CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2020
332.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche con le seguenti: e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
1. 42. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   La disposizione di cui al precedente periodo riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché tutte le istituzioni della formazione superiore e le università statali e non statali.
1. 1. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) sospensione dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per anziani con malattie cronico degenerative e persone con disabilità.
1. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per il personale sanitario.
1. 39. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.
1. 14. Foti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'articolo 54 del codice penale.
1. 19. Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva.
1. 20. Bellucci, Foti.

Pag. 77

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j).
1. 40. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente.
1. 22. Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, dopa la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) previsione di una intensificazione delle procedure di disinfezione quotidiana dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico locale.
1. 2. Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

  Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
1. 3. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione, in accordo con le strutture sanitarie locali delle aree rientranti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 1, di un piano capillare per la pulizia e disinfezione delle cellule sanitarie delle ambulanze coinvolte nel trasporto delle persone su cui sono eseguiti i tamponi per la ricerca del COVID-19, nonché per la sanificazione delle aree di arrivo delle ambulanze.
1. 4. Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario, per garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica.
1. 5. Mandelli, Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente;
   o-bis) sospensione immediata delle esecuzioni degli sfratti con l'ausilio della forza pubblica, nonché delle esecuzioni forzose degli espropri a seguito di pignoramento da parte di istituti di credito.
1. 6. Novelli, Bond, Bagnasco, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) assunzioni straordinarie di personale sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
1. 13. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Pag. 78

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) limitazione dell'accesso agli istituti penitenziari e dotazione per il personale della Polizia Penitenziaria di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 16. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari e dotazione per il personale in servizio presso i medesimi uffici di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 18. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario.
1. 41. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini, dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari di contenimento del COVID-19.
1. 28. Baldini, Bellucci.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.
1. 35. Ferro, Deidda, Galantino, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani sui mezzi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico via terra e via acqua.

  2-ter. Gli organi competenti hanno l'obbligo di predisporre la disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto ferroviario e dei mezzi di trasporto pubblico via terra e via acqua.
1. 9. Rizzetto, Zucconi, Bellucci.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pag. 79
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 4. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. 5. D'Attis, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
2. 7. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il triage pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19.
2. 1. Bagnasco, Gelmini, Bond, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute predispone e trasmette a tutte le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territorialmente competente, nonché ai responsabili territoriali del «numero verde» laddove attivato, un protocollo unico relativo all'eventuale questionario nonché alle istruzioni e alle informazioni alla popolazione. Per l'implementazione di detti servizi è assegnata parte delle risorse di cui all'articolo 4.
2. 2. Bond, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti, anche mediante interventi di razionalizzazione di aree, reparti e presìdi sanitari esistenti, Pag. 80individuano ulteriori spazi utili finalizzati alla terapia intensiva e alla gestione sanitaria dei soggetti contagiati di cui al presente decreto.
2. 3. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni.
2. 6. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Ciaburro, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti attuano ulteriori e più stringenti misure di monitoraggio, contenimento e gestione dell'emergenza nei comuni che presentano una più elevata presenza di soggetti provenienti da aree a maggior rischio epidemiologico. Le suddette ulteriori misure sono condivise e coordinate fra istituzioni italiane, i consolati interessati e le rappresentanze politiche e sociali locali, anche individuando una figura locale responsabile di suddetto coordinamento, quale Commissario straordinario per l'emergenza.
2. 8. Mazzetti, Mugnai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dell'esigenza, allo scopo di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di persone provenienti da territori colpiti dall'infezione da COVID-19, sono ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, aeroportuali e marittime della Repubblica, attivando la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della Convenzione esecutiva dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2. 9. Zoffili, Formentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un Piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.
2. 10. Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.
2. 12. Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto superiore di sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InfluNet. La sorveglianza è effettuata Pag. 81anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Influnet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.
2. 15. Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

  1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.
2. 02. Germanà, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Possibilità di applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del virus COVID-19, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, nella situazione di emergenza epidemiologica di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. 01. Fioramonti, Cecconi, Nitti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

  1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
  2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
  3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio Pag. 82e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.
2. 03. Bellucci, Foti, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È fatto divieto di vendita di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.
  2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
  3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce, altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
  4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche».
2. 07. Montaruli, Gemmato, Bellucci, Ciaburro, Bagnasco.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza dei presidenti delle regioni con le seguenti: Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. 16. La Relatrice.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. 17. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni derivanti dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 che implichino il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 4. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, alle polizie locali, al corpo dei Vigili del Fuoco e alla protezione civile impegnato in operazioni che implichino a qualsiasi titolo il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 3. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.
3. 6. Ferro, Bellucci, Ciaburro.

Pag. 83

  Al comma 6, premettere le parole: Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,.
3. 18. La Relatrice.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 1. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

  1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle Ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4, sono finalizzati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento di quello operante alla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
  2. Per questo personale e per tutto quello già operante nei confronti e per le necessità legate all'emergenza è prevista poi una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornabile in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
  3. Per il suddetto personale e per tutto quello operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe, è altresì prevista la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.

  Conseguentemente all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni;
   b) sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
    1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 03. Bagnasco, Gelmini, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Pag. 84

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prezzo massimo di cessione al pubblico di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici)

  1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dei disinfettanti e delle sostanze germicide o battericide non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.
  2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.
3. 04. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Materiale informativo per la prevenzione, accessibile anche per persone sorde o cieche)

  1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una corretta informazione sui comportamenti da seguire per evitare la diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa nei limiti di 1 milione di euro per la realizzazione di materiale informativo in formato video e cartaceo.
  2. Il materiale informativo in formato video deve essere accessibile anche per le persone sorde o affette da ipoacusia e, a tal fine, essere realizzato anche in Lingua dei Segni Italiana. Il materiale informativo in formato cartaceo deve essere accessibile anche per le persone cieche e, a tal fine, realizzato anche in Codice Braille Italiano.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 02. Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 501-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 501-ter. (Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie)1. Se i fatti di cui all'articolo 501-bis sono commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali o ad emergenze sanitarie la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 ad euro 50.000».

  2. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera c) è inserita la seguente:
    « c-bis) delitto di Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie di cui all'articolo 501-ter del codice penale.»
3. 01. Gelmini, Bagnasco, Bond, D'Attis, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti)

  1. Gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato al numero degli utenti che li frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.Pag. 85
  2. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.
  3. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.
  4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alle spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
3. 05. Zoffili, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)

  1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari per la gestione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
    1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. Bond, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario.
4. 2. Rampelli, Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato aumento Pag. 86dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all'articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute.
4. 4. Rampelli, Bellucci, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 con le seguenti: all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 3. La Relatrice.

Pag. 87

ALLEGATO 2

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche con le seguenti: e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
1. 42. La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza dei presidenti delle regioni con le seguenti: Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. 16. La Relatrice.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. 17. La Relatrice.

  Al comma 6, premettere le parole: Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,.
3. 18. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 3. La Relatrice.