CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03670 Fragomeli: Applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate).
  In relazione a detta agevolazione la Guida predisposta dall'Agenzia delle entrate afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B in base alle risultanze delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
  Gli Onorevoli interroganti, evidenziano tuttavia che «in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite invece da altre sigle», e, pertanto, chiedono di sapere se non si ritiene necessario «emanare quanto prima le tavole di raccordo, anche a seguito di un intervento di ricognizione urbanistica, in particolare nella regione Lombardia, volte ad individuare in maniera ufficiale le equipollenze delle zone che attualmente sono individuate in maniera differente ma che risultano comunque compatibili al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale».
  Al riguardo, si precisa che l'emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria.
  Sarà cura dell'Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto.

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ALLEGATO 2

5-03671 Giacomoni: Iniziative per la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari per contribuenti e professionisti interessati da misure di quarantena contro il Coronavirus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli chiedono di adottare iniziative dirette alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti che risiedano o che abbiano la sede della loro attività nelle aree interessate dalle misure di quarantena varate per contenere la diffusione del coronavirus.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  In data 24 febbraio 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze ha firmato il decreto con cui, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti (persone fisiche, imprese, professionisti) che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
  La sospensione riguarda i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per il medesimo periodo sono sospese anche le ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Il menzionato decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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ALLEGATO 3

5-03672 Ruocco: Modalità applicative dei crediti d'imposta per l'acquisto di imballaggi e prodotti da riciclo e da riuso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel fare riferimento agli articoli 26-bis e 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che prevedono misure agevolative al fine di incentivare, rispettivamente, il riutilizzo di imballaggi usati e l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso, chiede chiarimenti in merito ai tempi di emanazione dei decreti ministeriali ai quali è demandata la definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materia e prodotti oggetto di agevolazione, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e finizione dei crediti d'imposta.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova, anzitutto, ricordare che i sopra citati articoli 26-bis e 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 richiamati dall'Onorevole interrogante prevedono – ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative delle agevolazioni ivi previste – l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze ai soli fini del concerto, atteso che i relativi decreti attuativi devono essere adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiedendo – per il decreto attuativo di cui all'articolo 26-ter, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 – anche il concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  Ciò premesso, con riferimento all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, si segnala che lo schema di decreto attuativo, ricevuto ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto tecnico, è stato riformulato secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e dall'Agenzia delle entrate e restituito al competente Ministero dell'ambiente.
  Con riferimento, invece, allo schema di decreto di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, anch'esso ricevuto ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto tecnico, sono tuttora in corso le valutazioni finali da parte degli uffici competenti.

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ALLEGATO 4

5-03673 Osnato: Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare l'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha previsto l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'importatore che intenda avvalersi del plafond, chiedono chiarimenti in merito alla disciplina in argomenti ed, in particolare, in merito al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, ancora non emanato, che avrebbe dovuto definire le modalità operative della richiamata disposizione normativa.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre innanzitutto premettere che l'articolo 12-septies è intervenuto, modificandola, su una norma preesistente, vale a dire l'articolo 1, lettera c), del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante disposizioni in materia di dichiarazioni d'intento ai fini IVA, e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  In particolare, la novella legislativa ha da un lato introdotto una semplificazione procedurale, dall'altro ha abrogato previsioni superate nel tempo in ragione del succedersi di interventi normativi che avevano precedentemente interessato la disposizione medesima.
  Infatti, nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, il comma 1 dell'articolo 12-septies ha, di fatto, confermato il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell'attualità (come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica.
  La semplificazione procedurale che è stata introdotta dal citato articolo 12-septies consiste nel fatto che, oggi, non è più previsto – contrariamente a quanto avveniva precedentemente – l'obbligo di consegnare «al fornitore o prestatore, ovvero in dogana» la dichiarazione d'intento in questione, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta sua presentazione telematica all'Agenzia delle entrate.
  La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
  Per completezza d'informazione, si segnala, tuttavia, che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate era già precedentemente richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale.
  Peraltro, essendosi realizzata, già dal 2015, la previsione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983 (nel testo antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 34/2019) – previsione secondo la quale l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la Pag. 91banca dati delle dichiarazioni d'intento – l'importatore risultava di fatto dispensato dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
  In ultimo, si osserva che l'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, allorché prevede l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non ne esplicita il contenuto specifico, limitandosi a dire che con detto provvedimento «sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
  In altri termini, la norma non introduce la necessità di un controllo preventivo, né sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, né tantomeno sulla verifica dell'entità del plafond disponibile, da parte dell'esportatore abituale.
  È doveroso ricordare, tuttavia, come allo stato attuale non è ancora possibile poter determinare in tempo reale la costituzione e l'evoluzione del plafond disponibile del contribuente esportatore abituale.
  Da un esame dell'eventuale procedura da implementare per ovviare a tale inconveniente è emersa, infatti, l'impossibilità tecnica di procedere a verifiche preliminari in tempi ragionevoli. I principali problemi affrontati riguardano la valorizzazione delle operazioni assimilate ex articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Si aggiunga come si ritiene inverosimile che un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione di intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità.

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ALLEGATO 5

5-03674 Centemero: Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che con l'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (DL 124/2019) il Governo ha introdotto una serie di adempimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti fortemente critici, che rischiano di comportare un blocco dell'attività per interi settori.
  In particolare, è stato previsto che «per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente e deve richiedere all'Agenzia il DURF, documento unico di regolarità fiscale.
  I requisiti e tempistiche per ottenere il DURF sono contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, mentre i primi chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio scorso.
  Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che sussiste il rischio che «l'Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF (entro il 22 febbraio per certificare i versamenti delle ritenute di gennaio il cui pagamento è, appunto, avvenuto il 17 febbraio) e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l'obbligo dell'invio telematico, con la conseguenza che se entro la scadenza l'appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20 per cento del totale fatturato».
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali urgenti iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare per scongiurare i rischi sopra evidenziati.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», introduce l'articolo 17-bis nel corpus normativo del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Tale disposizione normativa prevede che in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l'obbligo a carico del committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute da queste ultime ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
  La ratio della norma è quella di arginare il fenomeno evasivo derivante dall'omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.Pag. 93
  Ai sensi del comma 5 del citato articolo 17-bis, gli obblighi di richiesta da parte delle imprese committenti, e di rilascio da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, sono esclusi qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici alleghino una certificazione (appunto, il DURF) da cui risulti che le stesse:
   a) siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

  Deve precisarsi che, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero qualora risultasse un omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando perdura l'inadempimento.
  Ciò posto in relazione ai tempi di rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF), che esonera dagli obblighi previsti dal medesimo articolo 17-bis richiamati dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha provveduto, negli strettissimi tempi di attuazione delle citate disposizioni, ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare «a vista» la suddetta certificazione.
  Nel contempo, sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dell'applicazione che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e, conseguentemente, di renderlo disponibile all'interno del «cassetto fiscale» del contribuente, nella sua area riservata.
  Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della suddetta applicazione automatizzata, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'elaborazione del certificato richiede il riscontro di diverse tipologie di dati, provenienti sia dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sia dagli Agenti della riscossione; pertanto, la disponibilità del certificato in via automatizzata risulta strettamente connessa ai tempi tecnici di realizzazione di complessi sistemi di interscambio e aggiornamento dei dati, stimabili nell'ordine di qualche mese.

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ALLEGATO 6

5-03675 Sangregorio: Invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte degli esercenti le attività ricettive e di ristorazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  Gli Onorevoli interroganti fanno presente che le strutture ricettive e le aziende di ristorazione sono solite offrire ai propri collaboratori il servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfetario, determinato dal contratto collettivo, addebitando in busta paga.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se per tale servizio sussista l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri o se, per analogia, possa applicarsi l'esenzione generalizzata prevista per il servizio mensa offerto ai dipendenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giove preliminarmente osservare gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019.
  In base ai decreti citati, l'esonero dall'adempimento telematico è previsto per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, tra le quali sono comprese le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza (articolo 2, comma 1, lettera i).
  L'esonero è, inoltre, previsto per le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo di certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 nonché per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente a quello di effettuazione delle operazioni.
  In merito alla aliquota applicabile alle prestazioni oggetto del documento di sindacato ispettivo si fa presente che l'aliquota ridotta del 4 per cento è limitata alle prestazioni indicate nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alle operazioni ad esse accessorie, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.
  Tanto premesso, si osserva che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha chiarito Pag. 95quali siano le regole generali e le relative eccezioni in tema di certificazione dei corrispettivi giornalieri.
  Tali regole generali prevedono l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con le eccezioni individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal successivo decreto 24 dicembre 2019, in precedenza richiamate.
  Tra dette eccezioni rientrano le attività comunque escluse dall'obbligo di certificazione in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché quelle marginali rispetto alle stesse (cfr. l'articolo 1 del decreto), come avveniva per il caso particolare di cui alla risposta ad interpello n. 159 del 2019, cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento.
  Deve, tuttavia, precisarsi che la fattispecie astratta oggetto della presente interrogazione integra un caso diverso, essendo, il servizio di vitto/alloggio offerto ai collaboratori, rientrante nell'attività principale del soggetto passivo d'imposta e, quindi, non solo non marginale.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, nel caso in esame troveranno quindi applicazione le regole ordinarie che prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e la certificazione mediante memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, conformemente a quanto già osservato in passato in altre ipotesi non dissimili.

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ALLEGATO 7

5-03565 Baldelli: Chiarimenti in merito al pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle modalità di pagamento della tassa automobilistica nelle ipotesi di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per superare le notevoli criticità operative riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, occorre evidenziare che le norme previste dall'articolo 53 commi 5-ter e 5- quater del citato decreto-legge n. 124 del 2019 hanno esteso ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente la disciplina della tassa automobilistica relativa ai veicoli concessi in locazione finanziaria che è in vigore sin dal 2009.
  La ratio della norma riposa nell'esigenza di rispettare, anche nel caso di specie, il principio di territorialità del tributo, individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42 tra i princìpi fondamentali cui più volte si è richiamato il Legislatore nelle norme del decreto attuativo, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale. Nell'ipotesi in esame detto principio trova la sua giustificazione nel fatto che appare più coerente, anche ai fini della tutela dell'ambiente, che la tassa automobilistica venga versata nella regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.
  Appare, pertanto, razionale la scelta di estendere ai veicoli concessi a noleggio senza conducente la disciplina del leasing, di tal che:
   soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente. Tale soggetto, pertanto, dal 1o gennaio 2020, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica;
   è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;
   la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

  Occorre mettere in evidenza che nel corso dei lavori parlamentari l'originaria stesura delle norme in esame è stata oggetto di riformulazione, per cui il contratto locazione a lungo termine senza conducente deve essere annotato nell'archivio nazionale dei veicoli a norma dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e non al Pag. 97Pubblico registro automobilistico-PRA, come avviene per il contratto di leasing.
  Per rendere agevole l'attuazione della norma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sin dal 31 dicembre 2019 ha messo a disposizione dell'AGI – ente gestore del sistema informativo del PRA nel quale, a norma dell'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche – le targhe dei veicoli in questione, ma non i contratti di noleggio, che sono indispensabili per l'individuazione sia del soggetto obbligato che dell'Amministrazione beneficiaria.
  Detta circostanza ha reso inizialmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte degli utilizzatori del veicolo, anche se è comunque sempre stato possibile effettuare il pagamento del tributo in via cumulativa da parte della società di noleggio, in base alle modalità stabilite dalla regione competente, attraverso il sistema PAGO-PA.
  Tanto premesso, nel precisare che la competenza dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle tasse automobilistiche è limitata alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, si evidenzia che proprio al fine di eliminare le criticità segnalate sono state previste alcune modifiche delle citate disposizioni grazie ad una proposta emendativa recepita dall'articolo 1, comma 8-bis del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (c.d. «milleproroghe»), approvato alla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato lo scorso 20 febbraio (A.S. 1729).
  Il citato intervento normativo, infatti, è finalizzato ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 a partire dall'esercizio 2020. In particolare nella proposta emendativa viene prevista la possibilità di versare senza sanzioni ed interessi entro il 31 luglio 2020 le tasse automobilistiche dovute sui veicoli interessati da contratti di noleggio a lungo termine (ex articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge n. 124/2019) «con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020».
  Le disposizioni contenute nella proposta emendativa sono orientate a definire le modalità tecniche idonee alla corretta applicazione del tributo per le fattispecie di cui al periodo precedente, alla luce delle criticità connesse all'utilizzo dei dati di cui all'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per le finalità di corretta gestione del tributo.
  L'intervento prevede, infatti, che i dati rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo e i conseguenti riflessi connessi alla territorialità del gettito tributario siano acquisiti, senza oneri aggiuntivi, secondo criteri tecnici definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la fattiva collaborazione con ANIASA (associazione rappresentativa delle società di noleggio).
  Si segnala, in ultimo, che la citata disposizione normativa prevede il diretto ed esclusivo coinvolgimento dell'ACI – quale gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51 comma 2-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – nell'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e nella successiva messa a disposizione di tali informazioni negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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ALLEGATO 8

5-01177 Nardi: Iniziative per il rispetto della rappresentatività di genere nel Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro alle problematiche evidenziate sulla presenza di genere all'interno degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ed allo specifico quesito sulla regolarità del risultato della votazione del 10 dicembre 2018 relativa al nuovo comitato di indirizzo della Fondazione stessa, si rappresenta preliminarmente che l'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie (in seguito «Autorità»), le cui funzioni sono svolte dagli uffici del Dipartimento del Tesoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha affrontato da subito la questione, non appena pervenuto l'esposto richiamato dagli interroganti.
  Con l'esposto, in effetti, si segnalava che nella seduta del comitato di indirizzo del 10 ottobre 2018, non risultava essere stata assicurata l'adeguata «presenza del genere meno rappresentato» (femminile), come da statuto, in conseguenza del mancato rispetto della disciplina regolamentare interna che prevede, da un canto, che le quote di genere siano «nella misura minima del 30 per cento» e, dall'altro, che i soggetti designanti siano invitati «ad assicurare l'adeguata rappresentatività negli organi dei due generi, nella misura minima del 30 per cento per ciascuno».
  Si evidenziava, inoltre, che in occasione delle nomine per cooptazione si sarebbe potuto provvedere al rispetto della suddetta percentuale di genere in base alla disposizione statutaria secondo cui «i componenti nominati per cooptazione sono scelti (...), tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato»; ciò, pertanto, avrebbe dovuto costituire un chiaro ed esplicito indirizzo per le relative nomine da parte del Comitato uscente.
  Alla luce di quanto rappresentato nell'esposto, l'Autorità, nel gennaio 2019, ha aperto un'istruttoria chiedendo alla Fondazione ed al Collegio dei Revisori la pertinente documentazione con le eventuali considerazioni e l'invio di distinte relazioni.
  Pervenuti, in febbraio e marzo, i riscontri del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, è emerso in modo evidente, sia dall'analisi del verbale dell'adunanza dell'Organo di Indirizzo del 10 ottobre 2018, sia dal relativo verbale del Collegio dei Revisori che la questione della corretta attuazione delle quote di genere in seno al Comitato di Indirizzo era stata ampiamente dibattuta dai partecipanti alla seduta, non risultando le vigenti disposizioni regolamentari di facile e immediata interpretazione ed applicazione.
  È emerso, peraltro, che il processo di nomina dei componenti del nuovo Comitato di Indirizzo sia stato costantemente monitorato dall'organo di controllo, sia nella legittimità delle procedure adottate che nella tempistica prevista «al fine di evitare che l'Ente rimanesse privo di adeguata governance per un tempo che potesse rilevarsi eccessivamente lungo rispetto alle sue ordinarie esigenze», così come testualmente riportato nel verbale dello stesso Collegio dei Revisori. Quest'ultimo, infine, «non ha mosso alcun rilievo né contestazione nel merito della richiamata delibera del 10 ottobre 2018», che individuava 11 componenti dell'Organo di Pag. 99indirizzo, tra i quali 3 di genere femminile, «ritenendo che fossero state rispettate le disposizioni statutarie regolanti le designazioni».
  Per quanto concerne, in seguito, la seduta di insediamento dell'Organo di Indirizzo dell'8 gennaio 2019, atta a ratificare la nomina dei componenti individuati nella seduta precedente, il Collegio dei Revisori, in merito alla dibattuta problematica concernente il rispetto dell'adeguata presenza di genere nella composizione dell'Organo, ha evidenziato che, «pur in presenza di un intenso e meticoloso dibattimento», si è poi addivenuti, «alla verifica positiva, all'unanimità, dei requisiti in capo ai membri nominati, così come previsti dall'articolo 17 dello statuto, ed alla nomina del presidente e Vice Presidente con una votazione a maggioranza».
  Il Collegio dei Revisori ha concluso la sua relazione, pertanto, con l'affermare «che a suo giudizio non è stata violata alcuna norma dello statuto della Fondazione», pur rilevando che, «per quanto riguarda le norme regolamentari (...) esse, messe al vaglio della loro prima applicazione, hanno dimostrato scarsa chiarezza e difficoltà applicativa, prestandosi, come accaduto, a diversi tipi di interpretazioni».
  Tutto ciò premesso, l'Autorità, in data 21 maggio 2019, tenuto conto delle risultanze documentali e di quanto relazionato dal Collegio dei Revisori, ha comunicato alla Fondazione di non ritenere censurabile la procedura adottata né violate le norme statutarie.
  In quella occasione, tuttavia, è stato fatto presente che, stante la composizione numerica del Comitato di Indirizzo, pari a n. 11 membri, e l'ambiguità delle vigenti norme regolamentari dedicate all'individuazione della percentuale minima del genere meno rappresentato, si rendesse necessario, per il futuro, provvedere ad una modifica regolamentare per conseguire una maggiore chiarezza sulle modalità di determinazione della percentuale in questione.
  La Fondazione ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorità assicurando testualmente, con nota del 30 maggio 2019 che, quanto prima si provvederà ad una modifica regolamentare che consenta di avere maggiore chiarezza sulle modalità di determinazione della percentuale minima del genere meno rappresentato.

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ALLEGATO 9

5-03633 Ubaldo Pagano: Aggiornamento delle procedure per la richiesta delle agevolazioni fiscali sugli investimenti da parte delle imprese del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla procedura per accedere al beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla Legge di bilancio 2016. A tale proposito, segnalando che le imprese interessate all'agevolazione avrebbero riscontrato un'incongruenza sulla piattaforma Sogei, in particolare in relazione al modello Cim 17, chiede di sapere se si intendano adottare iniziative volte ad aggiornare il modello Cim 17 – e le relative procedure informatiche – al fine di rendere possibile alle imprese l'inoltro della richiesta per accedere al suddetto beneficio.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016) è stato esteso dall'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, anche agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019 nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.
  Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata e fino al 31 dicembre 2020.
  La legge di bilancio per il 2020 ha poi disposto, all'articolo 1, commi 218, 316 e 319, rispettivamente, le seguenti proroghe:
   dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
   dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES;
   dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

  Per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, disponibile sul sito internet dell'Agenzia (modello CIM17).
  Il predetto modello gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative di cui sopra ma non prevede, attualmente, la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga.
  Per consentire, pertanto, ai destinatari di beneficiare delle predette misure con riferimento agli investimenti che saranno effettuati nell'anno 2020 (crediti Mezzogiorno e sisma) e negli anni 2021 e 2022 (credito ZES), è necessario un aggiornamento del modello di comunicazione nonché delle relative procedure informatiche.
  L'esigenza di aggiornamento del software gestito da Sogei è stata rappresentata da parte dell'Agenzia delle entrate al Dipartimento delle finanze sia per il credito d'imposta relativo agli investimenti Pag. 101nel Mezzogiorno, sia per il credito d'imposta per gli investimenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, i cui adempimenti unionali non sono di competenza di questa Amministrazione.
  In riscontro alla predetta richiesta il Dipartimento delle finanze ha provveduto a comunicare alla Commissione europea, nei termini previsti dalla normativa europea in materia di aiuti Stato, la proroga per l'anno 2020 della misura agevolativa per gli investimenti nel Mezzogiorno previsti dalla Legge di bilancio 2016, circostanza comunicata tempestivamente all'Agenzia delle entrate.
  In merito alla misura in favore dei territori colpiti dal sisma, si segnala che – nell'ambito della leale collaborazione tra Amministrazioni – la richiesta di informazioni dell'Agenzia delle entrate in ordine all'assolvimento degli obblighi unionali è stata inoltrata dal Dipartimento delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (nota prot. n. 339 del 24/01/2020) dal quale si è in attesa di riscontro e a cui ci si rimette per le definitive valutazioni del caso.
  Pertanto, in attesa di ricevere notizie relative ai crediti d'imposta sisma e ZES, l'Agenzia delle entrate procederà all'adeguamento delle procedure solo con riferimento al credito d'imposta Mezzogiorno. La versione aggiornata del software sarà resa disponibile nel mese di marzo 2020.

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ALLEGATO 10

5-03644 Fragomeli: Regime fiscale delle somme corrisposte dalla previdenza svizzera a pensionati residenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 e concernenti il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP), alla luce delle modifiche normative, recate dall'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 76 della legge 431 del 1991.
  Gli Onorevoli lamentano «una disparità di trattamento nel trattamento fiscale dei pensionati posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia» e chiedono chiarimenti sulla questione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La citata risoluzione concerne il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate sotto forma di capitale dalla previdenza professionale obbligatoria elvetica (il cosiddetto «secondo pilastro», noto anche con l'acronimo «LPP»), maturate in forza di un rapporto di lavoro svolto in Svizzera, nel caso in cui la riscossione delle somme da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia non sia canalizzata tramite un intermediario residente.
  In particolare, tale risoluzione contiene chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 (introdotto dall'articolo 55-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) che prevede l'applicazione della ritenuta del 5 per cento per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale svizzera «applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento (...)».
  Il documento di prassi in argomento chiarisce che la disposizione normativa, prevedendo in maniera espressa la presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, presuppone il tracciamento del flusso finanziario quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che una diversa interpretazione della disposizione, volta ad applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento alle somme in questione non riscosse per il tramite di un intermediario residente, come auspicata dagli Onorevoli interroganti, necessiterebbe di un'apposita espressa previsione normativa che specifichi l'applicabilità della misura agevolativa anche nel caso in cui le somme siano riscosse dai percettori senza il tramite di un intermediario residente in Italia.