CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto del Governo n. 155.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze),
   esaminato il testo dello Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto del Governo n. 155);
   rilevata l'opportunità di precisare – con riferimento all'articolo 3 dello Schema di decreto, che reca modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) relativamente ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali – che i soggetti che debbono possedere i requisiti e i criteri di idoneità alla carica ricoperta sono esclusivamente i titolari delle funzioni fondamentali, e non tutti coloro che operano nell'ambito di tali funzioni; ciò in coerenza con le ulteriori modifiche recate dal medesimo Schema di decreto all'articolo 76 del CAP (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies e di cui all'articolo 3 comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis), nonché con le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, lettera e), del CAP e con le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, del Testo Unico Bancario;
   osservato – con riferimento al medesimo articolo 3, comma 1, lettera e), dello Schema di decreto – che mediante l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private si è inteso replicare una disposizione già prevista nel Testo Unico Bancario (articolo 26, comma 6) in materia di valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali;
   rilevato tuttavia come, nella trasposizione della norma all'interno del Codice delle Assicurazioni Private, risulti mancante il riferimento alla necessità di individuare modalità e termini per compiere tale valutazione, nonché il richiamo alla riduzione al minimo degli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come previsto invece dalla disciplina bancaria;
   preso atto del rilievo espresso dalla V Commissione nella seduta del 26 febbraio 2020,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, nonché al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, il riferimento a «coloro che svolgono funzioni fondamentali» con il riferimento ai «titolari delle funzioni fondamentali»;
   b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, inserendo dopo le parole: «L'IVASS» le seguenti parole: «, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati,».