ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.
EMENDAMENTO DEI RELATORI
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Obbligo di costituzione di parte civile)
1. È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale.
7. 1. I Relatori.
(ritirato)
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.
CORREZIONE DI FORMA APPROVATA
All'articolo 9, comma 1, le parole: «La Repubblica riconosce e istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «È istituita».