o variati) per le speciali Pag. 187esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni.
  In definitiva, l'operazione di accertamento catastale – e, in particolare, l'attribuzione di una determinata categoria – va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, così come risultante dalle caratteristiche proprie, nonché dal contesto territoriale ed urbanistico in cui la stessa risulta inserita.
  Occorre, comunque, evidenziare che la verifica della correttezza del classamento attribuito ad un immobile, in ragione della relativa destinazione funzionale e delle caratteristiche oggettive sue proprie, non può prescindere da specifici accertamenti di natura tecnica.

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ALLEGATO 2

5-03727 Fragomeli: Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che l'articolo 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute prevedendo l'obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati.
  La norma pone a carico dell'impresa l'onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e specularmente obbliga il committente alla verifica del versamento.
  Il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
  Gli Onorevoli interroganti osservano che, in mancanza dei necessari documenti che comprovano l'effettiva regolarità fiscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l'attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili.
  Il comma 5 del menzionato articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, di non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
  Tuttavia, il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento, a parere degli interroganti, risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili in particolare le cooperative e le Imprese soggette al meccanismo dello split payment; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l'IVA in quanto trattenuta in fattura dal committente.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere «come intenda semplificare la normativa in oggetto, anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in premessa, nonché valutando l'introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui l'appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l'attività».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 124 del 2019, deve rilevarsi che l'applicazione Pag. 189del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l'imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società individuati dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell'indice FTSE MIB) sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall'acquirente/destinatario; ciò al fine di garantire l'effettiva corresponsione dell'IVA all'Erario.
  Tale meccanismo è stato introdotto, a seguito del rilascio di una autorizzazione in deroga da parte della Commissione europea.
  Poiché la misura costituisce una deroga all'ordinario sistema di funzionamento dell'IVA, potrebbe ritenersi che l'importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall'impresa appaltatrice, sia conteggiato quale «IVA teorica» nella soglia dei suddetti versamenti, ai fini del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5.
  Per completezza, si evidenzia che l'applicazione dello split payment non è riservata al settore delle imprese edili, riguardando, invece, tutti i soggetti che effettuano operazioni nei confronti dei committenti sopra indicati.
  Il settore edile risulta, invece, particolarmente interessato dalla disciplina dell'inversione contabile (reverse charge), di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Anche in questo caso l'IVA è versata direttamente dal committente, il quale assume anche la qualifica di soggetto debitore dell'imposta, e pertanto non confluisce nel conto fiscale del prestatore. Per tale ipotesi si potrebbe giungere alle medesime conclusioni innanzi richiamate per lo split payment e, pertanto, considerare anche tale importo come «IVA teorica» ai fini in esame.
  In merito alla richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle ritenute di tutti i dipendenti, l'Agenzia delle entrate segnala che detta misura richiederebbe un apposito intervento normativo e che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di riscontro, prevista in capo al committente, in ordine al corretto versamento delle ritenute.

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ALLEGATO 3

5-03730 Pastorino: Agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro domestico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se, al fine di sostenere le famiglie italiane con disabili e anziani, si intendano introdurre sgravi fiscali e contributivi nel settore del lavoro domestico a tal fine valutando la possibilità di un abbattimento dell'addizionale comunale e regionale a favore dei datori di lavoro domestico.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Si rappresenta preliminarmente che, in materia di lavoro domestico, l'attuale normativa fiscale prevede, all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), una deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati – applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri – per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Non è deducibile, pertanto, l'intero importo ma, appunto, soltanto la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico familiare.
  Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
  È previsto, inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del citato TUIR una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa – anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza – per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
  Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro ed anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale.
  Tuttavia, tale detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, sopra richiamato.
  Quanto, invece, allo scambio di dati tra Agenzia delle entrate e INPS, si fa presente che l'Agenzia, in forza di una convenzione Pag. 191stipulata con l'INPS, utilizza i dati riguardanti i contributi versati per i lavoratori domestici, inserendo nella dichiarazione dei redditi precompilata dei datori di lavoro la quota contributiva a loro carico, deducibile ai fini dell'IRPEF. La predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata a beneficio dei lavoratori domestici, come proposto dall'Onorevole interrogante, richiederebbe ulteriori informazioni non rinvenibili dall'attuale scambio di dati con l'INPS.
  Al fine di poter predisporre la dichiarazione precompilata dei collaboratori domestici, quindi, l'Agenzia delle entrate dovrebbe acquisire una base informativa analoga a quella oggi prevista con la trasmissione della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.
  In ultimo, riguardo alla proposta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità di una deducibilità totale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro fino a 40.000 euro, si fa presente che, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, si stima che il numero di soggetti, con reddito complessivo fino a 40.000 euro, che attualmente deducono l'importo massimo vigente è pari a 54.000. Ai fini della stima, si ipotizza, che tali soggetti in media versino un ulteriore ammontare di contributi pari all'attuale tetto massimo, per un totale di maggiore onere deducibile pari a 83,7 milioni di euro.
  Applicando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua, pari a -29,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -1,3 e -0,5 milioni di euro.
  Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2020:

2020 2021 2022
IRPEF 0,0 -51,3 -29,3
Addizionale regionale 0,0 -1,3 -1,3
Addizionale comunale 0,0 -0,6 -0,5
Totale 0,0 -53,2 -31,1

In milioni di euro

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ALLEGATO 4

5-03731 Bignami: Iniziative a tutela degli obbligazionisti della società di costruzioni Astaldi SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione in riferimento inerente alle vicende della società Astaldi e all'intervento della Cassa Depositi e Prestiti per lo svolgimento del Progetto Italia, si rappresenta, in via preliminare che la Consob, interpellata sull'argomento, ha fornito un excursus sulle principali vicende societarie di Astaldi SpA, comunicando di aver provveduto al monitoraggio del contesto informativo fornito al pubblico dall'emittente stessa sulla materia oggetto dell'interrogazione.
  A partire dal 15 maggio 2018, la Consob ha assoggettato Astaldi agli obblighi di informativa periodica supplementare con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF. Ciò, in quanto la società di revisione KPMG S.p.A., con riferimento alle relazioni di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, pur esprimendo un giudizio positivo senza rilievi, ha richiamato, in uno specifico paragrafo della propria relazione, l'informativa fornita dagli amministratori in merito alla «rilevante incertezza che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale».
  In data 28 settembre 2018, dinanzi al Tribunale di Roma, Astaldi ha depositato una domanda di concordato preventivo «con riserva» ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 186-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267 («l.fall.»), prodromica al deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex articoli 160 e 186-bis ss. l.fall.
  In pari data, Astaldi ha comunicato al mercato di non avere proceduto all'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, pertanto l'ultima rendicontazione contabile pubblicata risulta essere il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018.
  In data 19 giugno 2019, Astaldi ha depositato il piano concordatario presso il Tribunale di Roma (successivamente integrato in data 16 luglio, 20 luglio e 2 agosto 2019).
  Tale piano si basa su un'ipotesi di continuità di business, supportata da un'offerta vincolante pervenuta da Salini. Con specifico riferimento all'intervento di tale ultima società, si sottolinea che l'offerta Salini Impregilo prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale in Astaldi per €/mln. 225 destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili di Astaldi (€/mln 165) e per la parte rimanente al servizio del piano di continuità.
  In estrema sintesi il piano concordatario prevede che le attività di Astaldi vengano separate tra attività in continuità e attività oggetto di liquidazione a favore dei creditori (c.d. patrimonio destinato, costituito da asset non-core tra cui le principali concessioni in Turchia e Cile, il credito venezuelano e l'immobile della sede centrale di Roma).
  Il passivo concordatario alla data del 28 settembre 2018 – data di presentazione della domanda di concordato ex articoli 161 l.fall. – ammonta a €/mln 3.598.
  Con riferimento al suddetto passivo, il piano concordatario prevede quanto segue:
   l'integrale soddisfazione dei debiti prededucibili (compensi per i commissari giudiziali e per i professionisti della procedura, Pag. 193fondi rischi di natura prededucibile), per complessivi €/mln. 67,8;
   l'integrale soddisfazione dei debiti privilegiati (debiti tributari, fondi rischi e debiti commerciali privilegiati, debiti verso il personale), per complessivi €/mln. 96,7;
   assegnazione di azioni Astaldi e strumenti finanziari partecipativi (SFP) ai creditori chirografari (debiti verso banche e obbligazionisti, debiti commerciali, debiti intercompany e fondi rischi chirografari), per €/mln. 3.433,5. Nello specifico, il piano concordatario prevede che i creditori chirografari siano soddisfatti, entro 120 giorni centoventi giorni dall'omologa definitiva del concordato, con l'attribuzione di: (i) azioni di Astaldi di nuova emissione, quotate, che saranno assegnate ai creditori chirografari in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito; (ii) Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) che attribuiranno al creditore il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione di specifici beni ricompresi nel patrimonio destinato oggetto di liquidazione e saranno assegnati ai creditori in ragione di un SFP per ogni Euro di credito vantato.

  A tale ultima categoria, appartengono i titolari di due prestiti obbligazionari, vale a dire il prestito denominato «Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 21 June 2024», retto dalla legge inglese, e il prestito cd. high yield denominato «Euro 750,000,000 7.125 per cento Senior Notes due 2020», retto dalla legge di New York, per complessivi €/mln. 890. In particolare trattasi:
   (i) un prestito obbligazionario senior unsecured, emesso nel dicembre 2013 (e seguito da due ulteriori emissioni a dicembre 2013 e febbraio 2014), per un importo complessivo di €/mln 750, con scadenza nel 2020, e cedola semestrale a tasso fisso pari al 7,125 per cento, pagabile il 1o giugno e il 1o dicembre di ogni anno. Le obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario in parola sono quotate presso il mercato Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. Il prestito in argomento prevede una serie di impegni a carico della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito dei finanziatori, la violazione dei quali può comportare il verificarsi di un evento di inadempimento a seguito del quale i creditori potrebbero decidere di avvalersi dei rimedi contrattualmente previsti, fra cui il rimborso anticipato obbligatorio;
   (ii) un prestito obbligazionario Equity Linked, emesso a giugno 2017, riservato a investitori qualificati italiani ed esteri del valore nominale di complessivi €/mln 140, con scadenza 21 giugno 2024 e cedola trimestrale a tasso fisso pari al 4,875 per cento annuo, pagabile il 21 marzo, il 21 giugno, il 21 settembre e il 21 dicembre di ogni anno. I termini e le condizioni delle Equity Linked Notes prevedono alcuni eventi di default in linea con la prassi di mercato che includono, tra l'altro, il mancato pagamento del capitale e degli interessi; l'insolvenza dell'Emittente o di alcune delle sue controllate rilevanti; la liquidazione o scioglimento dell'Emittente o di alcune delle sue controllate rilevanti.

  In data 11 febbraio 2020 la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha reso noto al mercato l'avvenuto deposito presso il Tribunale di Roma della relazione dei Commissari Giudiziali i quali, ad esito delle valutazioni svolte, hanno espresso parere positivo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano e della proposta concordataria qualificando quest'ultima «sicuramente più vantaggiosa per i creditori chirografari» rispetto allo scenario alternativo dell'amministrazione straordinaria.
  Come comunicato al mercato in data 25 febbraio 2020, l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario di €/mln. 140 ha approvato con il voto favorevole dell'80,05 per cento dei presenti la proposta di concordato preventivo, mentre l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario di €/mln. 750 non ha raggiunto il quorum costitutivo e, pertanto, si riunirà Pag. 194in seconda convocazione il 10 marzo 2020 ovvero in terza convocazione in data 24 marzo 2020.
  Quanto a Salini Impregilo S.p.A., tale emittente, previa autorizzazione da parte della Consob, ha pubblicato, in data 7 novembre 2019, il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rinvenienti da un aumento di capitale riservato di Euro 600 milioni («Prospetto»).
  Detto aumento di capitale si inseriva nel contesto del progetto di rafforzamento del settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni denominato «Progetto Italia».
  In tale contesto, in data 14 febbraio 2019, l'Emittente ha presentato ad Astaldi S.p.A. l'offerta avente ad oggetto un'operazione di rafforzamento patrimoniale, volta ad acquisirne il controllo, da eseguirsi nell'ambito della succitata procedura di concordato preventivo per cui Astaldi ha depositato presso il Tribunale di Roma il piano concordatario («Piano») e la Proposta concordataria, recanti le indicazioni per il soddisfacimento dei creditori.
  Il Prospetto contiene informazioni «interamente tratte dal Piano di Astaldi, pubblicato dalla stessa Astaldi in data 7 ottobre 2019» a cui Salini Impregilo S.p.A. ha fatto rinvio per informazioni di maggior dettaglio.
  Nel Prospetto è riportato altresì che della suddetta esdebitazione fanno parte, tra l'altro, anche i Bondholder richiamati.
  Per quanto attiene agli specifici aspetti relativi all'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, la stessa, sentita anche la società controllata CDP Equity, ha precisato che lo scorso 12 novembre 2019, si è perfezionata l'operazione di aumento di capitale di Salini Impregilo S.p.A. a condizioni di mercato, alla quale hanno partecipato, oltre a CDP Equity, un pool di investitori istituzionali, nonché l'azionista di controllo della stessa Società (Salini Impregilo).
  L'iniziativa Progetto Italia – promossa da Salini Impregilo e aperta a tutti i soggetti industriali che intendono parteciparvi – ha una valenza di sistema, contribuendo alla costituzione di un player nazionale capace di competere sui principali mercati internazionali. Essa, inoltre, intende contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici per il Paese e al rafforzamento, lungo tutta la filiera, delle eccellenze presenti, a beneficio anche delle piccole e medie imprese. In tale ottica, l'operazione di CDP Equity è in linea con la missione istituzionale del Gruppo CDP a supporto del Paese.
  Si precisa infine, in relazione allo specifico quesito degli interroganti, che l'investimento effettuato da CDP Equity è nel capitale sociale di Salini Impregilo e che non sussiste alcuna interlocuzione con Astaldi.
  Si ritiene utile ribadire altresì che Astaldi è oggetto di una procedura di concordato preventivo che prevede, tra l'altro, il voto favorevole del ceto creditorio di Astaldi quale condizione di procedibilità. Pertanto, tale ceto creditorio può esprimere le proprie valutazioni nel contesto della procedura di concordato preventivo.

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ALLEGATO 5

5-03732 Centemero: Misure di natura fiscale per il sostegno delle imprese operanti nelle regioni colpite da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'epidemia Covid-19 del 2020 che, tra le altre, ha maggiormente colpito le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, ritenendo che le misure adottate dal Governo siano insufficienti in specie per la mancanza di sostegno alle aziende ed ai lavoratori fuori dalla cosiddetta «zona rossa», chiedono di sapere quali ulteriori misure si intendano adottare a sostegno delle aziende e dei lavoratori ubicati nelle regioni colpite dall'emergenza epidemiologica.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  A seguito dell'emergenza epidemiologica denominata Covid-2019 che ha interessato diversi Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto – individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 è stata disposta in favore dei soggetti, aventi alla data del 21 febbraio 2020 la residenza ovvero la sede operativa o legale nei territori dei Comuni in parola, la sospensione di tutti i termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, compresi i versamenti degli importi iscritti a ruolo derivanti da cartelle di pagamento e/o dagli accertamenti esecutivi, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.
  A seguito, poi, dell'emanazione del decreto-legge n. 9 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.
  In particolare, slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È posticipata dal 15 aprile al 5 maggio 2020 la data in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle entrate. Infine, è stata differita dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.
  Con il medesimo provvedimento sono state anche adottate ulteriori disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali con riguardo ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza.
  L'articolo 8 del citato decreto-legge ha, infatti, previsto, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator che operano sull'intero territorio nazionale, la possibilità di non procedere, fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  Ciò posto, data la portata territoriale ormai assunta dall'emergenza epidemiologica Covid-19, si rappresenta che sono allo studio del Governo ulteriori misure di supporto ai cittadini ed alle imprese rispetto Pag. 196a quelle varate dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020. Tali misure, volte a prestare sostegno tanto alle imprese quanto ai lavoratori che operano nei settori coinvolti dall'emergenza – oramai non solo più sanitaria ma anche economica – sono mirate a fornire sostegno all'occupazione e al tessuto produttivo sia dei territori sui quali si sono riverberati anche in via mediata gli effetti del virus, sia di quelli al di fuori dell'ambito territoriale della cosiddetta «zona rossa».

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ALLEGATO 6

5-03623 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.
5-03695 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo in parola, afferenti al settore assicurativo, il Ministero dello sviluppo economico – nei limiti della propria competenza e fermo restando i poteri regolamentari e di vigilanza demandati all'Autorità di settore IVASS – rappresenta quanto segue.
  L'Onorevole interrogante segnala che numerosi cittadini hanno riscontrato, a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, numerose difficoltà interpretative.
  Alla luce delle considerazioni riportate dall'interrogante, al fine di chiarire gli aspetti operativi della norma, nonché dare evidenza alle criticità sollevate, sentiti sul punto l'Istituto IVASS, nonché l'ANIA, si individua di seguito il quadro normativo di riferimento.
  Com’è noto il Codice delle assicurazioni è stato recentemente modificato, estendendo, di fatto, i benefici già concessi agli assicurati virtuosi in attuazione del cosiddetto bonus familiare modificato (dall'articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124). In particolare, oggi, il vantaggio della miglior classe di merito è così riconosciuto:
   4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

  In particolare, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 16 febbraio 2020 e considerati i dubbi interpretativi ad esse collegati e sollevati dall'interrogante, si dà atto delle seguenti possibili interpretazioni.
  L'Istituto di vigilanza ha adottato il regolamento n. 95 del 14 febbraio 2020, le cui principali indicazioni si pongono in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e che recano modifiche tecniche ai procedimenti operativi di gestione delle classi di merito, volti a garantire un passaggio corretto al nuovo sistema di assegnazione delle classi di maggior favore.
  La disposizione innova profondamente il previgente impianto normativo e, segnatamente, Pag. 198le disposizioni introdotte nel 2007 dalla cosiddetta legge Bersani (legge 2 aprile 2007, n. 40), con particolare riferimento a: i) all'applicabilità delle disposizioni sulla classe di rischio più favorevole anche ai rinnovi (oltre che ai nuovi contratti); ii) all'estensione dei benefici anche ai veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all'interno dello stesso nucleo familiare.
  A riguardo, l'IVASS, ha recentemente confermato la piena applicabilità delle disposizioni in caso di rinnovo, sia con la medesima compagnia, sia nel caso di contratto rinnovato con una diversa impresa di assicurazioni. Infatti, un'interpretazione restrittiva (che vede il rinnovo validamente stipulato, ai fini della classe di merito, con la sola impresa di provenienza) non appare allineata al tenore letterale della nuova disposizione.
  La norma, dunque, sembrerebbe guardare al solo assicurato che stipula (ovvero, che rinnova la propria copertura) e non anche alla identità della controparte assicurativa (a conferma della proposta interpretazione, inoltre, si ricorda che il sistema RC auto non prevede il tacito rinnovo dei contratti, inquadrabili – nella sostanza – sempre come polizze nuove).
  Analogamente, l'ulteriore quesito concernente la necessità (o meno) di acquisto di un nuovo veicolo per godere dei vantaggi in parola, andrebbe interpretato nell'ottica di massimizzare la tutela degli assicurati virtuosi.
  Sul punto, pertanto, parrebbe non potersi condividere l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario un nuovo acquisto di veicolo ai fini dell'applicazione della norma, il cui impatto rischierebbe di vanificare nella gran parte delle fattispecie concrete l'obiettivo del Governo, teso invece ad assegnare un premio di polizza calmierato in tutti i casi di rinnovo di polizze anche su veicoli già in possesso dei cittadini assicurati.
  Sempre nell'ottica di garantire la massima tutela del consumatore, infine, va favorevolmente interpretata l'applicazione della disposizione nella parte in cui chiede l'assenza di sinistri negli ultimi cinque anni «sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio». Appare evidente, in questo caso, che la disposizione di vantaggio vada applicata (o meglio, debba continuare ad essere applicata) anche in favore dei neo-assicurati (tra l'altro, già tutelati nell'originario impianto Bersani, nei casi di veicoli della stessa natura) che non dispongono, all'atto della stipula, di un pregresso attestato di rischio (e, in nessun caso potrebbero aver causato sinistri, non risultano assicurati presso nessuna compagnia).
  In quest'ottica, pertanto, almeno in parte ed in presenza di condizioni specifiche (neo-assicurati o soggetti assicurati da meno di cinque anni) potrebbe apparire condivisibile anche l'interpretazione fornita dall'Onorevole interrogante, secondo cui:
   per il veicolo di diversa tipologia, l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare a condizione che nei 5 anni precedenti siano assenti sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria riferiti al veicolo al quale si intende attribuire la miglior classe disponibile. In questo caso specifico, i 5 anni rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso di un attestato di rischio della durata minima di 5 anni per il veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare. Per tal motivo se l'interessato dispone di un attestato di rischio – riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare – di una durata inferiore a 5 anni, l'impresa assicurativa dovrà verificare l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili – anche se pari ad uno solo – ed attribuire al veicolo interessato la migliore classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri.

  In ogni caso, l'Istituto di vigilanza ha reso noto che in data 27 e 28 febbraio u.s., Pag. 199continuando a riscontrare, primariamente attraverso le segnalazioni dei consumatori al Contact Center Consumatori, richieste di chiarimenti, difficoltà interpretative e prassi applicative disomogenee da parte del mercato, ha incontrato rappresentanti dell'ANIA e del gruppo Unipol per acquisire informazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione. Si è rilevato quanto segue:
   a. la maggioranza degli operatori (imprese e distributori) sta dando istruzioni alla rete distributiva per applicare il nuovo beneficio in modo ampio, consentendone la fruizione sia nei casi di nuovo contratto (cosiddetta vecchia «Bersani»), sia nei casi di rinnovo con la medesima compagnia;
   b. parimenti, le imprese, sia pur con dubbi sulla correttezza giuridica di tale impostazione, tendono a estendere il beneficio ai casi di «rinnovo con altra compagnia»;
   c. per contro, l'applicazione del beneficio nei casi di rinnovo non sarebbe riconosciuta a chi non sia in grado di esibire un attestato di rischio relativo al veicolo per il quale si intende fruire del beneficio che rechi evidenza dell'assenza di sinistri per ciascuno dei 5 anni.

  L'Istituto di vigilanza ha tuttavia rappresentato che, con riferimento specifico alle criticità sollevate dall'interrogante, pur ribadendo che il tenore letterale della norma non consente una interpretazione univoca delle molte incertezze applicative sopra richiamate, le rilevazioni effettuate presso i consumatori e gli operatori di mercato porterebbero a ritenere che il mercato nel suo complesso abbia nei fatti già interpretato estensivamente il testo normativo.
  Si è, tuttavia, riscontrata – ancora a parere dell'Istituto – una interpretazione pressoché univoca da parte delle compagnie circa la non assimilabilità dell'attestato di rischio privo di sinistrosità per 5 anni consecutivi ad un attestato di rischio di profondità temporale inferiore. In altri termini, le compagnie leggono la norma come richiedente 5 interi anni senza sinistrosità non consentendo l'accesso ai benefici in presenza di periodi di non assicurazione nel quinquennio.
  Quanto al sistema di vigilanza e monitoraggio della dinamica dei premi assicurativi offerti sul mercato, in particolar modo, afferenti le nuove prime classi di merito, si rappresenta quanto segue.
  Fin dall'avvio del nuovo sistema di rilevazione statistica dei prezzi delle polizze vendute sul mercato, cosiddetto sistema IPER realizzato presso l'Istituto di vigilanza, è stato possibile fruire di informazioni basate su un'indagine campionaria di prezzi effettivamente pagati e distribuiti sul territorio nazionale e nel tempo, distinti per classi di età e che tengono conto della scontistica connessa all'uso delle cosiddette scatole nere ed al cambio di compagnia.
  Tale metodologia di analisi, per la sua maggiore aderenza alla realtà e grazie all'ancoraggio con la reale dinamica dei prezzi pagati dai consumatori, ha sostanzialmente sostituito l'attività del comitato tecnico di cui all'articolo 136 del Codice delle assicurazioni, conseguentemente non più ricostituito.
  Pertanto, saranno oggetto di attenta valutazione le richieste dell'Onorevole interrogante, circa una possibile sollecitazione da rivolgere all'Istituto di vigilanza per implementare le procedure di rilevazione dei prezzi. In tale contesto, d'altra parte, potrebbe utilmente inserirsi l'attività di monitoraggio sugli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni concernenti l'applicazione del cosiddetto malus familiare, previste espressamente dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto Proroga Termini (articolo 12, comma 4-ter).
  In conclusione, si rappresenta la piena disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire, nei limiti delle proprie competenze, un'interpretazione quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.