CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.
5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Attesa, la sostanziale identità delle questioni rappresentate con le interrogazioni poste all'ordine del giorno, con il consenso dei presentatori, mi accingerei rendere una risposta congiunta ai quesiti posti, sulla base degli elementi forniti da parte degli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca.
  Preliminarmente si ritiene di dover ringraziare gli onorevoli interroganti per la questione sollevata, poiché essa consente di fare chiarezza in merito al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2019, in relazione al quale credo sia utile, innanzitutto, ricostruire l'iter procedurale.
  Il Decreto Ministeriale in parola reca indicazioni concernenti le linee generali di indirizzo sulla programmazione relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui all'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, fornendo, per quanto qui di interesse, chiarimenti sulla programmazione triennale relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui al suddetto allegato.
  In particolare, il Decreto ha esteso la limitazione alla possibilità di erogare C.F.U. con le modalità della formazione a distanza per un massimo del 10 per cento, fino a quel momento prevista soltanto per la classe di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, anche alle classi delle lauree in:
   Scienze dell'educazione e della formazione (L 19);
   Scienze e tecniche psicologiche (L24);
   Servizio sociale (L39);

  nonché alle classi delle lauree magistrali in Psicologia (LM51) e in Scienze Pedagogiche (LM85);
  Successivamente all'insediamento del nuovo Ministro dell'Università e della Ricerca, preso atto dell'adozione del suddetto Decreto ministeriale, si è ravvisata la necessità di trasmetterlo all'organo di controllo per le consuete verifiche.
  Avendo il competente ufficio di controllo della Corte dei conti sollevato taluni rilievi, la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio ha ritenuto opportuno, in relazione al contenuto dei rilievi rappresentati dal medesimo organo di controllo, ritirare il Decreto di cui si discute.
  Ciò detto in relazione alla situazione del decreto in parola, è utile cogliere questa opportunità per riferire le linee di indirizzo che il Ministro dell'università e della ricerca intende seguire nell'ambito degli ulteriori interventi di sua competenza sulla questione in argomento.
  Il Ministro condivide l'esigenza rappresentata dagli interroganti in merito alla necessità di proseguire un confronto costante con gli enti universitari – siano essi Pag. 59telematici o tradizionali: cosa che, peraltro, è ciò che sta già avvenendo fin dalla istituzione del nuovo dicastero.
  Va detto, infatti, in relazione alla posizione del Ministro in materia di attività formativa delle Università telematiche, che uno dei suoi principali obiettivi è proprio quello di garantire la qualità del servizio, ed il progressivo miglioramento, di tutta l'offerta formativa universitaria, a prescindere se la stessa sia erogata secondo le modalità tradizionali o quelle telematiche.
  Proprio in considerazione di quanto affermano gli onorevoli interroganti circa le possibili utilità delle metodologie di insegnamento a distanza, occorre precisare che l'obiettivo del Ministero è, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della didattica, quello di rafforzare il servizio universitario in un'ottica di collaborazione e di valorizzazione della complementarietà dei vari metodi di insegnamento, per poter, sempre più efficacemente e concretamente, venire incontro alle esigenze degli studenti e valorizzarne le capacità e le inclinazioni.
  Ciò detto in relazione alle principali questioni poste in entrambi gli atti ispettivi, si ritiene utile, infine, fornire un chiarimento in merito alle dichiarazioni del Presidente dell'ordine nazionale degli psicologi, riportate nell'interrogazione dell'Onorevole Nevi.
  Con successive, formali comunicazioni, infatti, l'Ordine degli Psicologi (C.N.O.P.) ha ritenuto di dover evidenziare il fraintendimento creatosi sull'opinione dell'Ordine e del suo Presidente circa l'emanazione del D.M. n. 1171/2019, precisando che ciò che è stato messo in discussione non è la valenza didattica dei singoli Enti universitari che operano a distanza, bensì l'idoneità del metodo di formazione a distanza applicato allo specifico percorso accademico e post-accademico dello psicologo.