CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre osservare, in via preliminare, che, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), l'autorizzazione allo svolgimento di gare con veicoli a motore è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, quindi dalle Città Metropolitane per le strade di rispettiva competenza e dai comuni per le strade comunali.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata ad un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione da rilasciarsi da parte del Prefetto.
  Riguardo alla gara automobilistica svoltasi nel comune di Ottaviano il 29 settembre scorso, la Città Metropolitana di Napoli, che il 27 agosto aveva autorizzato la Società «Rombo Team» allo svolgimento della manifestazione denominata «1o Minislalom Città di Ottaviano», ha richiesto il 2 settembre alla Prefettura la sospensione temporanea della circolazione sulla strada interessata, la strada provinciale n. 259 Ottaviano/Monte di Somma, nel tratto aperto alla viabilità ordinaria.
  La Prefettura, con provvedimento del 18 settembre 2019 ha disposto, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso di gara per il giorno richiesto, dalle ore 08.00 e sino a conclusione della competizione medesima, subordinando lo svolgimento della manifestazione all'osservanza delle prescrizioni indicate dall'Ente proprietario della strada medesima.
  Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le Forze di Polizia, alla Città Metropolitana di Napoli, al Compartimento ANAS e al Comune di Ottaviano.
  Fermo restando quanto premesso, con riferimento agli aspetti di competenza del Ministero dell'ambiente si segnala che lo stesso è stato interessato della tematica a seguito di segnalazione del Parco Nazionale del Vesuvio e ha provveduto a richiedere informazioni al Comune di Ottaviano, attivando contestualmente il Comando territoriale ambiente Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Vesuvio per l'espletamento delle attività di sorveglianza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
  Tali verifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che la gara motoristica ha interessato non solo il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, ma anche i siti Natura 2000 – SIC IT8030021 «Monte Somma» e ZPS IT8030037 «Vesuvio e Monte Somma».
  L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito dell'accertamento condotto in merito all'effettivo svolgimento dell'evento in assenza delle autorizzazioni previste, ha fatto presente di aver segnalato al Raggruppamento Carabinieri-Forestali Parchi l'opportunità di verificare la sussistenza di Pag. 114eventuali illeciti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché del regolamento del Parco Nazionale.
  In seguito a tale segnalazione, il Raggruppamento Parchi dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale ha comunicato, sulla base di quanto accertato, di non ravvisare violazioni a seguito dello svolgimento dell'evento rispetto agli articoli del Codice Penale 727-bis «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protetti» e 733-bis «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».
  Per quanto concerne invece la regolarità sul piano amministrativo della manifestazione motoristica in argomento, non si può fare a meno di evidenziare che il mancato espletamento dello screening di Valutazione di Incidenza (VIncA) non appare conforme né al disposto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, né ai requisiti richiesti nel documento «Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)».
  Tali argomentazioni risultano, tra l'altro, ulteriormente suffragate dagli orientamenti contenuti nel pre-contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante gare cinofile con notevole afflusso di partecipanti, nel quale è stata espressamente ribadita la necessità dell'espletamento della VIncA per qualsivoglia attività in grado di arrecare interferenza sui siti Natura 2000.
  Per le ragioni esposte, tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e dalla legge n. 394 del 1991, considerato inoltre che la vicenda potrebbe esporre a rilievi da parte della Commissione europea, il Ministero dell'ambiente sta seguendo con la massima attenzione la questione ed è in attesa di aggiornamenti da parte dei Carabinieri Forestali, all'esito dei quali si provvederà ad adottate ulteriori iniziative.

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ALLEGATO 2

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che la competenza del Ministero dell'ambiente relativamente alle procedure di bonifica nel territorio della Regione Abruzzo sussiste per il SIN di Bussi sul Tirino, sito nel quale insistono tre discariche, ossia l'Area c.d. «Tre Monti», sita nel Comune di Bussi sul Tirino, di proprietà di Edison SpA; le Aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini, denominate ex Solvay – dismesse – attualmente di proprietà di Comune di Bussi; e l'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta, nel Comune di Bolognano, di proprietà di Moligean Srl.
  Tali aree sono oggetto di procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del Codice dell'ambiente. In particolare, relativamente all'area «Tre Monti» è in fase di approvazione il documento «Revisione dell'analisi di rischio sito-specifica». Per le aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di bonifica. Al riguardo, la Provincia di Pescara, con apposita ordinanza che il Tar Pescara ha ritenuto legittima, ha individuato il soggetto responsabile della contaminazione in Edison S.p.A., avente causa della Montecatini. È quindi in corso un'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato per individuare l'iter procedimentale più celere al fine di addivenire quanto prima alla bonifica. Con riferimento all'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta è in corso l'istruttoria per l'approvazione dell'analisi di rischio.
  Fermo restando quanto esposto, in merito ai siti di competenza regionale, si segnala che la Regione Abruzzo è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2003/2077 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano nel 2003, a seguito di un censimento del Corpo Forestale dello Stato concernente discariche abusive ed incontrollate individuate nel nostro Paese, che comprendeva originariamente n. 5297 siti, poi ridotti a seguito delle verifiche tecnico-ambientali da parte degli Enti coinvolti.
  A tal proposito, la Regione Abruzzo ha segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 aprile 2016, ha notificato alla Presidenza della Regione medesima ed ai Comuni interessati la sentenza della Corte di Giustizia europea emessa in data 2 dicembre 2014 in esito alla Causa C-196/13, con la quale l'Italia è stata condannata al pagamento iniziale di una somma forfettaria di 40 MIL/euro ed a penalità semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate nel territorio italiano. Con la predetta nota, la Regione Abruzzo – responsabile in solido con i Comuni –, è stata, inoltre, invitata a voler concordare con gli Enti locali le modalità attraverso le quali provvedere al reintegro delle somme. Ai fini dell'adempimento della predetta sentenza, la Regione Abruzzo risultava interessata da n. 25 siti.
  Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diverse note inviate a ciascun Ente interessato e al Presidente della Regione Abruzzo, ha Pag. 116provveduto a diffidare i Comuni e la Regione, assegnando un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive oggetto della richiamata sentenza di condanna.
  Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha segnalato di essersi attivata sin dall'inizio della Procedura di Infrazione, avviando specifiche attività nei confronti degli Enti interessati al fine di superare positivamente la delicata situazione esistente sul proprio territorio e provvedendo ad informare periodicamente il Ministero dell'ambiente sullo stato dei siti interessati dalla procedura e sulle diverse attività predisposte per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea.
  In particolare, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, sono state attuate da parte del Servizio di Gestione dei Rifiuti iniziative finalizzate a: sollecitare e diffidare i Comuni a svolgere le attività di competenza; garantire le azioni utili a reperire e concedere risorse finanziarie, nazionali e regionali, per garantire l'attuazione degli interventi necessari per il superamento della Procedura di Infrazione UE; attuare in modo tempestivo le disposizioni impartite dal Ministero dell'ambiente in relazione agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 che ha previsto l'approvazione di apposito Accordo di Programma Quadro e risorse specifiche per le discariche interessate dalla Procedura di Infrazione; richiedere e sollecitare ad ARTA Abruzzo i necessari pareri tecnici di competenza; inviare costantemente al Ministero dell'ambiente e al Commissario straordinario i Report sulle attività svolte dal Servizio regionale per i siti interessati; pubblicare sul BURAT apposite Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei Report delle attività svolte per la massima pubblicizzazione e trasparenza degli stessi, soprattutto nei confronti degli Enti locali coinvolti.
  Si segnala, altresì, che, ai sensi della richiamata Legge di Stabilità 2014, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente un Fondo «per il finanziamento di un Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla Procedura di Infrazione comunitaria n. 2003/2077». In attuazione della citata norma, con decreto ministeriale n. 303 del 9 dicembre 2014, il Ministero dell'ambiente ha adottato uno specifico Piano straordinario di bonifica relativo a 45 discariche, per un importo pari a euro 68.388.115,27 (di cui euro 59.487.705,00 ministeriali ed euro 8.900.410,27 regionali), delle quali 15 discariche ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. Successivamente, in data 1o dicembre 2014, è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma Quadro per disciplinare l'attuazione degli interventi e l'utilizzo dei fondi assegnati. Con nota del 16 ottobre 2017, il Ministero dell'ambiente ha inoltre comunicato che, al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi di cui al Piano Operativo Ambiente «Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque», con propria Delibera del 10 agosto 2016 il CIPE ha ripartito le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, destinando per la Procedura di Infrazione UE 2003/2077 l'importo di euro 250.000,00 al Comune di Cepagatti (PE), euro 250.000,00 al Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ed euro 250.000,00 al Comune di Pizzoli (AQ).
  Alla luce delle informazioni esposte, la Regione Abruzzo ha rappresentato di aver provveduto all'esclusione di 25 discariche delle 28 oggetto dalla procedura d'infrazione. Alla data attuale, resta ancora di competenza della Regione il sito di discarica ubicato in località «Aurora» nel Comune di Cepagatti, per il quale è in corso di valutazione da parte della Commissione UE la definitiva esclusione dalla Procedura di Infrazione in argomento.
  Si rappresenta, da ultimo, per quanto concerne la problematica dei roghi di rifiuti, che il Ministero dell'ambiente ha sottoscritto nel mese di dicembre 2018, unitamente al Presidente del Consiglio dei ministri, agli altri Ministeri interessati (Interni, sviluppo economico, difesa, salute, Pag. 117giustizia, sud) e al Presidente della Regione Campania, il Protocollo di intesa che istituisce il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Si tratta di una iniziativa applicata, in via sperimentale, ai territori della Regione Campania e che potrà dunque, successivamente, estendersi all'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che l'Ambito di intervento 2 del predetto Protocollo (Tutela ambientale ed ecosistemica) prevede le misure da adottare a cura del Ministero dell'ambiente in caso di incendi che interessino le aree ricomprese nei SIN.

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ALLEGATO 3

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della «Ricicleria» e della ex discarica di Codupino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si ritiene opportuno osservare innanzitutto che, con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 1999, è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara. Entro il perimetro risultavano originariamente compresi sia l'area della Ricicleria ASMIU di via Dorsale sia la ex discarica di Codupino.
  Successivamente, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 312 del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il predetto Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, attribuendone la competenza alla Regione Toscana. Più precisamente, all'articolo 2 del citato decreto è stato stabilito che «per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».
  Le aree in esame, per quanto attiene l'aspetto della bonifica, sono state quindi escluse dalla perimetrazione del SIN e sono transitate nel Sito di Interesse Regionale (SIR).
  Tanto premesso, con riferimento alle attività svolte nell'area della Ricicleria, inerenti operazioni di gestione di rifiuti da parte di ASMIU, secondo quanto riferito dalla Regione, risulterebbe che il Comune abbia provveduto direttamente ad ordinare la chiusura della Ricicleria di via Dorsale, per motivi di opportunità gestionale e ambientale, spostando provvisoriamente le attività in altro luogo.
  L'Amministrazione regionale ha evidenziato, altresì, che ASMIU sta provvedendo ad adeguare il sito dal punto di vista ambientale, in vista di una possibile richiesta di riapertura. Si precisa, al riguardo, che, per l'area della Ricicleria ASMIU aveva provveduto nel 2010 ad attivare un procedimento di accertamento della qualità ambientale del sito presso il Ministero dell'ambiente, in quanto competente ex articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A seguito di specifiche indagini, successivamente integrate con un monitoraggio per quanto attiene le acque sotterranee ed infine validate dall'ARPAT, con decreto regionale n. 5213 del 17 novembre 2014 e con successivo decreto n. 5711 del 5 dicembre 2014 è stata attestata la conclusione del procedimento e restituzione agli usi legittimi dell'area di via Dorsale 24 nel Comune di Massa di competenza dell'Azienda ASMIU.
  Con riferimento, invece, all'ex discarica di Codupino, trattasi di vecchia discarica controllata per lo smaltimento di RSU, assimilabili ed ingombranti, dei Comuni di Massa e Carrara (progetto approvato con DGP n. 11 del 5 febbraio 1985), attivata nel 1987 e chiusa nel 2002. Al riguardo, la Regione Toscana ha fatto presente che il sito è censito nella banca dati regionale dei siti interessati da procedimento di Pag. 119accertamento di bonifica (SISBON) con il codice MS344. Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, recentemente è stato realizzato un monitoraggio delle acque sotterranee, all'esito del quale non sono state riscontrate contaminazioni imputabili alla presenza della discarica.
  Fermo restando quanto esposto, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso i soggetti istituzionali competenti.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);
   ricordato che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha attuato la citata direttiva n. 2193 e ha provveduto al riordino del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (c.d. codice dell'ambiente), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera;
   preso atto che la relazione illustrativa indica l'obiettivo di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della nuova normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione per le procedure autorizzative e di controllo, nonché per assolvimento degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, oltre che razionalizzare il sistema delle sanzioni;
   considerato che il citato decreto legislativo n. 183 è stato adottato sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015); essi prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi, provvedendo tra l'altro a: a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; b) razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale; c) aggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale; Pag. 121
   ritenuto che è altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare;
   considerato inoltre che più in particolare, la norma di delega contenuta della citata legge di delegazione europea (nel cui allegato B è altresì contenuto il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi), ha previsto che il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi;
   preso infine atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso comma 7-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, il gestore trasmette all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione» nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera d), al n. 3) sopprimere il secondo periodo;
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i monitoraggi non in continuo le 24 ore decorrono dal momento dell'accertamento».
   4) all'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso kk-sexies, dopo le parole: «turbine a gas e motori a gas» inserire la seguente: «esclusivamente»;
   5) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1), è trasmessa all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una specifica disposizione volta a introdurre, in fase autorizzativa, la valutazione degli Impatti cumulativi in base a emissioni preesistenti e superamenti del PM2.5 su base territoriale utilizzando i dati delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria almeno nel raggio di dispersione delle emissioni e a eventuali valutazioni delle fonti di particolato totale (primario e secondario);
   b) valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disposizione che preveda come obbligatorio il convogliamento delle emissioni di polveri in impianti produttivi soggetti a VIA anche per processi non combustivi, quali le cartiere, con particolare riferimento ai casi in cui le emissioni di particolato sono in misura maggiore dovute alla produzione e manipolazione e non alla combustione;
   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'allegato VI della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 con il riferimento ai metodi analitici da prendere a riferimento sia per le misurazioni discontinue che per quelle continue e identificare quali sono i Pag. 122metodi di riferimento per la garanzia di qualità dei dati per i sistemi di monitoraggio in continuo;
   d) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente, nonché prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera delle sostanze perfluoro alchiliche (PFAS);
   e) valuti il Governo l'opportunità di verificare che i limiti applicati alle emissioni sia rispondente alla sensibilità delle metodiche da utilizzare per la loro determinazione;
   f) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 272-bis «Emissioni odorigene» del decreto legislativo n. 152/2006 una specifica disposizione in merito all'identificazione delle sorgenti a cui applicare la relativa disciplina e di fornire un'inequivoca definizione dei valori limite e dei metodi di campionamento e analisi da applicare.