CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1729 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
   richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 6 febbraio 2020;
   espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, di alcune delle richieste di modifica e integrazione proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, come anche il parere della Commissione sollecitava a fare;
   rilevato che:
    il provvedimento, di portata assai ampia, appare riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) nonché quelle di competenza concorrente sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali ed organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);
    l'articolo 1, comma 7, affida a un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione in concreto della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali;
    all'articolo 17, recante norme in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, potrebbe risultare opportuno approfondire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;
    l'articolo 18 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio Pag. 1702020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2); tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo;
    nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18 andrebbero contemplate anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
    l'articolo 23 prevede il potenziamento dell'organico della Corte dei conti; al riguardo appare opportuno prevedere, nell'ambito di questo potenziamento, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da incentivare una fattiva collaborazione tra la Corte e gli enti territoriali;
    l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;
    l'articolo 30 prevede l'adozione, entro 30 aprile 2020, di un DPCM per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016; tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento); al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7;
    aggiungere, all'articolo 17, comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «le province», le parole: «e le città metropolitane»;
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo di cui all'articolo 18;
    contemplare, nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18, anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
    prevedere, nell'ambito del potenziamento dell'organico della Corte dei conti disposto dall'articolo 23, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da migliorare la collaborazione con gli enti territoriali;
    approfondire la formulazione dell'articolo 25, comma 1;
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 30.